LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

  Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
 
 Vigente al: 17-11-2011  
 
 

Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     (Collocamento dei disabili)
1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento
e  della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del
lavoro  attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa
si applica:
a)  alle  persone  in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche  o  sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che
comportino  una  riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45
per   cento,   accertata   dalle   competenti   commissioni   per  il
riconoscimento  dell'invalidita'  civile  in conformita' alla tabella
indicativa   delle  percentuali  di  invalidita'  per  minorazioni  e
malattie  invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo  23  novembre  1988,  n. 509, dal Ministero della sanita'
sulla  base  della  classificazione  internazionale delle menomazioni
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita;
b)  alle  persone  invalide  del  lavoro  con un grado di invalidita'
superiore  al  33  per  cento,  accertata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c)  alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio
1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni;
d)  alle  persone  invalide  di  guerra,  invalide civili di guerra e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria  di  cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia  di  pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   23   dicembre   1978,   n.   915,  e  successive
modificazioni.
2.  Agli  effetti  della  presente legge si intendono per non vedenti
coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo
non  superiore  ad  un  decimo  ad  entrambi gli occhi, con eventuale
correzione.  Si  intendono  per  sordomuti coloro che sono colpiti da
sordita'  dalla  nascita  o  prima  dell'apprendimento  della  lingua
parlata.
3.  Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti
di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni,
28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231,
3  giugno  1971,  n.  397,  e  29  marzo 1985, n. 113, le norme per i
massaggiatori  e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21
luglio  1961,  n.  686,  e  19  maggio  1971,  n. 403, le norme per i
terapisti  della  riabilitazione  non  vedenti  di  cui alla legge 11
gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui
all'articolo  61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione
obbligatoria  dei sordomuti restano altresi' ferme le disposizioni di
cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4.  L'accertamento delle condizioni di disabilita' di cui al presente
articolo,  che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo  dei  disabili,  e'  effettuato  dalle  commissioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri
indicati   nell'atto   di   indirizzo  e  coordinamento  emanato  dal
Presidente  del  Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla
data  di  cui  all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono
stabiliti  i  criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
5.  In  considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico
delle   disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali, approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per
la  valutazione  e  la  verifica  della  residua capacita' lavorativa
derivante  da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini
dell'accertamento   delle   condizioni  di  disabilita'  e'  ritenuta
sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle
condizioni  di  disabilita'  che danno diritto di accedere al sistema
per   l'inserimento   lavorativo  dei  disabili  continua  ad  essere
effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in
materia  di  pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   23   dicembre   1978,   n.   915,  e  successive
modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la
conservazione  del  posto  di lavoro a quei soggetti che, non essendo
disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio
sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
                               Art. 2.
                        (Collocamento mirato)
1.  Per  collocamento  mirato dei disabili si intende quella serie di
strumenti   tecnici   e   di  supporto  che  permettono  di  valutare
adeguatamente   le  persone  con  disabilita'  nelle  loro  capacita'
lavorative  e  di  inserirle  nel posto adatto, attraverso analisi di
posti  di  lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei
problemi  connessi  con  gli  ambienti,  gli strumenti e le relazioni
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
                               Art. 3
             (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

