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LEGGE REGIONALE N. 76 DEL 7-06-1980
REGIONE LOMBARDIA

Promozione di servizi sociali a favore di soggetti
handicappati.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 24
del 11 giugno 1980
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 

 

ARTICOLO 1

 (Finalità  della legge)
 Fino all' entrata in vigore dei piani sanitario e socio -
assistenziale, la regione, nel quadro della programmazione
dei servizi alla persona, al fine di prevenire
e di rimuovere le situazioni di bisogno, emarginazione
o di non autosufficienza dei soggetti che
siano portatori di handicaps fisici, psichici o sensoriali,
coordina gli interventi previsti da leggi regionali
vigenti per i servizi alla persona e disciplina e promuove
servizi ed interventi atti a favorirne la permanenza
o l' inserimento in famiglia e nel proprio contesto
sociale e lavorativo, nonchè  la piena utilizzazione
delle strutture della comunità  di appartenenza.
  I servizi e gli interventi di cui al comma precedente
hanno carattere integrativo rispetto a quelli previsti
da disposizioni di leggi statali o regionali in materia
di prevenzione, diagnosi e riabilitazione, diritto allo
studio, formazione professionale e inserimento al lavoro.
  I servizi promossi dalla presente legge fanno parte
del sistema dei servizi socio - assistenziali e sono attuati
secondo le modalità  di cui agli articoli seguenti.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 Il coordinamento di cui al primo comma del precedente
art. 1 riguarda i seguenti settori:
  - diritto allo studio;
  - formazione professionale;
  - inserimento lavorativo;
  - assistenza sanitaria e riabilitativa.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 (Beneficiari dei servizi)
 Sono in particolare beneficiari dei servizi ed interventi
di cui agli artt. 6 e 8 i soggetti che, a causa di
una menomazione stabile delle condizioni fisiche
(sensoriali e/ o motorie) o psico - fisiche, abbiano una
limitazione della propria autonomia e necessitino di
interventi nei vari ambiti di socializzazione.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 (Diritto allo studio)
 Alla legge regionale avente ad oggetto << diritto allo
studio - norme di attuazione >> sono apportate le seguenti
modifiche e aggiunte:
  - all' art. 2, dopo il secondo comma, è  aggiunto il
seguente:
  << Gli interventi di cui agli articoli seguenti, rivolti a
soggetti portatori di handicap assumono carattere
prioritario rispetto ad ogni altro intervento previsto
dalla presente legge >>.
  - all' art. 12 dopo la lett. c) aggiungere:
  << d) eroga contributi straordinari ai comuni per gli
interventi integrativi, anche sotto forma di materiale
didattico e culturale individuale, di trasporto e di assistenza
individuale, a favore dei soggetti portatori di
handicap >>.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 (Formazione professionale)
 Gli interventi di formazione previsti dall' art. 56
della legge regionale per la << disciplina della formazione
professionale in Lombardia >> approvata dal
consiglio regionale in seduta 21 aprile 1980, hanno
carattere prioritario e possono consistere anche in
corsi svolti presso luoghi di lavoro, prevedendosi, in
tali casi, specifici contributi per l' adeguamento dei
beni strumentali necessari all' addestramento lavorativo.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 (Altre iniziative per l' inserimento lavorativo
degli handicappati)
 Al fine di favorire, d' intesa con gli uffici provinciali
e regionali del lavoro, l' inserimento in posizione
lavorativa dei soggetti portatori di handicap, la regione
assegna contributi ai comuni che, in forma singola
o associata, assumono a loro carico l' adeguamento
dei beni strumentali e del posto di lavoro, ed
attuano ogni altra iniziativa idonea alla suddetta finalità ,
compreso il concorso negli oneri sociali nonchè 
incentivazioni diverse finalizzate all' inserimento
lavorativo assistito o meno.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 (Imprese artigiane e cooperative)
 Le imprese artigiane in cui almeno il 10% degli
addetti sia rappresentato da handicappati, sono ammesse
con priorità  alle agevolazioni previste dalle vigenti
leggi regionali.
  Parimenti, alle stesse condizioni indicate nel comma
precedente, sono ammesse con priorità  alle agevolazioni
regionali le cooperative di lavoro in presenza
dei requisiti stabiliti da apposite normative regionali.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

