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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Capo di Gabinetto del Ministro per la solidarietà sociale

Prot. N. GAB/1510/99 Roma, 17.11.1999

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni

Al Sig. Presidente della Provincia autonoma di Trento

Al Sig. Presidente della Provincia autonoma di Bolzano

All’INPS

LORO SEDI

 

Oggetto: Applicazione del decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 306, "Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144".

A seguito della pubblicazione del regolamento in oggetto, numerosi Comuni e la Provincia autonoma di Trento hanno formulato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali diverse richieste di chiarimento.

La rilevanza generale degli argomenti avanzati ha consigliato di predisporre una nota di risposta ai quesiti indirizzata, per opportuna conoscenza, a tutti i Comuni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e all’INPS onde verificare tempestivamente le modalità di applicazione, anche alla luce della prossima emanazione dei provvedimenti comunali di concessione dei benefici.

Si prega, pertanto, di comunicare questa nota agli uffici competenti e ai centri di assistenza fiscale operanti nel territorio. La stessa sarà disponibile presso il sito del Dipartimento www.affarisociali.it . Nel medesimo sito saranno in futuro pubblicate anche le risposte relative ai quesiti di tipo generale.

Riguardo alle più rilevanti questioni presenti nei quesiti dei Comuni, sentite le amministrazioni statali competenti, si ritiene di poter precisare quanto segue.

1.      Imposta di bollo per le domande per gli assegni, per le dichiarazioni sostitutive, le attestazioni provvisorie. Alle domande per gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, e alla documentazione allegata sono applicabili i benefici dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, in applicazione dell’articolo 8, terzo comma, e 9, primo comma, della vigente tabella delle esenzioni, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2.      Tempo della dichiarazione. La regola generale è che la dichiarazione sostitutiva deve rappresentare il nucleo familiare esistente al momento della dichiarazione medesima (e dunque della domanda cui la dichiarazione è allegata); la situazione economica del nucleo sarà, pertanto, riferita ai soggetti componenti il nucleo medesimo. Si ricorda che, ai sensi del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, e come si ricava dalle istruzioni alla dichiarazione sostitutiva di cui al DM 29 luglio 1999, per situazione economica al momento della dichiarazione dovrà intendersi il valore della situazione reddituale derivante dall’ultima dichiarazione dei redditi (o ultima certificazione del soggetto erogatore) sommato al valore della situazione patrimoniale (mobiliare e immobiliare) posseduta al 31 dicembre dell’anno precedente la dichiarazione medesima. Ai sensi dell’articolo 1 del DM n. 306 del 1999, il richiedente l’assegno per il nucleo familiare può proporre domanda entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione; in via di prima applicazione, questo termine è ulteriormente spostato al 21 marzo 2000 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento) per gli assegni relativi al 1999. Poiché la dichiarazione sostitutiva deve rappresentare la situazione al momento della domanda, ciò comporta che se a quel momento il richiedente (anzi: il suo nucleo familiare) si trova nella soglia del diritto stabilita dalla legge, l’assegno potrà essere concesso per i 12 mesi (e per 13 mensilità). Pertanto, se, ad esempio, la domanda è proposta il 15 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede la prestazione, la dichiarazione sostitutiva dovrà comunque rappresentare la situazione al momento della domanda (nell’esempio, al 15 gennaio), solo che l’erogazione avverrà per l’anno precedente. Giova, a tal proposito, precisare che la disposizione con la quale si afferma che il diritto all’assegno per il nucleo familiare cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica è confermativa della necessità di una nuova domanda per ciascun anno nel quale il beneficio è richiesto e che, per l’appunto, occorrerà valutare la situazione economica del nucleo familiare in relazione al tempo nel quale ogni domanda è proposta.

Allo stesso modo occorrerà comportarsi per l’assegno di maternità: ciò che è rilevante è la situazione familiare ed economica al momento della dichiarazione (e della domanda).