  1.  I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle
loro   dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle  categorie  di  cui
all'articolo 1 nella seguente misura:
  a)  sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50
dipendenti;
  b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
  2.  Per  i  datori  di  lavoro  privati  che  occupano  da  15 a 35
dipendenti  l'obbligo  di  cui  al comma 1 si applica solo in caso di
nuove assunzioni.
  3.  Per  i  partiti  politici,  le  organizzazioni  sindacali  e le
organizzazioni  che,  senza  scopo  di lucro, operano nel campo della
solidarieta'  sociale,  dell'assistenza  e  della  riabilitazione, la
quota  di  riserva  si  computa  esclusivamente  con  riferimento  al
personale  tecnico-esecutivo  e  svolgente  funzioni amministrative e
l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4.  Per  i  servizi di polizia, della protezione civile ((. . .)), il
collocamento    dei   disabili   e'   previsto   nei   soli   servizi
amministrativi.
  5.  Gli  obblighi  di  assunzione  di cui al presente articolo sono
sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che  versano  in  una  delle
situazioni  previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991,
n.  223,  e  successive  modificazioni,  ovvero  dall'articolo  1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per
la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa  richiesta  di
intervento,  in  proporzione  all'attivita' lavorativa effettivamente
sospesa  e  per  il  singolo  ambito  provinciale.  Gli obblighi sono
sospesi   inoltre   per   la  durata  della  procedura  di  mobilita'
disciplinata  dagli  articoli  4  e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223,  e  successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si
concluda  con  almeno  cinque  licenziamenti,  per  il periodo in cui
permane    il   diritto   di   precedenza   all'assunzione   previsto
dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
  6.  Agli  enti pubblici economici si applica la disciplina prevista
per i datori di lavoro privati.
  7.  Nella  quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono
assunti  ai  sensi  della  legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive
modificazioni,  nonche'  della  legge  29 marzo 1985, n. 113, e della
legge 11 gennaio 1994, n. 29.
                               Art. 4.
             (Criteri di computo della quota di riserva)
1.  Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili
da  assumere,  non  sono  computabili  tra  i dipendenti i lavoratori
occupati  ai  sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo
determinato   di  durata  non  superiore  a  nove  mesi,  i  soci  di
cooperative  di  produzione  e  lavoro,  nonche'  i  dirigenti. Per i
lavoratori  assunti  con  contratto a tempo indeterminato parziale si
applicano  le  norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della
legge  20  maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 11 maggio 1990, n. 108.
2.  Nel  computo  le  frazioni  percentuali  superiori allo 0,50 sono
considerate unita'.
3.  I  lavoratori  disabili  dipendenti  occupati  a  domicilio o con
modalita' di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantita'
di   lavoro  atta  a  procurare  loro  una  prestazione  continuativa
corrispondente  all'orario  normale  di  lavoro  in  conformita' alla
disciplina  di  cui  all'articolo  11,  secondo comma, della legge 18
dicembre  1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo
nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile
a  domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della
copertura della quota di riserva.
4.  I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie
mansioni  in  conseguenza di infortunio o malattia non possono essere
computati  nella  quota  di  riserva  di  cui all'articolo 3 se hanno
subito  una  riduzione della capacita' lavorativa inferiore al 60 per
cento    o,    comunque,   se   sono   divenuti   inabili   a   causa
dell'inadempimento  da  parte del datore di lavoro, accertato in sede
giurisdizionale,  delle  norme  in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro.  Per  i  predetti  lavoratori  l'infortunio o la malattia non
costituiscono  giustificato  motivo  di licenziamento nel caso in cui
essi  possano  essere  adibiti  a  mansioni  equivalenti  ovvero,  in
mancanza,  a  mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni
inferiori  essi  hanno diritto alla conservazione del piu' favorevole
trattamento  corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per
i  predetti  lavoratori  non  sia possibile l'assegnazione a mansioni
equivalenti  o  inferiori,  gli  stessi vengono avviati, dagli uffici
competenti  di  cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in
attivita'  compatibili  con  le  residue  capacita' lavorative, senza
inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  ottobre  1981,  n.  738, si applicano anche al
personale militare e della protezione civile.
6.  Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una
adeguata   riqualificazione   professionale,   le   regioni   possono
autorizzare,  con  oneri  a  proprio  carico,  lo  svolgimento  delle
relative attivita' presso la stessa azienda che effettua l'assunzione
oppure   affidarne   lo   svolgimento,   mediante  convenzioni,  alle
associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui
all'articolo  115  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,  e  successive  modificazioni, che abbiano le
adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilita', agli istituti
di  formazione  che di tali associazioni siano emanazione, purche' in
possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845,
nonche'  ai  soggetti  di  cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio
1992,   n.   104.  Ai  fini  del  finanziamento  delle  attivita'  di
riqualificazione  professionale  e  della  corrispondente  assistenza
economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al
primo  comma  dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le
spese  per  l'assegno  di incollocabilita' previsto dall'articolo 180
dello  stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale
dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n.
264,  e'  attribuita  alle regioni, secondo parametri predisposti dal
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza
unificata".
                               Art. 5 
       (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi) 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro centoventi giorni dalla data di  cui  all'articolo  23,
comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per  materia,
che  esprimono  il  parere  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono
individuate le mansioni che, in relazione all'attivita' svolta  dalle
amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici  non  economici,  non
consentono l'occupazione di lavoratori disabili o  la  consentono  in
misura ridotta. Il predetto  decreto  determina  altresi'  la  misura
della eventuale riduzione. 
  2. I datori di lavoro pubblici e privati che  operano  nel  settore
del trasporto aereo, marittimo  e  terrestre  non  sono  tenuti,  per
quanto concerne il personale viaggiante e  navigante,  all'osservanza
dell'obbligo  di  cui  all'articolo  3.  Non  sono   inoltre   tenuti
all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di  lavoro
del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e  gli
addetti al trasporto del settore. Sono altresi' esentati dal predetto
obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore  degli
impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito  alle
aree  operative  di  esercizio  e   regolarita'   dell'attivita'   di
trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di
evolvere verso modalita' di servizio piu' evolute e competitive e per
favorire un maggiore grado di sicurezza nella  circolazione  stradale
di mezzi, ai sensi  del  comma  1  dell'articolo  1  della  legge  23
dicembre 1997, n. 454, i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  che
operano nel settore dell'autotrasporto non sono  tenuti,  per  quanto
concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di  cui
all'articolo  3.  Fermo  restando  l'obbligo   del   versamento   del
contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili,  per  le  aziende  che  occupano   addetti   impegnati   in
lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini
INAIL pari o superiore al 60  per  cento,  la  procedura  di  esonero
prevista dal presente articolo e' sostituita da un'autocertificazione
del  datore  di  lavoro  che  attesta  l'esclusione  dei   lavoratori
interessati dalla base di computo. 
  3. I datori di lavoro privati e gli enti  pubblici  economici  che,
per le speciali condizioni della loro attivita', non possono occupare
l'intera  percentuale  dei  disabili,  possono,  a  domanda,   essere
parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla  condizione
che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di  cui
all'articolo 14 un contributo esonerativo  per  ciascuna  unita'  non
assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno  lavorativo  per
ciascun lavoratore disabile non occupato. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, sentita  la  Conferenza  unificata  e  sentite  altresi'  le
Commissioni parlamentari competenti per  materia,  che  esprimono  il
loro parere con le modalita' di cui al comma 1, sono  disciplinati  i
procedimenti  relativi   agli   esoneri   parziali   dagli   obblighi
occupazionali,  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  per  la   loro
concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione. 
  5. In caso di  omissione  totale  o  parziale  del  versamento  dei
contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta  puo'  essere
maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per  cento  al
24 per cento su base annua. La riscossione e' disciplinata secondo  i
criteri previsti al comma 7. 
  6. Gli importi dei contributi  e  della  maggiorazione  di  cui  al
presente articolo sono adeguati ogni  cinque  anni  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata. 
  7.  Le  regioni,  entro  centoventi  giorni  dalla  data   di   cui
all'articolo 23, comma  1,  determinano  i  criteri  e  le  modalita'
relativi al pagamento, alla riscossione e  al  versamento,  al  Fondo
regionale per l'occupazione dei  disabili  di  cui  all'articolo  14,
delle somme di cui al presente articolo. 
  ((8. Gli obblighi di  cui  agli  articoli  3  e  18  devono  essere
rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto  degli  obblighi
ivi previsti, i datori di lavoro privati che  occupano  personale  in
diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati di imprese che
sono parte di  un  gruppo  ai  sensi  dell'articolo  31  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una  unita'
produttiva o,  ferme  restando  le  aliquote  d'obbligo  di  ciascuna
impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia,  un  numero
di lavoratori aventi  diritto  al  collocamento  mirato  superiore  a
quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso
del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita'  produttive
o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia)). 
  ((8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 8  trasmettono  in  via  telematica  a  ciascuno  dei
servizi  competenti  delle  province  in  cui  insistono  le   unita'
produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse  imprese  del
gruppo di cui all'articolo 31 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal  quale
risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei
dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna  impresa
appartenente al gruppo)). 
  ((8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su
loro motivata richiesta, ad assumere  in  una  unita'  produttiva  un
numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento  obbligatorio
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a  compenso  del
minor numero di lavoratori assunti in altre unita'  produttive  della
medesima regione)). 
  ((8-quater. Sono o restano abrogate tutte  le  norme  incompatibili
con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter)). 