 (Campo di intervento)
 Per il mantenimento o il reinserimento dei soggetti
di cui all' art. 3 nel normale ambiente di vita, sia come
nucleo familiare che come contesto sociale di appartenenza,
sono previsti i seguenti servizi:
  a) interventi a sostegno delle famiglie e dei nuclei
affidatari;
  b) assistenza domiciliare;
  c) affido assistenziale;
  d) comunità  alloggio e gruppi famiglia;
  e) centri socio - educativi;
  f) centri residenziali.
  Possono essere altresì  previsti, in via eccezionale,
interventi finalizzati a specifiche prestazioni o a servizi
non altrimenti fruibili.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

 (Interventi a sostegno delle famiglie)
 Gli interventi a sostegno delle famiglie che, avendo
a proprio carico soggetti handicappati non siano in
grado di provvedervi, sono volti ad assicurare prestazioni
finalizzate all' integrazione sociale del soggetto
handicappato.
  Gli interventi di cui al comma precedente sono
estesi all' affidatario.
  Sussidi economici sono assicurati anche per il soggiorno
dell' handicappato e dei familiari, presso centri -
vacanze che siano idonei ad erogare prestazioni
educative e riabilitative.

 

 

 

 

ARTICOLO 10

 (Assistenza domiciliare)
 Per i soggetti handicappati, il servizio di assistenza
domiciliare di cui all' art. 7 della legge regionale 3
aprile 1974, n. 16 e successive modifiche, deve assicurare
prestazioni di aiuto domestico, prestazioni sociali
ed infermieristiche, nonchè , ove necessario, educative
e riabilitative.
  Il servizio assicura altresì  la sostituzione della famiglia
per brevi periodi nei casi di necessità  ed urgenza.
  Le prestazioni infermieristiche e riabilitative sono
assicurate dai servizi sanitari pubblici o convenzionati
 dell' USSL nel quadro dell' organizzazione integrata
dei servizi sanitari e socio - assistenziali.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

 (Affido assistenziale)
 L' affido assistenziale concerne di norma i soggetti
handicappati in età  evolutiva che versano in stato di
bisogno di assistenza, e per i quali la famiglia originaria
non sia in grado di provvedere.
  Viene disposto su relazione motivata del servizio
sociale del comune, che dovrà  periodicamente seguire
i soggetti affidati e relazionare trimestralmente
sull' andamento dell' affido.
  Ad ogni famiglia affidataria non possono essere affidati
più  di 2 soggetti salvo che appartengono allo
stesso nucleo familiare.
  L' affido presuppone l' accordo di coloro che esercitano
la potestà  familiare, ove esistano.
  Nei casi di affido assistenziale, agli affidatari sono
assicurate le prestazioni di sostegno di base e specialistiche,
nell' ambito dei servizi sanitari e socio -
assistenziali del territorio.

 

 

 

 

ARTICOLO 12

 (Comunità  alloggio)
 La comunità  alloggio accoglie, in normali case di
abitazione, assicurando appropriate forme di assistenza,
un piccolo gruppo misto di soggetti, handicappati
e non handicappati, di norma in numero non
superiore ad otto.
  La collocazione della comunità  alloggio nel contesto
urbano residenziale deve essere tale da favorire
l' inserimento sociale degli utenti.
  Al fine di favorire l' inserimento sociale degli utenti,
la struttura deve essere funzionale, priva di barriere
architettoniche e collegata con i servizi del territorio.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

 (Centri socio - educativi)
 Il centro socio - educativo accoglie, durante le ore
del giorno, di norma in numero non superiore a trenta
senza limitazioni di età , handicappati che presentino
notevole compromissione dell' autonomia nelle
funzioni elementari e abbisognino di una specifica e
continua assistenza e non possano essere utilmente
inseriti nell' ambite di lavoro.  Nell' ipotesi di ristrutturazione
dei servizi esistenti, tale limite può  essere
superato.
  Il centro socio - educativo ha come obiettivo il superamento
della condizione di irrecuperabile e mira alla
crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di
una progressiva e costante socializzazione.
  Il centro socio - educativo puoh avvalersi della collaborazione
del volontariato nonchè  di collaborazioni
esterne di tipo specifico con riferimento alle attività 
di manipolazione, espressione e piccolo artigianato.
  La localizzazione del centro socio - educativo deve
essere tale da assicurare l' integrazione con le strutture
ed i servizi del territorio.