3.      Caso eccezionale (transitorio) di presentazione di dichiarazione riferita ad un tempo precedente a quello della domanda. In via transitoria, nel caso in cui, a causa del venir meno del numero richiesto di figli minori (ad esempio, un figlio sia diventato maggiorenne a luglio del 1999), il diritto all’assegno per il nucleo familiare sia cessato prima dell’effettiva possibilità di proporre domanda, si ritiene corretto accogliere la domanda corredata di dichiarazione "storica", cioè riferita al periodo in cui il diritto sussisteva (nell’esempio fatto, dal 1° gennaio al 31 luglio 1999); questa dichiarazione potrà non ricevere attestazione provvisoria, ed essere utilizzata esclusivamente per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare nel periodo considerato.

4.      Rilevanza delle modificazioni del nucleo familiare. Rilevante per il diritto e la sua cessazione sarà sempre, per l’assegno per il nucleo familiare, la presenza nel nucleo di tre figli minori, anche quando questo evento si verifichi nel corso dell’anno: in tal caso il beneficio sarà concesso solo per i mesi nei quali il requisito si è verificato. Le altre modificazioni del nucleo familiare (siano esse più o meno vantaggiose per il calcolo della situazione economica del nucleo stesso), che il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente, susseguenti alla presentazione della domanda, non sono rilevanti per il beneficio concesso per l’anno di riferimento; di esse occorrerà tenere conto, invece, se la prestazione sarà poi richiesta per l’anno successivo.

5.      Divieto di concessione dell’assegno a nuclei composti dalle stesse persone. All'articolo 4, comma 3, del DM n. 306 del 1999 è stabilito che l'assegno per il nucleo familiare è concesso previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso. In sostanza, deve evitarsi che, per un medesimo periodo temporale (annuale, ovvero infra-annuale per il caso di limitata sussistenza del requisito dei tre figli minori), possano beneficiare dell'assegno nuclei coincidenti. Il caso più evidente riguarda la proposizione della domanda da parte di ciascuno dei due genitori dei minori: in tal caso si ritiene che debba seguirsi il criterio della concessione del beneficio al solo genitore che per primo ha presentato la domanda. Possono, tuttavia, presentarsi anche casi di richiesta dell’assegno sulla base di una composizione del nucleo nel quale siano presenti soggetti che sono già stati tenuti presenti nella concessione di altro assegno ad altro o allo stesso nucleo familiare. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del DM n. 306 del 1999, deve ritenersi esclusa questa possibilità.

6.      Efficacia della dichiarazione (o della certificazione). Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva completa dell’attestazione provvisoria (o la certificazione, per chi ne sia in possesso), la cui validità non sia scaduta al momento della domanda medesima; è inteso che detta dichiarazione (o certificazione) continua ad essere pienamente efficace a condizione che sussistano i medesimi elementi (composizione del nucleo familiare e requisiti economici del nucleo): è pertanto opportuno che di ciò l'interessato sia pienamente consapevole al momento della proposizione di una nuova domanda. In tal senso, è bene ricordare che, ai fini del decreto legislativo n. 109 del 1998, la validità dell’attestazione provvisoria (24 mesi dalla data del suo rilascio) comporta la possibilità da parte dell’interessato di esibirla ad una pubblica amministrazione, con la conseguenza che il procedimento per il quale l’attestazione è esibita possa (anzi: debba) avere inizio. La validità temporale dell’attestazione provvisoria (o della certificazione), in tal senso, è un elemento di semplificazione dei procedimenti. Tuttavia, ogni qual volta l’interessato propone una nuova domanda, ed allega ad essa una dichiarazione sostitutiva (o certificazione) precedentemente rilasciata, è inteso che confermi la stessa dichiarazione al tempo della domanda: l’ente erogatore, quando effettua i controlli, verificherà pertanto che quanto dichiarato sia corrispondente alla composizione del nucleo familiare al momento della domanda, nonché alla situazione reddituale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi (ultima rispetto al tempo della domanda) e alla situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente alla presentazione della domanda. Pertanto, se al momento della nuova domanda la situazione familiare ed economica non è più quella rappresentata nella dichiarazione, il richiedente dovrà effettuare una dichiarazione sostitutiva aggiornata, ovvero, se del caso, specificare nella domanda i mutamenti intervenuti, rilevanti per la concessione o meno del beneficio o per la sua diversa misura.