Capo II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
 

                               Art. 6.
        (Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e
modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1.  Gli  organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4
del  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  di  seguito
denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi
sociali,  sanitari,  educativi e formativi del territorio, secondo le
specifiche   competenze   loro   attribuite,   alla   programmazione,
all'attuazione,  alla  verifica  degli  interventi  volti  a favorire
l'inserimento  dei  soggetti  di  cui  alla  presente  legge  nonche'
all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle
autorizzazioni,  degli  esoneri  e  delle compensazioni territoriali,
alla  stipula  delle  convenzioni  e  all'attuazione del collocamento
mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  le  parole:  "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle
seguenti: "comparativamente piu' rappresentative";
b)  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale
organismo  e'  previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed
esperti  del  settore  sociale  e  medico-legale  e  degli  organismi
individuati  dalle  regioni  ai  sensi  dell'articolo  4 del presente
decreto,  con  particolare riferimento alla materia delle inabilita',
con   compiti  relativi  alla  valutazione  delle  residue  capacita'
lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti
all'inserimento  e alla predisposizione dei controlli periodici sulla
permanenza   delle  condizioni  di  inabilita'.  Agli  oneri  per  il
funzionamento    del    comitato   tecnico   si   provvede   mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  per  il
funzionamento della commissione di cui al comma 1".