 

 

 

 

ARTICOLO 14

 (Centro residenziale)
 Il centro residenziale è  previsto esclusivamente per
utenti che risultino impossibilitati a rimanere, temporaneamente
o permanentemente, nel proprio nucleo
familiare.
  Il centro ospita in prevalenza soggetti handicappati
gravi, in numero non superiore a venti disponendo
di un' ulteriore quota di posti letto per interventi di
emergenza e di proprio intervento.  Nell' ipotesi di ristrutturazione
tale limite può  essere elevato.
  Nella attuazione della presente legge è  attribuita
priorità  alla ristrutturazione di strutture istituzionali
già  esistenti sul territorio, onde destinarle a centri
residenziali, sulla base dei seguenti criteri:
  a) possibilità  di una articolazione dell' attività  in
piccoli gruppi autonomi;
  b) le prestazioni specialistiche, infermieristiche e
riabilitative sono fornite dai servizi sanitari
 dell' USSL, o dai servizi convenzionati, salvo
quanto previsto dall' ultimo comma del presente articolo;
  c) coinvolgimento delle famiglie degli utenti nei
programmi di attività , per garantire la continuità  dei
rapporti interfamiliari;
  d) possibilità  del rientro in famiglia dell' ospitato,
di norma con frequenza settimanale e comunque nei
periodi di vacanza.
  I servizi specialistici eventualmente presenti in
strutture da trasformare, devono essere aperti al territorio,
secondo modalità  da definirsi con l' ente, gestore
 dell' USSL.

 

 

 

 

ARTICOLO 15

 (contributi per altre finalità )
 Il piano di intervento di cui all' art. 21 riserverà 
una quota parte a contributi avente lo scopo di:
  a) eliminare le barriere architettoniche con l' osservanza
delle norme contenute nel DPR 27 aprile
1978, n. 384;
  b) agevolare la fruizione da parte di soggetti handicappati
dei servizi pubblici di trasporto, l' attivazione
di specifici servizi, ovvero dare attuazione a convenzioni
tariffarie con auto pubbliche;
  c) fornire sussidi tecnici e attrezzature per il mantenimento
dell' handicappato nel normale ambiente
di vita;
  d) creare le condizioni e sostenere l' accesso autonomo
alla cultura ed informazione (biblioteche, nastroteche,
mezzi audiovisivi, telecomunicazioni,
 ecc.);
  e) promuovere e sostenere la realizzazione di microesperienze
ad iniziativa pubblica o privata aventi
carattere sperimentale, non espressamente previste
dalla presente legge;
  f) fornire ogni altro sussidio economico necessario
per il perseguimento dei fini della presente legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 16

 (Gestione dei servizi)
 I servizi e gli interventi previsti dagli artt. 6 e 8
della presente legge, sono attuati dagli enti responsabili
dei servizi socio - sanitari di zona nelle forme previste
dalla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 e successive
modificazioni e integrazioni.
  La gestione dei servizi può  essere svolta direttamente
dagli enti di cui al comma precedente oppure
mediante convenzione tra l' ente responsabile dei servizi
e gli enti ed organismi pubblici e privati, per la
gestione integrata da parte degli stessi dei servizi di
cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente art. 8,
con l' osservanza delle disposizioni della presente legge
e dell' art. 18 della legge regionale sulla organizzazione
e funzionamento delle USSL.
  In via transitoria sino all' assunzione delle funzioni
socio - assistenziali da parte degli enti responsabili dei
servizi di zona, i servizi di cui alla presente legge
vengono gestiti dai comuni singoli o consorziati e
dalle comunità  montane, in via diretta o per convenzione,
secondo le modalità  previste dalla legge regionale
sull' organizzazione ed il funzionamento delle
 USSL.

 

 

 

 

ARTICOLO 17

 (Funzioni già  dell' UIC)
 Fino alla approvazione della legge regionale di
riordino dei servizi socio - assistenziali sono delegate
ai comuni di residenza dei soggetti interessati le funzioni
ora attribuite alla regione dal DPR 23 dicembre
1978, n. 1919 e già  svolte dall' Unione Italiana
Ciechi, in materia di predisposizione di attrezzature
nonchè  concessione di contributi a ciò  finalizzati, per
facilitare l' avviamento al lavoro dei minorati della
vista.
  L' onere sostenuto in via di anticipazione dai comuni,
è  rimborsato dalla giunta regionale entro 30 giorni
dal ricevimento dell' atto deliberativo comprovante
l' effettuazione dell' intervento.