7.      L’identificazione del soggetto richiedente. Il richiedente deve possedere i requisiti soggettivi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998. Non si ritiene, pertanto, possibile concedere il beneficio a richiedenti stranieri extracomunitari o apolidi: ciò, in considerazione del carattere specifico degli istituti disciplinati dalle citate disposizioni, peraltro successive alla legge 6 marzo 1998, n. 40, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Per l'assegno di maternità l'unico soggetto abilitato a richiedere il beneficio è la madre del bambino nato dal 2 luglio 1999. Per l'assegno per il nucleo familiare, il soggetto abilitato a richiedere il beneficio è uno dei genitori (genitore con tre o più figli minori, come recita l’articolo 65 della legge n. 448 del 1998), responsabile delle dichiarazioni anagrafiche (articolo 2, comma 3, del DM n. 306 del 1999): in tal caso, è sufficiente che i requisiti soggettivi siano posseduti dal genitore che richiede il beneficio. Per "responsabile delle dichiarazioni anagrafiche" deve intendersi il genitore componente della famiglia anagrafica della quale fanno parte i minori (o almeno tre di essi) e sui quali egli ha la potestà genitoriale; ciò si evince dal richiamo all’articolo 6 del DPR n. 223 del 1989. Si ritiene, pertanto, che l’assegno non possa essere concesso al genitore che, pur avendo figli minori a carico ai fini IRPEF, non li abbia con sé nella propria famiglia anagrafica.

Si fa presente che nel disegno di legge finanziaria per il 2000 presentato dal Governo (articolo 35) è prevista una generale riforma dell’assegno di maternità a far data dal 1° luglio 2000, che, se approvata dal Parlamento, comporterà un ampliamento sia dei soggetti aventi diritto ("donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno") sia dei casi nei quali l’assegno potrà essere concesso (nascita, adozione e affidamento preadottivo).

Inoltre, si fa presente che, sulla base delle osservazioni avanzate dai comuni, questo Dipartimento sta esaminando la possibilità di introdurre modifiche nella disciplina regolamentare, volte ad individuare ulteriori soggetti abilitati a richiedere l’assegno per il nucleo familiare.

8.      Cosa deve intendersi per "figlio". Si ricorda che nel caso dell'assegno per il nucleo familiare per figli devono intendersi i figli naturali o legittimi o adottivi, tutti, come si è detto, figli del soggetto richiedente.

9.      L’evento nascita e i parti gemellari o plurigemellari. L'articolo 3 del DM n. 306 del 1999 dispone in ordine all'assegno di maternità. L'evento a cui si fa riferimento è la nascita di un figlio, per cui deve intendersi che l’assegno è concesso per ciascun figlio nato (la misura dell’assegno sarà, pertanto, un multiplo di quella prevista dalla legge). Per espressa disposizione di regolamento, il figlio neonato va sempre ricompreso nel nucleo familiare della madre, anche se è nato in comune diverso da quello di residenza della madre, quest’ultimo dovendosi considerare comunque il comune competente alla concessione del beneficio. Quanto detto vale sia nel caso di corresponsione dell'assegno per l'intero sia nel caso di corresponsione della quota differenziale di cui al comma 3 dell'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.

Si ritiene che l’assegno possa essere concesso, altresì, anche nel caso di morte del figlio neonato e, analogamente ai casi in cui ciò è previsto per le indennità già garantite dalla legge alle lavoratrici, nella misura intera (salvo il caso della corresponsione della sola quota differenziale).

10.  La determinazione della quota differenziale. Per la determinazione della quota differenziale di cui al comma 3 dell’articolo 66 della legge n. 448 del 1998, si deve sottrarre dal beneficio complessivamente conseguibile l’indennità complessiva in godimento, compresa quella riferita al periodo di astensione obbligatoria precedente al parto.