Capo III
AVVIAMENTO AL LAVORO
 

                               Art. 7.
              (Modalita' delle assunzioni obbligatorie)
1.  Ai  fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i
datori  di  lavoro  assumono  i  lavoratori  facendone  richiesta  di
avviamento  agli  uffici  competenti  ovvero attraverso la stipula di
convenzioni  ai  sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative
per:
a)  le  assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da
15  a  35  dipendenti,  nonche' i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e sociali e gli enti da essi promossi; ((2))
b)  il  50  per  cento  delle  assunzioni cui sono tenuti i datori di
lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c)  il  60  per  cento  delle  assunzioni cui sono tenuti i datori di
lavoro che occupano piu' di 50 dipendenti.
2.   I   datori  di  lavoro  pubblici  effettuano  le  assunzioni  in
conformita'  a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22,
comma  1,  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  80, salva
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  11  della
presente  legge.  Per  le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1,
lettera  a),  del  predetto  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, e
successive  modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco
di  cui  all'articolo  8, comma 2, della presente legge hanno diritto
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3.  La  Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano
le  funzioni  di  vigilanza  sul  sistema  creditizio  e  in  materia
valutaria,  procedono  alle  assunzioni  di  cui  alla presente legge
mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 ha disposto (con l'art. 6, comma
3)  che  "Ai  fini della legge n. 68 del 1999, gli "enti promossi" di
cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettera a), della citata legge sono
quelli  che recano nella denominazione la sigla del partito politico,
dell'organizzazione  sindacale  o sociale che li promuove. In assenza
di  tale  requisito,  sono inclusi in tale categoria gli enti nel cui
statuto  i  predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i
soggetti promotori".
                               Art. 8.
                       (Elenchi e graduatorie)
1.  Le  persone  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 1, che risultano
disoccupate  e  aspirano  ad  una  occupazione  conforme alle proprie
capacita'  lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli
uffici  competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo
6,  comma  3,  del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato  dall'articolo  6  della  presente  legge,  annota  in una
apposita scheda le capacita' lavorative, le abilita', le competenze e
le  inclinazioni,  nonche'  la  natura e il grado della minorazione e
analizza  le  caratteristiche  dei  posti  da assegnare ai lavoratori
disabili,  favorendo  l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli
uffici  competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al
primo  periodo  del  presente  comma  alle  dipendenze  dei datori di
lavoro.
2.  Presso  gli  uffici  competenti e' istituito un elenco, con unica
graduatoria,  dei  disabili  che risultano disoccupati; l'elenco e la
graduatoria  sono  pubblici e vengono formati applicando i criteri di
cui  al  comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria  sono  escluse  le  prestazioni  a carattere risarcitorio
percepite in conseguenza della perdita della capacita' lavorativa.
3.  Gli  elenchi  e  le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel
rispetto  delle  disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4.  Le regioni definiscono le modalita' di valutazione degli elementi
che  concorrono  alla  formazione della graduatoria di cui al comma 2
sulla   base   dei   criteri   indicati   dall'atto  di  indirizzo  e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria
acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.
                               Art. 9.
                      (Richieste di avviamento)

  1.  I  datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono
obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.((13))
  2. In caso di impossibilita' di avviare lavoratori con la qualifica
richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici
competenti  avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine
di  graduatoria  e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche
attraverso le modalita' previste dall'articolo 12.
  3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche
attraverso  l'invio  agli uffici competenti dei prospetti informativi
di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
  4.  I  disabili  psichici  vengono  avviati su richiesta nominativa
mediante  le  convenzioni  di cui all'articolo 11. I datori di lavoro
che  effettuano  le  assunzioni  ai  sensi  del  presente comma hanno
diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
  5.  Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalita'
di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria
limitata  a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro;
la  chiamata  per  avviso  pubblico  puo'  essere  definita anche per
singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
  6.   I   datori   di  lavoro  pubblici  e  privati,  soggetti  alle
disposizioni  della  presente  legge  sono  tenuti  ad inviare in via
telematica  agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale
risultino  il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero
e  i  nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di
cui  all'articolo  3,  nonche'  i  posti  di  lavoro  e  le  mansioni
disponibili  per  i  lavoratori  di  cui all'articolo 1. Se, rispetto
all'ultimo   prospetto   inviato,  non  avvengono  cambiamenti  nella
situazione  occupazionale  tali da modificare l'obbligo o da incidere
sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto
ad  inviare  il  prospetto.  Al  fine  di  assicurare l'unitarieta' e
l'omogeneita'  del  sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio
del  prospetto informativo, nonche' la periodicita' e le modalita' di
trasferimento  dei  dati  sono  definiti con decreto del Ministro del
lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione e l'innovazione e previa
intesa  con  la  Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso
ai  predetti  documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi,
negli  spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro
del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, e' definito il modello
unico di prospetto di cui al presente comma.
  7.  Ove  l'inserimento  richieda  misure  particolari, il datore di
lavoro  puo'  fare  richiesta  di  collocamento  mirato  agli  uffici
competenti,  ai  sensi  degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio
1987,  n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione
d'integrazione  lavorativa  di  cui  all'articolo  11, comma 4, della
presente legge.
  8.  Qualora  l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido
ai  sensi  del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro
redige   un   verbale   che   trasmette  agli  uffici  competenti  ed
all'autorita' giudiziaria.
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AGGIORNAMENTO (13)
  Il  D.L.  29  dicembre  2010,  n. 225, convertito con modificazioni
dalla  L.  26  febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma
12-quater)  che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e'
elevato  a  novanta  giorni  per  i  datori  di  lavoro  del  settore
minerario,  con  l'esclusione del personale di sottosuolo e di quello
adibito alle attivita' di movimentazione e trasporto del minerale, al
quale  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, della
presente legge.
                              Art. 10.
     (Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)
1.  Ai  lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il
trattamento   economico  e  normativo  previsto  dalle  leggi  e  dai
contratti collettivi.
2.  Il datore di lavoro non puo' chiedere al disabile una prestazione
non compatibile con le sue minorazioni.
3.  Nel  caso  di  aggravamento  delle  condizioni  di  salute  o  di
significative  variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile
puo'  chiedere che venga accertata la compatibilita' delle mansioni a
lui  affidate  con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi
il datore di lavoro puo' chiedere che vengano accertate le condizioni
di  salute  del  disabile  per  verificare  se,  a  causa  delle  sue
minorazioni,  possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.
Qualora  si  riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base
dei  criteri  definiti  dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo  1,  comma  4,  sia  incompatibile  con  la prosecuzione
dell'attivita'  lavorativa, o tale incompatibilita' sia accertata con
riferimento   alla  variazione  dell'organizzazione  del  lavoro,  il
disabile  ha  diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di
lavoro  fino  a che l'incompatibilita' persista. Durante tale periodo
il  lavoratore  puo'  essere  impiegato  in  tirocinio formativo. Gli
accertamenti  sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4
della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di
indirizzo  e  coordinamento  di  cui  all'articolo  1, comma 4, della
presente   legge,   che  valuta  sentito  anche  l'organismo  di  cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469,  come  modificato  dall'articolo  6  della  presente  legge.  La
richiesta  di  accertamento  e  il  periodo  necessario  per  il  suo
compimento  non  costituiscono  causa  di sospensione del rapporto di
lavoro.  Il  rapporto  di lavoro puo' essere risolto nel caso in cui,
anche   attuando  i  possibili  adattamenti  dell'organizzazione  del
lavoro,  la predetta commissione accerti la definitiva impossibilita'
di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
4.  Il  recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio
1991,  n.  223,  ovvero il licenziamento per riduzione di personale o
per  giustificato  motivo  oggettivo,  esercitato  nei  confronti del
lavoratore  occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel
momento  della  cessazione  del  rapporto,  il  numero  dei rimanenti
lavoratori  occupati  obbligatoriamente  sia  inferiore alla quota di
riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro
e'  tenuto  a  darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli
uffici  competenti,  al  fine  della  sostituzione del lavoratore con
altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
6.   La   direzione   provinciale  del  lavoro,  sentiti  gli  uffici
competenti,  dispone  la  decadenza  dal  diritto  all'indennita'  di
disoccupazione   ordinaria   e   la   cancellazione  dalle  liste  di
collocamento  per  un  periodo di sei mesi del lavoratore che per due
volte  consecutive,  senza  giustificato  motivo,  non  risponda alla
convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente
ai  suoi  requisiti  professionali  e  alle disponibilita' dichiarate
all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