 

 

 

 

ARTICOLO 18

 (Strutture)
 Per la realizzazione delle comunità  alloggio possono
essere stipulati accordi con gli IACP nell' ambito
dei piani di edilizia residenziale, ovvero possono essere
stipulate convenzioni con altri enti pubblici.
  Possono altresì  essere acquistate o prese in locazione
unità  abitative di immobili privati residenziali.
  I sussidi tecnici e le attrezzature, se trattasi di beni
durevoli, possono essere messi a disposizione degli
interessati a titolo di comodato.
  I centri socio - educativi e quelli residenziali sono
istituiti per quanto possibile presso strutture assistenziali
opportunamente adattate allo scopo.
  Resta comunque fermo il disposto degli artt. 2 e 3
della legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63.

 

 

 

 

ARTICOLO 19

 (Personale)
 Il personale addetto ai servizi di cui agli artt. 10,
12, 13 e 14 si compone di personale educativo, personale
di assistenza e personale addetto ai servizi.
  Il personale educativo deve essere in possesso del
diploma di scuola media superiore e disporre di comprovata
esperienza almeno triennale in servizi analoghi
con mansioni educative.
  Il personale di assistenza e quello addetto ai servizi
deve essere in possesso di comprovata preparazione
professionale.
  La regione istituisce e riconosce nell' ambito dei
piani annuali di formazione professionale corsi di
formazione e di aggiornamento che prevedano momenti
di formazione teorica e di tirocinio pratico all'
interno di strutture pubbliche o private di assistenza
ai soggetti handicappati.
  La frequenza di tali corsi costituisce titolo preferenziale
per l' assunzione.

 

 

 

 

ARTICOLO 20

 (Autorizzazioni)
 La gestione dei servizi di cui ai precedenti artt. 12,
13 e 14 della presente legge è  soggetta ad autorizzazione
regionale.
  A decorrere dall' assunzione diretta delle funzioni
socio - assistenziali da parte degli enti responsabili dei
servizi di zona, il potere di concedere l' autorizzazione
di cui al comma precedente e la connessa attività 
di vigilanza, è  delegata a questi ultimi, ai sensi dell'
art. 7, terzo comma, della legge regionale 5 aprile
1980, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni.
  L' ente delegato dà  notizia alla giunta regionale
delle autorizzazioni concesse.

 

 

 

 

ARTICOLO 21

 (Domande di contributo
ed iniziative di altri enti)
 Sino all' entrata in vigore di norme definitive, i comuni
e le comunità  montane presentano le domande
di contributo per il finanziamento delle iniziative
promosse in via diretta o per convenzione di cui agli
artt. 6 e 8 entro il 31 marzo di ogni anno, accludendovi
le deliberazioni dei propri organismi, la documentazione
relativa all' attività  per la quale si richiede
il contributo, preventivi di spesa ed una relazione
dettagliata sulle modalità  di svolgimento delle iniziative.
  Il consiglio regionale, nell' ambito dei piani di assegnazione
dei contributi per specifici servizi sociali di
cui all' art. 2 della legge regionale 25 agosto 1979, n.
45, e con le medesime procedure, sulla base della
proposta rassegnata dalla giunta entro il 15 settembre
di ogni anno approva il programma annuale degli
interventi per lo sviluppo dei servizi sociali previsti
dalla presente legge.
  La giunta regionale elabora il piano degli interventi
di cui al comma precedente tenendo conto delle
necessità  di coordinamento dei servizi di cui al precedente
art. 2.
  In particolare il piano dei servizi di cui alla presente
legge deve indicare gli obiettivi prioritari da perseguire,
la localizzazione dei servizi sulla base delle esigenze
del territorio dell' Unità  Socio - Sanitaria Locale,
con finalità  di riequilibrio dei livelli di servizio.
  La giunta regionale, d' intesa con la commissione
consiliare competente, può  attuare interventi straordinari
o interventi a favore di iniziative sperimentali
entro il limite del 5% dello stanziamento annuale
delle spese correnti.

