ritorna a www.segnalo.it selezione di TESTI NORMATIVI
Circolare
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 20 settembre 1999, n. 179
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale
e Dirigenti Medici
Circolare n. 179
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Roma,
20 settembre 1999
OGGETTO:
Decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 306 del 15 luglio 1999.
Assegno per il nucleo familiare e assegno
di maternità concessi dai Comuni
ai cittadini italiani residenti.
SOMMARIO:
E’ prevista la concessione da parte dei Comuni e la relativa erogazione da
parte dell’INPS ai cittadini italiani residenti in possesso di determinati
requisiti reddituali di:
un assegno per il nucleo familiare
di Lit. 200.000 mensili per tredici mensilità per i nuclei in cui siano
compresi almeno tre figli minori;
un assegno di maternità pari a Lit. 200.000 nel limite massimo di cinque
mensilità .
Le prestazioni non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali.
L’assegno per il nucleo familiare è compatibile con analoghe provvidenze
erogate dall’INPS, mentre l’assegno di
maternità non può essere cumulato con altri trattamenti previdenziali
di maternità , ad eccezione
dell’eventuale quota differenziale.
Sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 209 del 6.9.1999 – serie generale - è
stato pubblicato il Decreto del Ministro per la solidarietà sociale n.306 del
15.7.1999, contenente il Regolamento attuativo degli artt. 65 e 66 della legge
n. 448 del 23.12.1998, come modificati dall'art. 50 della legge n. 144 del
17.5.1999.
Le norme in esame prevedono la concessione da parte dei Comuni e la relativa
erogazione da parte dell'INPS dei sottoindicati benefici:
- un assegno per il nucleo familiare pari a Lit. 200.000 mensili (riducibili in
presenza di determinate condizioni reddituali) per tredici mensilità per i
nuclei in cui siano compresi almeno tre figli minori, con effetto dal 1°gennaio
1999;
-
un assegno di maternità pari a
Lit. 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità per i figli nati
successivamente al 1°luglio 1999 e fino al 30 giugno 2000 (per i parti
successivi al 1°luglio 2000 è prevista una elevazione dell'importo) e sempreché
la cittadina italiana non benefici di trattamenti previdenziali; l’assegno
stesso è corrisposto per la sola quota differenziale, qualora la cittadina
usufruisca di trattamenti previdenziali di maternità di importo inferiore
all'assegno concesso dal Comune.
Tali prestazioni sono corrisposte in favore dei cittadini italiani residenti in
possesso dei requisiti reddituali di cui al D.Lgs. n. 109 del 31.3.1998 e non
costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali.
Anche se la questione non è di diretto interesse per l'Istituto, si ritiene
opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di cui al Decreto
Ministeriale citato, i cittadini italiani interessati dovranno presentare
domanda al Comune nel cui territorio risiedono entro i seguenti termini
perentori:
a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto
l'assegno per il nucleo familiare;
b) entro sei mesi dalla data del parto per
l'assegno di maternità .
In sede di prima attuazione, peraltro, la domanda di assegno per il nucleo familiare per l'anno 1999 e la domanda
di assegno di maternità per i figli nati dopo il 1° luglio 1999 potranno
essere presentate entro sei mesi dalla entrata in vigore del Regolamento, cioè
entro il 21.3.2000.
Per quanto attiene la competenza dell’Istituto si forniscono le prime
indicazioni.
DISPOSIZIONI GENERALI
Le prestazioni in oggetto sono "concesse" dai Comuni che provvedono a
ricevere, istruire e definire le domande e comunicano all'Istituto i dati
necessari per l'emissione dei relativi assegni da parte dell'INPS, cui spetta
l'effettuazione del pagamento in nome e per conto dei Comuni stessi.
I dati necessari al pagamento sono forniti dai Comuni mediante:
trasmissione telematica via internet
supporto magnetico (floppy disk per PC) da consegnare alle Agenzie
modulo a lettura ottica predisposto dall'INPS, sempre da consegnare alle Agenzie
.
Lo schema del modulo a lettura ottica, i tracciati records dei supporti
magnetici e dei flussi telematici verranno inviati al più presto per la
diffusione ai Comuni di propria appartenenza territoriale e verranno comunque
pubblicati sul sito INTERNET dell’Istituto.