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D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237
Disciplina
dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito
minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48,
della legge 27 dicembre 1997, n.449
Il
Presidente della Repubblica
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n.449;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 30 aprile 1998;
Acquisito
il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Sentita
la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,n.281;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12
giugno 1998;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la
solidarietà sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
EMANA
il
seguente decreto legislativo
Articolo 1.- Istituto del reddito minimo di inserimento
1.Il
reddito minimo di inserimento, introdotto in via sperimentale, è una misura di
contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle
condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della
marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche,
fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.
2.Il
reddito minimo di inserimento è costituito da interventi volti a perseguire
l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie
destinatari, attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari
integrativi del reddito.
Articolo 2. - Durata e obiettivi della sperimentazione
1.
La durata della sperimentazione non può essere superiore a due anni dalla data
di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4.
Essa termina comunque il 31 dicembre 2000.
2.Obiettivi
della sperimentazione sono:
a) - verificare l'efficacia di una misura quale il reddito minimo
d'inserimento ai fini del superamento, in contesti differenziati, del bisogno
economico e della marginalità sociale dei soggetti privi di reddito e delle
persone a loro carico;
b) - verificare l'idoneità e gli effetti della mobilitazione delle risorse a
livello locale finalizzate all'inserimento dei soggetti deboli;
c) - verificare la messa in opera degli strumenti di controllo del reddito;
d) - individuare strumenti di verifica in
intere e di valutazione finale delle attività di integrazione.
Articolo 3. Titolarità dell'attuazione della sperimentazione
1.La
titolarità dell'attuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, è del
comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge. Pertanto il
Comune:
a) definisce le modalità di presentazione della domanda, prevedendo un
termine non superiore a sessanta giorni per la risposta;
b) stabilisce le modalità di verifica e di controllo successivo della
sussistenza dei requisiti, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente
decreto:
c) procede al controllo e alla verifica della attuazione, con riferimento
tanto agli obblighi dei beneficiari che alle responsabilità dei soggetti che
cooperano per la realizzazione dei programmi di integrazione sociale;
d) individua il responsabile del programma di integrazione sociale di cui
all'articolo 9;
e) riferisce al Ministro per la solidarietà sociale sulla sperimentazione
e sui costi legati all'attuazione, con riferimento sia alle erogazioni monetarie
che ai costi di gestione e di realizzazione dei programmi di integrazione
sociale. A tal fine cura la tenuta di una adeguata documentazione, con
particolare riferimento ai soggetti beneficiari, agli interventi promossi, alla
loro durata, alle singole modalità di cessazione ovvero ai motivi della
permanenza.
2.
Il comune prevede inoltre che il servizio sociale, anche su iniziativa di enti e
organizzazioni di volontariato e del privato sociale, possa provvedere d'ufficio
all'inoltro della domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o
incapaci a farlo.
Articolo 4. Modalità per l'individuazione delle aree territoriali in
cui effettuare la sperimentazione
1.Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano e la conferenza Stato-città e autonomie locali, sono
individuati i comuni, singoli o associati, nei quali è realizzata la
sperimentazione.
2.
L'individuazione è effettuata tenuto conto :
a) dei livelli di povertà;
b)
della diversità delle condizioni economiche, demografiche e sociali;
c) della varietà delle forme di assistenza già attuate dai comuni;
d) della necessità di una adeguata distribuzione sul territorio nazionale
dei comuni che effettuano la sperimentazione, al fine di garantire la effettiva
rappresentatività dell'intero territorio nazionale;
e) della disponibilità del comune a partecipare alla sperimentazione,
anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 5.
Articolo 5. Finanziamento
1 Il costo della sperimentazione del reddito minimo di inserimento per la
parte dei trasferimenti monetari integrativi del reddito grava per una quota non
inferiore al novanta per cento sul Fondo per le politiche sociali, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo con il decreto di cui all'articolo 59,
comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n,449, e fino al 10 per cento sui comuni
che effettuano la sperimentazione, tenuto conto della capacità di spesa e
dell'entità del bilancio comunale. Il riparto è effettuato con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, sentita la conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sulla base della
valutazione dei costi del progetto presentato dal comune nei termini e con le
modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1.
2.
