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D.P.C.M. 5 agosto 1999, n.320
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di
testo.
note:
Entrata in vigore del decreto: 17-9-1999
IL
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 giugno 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 28 luglio 1999 e del 14
luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell'interno;
A
d o t t a
il
seguente decreto:
Art.
1. Beneficiari
1. Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei
libri di testo gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che appartengano
a nuclei familiari il cui reddito annuo, determinato a norma dell'articolo 2,
sia equivalente o inferiore a trenta milioni di lire.
2. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al beneficio
della fornitura anche in comodato dei libri di testo alle condizioni di cui al
comma 1.
3. Il beneficio e' richiesto da chi esercita la potesta' genitoriale.
4. Le scuole comunicano al comune le richieste degli studenti in possesso dei
requisiti ai fini dell'attivazione dei benefici di cui al presente decreto.
5. Per la fornitura di libri agli alunni delle scuole elementari seguita ad
applicarsi l'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
Art.
2. Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente
1. La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente e'
determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente
medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico
ai fini IRPEF.
2. La situazione economica equivalente del nucleo familiare si ottiene sommando:
a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato
sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
b) il reddito delle attivita' finanziarie.
3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:
a)
L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione e
non possegga altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune
di residenza; tale importo e' elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo
familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale
in altri comuni; non puo' essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone
di locazione e' corrisposto a società le cui quote sono intestate in tutto o in
parte a membri del nucleo familiare;
b) L. 1.000.000 per il secondo
figlio, L. 1.500.000 per il terzo figlio e L. 2.000.000 per ciascuno dei figli
successivi al terzo, ove i figli siano a carico del richiedente;
c) L. 2.000.000 per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare che sia a
carico del richiedente; detta cifra e' aumentata a L. 3.000.000 nel caso si
tratti di invalido totale;
d) L. 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera b) per ciascun figlio
riconosciuto con handicap grave a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%. La stessa cifra si
aggiunge nel caso uno dei genitori dell'alunno versi nella stessa situazione di
handicap o di invalidità che determini impossibilita' di produrre reddito.
4.
Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare
con dichiarazione sostitutiva a norma
della legge 4 gennaio l968, n. 15, resa su modello conforme all'allegato B.
5. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di
corresponsione dei benefici, si applica l'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di
controllo della veridicità delle informazioni fornite. Sono fatte salve tutte
le ulteriori modalità e prescrizioni dettate dalle leggi regionali a norma
dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 3. Ripartizione dei fondi tra le regioni
1. Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ripartite tra le regioni in
ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30 milioni
rilevata dall'Istat sulla base dell'analisi dei consumi, secondo quanto indicato
alle allegate tabelle A (1) e A (2).
2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate alle regioni all'atto della
trasmissione dei piani di riparto ai comuni e al Ministero dell'interno da
effettuarsi entro il 30 settembre 1999.
3. In considerazione dei tempi eccezionalmente ristretti a disposizione, singole
regioni, allo scopo di rendere quanto più possibile rapido ed efficace nei
confronti delle famiglie le procedure attuative del presente decreto, possono
richiedere all'amministrazione dell'interno di rimettere direttamente ai comuni
le quote loro assegnate dal piano regionale di riparto.
4. Ove le regioni non provvedano a trasmettere i piani di riparto, a norma del
comma 2, entro il 30 settembre 1999, le somme ripartite a norma del comma 1 sono
assegnate ed erogate ai comuni dal Ministero dell'interno sulla base degli
indici di degrado e della popolazione residente in eta' scolare considerati a
livello regionale secondo gli ultimi dati disponibili.
5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
somme di cui al comma 2 del presente decreto sono comunque aggiuntive rispetto a
quelle già destinate dalle regioni alla fornitura, anche in comodato, di libri
di testo sulla base di legge nazionale o regionale.
6. Alla fornitura dei libri acquistati con i fondi a carico dei Ministero della
pubblica istruzione si applica lo sconto determinato ai sensi dell'articolo 1,
ultimo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719.
Art. 4. Disposizione finanziaria
1. All'o nere derivante dal presente decreto, pari a lire 200 miliardi per
l'anno 1999, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto
nell'unita' previsionale di base 3.1.2.4 - capitolo 1574 - dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1999.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
5 agosto 1999
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato
alla Corte dei conti il 9 settembre 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 397