ritorna a www.segnalo.it selezione di TESTI NORMATIVI
Collegato
alla Finanziaria '98
Legge
27 dicembre 1997, n. 449
Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica
Art.
59
(Disposizioni
in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità)
51.
Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il
Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per
la definizione, con effetto dal 1° luglio 1998, di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità
per l’acquisizione delle informazioni e l’effettuazione dei controlli, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della
Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione economica del soggetto
che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e
patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli
considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari
elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel
rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31
dicembre 1996, n. 675 e n. 676;
b)
correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell’unità
familiare mediante scale di equivalenza;
c)
obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le
informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale
è subordinata l’erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati
e notizie rilevanti per i controlli;
d)
possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché
per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare,
tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della
rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del
Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporalmente
limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini
dell’accesso a tutte le prestazioni agevolate;
e)
obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli,
singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della
situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali
dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in
possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei
successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;
f)
inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza
dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di
appositi criteri selettivi, prevedendo anche l’effettuazione di indagini
bancarie e presso gli intermediari finanziari.
52.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei
rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l’accesso alle
prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di
prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla
composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto
previsto dal comma 50. La commissione tecnica per la spesa pubblica
elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti
derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro provvede
a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste
possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31
ottobre dell’anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.