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D.P.C.M. 5 agosto 1999, n.320


Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.


note:
Entrata in vigore del decreto: 17-9-1999

 

 

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 giugno 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 28 luglio 1999 e del 14 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;

 

A d o t t a

il seguente decreto:

 

Art. 1. Beneficiari
1. Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che appartengano a nuclei familiari il cui reddito annuo, determinato a norma dell'articolo 2, sia equivalente o inferiore a trenta milioni di lire.
2. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al beneficio della fornitura anche in comodato dei libri di testo alle condizioni di cui al comma 1.
3. Il beneficio e' richiesto da chi esercita la potesta' genitoriale.
4. Le scuole comunicano al comune le richieste degli studenti in possesso dei requisiti ai fini dell'attivazione dei benefici di cui al presente decreto.
5. Per la fornitura di libri agli alunni delle scuole elementari seguita ad applicarsi l'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
 

Art. 2. Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente
1. La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente e' determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
2. La situazione economica equivalente del nucleo familiare si ottiene sommando:
a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
b) il reddito delle attivita' finanziarie.
3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:

a) L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione e non possegga altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza; tale importo e' elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni; non puo' essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione e' corrisposto a società le cui quote sono intestate in tutto o in parte a membri del nucleo familiare;
b)  L. 1.000.000 per il secondo figlio, L. 1.500.000 per il terzo figlio e L. 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo, ove i figli siano a carico del richiedente;
c) L. 2.000.000 per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare che sia a carico del richiedente; detta cifra e' aumentata a L. 3.000.000 nel caso si tratti di invalido totale;
d) L. 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera b) per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%. La stessa cifra si aggiunge nel caso uno dei genitori dell'alunno versi nella stessa situazione di handicap o di invalidità che determini impossibilita' di produrre reddito.

4. Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a  norma della legge 4 gennaio l968, n. 15, resa su modello conforme all'allegato B.
5. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica  l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. Sono fatte salve tutte le ulteriori modalità e prescrizioni dettate dalle leggi regionali a norma dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 3. Ripartizione dei fondi tra le regioni
1. Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ripartite tra le regioni in ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30 milioni rilevata dall'Istat sulla base dell'analisi dei consumi, secondo quanto indicato alle allegate tabelle A (1) e A (2).
2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate alle regioni all'atto della trasmissione dei piani di riparto ai comuni e al Ministero dell'interno da effettuarsi entro il 30 settembre 1999.
3. In considerazione dei tempi eccezionalmente ristretti a disposizione, singole regioni, allo scopo di rendere quanto più possibile rapido ed efficace nei confronti delle famiglie le procedure attuative del presente decreto, possono richiedere all'amministrazione dell'interno di rimettere direttamente ai comuni le quote loro assegnate dal piano regionale di riparto.
4. Ove le regioni non provvedano a trasmettere i piani di riparto, a norma del comma 2, entro il 30 settembre 1999, le somme ripartite a norma del comma 1 sono assegnate ed erogate ai comuni dal Ministero dell'interno sulla base degli indici di degrado e della popolazione residente in eta' scolare considerati a livello regionale secondo gli ultimi dati disponibili.
5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme di cui al comma 2 del presente decreto sono comunque aggiuntive rispetto a quelle già destinate dalle regioni alla fornitura, anche in comodato, di libri di testo sulla base di legge nazionale o regionale.
6. Alla fornitura dei libri acquistati con i fondi a carico dei Ministero della pubblica istruzione si applica lo sconto determinato ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719.

Art. 4. Disposizione finanziaria
1. All'o nere derivante dal presente decreto, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto nell'unita' previsionale di base 3.1.2.4 - capitolo 1574 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 397