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D.P.C.M.
7 maggio 1999, n. 221
Regolamento
attuativo del decreto legislativo 109/98 del presidente del Consiglio dei
ministri per l’individuazione delle modalità attuative e di utilizzo dei
criteri per la valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate.
ARTICOLO
1
Ambito di applicazione dei criteri unificati
di valutazione della situazione economica
1. Le disposizioni del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell’accesso
alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni
pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati
nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente
stabilite dagli stessi enti erogatori.
2. Restano escluse dall’ambito applicativo,
l’integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l’assegno
e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la
pensione e l’assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento
e assimilate.
ARTICOLO
2
Criteri di calcolo dell’indicatore
della situazione economica equivalente
1. Ai fini dell’accesso alle prestazioni
agevolate rileva l’indicatore della situazione economica equivalente,
determinato con riferimento all’intero nucleo familiare quale risulta alla
data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 6.
2. Ai fini del presente decreto il nucleo
familiare di cui al comma 1 è composto dal richiedente la prestazione
agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’articolo 4 del
Dpr 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini
Irpef.
3. L’indicatore della situazione economica
equivalente è calcolato come rapporto tra l’indicatore della situazione
reddituale, determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati
nell’articolo 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del
nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2
del decreto legislativo n. 109 del 1998.
4. Gli enti erogatori possono stabilire anche la
rilevanza di elementi patrimoniali mobiliari e immobiliari, di cui
all’articolo 4. In tal caso l’indicatore della situazione economica
equivalente è dato dalla somma tra l’indicatore della situazione reddituale e
l’indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto
dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n.
109 del 1998.
5. Gli enti erogatori in relazione a particolari
prestazioni possono, ai sensi dell’articolo 59, comma 52, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del
nucleo familiare diversa da quella definita al comma 2.
6. Gli enti erogatori disciplinano,
nell’ambito della propria autonomia, le procedure atte a tener conto, ai fini
dell’accesso alla prestazione agevolata, di rilevanti variazioni della
situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita
l’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
ARTICOLO
3
Criteri
di valutazionedella situazione reddituale
1. L’indicatore della situazione reddituale è
determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:
a) il reddito complessivo risultante dall’ultima
dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone
fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate
dall’articolo 2135 Codice civile svolte, anche in forma associata, dai
soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla
presentazione della dichiarazione ai fini dell’Iva. In caso di esonero
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i
redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dall’ultima certificazione
consegnata dai soggetti erogatori;
b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di
frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello
Stato;
c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte
anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione
della dichiarazione Iva; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai
fini dell’Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo
utilizzato;
d) il reddito figurativo delle attività finanziarie,
determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali
del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato
secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.
2. Ai fini della determinazione del patrimonio
mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate,
possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione
della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 6:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i
quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi,
alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della
dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 6;
b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di
deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il
valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
c) azioni o quote di organismi di investimento
collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il
valore risultante dall’ultimo prospetto redatto della società di gestione
alla data di cui alla lettera a);
d) partecipazioni azionarie in società italiane ed
estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore
rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno
antecedente più prossimo;
e) partecipazioni azionarie in società non quotate
in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le
quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato
sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla
data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 6,
ovvero in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato
dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni
ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti
o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro
o beni non relativi all’impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato
ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il
valore delle consistenze risultanti dal- l’ultimo rendiconto predisposto,
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale
per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data
di cui alla lettera a);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali
va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché
contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va
assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono
esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima
data non è esercitabile il diritto di riscatto;
h) imprese individuali per le quali va assunto il
valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla
precedente lettera e).
3. Per i rapporti di custodia, amministrazione,
deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari
diversi, il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.
4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di
cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua
classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del
nucleo familiare; ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione
economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo
familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore
più vicina per difetto all’effettiva consistenza del patrimonio stesso.
5. Dal valore dell’indicatore della situazione
reddituale, come determinata ai sensi del comma 1, si detrae l’importo di lire
2.500.000 se il nucleo familiare risiede in un’abitazione locata. Tale
detrazione è elevata a lire 3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso
non posseggano nel comune di residenza immobili adibiti a uso abitativo o
residenziale, ovvero posseggano, nel comune di residenza, quote di immobili
utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.
ARTICOLO
4
Criteri di valutazione della situazione patrimoniale
1. Gli enti erogatori possono integrare
l’indicatore della situazione reddituale, come definito dall’articolo 3,
comma 1, con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo
familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:
a) il valore dei fabbricati e terreni
edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale
definito ai fini Ici al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 6,
indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d’imposta considerato.
Dal valore complessivo così determinato si detrae l’ammontare del-
l’eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui
contratti per l’acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti
fabbricati;
b) il valore del patrimonio mobiliare determinato
secondo i criteri di cui all’articolo 3, commi 2, 3 e 4.
2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di
proprietà o reali di godimento.
3. Dalla somma dei valori del patrimonio
mobiliare e immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a
lire 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda
in una abitazione di proprietà.
4. L’importo così determinato è moltiplicato
per lo specifico coefficiente stabilito dall’ente erogatore, entro il valore
massimo di 0,20.
5. Gli enti erogatori possono stabilire
coefficienti di valutazione differenziati rispettivamente per la componente
mobiliare e immobiliare.
ARTICOLO
5
Scala di equivalenza
1. Ai fini dell’applicazione della
maggiorazione dello 0,5 prevista nella Tabella 2 del decreto legislativo n. 109
del 1998, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio
appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° si intendono equiparati agli
invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.
2. Ai fini dell’applicazione della
maggiorazione dello 0,2 prevista nella predetta Tabella 2, si considerano
attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di
lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d’impresa ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e l),
49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO
6
Dichiarazione sostitutiva
1. La determinazione dell’indicatore della
situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti
mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli
articoli 1 e 2 del D.P.R. 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione
reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché
quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere
indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale
individuati dall’articolo 3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui
all’articolo 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni
e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi
degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono
intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.
3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il
richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della
prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza
presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di
accertare la veridicità delle informazioni fornite.
4. La dichiarazione sostitutiva, redatta
conformemente al modello-tipo di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto
legislativo n. 109 del 1998, è presentata ai comuni o ai centri di assistenza
fiscale ovvero direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è
richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. In via transitoria fino alla completa
attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo n. 109 del 1998, gli enti presso i quali è stata presentata la
dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione provvisoria riportante il
contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il
calcolo della situazione economica equivalente da parte degli enti erogatori le
prestazioni agevolate richieste.
ARTICOLO
7
Revoca dei benefici concessi
1. Nell’ambito dei controlli di cui
all’articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998 le
convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa o infedele
dichiarazione dei redditi gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i
provvedimenti di competenza ai fini dell’eventuale revoca dei benefici
concessi.