Capo IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
 

                              Art. 11.
       (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)
1.  Al  fine  di  favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli
uffici  competenti,  sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma
3,  del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore
di  lavoro  convenzioni  aventi  ad  oggetto  la determinazione di un
programma  mirante  al conseguimento degli obiettivi occupazionali di
cui alla presente legge.
2.  Nella  convenzione  sono  stabiliti  i tempi e le modalita' delle
assunzioni  che  il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le
modalita'  che  possono  essere  convenute  vi sono anche la facolta'
della  scelta  nominativa,  lo  svolgimento di tirocini con finalita'
formative  o  di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a
termine,  lo  svolgimento  di  periodi  di  prova piu' ampi di quelli
previsti  dal  contratto  collettivo,  purche' l'esito negativo della
prova,  qualora  sia riferibile alla menomazione da cui e' affetto il
soggetto,  non  costituisca  motivo  di  risoluzione  del rapporto di
lavoro.
3.  La  convenzione  puo' essere stipulata anche con datori di lavoro
che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4.  Gli  uffici  competenti  possono stipulare con i datori di lavoro
convenzioni  di  integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili
che   presentino   particolari   caratteristiche   e  difficolta'  di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5.  Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile
a  favorire  l'inserimento  lavorativo  dei disabili anche attraverso
convenzioni  con  le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma
1,  lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi
di   cui   all'articolo   8   della  stessa  legge,  nonche'  con  le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli
organismi  di  cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992,
n.  104,  ovvero  con  altri  soggetti  pubblici  e  privati idonei a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6.   L'organismo   di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  del  decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della  presente  legge, puo' proporre l'adozione di deroghe ai limiti
di  eta'  e  di  durata  dei  contratti  di  formazione-lavoro  e  di
apprendistato,  per  le quali trovano applicazione le disposizioni di
cui  al  comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1994,  n.  451.  Tali deroghe devono essere
giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione
lavorativa devono:
a)  indicare  dettagliatamente  le  mansioni attribuite al lavoratore
disabile e le modalita' del loro svolgimento;
b)  prevedere  le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da
parte  degli  appositi servizi regionali o dei centri di orientamento
professionale  e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5
febbraio  1992,  n.  104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro
del disabile;
c)   prevedere   verifiche  periodiche  sull'andamento  del  percorso
formativo  inerente  la  convenzione  di  integrazione lavorativa, da
parte  degli enti pubblici incaricati delle attivita' di sorveglianza
e controllo.
                               Art. 12
      (( (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con
                      finalita' formative). ))