11.  Il sistema di calcolo della situazione economica del nucleo familiare, valevole per la concessione degli assegni. Nel DM n. 306 del 1999 e nel DM 29 luglio 1999 vi sono tutti gli elementi per poter effettuare con sicurezza il calcolo del beneficio per l’assegno per il nucleo familiare (e, corrispondentemente, per l’assegno di maternità). Basterà, infatti, seguire le operazioni indicate nella certificazione (DM 29 luglio 1999, allegato A-parte seconda, che contiene tutti i sistemi di calcolo, compresi quelli da utilizzare per gli assegni) ai Quadri E (redditi), F (patrimonio assegni) e H (indicatore della situazione economica del nucleo familiare valevole per gli assegni), e continuare poi utilizzando la procedura descritta nelle "Note esplicative per la certificazione ed esemplificazioni per il calcolo ai fini della concessione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità" (sempre in DM 29 luglio 1999, pagine 45 e 46 della Gazzetta Ufficiale 6.9.99, suppl. ordinario n. 169): queste indicazioni rappresentano, infatti, per semplicità e univocità del calcolo del beneficio, la corretta applicazione di quanto previsto nel DM n. 306 del 1999 (articolo 4, commi 5 e 6, e allegato A).

Si ricorda che ciò che viene in rilievo, per il calcolo esatto della misura del beneficio, è unicamente l’indicatore della situazione economica di legge (articoli 65 e 66) riparametrato e l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare, che si ottiene sommando i valori reddituali e quelli patrimoniali, secondo le prescrizioni del DPCM 7 maggio 1999, n. 221. Pertanto, i Quadri F-bis e G della certificazione saranno utilizzati solo nel caso in cui l’interessato richieda espressamente il rilascio della certificazione, e dunque anche il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente, da utilizzare esclusivamente per altre prestazioni agevolate (ad esempio: asili nido, mense scolastiche, tasse universitarie, ecc.); si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del DM 21 luglio 1999, n. 305, la certificazione può essere rilasciata solo se gli enti erogatori hanno comunicato il sistema di calcolo applicabile (quale nucleo familiare viene in rilievo per quella prestazione e quali specifici coefficienti di valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare sono stati applicati).

Per ulteriore chiarezza si riproduce qui di seguito la procedura corretta da adottare per il calcolo dell’indicatore della situazione economica valevole per gli assegni e per determinare la misura del beneficio. I quadri, le colonne e le righe sono quelli contenuti nel modello di dichiarazione sostitutiva e di certificazione (DM 29 luglio 1999); i valori sono quelli vigenti per il 1999 (indicatore della situazione economica previsto dalla legge e misura del beneficio, percentuale del reddito sul patrimonio mobiliare, ecc.):

procedura di calcolo per l’assegno per il nucleo familiare (assegno 1999):

E1

Reddito complessivo del nucleo familiare (somma valori Quadro D, colonne B e C, dichiarazione)

 

E2

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare (4,95% di C1)

 

E3

Detrazione per residenza in abitazione in locazione (2.500.000 o 3.500.000 nei casi previsti)

 

E4

Totale del reddito da considerare (E1+E2-E3)

 

F1

Consistenza del patrimonio mobiliare (C1)

 

F2

Consistenza complessiva del patrimonio immobiliare (C12+C13+…C21, colonna D)

 

F3

Valore ai fini ICI della casa di abitazione (valori Quadro C, seconda tabella, colonna D, bene colonna F)

 

F4

Consistenza del patrimonio immobiliare valevole per gli assegni (F2-F3)

 

F5

Capitale residuo mutui contratti (C12+C13+…C21, colonna E)

 

F6

Capitale residuo mutuo per la casa di abitaz. (valori Quadro C, seconda tabella, colonna E, bene colonna F)

 

F7

Totale detrazioni valevoli per gli assegni (F5-F6)

 

F8

Franchigia (50.000.000)

 

F9

Consistenza del patrimonio del nucleo familiare per gli assegni (F1+F4-F7-F8; se negativo, indicare 0)

 

F10

Coefficiente di valutazione

0,2

F11

Totale del patrimonio da considerare (F9*F10, con approssimazione alle 1000 lire per difetto)

 

H1

Situazione economica del nucleo (E4+F11)

 

H2

Valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base

36.000.000

H3

Beneficio mensile di legge intero

200.000

H4

Parametro della scala di equivalenza del nucleo base

2,85

H5.1

Parametro correttivo composizione del nucleo familiare (scala di equivalenza ordinaria)

 

H5.2

Parametro correttivo assenza di un genitore e presenza di figli minori (0,2)

 

H5.3

Parametro correttivo per ogni componente con handicap permanente o invalidità sup. al 66% (0,5)

 

H5.4

Parametro correttivo presenza figli minori con entrambi i genitori che lavorano (0,2)

 

H5.5

Totale parametri correttivi (somma valori da H5.1 a H5.4)

 

H6

Valore annuo di legge della situazione economica riparametrata (H5.5/H4 arrot. al centesimo *H2)

 

 

Il beneficio può essere concesso se H1 non è superiore ad H6. Per la misura si procede come di seguito:

 

H7

Valore della situazione economica per l’attribuzione dell’assegno in misura intera (H6-5.200.000)

 

H8

Beneficio mensile: indicare il valore di H3, se il valore di H1 è uguale o inferiore al valore di H7

 

H9

Beneficio mensile: indicare il valore (H6-H1)/26, se il valore di H1 è superiore al valore di H7

 

procedura di calcolo per l’assegno di maternità (assegno 1999):

E1

Reddito complessivo del nucleo familiare (somma valori Quadro D, colonne B e C, della dichiarazione)

 

E2

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare (4,95% di C1)

 

E3

Detrazione per residenza in abitazione in locazione (2.500.000 o 3.500.000 nei casi previsti)

 

E4

Totale del reddito da considerare (E1+E2-E3)

 

F1

Consistenza del patrimonio mobiliare (C1)

 

F2

Consistenza complessiva del patrimonio immobiliare (C12+C13+…C21, colonna D)

 

F3

Valore ai fini ICI della casa di abitazione (valori Quadro C, seconda tabella, colonna D, bene colonna F)

 

F4

Consistenza del patrimonio immobiliare valevole per gli assegni (F2-F3)

 

F5

Detrazione per mutui contratti (C12+C13+…C21, colonna E)

 

F6

Mutuo contratto per la casa di abitazione (valori Quadro C, seconda tabella, colonna E, bene colonna F)

 

F7

Totale detrazioni valevoli per gli assegni (F5-F6)

 

F8

Franchigia (50.000.000)

 

F9

Consistenza del patrimonio del nucleo familiare per gli assegni (F1+F4-F7-F8; se negativo, indicare 0)

 

F10

Coefficiente di valutazione

0,2

F11

Totale del patrimonio da considerare (F9*F10, con approssimazione alle 1000 lire per difetto)

 

H1

Situazione economica del nucleo (E4+F11)

 

H2

Valore annuo della situazione economica prevista dalla legge

50.000.000

H3

Beneficio complessivo di legge intero (1.000.000 per ogni figlio nato, in caso di parti gemellari o plurigemell.)

 

H3.1

Beneficio complessivo già in godimento

 

H4

Parametro della scala di equivalenza del nucleo base

2,04

H5.1

Parametro correttivo composizione del nucleo familiare (scala di equivalenza ordinaria)

 

H5.2

Parametro correttivo assenza di un genitore e presenza di figli minori (0,2)

 

H5.3

Parametro correttivo per ogni componente con handicap permanente o invalidità sup. al 66% (0,5)

 

H5.4

Parametro correttivo presenza figli minori con entrambi i genitori che lavorano (0,2)

 

H5.5

Totale parametri correttivi (somma dei valori da H5.1 a H5.4)

 

H6

Valore annuo di legge della situazione economica riparametrata (H5.5/H4 arrot. al centesimo *H2)

 

 

Il beneficio può essere concesso, se il valore di H1 non è superiore al valore di H6, nella misura seguente:

 

H7

Beneficio complessivo da attribuire = H3-H3.1

 

 

 

Si segnala che il valore da attribuire al parametro "per ogni componente con handicap o invalidità superiore al 66%" è 0,5 e non 0,5% (errore materiale, contenuto nella riga G6 di pagina 44 della Gazzetta Ufficiale, nonché nella corrispondente riga H5.3 di pagina 46). Si fa presente, infine, che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10.11.99, serie generale n. 264, pag. 76, una rettifica del primo periodo del punto 4 dell’allegato A al DM n. 306 del 1999 ("Il valore dell’indicatore della situazione economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge, come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, è calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221").

12.  Esercizio delle funzioni comunali in forma associata. La competenza attribuita ai singoli comuni dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 è suscettibile di esercizio in forma associata, ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 142 del 1990. Deve, tuttavia, precisarsi che l’attribuzione di tale competenza a consorzi già costituiti non può realizzarsi se non sul presupposto di una espressa deliberazione dei consigli comunali interessati, in considerazione della specificità delle funzioni da gestire. Dell’eventuale esercizio della competenza ai sensi delle disposizioni ricordate dovrà darsi atto nei provvedimenti di concessione dei benefici.

13.  Altri aspetti relativi alla disciplina generale. Per quanto riguarda alcuni aspetti relativi alla disciplina generale (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successivi decreti attuativi), deve precisarsi quanto segue:

a.       la dichiarazione sul patrimonio immobiliare in possesso dei componenti del nucleo familiare deve essere fatta anche riguardo agli immobili che beneficiano dell’esenzione ICI: ciò che rileva, infatti, non è l’applicazione dell’imposta, quanto la determinazione del valore dell’immobile, per il quale deve essere preso a riferimento il valore ICI, da calcolare con le ordinarie modalità;

b.      il reddito da prendere in considerazione è quello complessivo (risultante dalla dichiarazione dei redditi), ovvero quello imponibile IRPEF nel caso in cui non vi sia stata dichiarazione ma solo emissione della certificazione da parte del soggetto erogatore; per i redditi agrari, occorre osservare le disposizioni del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, e le istruzioni alla dichiarazione sostitutiva (la circolare ministeriale è stata infatti sostituita dalle espresse previsioni del citato DPCM n.221 del 1999);

c.       i controlli sul contenuto delle dichiarazioni saranno effettuati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998;

d.      le convenzioni con i centri di assistenza fiscale saranno attivate, se del caso, dai comuni, fermo restando che, anche in assenza delle predette convenzioni, il cittadino potrà rivolgersi ai centri di assistenza fiscale per ottenere l’attestazione provvisoria alla dichiarazione sostitutiva; in ogni caso, i comuni non possono rifiutarsi di acquisire le domande per i benefici da essi erogati.

1.      Province autonome di Trento e di Bolzano. La Provincia autonoma di Bolzano ha provveduto, ai sensi dell’articolo 82 della legge n. 448 del 1998, a dettare disposizioni legislative che stabiliscono la competenza della provincia medesima all’erogazione dei benefici, nel rispetto del livello di intervento previsto dalle disposizioni statali. La Provincia autonoma di Trento, con nota n. 1543/D312/GIP/ls del 23 settembre 1999, ha richiesto modificazioni del DM n. 306 del 1999, volte a precisare la propria competenza circa l’erogazione degli assegni; successivamente ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione. Sul punto, deve precisarsi che il citato articolo 82 della legge n. 448 del 1998 appare sufficiente a garantire che l’erogazione dei benefici sia effettuata, nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome medesime, non risultando (né potendo risultare) in materia alcuna innovazione da parte del DM n. 306 del 1999, che si limita a disporre nell’ambito di quanto stabilito dal vigente ordinamento.

IL CAPO DI GABINETTO (Dr. Guido Bolaffi)