 

 

 

 

ARTICOLO 22

 (Requisiti dei servizi)
 La regione, con l' adozione del piano dei servizi socio -
assistenziali emana disposizioni per determinare i
requisiti organizzativi, strutturali e tecnici minimi
cui dovranno attenersi i servizi e gli interventi di cui
alla presente legge.
  In attesa della approvazione del piano di cui al
comma precedente la giunta regionale, sentite le
commissioni consiliari competenti, determina i requisiti
minimi cui attenersi in via transitoria.

 

 

 

 

ARTICOLO 23

 (Documentazione e piano delle ricerche)
 La giunta regionale, al fine di acquisire dati sulla
situazione sanitaria e sociale dei soggetti di cui all'
art. 1 promuove e tiene costantemente aggiornato il
quadro delle situazioni socio - epidemiologiche, costituendo
altresì  un archivio dei dati raccolti, comprensivo
del materiale bibliografico e legislativo più  aggiornato
in sede nazionale ed internazionale.  Contemporaneamente
sono costantemente tenuti aggiornati
i dati relativi alle situazioni di handicap di qualsiasi
natura e gravità , distinte per cause e per territorio.
  La giunta regionale nomina, di intesa con la commissione
consiliare competente, una commissione
tecnico - consultiva composta da esperti e da rappresentanti
dell' utenza e degli organismi interessati, con
compiti di verifica e propositivi sugli interventi attuati
e da programmare in tutti i settori che riguardano
i soggetti handicappati.
  Ai componenti esterni della commissione è  corrisposto
un gettone di presenza di entità  pari a quello
stabilito per i membri del comitato regionale di controllo.
  In particolare, d' intesa con la commissione consiliare,
la giunta regionale promuove un piano di ricerca
per l' acquisizione di dati di tipo quantitativo e
qualitativo relativi ai seguenti aspetti:
  - riabilitazione;
  - inserimento scolastico;
  - formazione professionale;
  - attività  lavorativa;
  - attività  socio - culturale, ricreativa, sportiva.
  Per l' acquisizione di specifici dati sulla situazione
sanitaria e sociale dei soggetti, la giunta regionale, di
intesa con la competente commissione consiliare,
promuove altresì  un apposito piano di ricerche socio -
epidemiologiche.

 

 

 

 

ARTICOLO 24

 (Volontariato)
 Nei servizi previsti dalla presente legge può  essere
utilizzato personale volontario appartenente ad organismi
di volontariato o obiettori in servizio civile,
secondo i criteri stabiliti dalla regione e sotto la responsabilità 
dell' ente gestore.
  Gli organismi di volontariato possono concorrere
altresì  alla gestione dei servizi secondo l' art. 16, secondo
comma della presente legge.
  Le associazioni rappresentative della utenza dovranno
essere periodicamente consultate per la programmazione
dei servizi secondo le disposizioni dell'
art. 11 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 e
successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 25

 (Misura dei contributi regionali)
 La regione è  autorizzata a concedere contributi per
servizi previsti dalla presente legge, entro i seguenti
limiti:
  a) per spese di gestione, riferibili distintamente alle
comunità  alloggio ed ai centri residenziali di cui
agli artt. 12 e 14 contributo annuo fino ad un massimo
di L. 3.000.000 = rispettivamente per ciascun soggetto
assistito, ed ai centri socio - educativi di cui all'
art. 13 L. 1.000.000 =;
  b) per assistenza domiciliare ed affido assistenziale,
nonchè  per interventi di sostegno alla famiglia di
cui agli artt. 9, 10 e 11 contributo annuo fino ad un
massimo di L. 2.400.000 = per ciascun soggetto assistito;
  c) per prestazioni a mente della lett. b) dell' art. 15
contributi annui fino ad un massimo di L. 500.000 =
per ciascun soggetto assistito;  per prestazioni a mente
delle lett. c) ed f) dell' art. 15 contributi annui fino
ad un massimo di L. 1.000.000 =;  per prestazioni a
mente delle lettere d) ed e) dello stesso art. 15 contributi
fino ad un massimo dell' 80% della spesa ritenuta
ammissibile entro il limite di L. 2.000.000 = per
ciascun intervento;
  d) per interventi volti alla eliminazione di barriere
architettoniche, di cui alla lett. a) dell' art. 15 contributi
a fondo perduto, fino ad un massimo dell' 80%
della spesa ritenuta ammissibile entro il limite di L.
10.000.000 = per ciascun intervento;
  e) per interventi volti a favorire l' inserimento lavorativo
di cui all' art. 6 contributi a fondo perduto,
sulla base di specifici progetti che prevedono non più 
di un intervento annuale per ciascun soggetto assistito,
entro il limite dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile,
con un massimo di L. 50.000.000 = per singolo
progetto;
  f) per la riconversione e il riattamento, nonchè  la
straordinaria manutenzione e l' arredamento, delle
strutture assistenziali di cui alle lettere d), e) ed f)
dell' art. 8, contributi a fondo perduto entro il limite
massimo dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile e
fino a L. 200.000.000 =;
  g) per l' attivazione di comunità  alloggio di cui all'
art. 12, contributi a fondo perduto fino a L.
5.000.000 = per ciascuna iniziativa.
  I contributi a fondo perduto di cui alle lettere d), f)
e g) del presente articolo possono venire utilizzati per
agevolare la realizzazione di iniziative assistenziali
da parte di soggetti convenzionati a mente del precedente
art. 16, secondo comma, purchè  sussista vincolo
di destinazione delle strutture relative per un periodo
non inferiore a 9 anni.
  I contributi di gestione previsti dalla precedente
 lett. a) non possono essere concessi laddove le strutture
siano convenzionate con enti pubblici per interventi
a favore di handicappati, prestati a titolo diverso
rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
  In occasione dell' approvazione della legge annuale
di bilancio il consiglio regionale procede ad aggiornare
l' entità  dei contributi per le spese di gestione
riferite ai servizi di cui alle lett. a), b) e c) del primo
comma del presente articolo.