  ((1.  Ferme  restando  le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e
12-bis,  gli  uffici  competenti  possono  stipulare  con i datori di
lavoro  privati  soggetti  agli  obblighi  di  cui all'articolo 3, le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese
sociali  di  cui  al  decreto  legislativo  24  marzo 2006, n. 155, i
disabili   liberi   professionisti,   anche  se  operanti  con  ditta
individuale,  nonche'  con  i  datori  di lavoro privati non soggetti
all'obbligo  di  assunzione previsto dalla presente legge, di seguito
denominati   soggetti  ospitanti,  apposite  convenzioni  finalizzate
all'inserimento  temporaneo  dei disabili appartenenti alle categorie
di  cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori
di   lavoro  si  impegnano  ad  affidare  commesse  di  lavoro.  Tali
convenzioni,  non  ripetibili  per  lo stesso soggetto, salvo diversa
valutazione  del  comitato  tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6
del  decreto  legislativo  23  dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo  6 della presente legge, non possono riguardare piu' di
un  lavoratore  disabile,  se  il  datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti,  ovvero  piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da
assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa piu'
di 50 dipendenti.
  2.  La  convenzione  e'  subordinata  alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
    a)  contestuale  assunzione a tempo indeterminato del disabile da
parte del datore di lavoro;
    b)  computabilita'  ai  fini dell'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
    c)  impiego  del  disabile  presso i soggetti ospitanti di cui al
comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico
di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non puo'
eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte
degli uffici competenti;
    d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
      1)  l'ammontare  delle  commesse  che  il  datore  di lavoro si
impegna  ad  affidare  ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve
essere  inferiore  a  quello  che  consente  ai soggetti ospitanti di
applicare  la  parte normativa e retributiva dei contratti collettivi
nazionali   di   lavoro,  ivi  compresi  gli  oneri  previdenziali  e
assistenziali,  e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento
lavorativo dei disabili;
      2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
      3)  la  descrizione  del  piano  personalizzato  di inserimento
lavorativo.
  3.  Alle  convenzioni  di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
  4.  Gli  uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati  soggetti  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  3  e con le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge  8  novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite
convenzioni  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  temporaneo dei
detenuti disabili)).
                             Art. 12-bis
           (( (Convenzioni di inserimento lavorativo). ))

  ((1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12
gli  uffici  competenti  possono  stipulare  con  i  datori di lavoro
privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma
1,  lettera  a),  di  seguito  denominati  soggetti  conferenti,  e i
soggetti  di  cui  al  comma  4  del  presente  articolo,  di seguito
denominati  soggetti  destinatari,  apposite  convenzioni finalizzate
all'assunzione  da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone
disabili  che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di
inserimento  nel  ciclo  lavorativo  ordinario,  ai  quali i soggetti
conferenti  si  impegnano  ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte
salve  le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  2.  La  stipula  della  convenzione  e'  ammessa  esclusivamente  a
copertura  dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10
per  cento  della  quota  di  riserva di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), con arrotondamento all'unita' piu' vicina.
  3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
    a)  individuazione  delle  persone  disabili da inserire con tale
tipologia  di  convenzione,  previo  loro  consenso, effettuata dagli
uffici  competenti,  sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma
3,  del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo  6  della  presente  legge,  e  definizione di un piano
personalizzato di inserimento lavorativo;
    b) durata non inferiore a tre anni;
    c)  determinazione  del  valore  della  commessa  di  lavoro  non
inferiore  alla  copertura, per ciascuna annualita' e per ogni unita'
di  personale  assunta,  dei  costi derivanti dall'applicazione della
parte  normativa  e retributiva dei contratti collettivi nazionali di
lavoro,  nonche'  dei  costi  previsti  nel  piano  personalizzato di
inserimento   lavorativo.  E'  consentito  il  conferimento  di  piu'
commesse di lavoro;
    d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione
delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.
  4.   Possono  stipulare  le  convenzioni  di  cui  al  comma  1  le
cooperative  sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
della  legge  8  novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e
loro  consorzi;  le  imprese  sociali di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere  a)  e  b),  del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i
datori  di  lavoro  privati non soggetti all'obbligo di assunzione di
cui  all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
    a) non avere in corso procedure concorsuali;
    b)  essere  in  regola  con  gli  adempimenti  di  cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
    c) essere dotati di locali idonei;
    d)  non  avere  proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento
lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse
quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
    e)  avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa
svolgere le funzioni di tutor.
  5.  Alla  scadenza  della  convenzione,  salvo  il ricorso ad altri
istituti   previsti   dalla  presente  legge,  il  datore  di  lavoro
committente, previa valutazione degli uffici competenti, puo':
    a)  rinnovare  la  convenzione  una sola volta per un periodo non
inferiore a due anni;
    b)  assumere  il  lavoratore  disabile dedotto in convenzione con
contratto  a  tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche
in  deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in
tal  caso  il datore di lavoro potra' accedere al Fondo nazionale per
il  diritto  al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4,
nei   limiti  delle  disponibilita'  ivi  previste,  con  diritto  di
prelazione nell'assegnazione delle risorse.
  6.   La  verifica  degli  adempimenti  degli  obblighi  assunti  in
convenzione  viene  effettuata dai servizi incaricati delle attivita'
di  sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative
in caso di inadempimento.
  7.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da  emanarsi  entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno
definiti  modalita'  e  criteri  di attuazione di quanto previsto nel
presente articolo)).
                               Art. 13
                 (( (Incentivi alle assunzioni). ))

