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LEGGE 23 dicembre 1999, n.488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000).
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-1999
(Supplemento
Ordinario n. 227)
Estratto:
Art.
49 (Riduzione oneri sociali e tutela della maternità)
Art. 53 (Libri di testo)
Art.
49 (Riduzione oneri sociali e tutela della maternità)
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli
affidamenti intervenuti successivamente al 1o luglio 2000 per i quali è
riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il
complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni,
ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo
risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello
Stato. Conseguentemente, e quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente
all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi
per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, la
misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987,
n.546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre
gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla
ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma
14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione
di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a
lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte
delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la
copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e
2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, è
autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.
3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli
oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonché
degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, è autorizzata la spesa complessiva di lire
1.900 miliardi.
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote
contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici
servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così
modificate:
a) per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 414, è stabilito nella misura del 23,81 per cento;
2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre
1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 414, è soppresso;
3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del
2,48 per cento;
4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22
per cento;
5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;
b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura
dell'8,89 per cento.
5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4
sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 7, lettera b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è
abrogato.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato
complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze;
b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti
dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di
entrata in vigore della presenta legge.
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di
carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n.286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la
tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni
figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla
stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3
milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per
la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota
differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa
risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di
tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a
prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per
almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti
di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore
nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali
prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è
altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa
non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il
periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che è posto a carico dello Stato, è concesso
ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta
semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare.
10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971,
n.1204.
11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8
sono rivalutati al 1o gennaio di ogni anno, sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT.
12. A decorrere dal 1o luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge
23 dicembre 1998, n.448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o
comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, che non beneficiano di alcuna tutela
economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo
articolo 66 della legge n.448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1o luglio 2000,
o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data.
All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al
comma 11.
13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli
assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti
congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore.
14. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari
necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in
vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le
disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.
15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di
quello di cui al comma 1, 3 e 4, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno
2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere
dall'anno 2002.
16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di
strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione
agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane ed a quelli relativi ai
processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La
ripartizione del fondo tra i soggetti interessati è effettuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 53 (Libri di testo)
1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine
è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.