 

 

 

 

ARTICOLO 26

 (Norma finanziaria)
 La spesa per la concessione dei contributi per i servizi
previsti dalle lettere a), b) e c) dell' art. 25 della
presente legge è  determinata per l' anno 1980 in L.
2.000 milioni.
  Alla determinazione della spesa per gli anni successivi
si provvede con la legge di bilancio ai sensi dell'
art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo
1978, n. 34.
  La spesa per gli interventi di cui alle lett. d) ed e)
dell' art. 25 è  determinata per l' anno 1980 in L. 400
milioni.
  La spesa per la concessione di contributi per le finalità 
di cui alle lett. f) e g) dell' art. 25 è  determinata
per l' anno 1980 in L. 600 milioni.
  La spesa per l' effettuazione delle ricerche previste
dall' art. 23 è  determinata per l' anno 1980 in L. 50
milioni al cui finanziamento si fa fronte mediante
impiego delle somme stanziate per il 1980 al cap.
2.1.2.3.1.549 << spese diverse, onorari e rimborsi per
attività  di ricerca e per studi, indagini, consulenze e
collaborazioni per la soluzione di particolari problemi
di interesse regionale >> e la cui dotazione finanziaria
di competenza e di cassa è  incrementata di L. 50
milioni.

 All' onere di L. 2.050 milioni per il 1980 determinato
ai sensi dei precedenti commi primo e quinto si fa
fronte:

 All' onere di L. 2.050 milioni per il 1980 determinato
ai sensi dei precedenti commi primo e quinto si fa
fronte:
  - per L. 500 milioni mediante riduzione di pari
importo della dotazione finanziaria di competenza e
di cassa del capitolo 1.2.2.1.3.376 iscritto nello stato
di previsione delle spese di bilancio per l' esercizio
finanziario 1980, la cui denominazione è  modificata
in << contributi straordinari a favore di enti locali, enti
pubblici o privati ed associazioni di assistenza per
iniziative nuove o sperimentali rivolte a soggetti disadattati >>;

 All' onere di L. 2.050 milioni per il 1980 determinato
ai sensi dei precedenti commi primo e quinto si fa
fronte:
OMISSIS
 - per L. 1550 milioni mediante riduzione di pari
importo del << fondo globale per oneri relativi a spese
correnti per l' adempimento di funzioni normali >>
iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario
1980.

 All' onere di L. 1000 milioni per l' anno 1980 determinato
ai sensi dei precedenti terzo e quarto comma
si fa fronte mediante riduzione di pari importo del
<< fondo globale per oneri relativi a spese di investimento
in attuazione di programmi di sviluppo >>
iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.669 dello stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario
1980.