  ((1.  Nel  rispetto  delle  disposizioni  del  regolamento  (CE) n.
2204/2002  della  Commissione,  del  5  dicembre  2002,  e successive
modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87
e  88  del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 337
del  13  dicembre  2002,  le  regioni  e le province autonome possono
concedere  un  contributo  all'assunzione, a valere sulle risorse del
Fondo  di  cui  al  comma  4  e  nei  limiti delle disponibilita' ivi
indicate:
    a)  nella  misura  non  superiore  al  60  per  cento  del  costo
salariale,  per  ogni  lavoratore disabile che, assunto attraverso le
convenzioni  di  cui  all'articolo  11 con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato,   abbia   una  riduzione  della  capacita'  lavorativa
superiore  al  79  per  cento o minorazioni ascritte dalla prima alla
terza  categoria  di  cui  alle  tabelle annesse al testo unico delle
norme  in  materia  di  pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni,   ovvero   con   handicap   intellettivo  e  psichico,
indipendentemente dalle percentuali di invalidita';
    b)  nella  misura  non  superiore  al  25  per  cento  del  costo
salariale,  per  ogni  lavoratore disabile che, assunto attraverso le
convenzioni  di  cui  all'articolo  11 con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato,   abbia   una  riduzione  della  capacita'  lavorativa
compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla  quarta  alla  sesta categoria di cui alle tabelle citate nella
lettera a);
    c)  in  ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione
deve  essere  calcolato  sul  totale  del  costo  salariale  annuo da
corrispondere al lavoratore;
    d)  per  il  rimborso  forfetario parziale delle spese necessarie
alla  trasformazione  del  posto di lavoro per renderlo adeguato alle
possibilita'  operative  dei  disabili  con riduzione della capacita'
lavorativa  superiore  al  50  per  cento  o  per  l'apprestamento di
tecnologie  di  telelavoro  ovvero  per  la  rimozione delle barriere
architettoniche   che   limitano  in  qualsiasi  modo  l'integrazione
lavorativa del disabile.
  2.  Possono  essere  ammesse  ai  contributi  di  cui al comma 1 le
assunzioni   a  tempo  indeterminato.  Le  assunzioni  devono  essere
realizzate  nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di
riparto  di  cui  al  comma  4.  La  concessione  del  contributo  e'
subordinata  alla  verifica,  da parte degli uffici competenti, della
permanenza    del   rapporto   di   lavoro   o,   qualora   previsto,
dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.
  3.  Gli  incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di
lavoro  privati  che,  pur  non  essendo soggetti agli obblighi della
presente  legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato
di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma 2.
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso
il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il
diritto   al  lavoro  dei  disabili,  per  il  cui  finanziamento  e'
autorizzata  la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti,
euro  37  milioni  per  l'anno  2007  ed  euro 42 milioni a decorrere
dall'anno  2008,  annualmente  ripartito fra le regioni e le province
autonome  proporzionalmente  alle  richieste  presentate  e  ritenute
ammissibili  secondo le modalita' e i criteri definiti nel decreto di
cui al comma 5.
  5.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da  emanarsi  entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della   presente   disposizione,   di   concerto   con   il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono
definiti   i  criteri  e  le  modalita'  per  la  ripartizione  delle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 4.
  6.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante
corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa  di  cui
all'articolo  29-quater  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive   modifiche   e   integrazioni.  Le  somme  non  impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
  7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8.  Le  regioni  e  le province autonome disciplinano, nel rispetto
delle  disposizioni  introdotte  con  il decreto di cui al comma 5, i
procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
  9.  Le  regioni  e  le  province  autonome,  tenuto conto di quanto
previsto  all'articolo  10  del  regolamento  (CE) n. 2204/2002 della
Commissione,   del  5  dicembre  2002,  comunicano  annualmente,  con
relazione,  al  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale un
resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui
al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro.
  10.  Il  Governo,  ogni  due  anni,  procede  ad una verifica degli
effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione
dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste)).
                              Art. 14.
          (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)
1.  Le  regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili,   di   seguito   denominato   "Fondo",   da   destinare  al
finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei
relativi servizi.
2.  Le  modalita'  di  funzionamento  e gli organi amministrativi del
Fondo  sono  determinati  con  legge  regionale, in modo tale che sia
assicurata  una  rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori
di lavoro e dei disabili.
3.  Al  Fondo  sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione
delle  sanzioni  amministrative  previste  dalla  presente legge ed i
contributi  versati  dai  datori  di  lavoro  ai sensi della presente
legge,  nonche' il contributo di fondazioni, enti di natura privata e
soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a)  contributi  agli enti indicati nella presente legge, che svolgano
attivita'  rivolta  al  sostegno  e  all'integrazione  lavorativa dei
disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13,
comma 1, lettera c);
c)  ogni  altra  provvidenza  in  attuazione  delle  finalita'  della
presente legge.