I costi di gestione relativi alla organizzazione del servizio, inclusi quelli
relativi alla predisposizione e realizzazione dei programmi di integrazione
sociale, sono a carico dei comuni.
Articolo 6. Accesso al reddito minimo di inserimento.
1.Il
reddito minimo di inserimento è destinato alle persone in situazione di
difficoltà esposte al rischio della marginalità sociale.
2.
Ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento i soggetti destinatari
debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di
qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia
superiore alla soglia di povertà stabilita in lit. 500.000 mensili per una
persona che vive sola .In presenza di un nucleo familiare composto da due o più
persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di
equivalenza allegata al presente decreto legislativo.
3.
Entro i limiti delle risorse destinate alla sperimentazione, il reddito minimo
di inserimento è destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico
figli minori i figli con Handicap
in situazione di gravità accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n.104.
4.
I soggetti destinatari debbono essere altresì privi di patrimonio sia mobiliare
sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di
investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà,
il cui valore non può eccedere la soglia indicata dal comune.
5.
Il reddito minimo di inserimento è erogato al destinatario per un anno, e può
essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.
6.
La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo
familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da
quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF.I redditi da lavoro, al netto di
ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.
7.
Con una dichiarazione sottoscritta a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni ed integrazioni, il richiedente attesta il possesso dei
requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità previsti dal presente decreto
alla data della presentazione della domanda .Alla dichiarazione è allegata
copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, qualora presentata.
Articolo 7 - Requisiti
1.
Possono inoltrare domanda di ammissione al reddito minimo di inserimento i
soggetti indicati all'articolo 6 che alla data di entrata in vigore del presente
decreto siano legalmente residenti da almeno dodici mesi, ovvero, se cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, da almeno tre anni, in
uno dei comuni che effettuano la sperimentazione.
2.
Ai soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro sono richieste
la disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la
disponibilità al lavoro, da documentare attraverso l'iscrizione all'ufficio di
collocamento. Il requisito dell'iscrizione non è temporaneamente richiesto:
a)per coloro che sono impegnati in attività di recupero scolastico o di
formazione professionale;
b) per coloro che attendono alla cura di figli in età inferiore a tre anni
o di persone con handicap in
situazioni di gravità accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
c)per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico,
certificato ed incompatibile con l'attività lavorativa.
Articolo 8 -Integrazione al reddito
1.L'ammontare
del trasferimento monetario integrativo del reddito è pari alla differenza tra
la soglia di Lit.500.000 mensili per l'anno 1998, di Lit. 510.000 mensili per
l'anno 1999 e di Lit. 520.000 mensili per l'anno 2000 e il reddito mensile
percepito, come determinato ai sensi dell'articolo 6.In presenza di un nucleo
familiare composto da due o più persone la soglia è determinata sulla base
delle scale di equivalenza allegate al presente decreto.
2.L'integrazione
del reddito ha inizio dalla data di accoglimento della domanda. Essa non è
cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed ai fini fiscali è equiparata
alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 19969, n.153,
e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
Nel definire la prestazione, il comune opera in modo da avere le maggiori
garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare
le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano
situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, il comune può
erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato
la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente
garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo
familiare.
Articolo 9 - Interventi di integrazione sociale
1.
Gli interventi di integrazione sociale di cui all'articolo 1 hanno lo scopo di
favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie
attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica
delle persone. A tali fini il comune, entro trenta giorni dalla data di
accoglimento della domanda, elabora, anche in relazione agli interventi previsti
nell'ambito delle politiche attive del lavoro, i programmi di integrazione
sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e
familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni
derivanti dall'attuazione del programma. Ove è presente la famiglia, il
programma coinvolge tutti i componenti.
2.I
programmi di integrazione sociale:
a) sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità
personali e alla ricostruzione di reti sociali; per i minori il programma
include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente
la formazione professionale;
b) sono coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad
altri servizi sociali da parte dei destinatari.
Articolo 10 - Obbligo dei soggetti destinatari
1.
I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:
a) comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante
dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio
dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque confermare
ogni sei mesi il persistere delle condizioni stesse. I servizi sociali
assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo per i soggetti
più deboli e comunque per quelli di cui all'articolo 3, comma 2;
b) rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma di
integrazione sociale;
c) per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, accettare l'eventuale
offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell'ambito
delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro.
2.
Il comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, le
prestazioni di reddito minimo di inserimento sulla base della gravità della
violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetto
inadempiente. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al comma 1, lettera c),comporta
la revoca della prestazione di reddito minimo di inserimento. In ogni caso il
comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla
presenza dei minori.
3.
I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle
sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione
delle somme indebitamente percepite, che il comune riutilizza per gli stessi
fini.
Articolo 11 - Accertamenti e verifiche
1.Con
la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 5, il richiedente dichiara altresì
di avere conoscenza che nel caso di ammissione al reddito minimo di inserimento
possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati
dichiarati. A tal fine i comuni possono avvalersi dei dati informativi a
disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e
degli uffici del Ministero delle finanze, ai quali possono chiedere ulteriori
accertamenti.
Articolo 12 - Diritti dei soggetti
1.
I richiedenti la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni,
ricorrere al sindaco. Possono altresì ricorrere al sindaco nel medesimo termine
coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di
riduzione del reddito minimo di inserimento. Di tale facoltà è data
informazione al momento della presentazione della domanda.
2.
Il sindaco, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla
data di ricevimento del ricorso.
Articolo 13 - Valutazione dell'efficacia della sperimentazione
1.La
valutazione tecnica della sperimentazione è compiuta sia sulle modalità di
svolgimento che sui risultati. A tali fini, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo e previa procedura da apposito bando,
il Ministro per la solidarietà sociale affida l'incarico per la valutazione ad
idoneo ente o società.
2.L'incarico
ha principalmente per oggetto:
a) gli aspetti relativi alle modalità di realizzazione della
sperimentazione ed i relativi costi, anche in comparazione fra i diversi
contesti;
b) gli effetti del reddito minimo di inserimento con riguardo agli
obiettivi, con particolare riferimento all'effettivo contrasto della povertà e
dell'esclusione sociale e alla promozione dell'integrazione sociale e
dell'autonomia economica delle persone e delle famiglie, in situazioni di
contesto differenziate;
c) le indicazioni derivanti dalla sperimentazione, nella prospettiva di una
generalizzazione dell'istituto all'intero territorio nazionale, con riferimento
ai benefici, alle modalità della sua organizzazione ed ai costi.
3.Agli
oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico di valutazione è destinata una
somma non superiore allo 0,3% dello stanziamento del Fondo per le politiche
sociali destinato all'introduzione sperimentale del reddito minimo di
inserimento per gli anni 1998,1999 e 2000.
Articolo 14 - Commissione di indagine sulla povertà e
sull'emarginazione
1.La
commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri esamina annualmente l'attuazione della
sperimentazione sulla base dei documenti predisposti dal Dipartimento per gli
affari sociali, dai comuni coinvolti e dall'ente o società incaricato della
valutazione ed esprime pareri e suggerimenti.
2.
La commissione inoltre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, cura la specificazione degli obiettivi di valutazione, di cui
all'articolo 13, comma 2.
3.Per
lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1 e 2, la commissione di indagine
sulla povertà e sull'emarginazione è affiancata da una commissione nominata
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, composta da dieci esperti, cinque dei quali designati dai
rappresentanti delle regioni e cinque designati dal rappresentanti dei comuni.
Articolo 15 - Relazione al Parlamento
1.
Il Ministro per la solidarietà sociale, entro il 30 giugno 2001, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, e le organizzazioni sindacali, presenta al Parlamento una relazione
sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 18 giugno 1998
SCALFARO
PRODI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
TURCO
,Ministro per la solidarietà sociale
CIAMPI,
Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Visto,
Il Guardiasigilli: FLICK
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ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 6, comma 2)
La
scala di equivalenza:
Numero dei Componenti |
Parametro |
|
|
|
|
uno |
1,00 |
|
due |
1,57 |
|
tre |
2,04 |
|
quattro |
2,46 |
|
cinque |
2,85 |
|
|
|
|
Maggiorazione
di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione
di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
Maggiorazione
di 0,5 per ogni componente con handicap
di cui all'art.3, comma3, della legge n.104/1992 o di invalidità superiore al
66%
Maggiorazione
di 0,2 per nuclei familiari con i figli minori in cui entrambi i genitori
svolgono attività di lavoro e di impresa.
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