 Allo stato di previsione delle spese del bilancio per
l' esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti
ulteriori variazioni:

 Allo stato di previsione delle spese del bilancio per
l' esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti
ulteriori variazioni:
  a) nella parte 1, ambito 2, settore 2, sono istituiti:
  - la finalità  1.2.2.5.  << assistenza agli handicappati >>;
  - l' attività  1.2.2.5.1.  << interventi a favore dei soggetti
handicappati >>;
  - il capitolo 1.2.2.5.1.1055 << contributi ai comuni
o agli enti responsabili dei servizi socio - sanitari per
le spese di gestione relativi alle comunità  alloggio, ai
centri socio - educativi e ai centri residenziali;  per le
spese di assistenza domiciliare ed affido assistenziale
e interventi di sostegno alla famiglia nonchè  per contributi
per altre finalità  a favore di soggetti handicappati >>
e con la dotazione finanziaria di competenza
e di cassa di L. 2000 milioni.

 Allo stato di previsione delle spese del bilancio per
l' esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti
ulteriori variazioni:
OMISSIS
 b) nella parte 2, ambito 2, settore 2 sono istituiti:
  - l' obiettivo 2.2.2.5.  << assistenza agli handicappati >>;
  - il progetto 2.2.2.5.1.  << interventi a favore dei
  - il capitolo 2.2.2.5.1.1056 << contributi una tantum
ai comuni o agli enti responsabili dei servizi socio -
sanitari per la riconversione, il riattamento, la
straordinaria manutenzione e l' arredamento di comunità 
alloggio, centri socio - educativi e centri residenziali,
nonchè  per l' attivazione di comunità  alloggio >>
e con la dotazione finanziaria di competenza e
di cassa di L. 600 milioni.

 Allo stato di previsione delle spese del bilancio per
l' esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti
ulteriori variazioni:
OMISSIS
 c) nella parte 2, ambito 3, settore 1 sono istituiti:
  - l' obiettivo 2.3.1.5.  << promozione dell' inserimento
lavorativo di handicappati >>;
  - il progetto 2.3.1.5.1 << interventi volti a favorire
l' inserimento lavorativo di soggetti handicappati >>;
  - il capitolo 2.3.1.5.1.1057 << contributi una tantum
ai comuni o agli enti responsabili dei servizi socio -
sanitari per interventi volti a favorire l' inserimento
lavorativo di soggetti handicappati e per l' eliminazione
di barriere architettoniche >> e con la dotazione
finanziaria di competenza e di cassa di L. 400
milioni.

 Agli oneri derivanti dalla corresponsione di gettoni
di presenza ai componenti esterni della commissione
prevista dal precedente art. 23 si provvede con i fondi
stanziati al capitolo 1.1.2.3.1.322 << spese per il funzionamento
dei consigli, comitati, collegi e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità  di
missione e i rimborsi spese >>, annualmente iscritto
fra le spese obbligatorie nello stato di previsione delle
spese dei bilanci dei singoli esercizi.

 

 

 

 

ARTICOLO 27

 In relazione alle maggiori somme accertate nell' esercizio
1979 relative al capitolo 1.1.204 << tassa regionale
di circolazione >>, la dotazione finanziaria di
competenza e di cassa del capitolo 1.1.204 iscritto
nello stato di previsione delle entrate del bilancio per
l' esercizio finanziario 1980 è  incrementata di L. 2550
milioni.
  In relazione a quanto disposto dal comma precedente,
la dotazione finanziaria di competenza e di
cassa dei capitoli 1.5.2.1.1.546 << fondo globale per
oneri relativi a spese correnti per l' adempimento di
funzioni normali >> e 2.5.2.1.2.669 << fondo globale per
oneri relativi a spese di investimento in attuazione di
programmi di sviluppo >> è  incrementata rispettivamente
di L. 1550 milioni e di L. 1000 milioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 28

 (Norma transitoria)
 Limitatamente all' anno 1980 le domande di contributo
di cui al primo comma del precedente art. 21,
devono essere presentate entro sessanta giorni dalla
entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 29

 (Entrata in vigore)
 La presente legge è  dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione e dell' art. 43 dello statuto
regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale
della regione.
 La presente legge regionale è  pubblicata nel bollettino
ufficiale della regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della regione lombarda.
 Milano, 7 giugno 1980
 (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del
21 aprile 1980 e vistata dal commissario del governo
con nota del 29 maggio 1980 prot. 20702/ 6883)