Capo V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 

                              Art. 15.
                             (Sanzioni)
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano
agli  obblighi  di  cui  all'articolo  9, comma 6, sono soggetti alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000
per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni
giorno di ulteriore ritardo.
2.  Le  sanzioni  amministrative  previste  dalla presente legge sono
disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti
sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
3.  Ai  responsabili,  ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di
inadempienze  di  pubbliche  amministrazioni  alle disposizioni della
presente  legge  si  applicano  le  sanzioni penali, amministrative e
disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4.  Trascorsi  sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di
assumere  soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1,
per  ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per
cause  imputabili  al  datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui
all'articolo 3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a
titolo  di  sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14,
di  una  somma  pari  a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore
disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
5.  Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
                              Art. 16.
           (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)
1.  Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e
5,  comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il
pubblico   impiego,   da  qualsiasi  amministrazione  pubblica  siano
banditi.  A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalita'
di  svolgimento  delle  prove  di  esame  per  consentire ai soggetti
suddetti  di  concorrere  in  effettive condizioni di parita' con gli
altri.
2.  I  disabili  che  abbiano  conseguito  le  idoneita' nei concorsi
pubblici   possono   essere   assunti,   ai   fini   dell'adempimento
dell'obbligo  di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di
disoccupazione  e  oltre  il  limite  dei posti ad essi riservati nel
concorso.
3.  Salvi  i  requisiti  di idoneita' specifica per singole funzioni,
sono  abrogate  le  norme  che  richiedono  il requisito della sana e
robusta  costituzione  fisica  nei  bandi di concorso per il pubblico
impiego.
                              Art. 17.
                     (Obbligo di certificazione)

  1.  Le  imprese,  sia  pubbliche sia private, qualora partecipino a
bandi  per  appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o
di   concessione   con   pubbliche  amministrazioni,  sono  tenute  a
presentare  preventivamente  alle  stesse la dichiarazione del legale
rappresentante  che  attesti  di  essere  in  regola con le norme che
disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  ((...)),  pena
l'esclusione.
                               Art. 18
                 (Disposizioni transitorie e finali)

  1.  I  soggetti  gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio  sono  mantenuti in servizio anche se superano il numero
di  unita' da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente
legge   e   sono  computati  ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo
stabilito dalla stessa.
  2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli
orfani  e  dei  coniugi  superstiti  di coloro che siano deceduti per
causa  di  lavoro,  di  guerra  o  di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi  dell'invalidita'  riportata  per tali cause, nonche'
dei  coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa  di  guerra,  di  servizio  e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati,  il  cui  status e' riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre  1981,  n. 763, e' attribuita in favore di tali soggetti una
quota  di  riserva,  sul  numero  di  dipendenti dei datori di lavoro
pubblici  e privati che occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari a
un  punto  percentuale  e  determinata  secondo  la disciplina di cui
all'articolo  3,  commi  3,  4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3,
della  presente  legge.  La predetta quota e' pari ad un'unita' per i
datori  di  lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta  dipendenti.  Le  assunzioni  sono  effettuate  con le
modalita'  di  cui  all'articolo  7,  comma  1. Il regolamento di cui
all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
  3.  Per  un  periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di
cui  all'articolo  23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti
di  cui  all'articolo  4,  comma  5, che alla medesima data risultino
iscritti  nelle  liste  di  cui  alla  legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive   modificazioni,  sono  avviati  al  lavoro  dagli  uffici
competenti  senza  necessita' di inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo  8,  comma  2.  Ai  medesimi  soggetti  si  applicano le
disposizioni dell'articolo 4, comma 6. (5) (6) ((7))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 19, comma 1)
che "Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo
1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza".
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  27  dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 34, comma
24)  che  "Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12
marzo  1999, n. 68, gia' differito di diciotto mesi dall'articolo 19,
comma  1,  della  legge  28  dicembre  2001,  n. 448, e' prorogato di
ulteriori dodici mesi.".
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
  Il  D.L.  24  dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla   L.   27  febbraio  2004,  n.  47,  ha  disposto  (con  l'art.
23-quinquies,   comma   1)   che   "Il  regime  transitorio  previsto
dall'articolo  18,  comma  3,  della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia'
prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  e  dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004".
                              Art. 19.
          (Regioni a statuto speciale e province autonome)
1.  Sono  fatte  salve le competenze legislative nelle materie di cui
alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
                              Art. 20.
                     (Regolamento di esecuzione)

  1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
1,   sono   emanate,   sentita  la  Conferenza  unificata,  norme  di
esecuzione,  aventi  carattere generale, cui le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano si conformano, nell'ambito delle
rispettive  competenze,  ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni
della presente legge. ((4))
-----------------
AGGIORNAMENTO (4)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza 21-30 marzo 2001, n. 84 (in
G.U.  1a  s.s.  4/4/2001,  n.  14)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  20 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme
per  il  diritto al lavoro dei disabili), limitatamente all'inciso "e
le province autonome di Trento e Bolzano"".
                              Art. 21.
                      (Relazione al Parlamento)
1.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni,
entro  il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato
di  attuazione  della  presente  legge,  sulla  base  dei dati che le
regioni  annualmente,  entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare
al Ministro stesso.
                              Art. 22.
                            (Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e)  l'articolo  9  del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
                              Art. 23.
                         (Entrata in vigore)
1.  Le  disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e
7,  6,  9,  comma  6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20
entrano  in  vigore  il  giorno  successivo a quello di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2.  Le  restanti  disposizioni della presente legge entrano in vigore
dopo  trecento  giorni  dalla  data  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 12 marzo 1999

                              SCALFARO

                       D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto