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ritorna a  www.segnalo.it   selezione di TESTI NORMATIVI


sul DOMICILIO DI SOCCORSO

Premessa:

Raccolgo in questa pagina documentazione legislativa ed amministrativa, di varia fonte, su questo argomento.

Si tratta di materia scivolosissima perchè qualsiasi scelta si faccia sul piano giuridico-amministrativo, questa ha effetti immediati sulle casse comunali.

E' forse per questo che molto difficilmente i giuristi hanno trattato a fondo questo procedimento amministrativo. E il forte decentramento locale dei servizi sociali aggraverà moltissimo l'incertezza e la discrezionalità su queste formule di individuazione del soggetto pubblico tenuto al "mantenimento".

Nella mia esperienza formativa ho verificato quanto segue:

- molti comuni italiani hanno adottato regolamenti appositi

- in alcune situazioni territoriali sono state adottate formule di "fondo sociale" per sopperire alle debolezze di bilancio dei comuni più piccoli

- qualche volta ho osservato che i comuni di più antica e più recente residenza si mettono d'accordo per ripartire gli oneri

- nella Regione Lombardia è stato presentato un progetto di legge che intende affrontare i modo organico la materia: la riporto qui sotto.


Legge 17 Luglio 1890 n. 6972
NORME SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

TITOLO VII
Del domicilio di soccorso

Art. 72 Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un Comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al Comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall' ordine numerico:
1) che abbia per di più di cinque anni dimorato in un Comune, senza notevoli interruzioni;
2) ovvero che sia nato nel Comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;
3)ovvero che, essendo cittadino nato all' estero, abbia, a termine del codice civile, domicilio nel Comune.
Il domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con l' acquisto del domicilio di soccorso, in Comune diverso.

Art. 73 I figli legittimi o riconosciuti, minori di 14 anni, seguono il domicilio di soccorso dell' esercente la patria potestà.
Il domicilio di soccorso del maggiore di 14 anni, e quello della donna maritata sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio dell esercente la patria potestà, o del marito.

Art. 74 Non è considerato produrre interruzione della dimora in un Comune il tempo trascorso altrove sotto le armi o in stabilimenti di cura; nè vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un Comune il tempo ivi trascorso sotto le armi o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena in case di correzione.

Art. 75 Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i Comuni, le Provincie e gli altri istituti locali siano obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.
Fatta eccezione per le istituzioni che provvedono a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.

 

E’ opportuno tenere presente che nonostante  l’art. 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328 abbia abrogato l’articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 relativo all’istituto del domicilio di soccorso, la stessa legge 328/00  con l’art. 6 - comma 4 -  individua nei comuni  gli enti che hanno l’obbligo di provvedere al ricovero stabile  presso strutture residenziali  per i soggetti in situazione di grave disagio.

I costi sono imputati, secondo la normativa, al comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, che previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica. 

 


 


PARERE trovato in:  http://www.ansdipp.it/Veneto

Stim.ma Dott.sa

....

 

Oggetto: Domicilio di Soccorso / Applicazione art. 102 L.R. 28.01.2000. n° 5

 

Facendo seguito a sua cortese richiesta di evasione di parere sull’applicazione della normativa in oggetto emarginata, sono con la presente a comunicarLe che a parere di chi scrive la posizione assunta dal Comune di ... non appare conforme ai principi generali dell’ordinamento e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

L’obbligazione all’assistenza a carico del sunnominato Comune è sorta sulla base dell’applicazione dell’art. 72 e ss. Della L. n° 6972/1890 e ss. modifiche ed integrazioni (art. 61,L. 26.04.1954 n° 251), sul domicilio di soccorso, istituto giuridico che riconosce alle persone indigenti "domiciliate" (quid facti) nel territorio comunale da almeno 2 anni il diritto all’intervento assistenziale del Comune.

L’applicazione di tale norma è sempre stata controversa, in quanto i Comuni, secondo un ragionamento che spesso appare difficile da comprendere secondo la buona logica giuridica (magari appare più comprensibile per le implicazioni economiche, spesso gravose per le casse dell’Ente Locale Territoriale) sono tenuti a dare spesso assistenza anche a cittadini immigrati da altri Comuni, e questo solo perché un dato Comune si trova ad avere sul proprio territorio una Casa di Riposo.

Rimane evidente il fatto che la normativa sul domicilio di soccorso incentra nel Comune il soggetto locale più adeguato ad accertare gli estremi di indigenza della persona in stato di bisogno ( e dell’incapacità a sostenere le spese di assistenza da parte nucleo familiare di provenienza ) e pone spesso a carico dello stesso gli oneri conseguenti, come, peraltro, molte altre spese in favore di cittadini che emigrano da altri Comuni e, in quanto "residenti" o, semplicemente, "domiciliati", fruiscono di interventi e servizi (se una persona emigra per lavoro in un altro Comune può fruire del servizio di erogazione del gas, di smaltimento rifiuti, ecc. Se questa persona diviene "indigente" in seguito al trasferimento nel territorio comunale, il Comune deve intervenire anche per la soddisfazione di tutti quei bisogni per i quali la persona non dispone dei mezzi necessari, compresi quelli di natura assistenziale).

L’avversione a tale normativa, ritenuta sperequativa per quei Comuni che vedono la presenza di un Centro di cura non compreso nell’esclusione di cui all’art. 74 L. n° 6972/1890, ha indotto il legislatore regionale ad intervenire in materia, con l’intento di porre rimedio alla contraddizione.

L’art. 102 L.R. n° 5/2000, pertanto, dispone che le prestazioni obbligatorie di natura sociale delle persone indigenti inserite in strutture residenziali debbano essere poste a carico del Comune presso il quale il cittadino ha la residenza ( o la mera iscrizione nei registri anagrafici) al momento dell’ingresso in struttura.

Ciò comporta che il Comune di residenza eserciti il suo intervento ai sensi dell’art. 118 della Carta Costituzionale, svolgendo la sua funzione amministrativa in materia di Assistenza e Beneficenza.

Appare chiaro che l’applicazione di detta norma ( che va detto per inciso, è nella scala gerarchica delle fonti subordinata alla legge "speciale" statale nota come "legge Crispi") non possa avere efficacia retroattiva, intervenendo per modificare obbligazioni assistenziali già assunte ai sensi di legge, come, si ritiene, che la sua applicazione non possa essere fatta decorrere a far data dall’01.01.2000, quanto piuttosto dopo i venti giorni dalla pubblicazione della legge medesima sul B.U.R. ( 21 febbraio 2000, dopo il periodico dei c.d. vacatio legis).

Pertanto, si ritiene che gli effetti della normativa regionale si esplichino dall’entrata in vigore della norma medesima, quindi per l’accertamento dei casi di indigenza che dovessero sorgere dopo detta data.

Le obbligazioni assunte dal Comune di Ronco all’Adige rimarrebbero così a carico del medesimo, perché la normativa precedente ha ritenuto che anche le persone domiciliate nel territorio a causa di un ricovero presso una struttura residenziale ( per almeno due anni ) fossero trattate alla stessa stregua di tutti glia altri cittadini presenti sul territorio comunale, e pertanto, aventi titolo all’erogazione di servizi ( in questo caso intervento di integrazione economica per pagamento retta di ricovero).

Oltre a quanto detto, si considera, sotto l’aspetto civilistico, che un soggetto si assume un obbligazione, a titolo diverso, anche volontario, esprima una manifestazione di volontà che dà titolo al beneficiari o ad eventuali creditori (es. C.d.R.) ad ottenere l’adempimento, e , in tal senso, il Comune di Ronco all’Adige ( proprio per fonte di legge) ha visto sorgere su di sé l’obbligazione posta a proprio carico e che dovrà essere mantenuta nel tempo.

Tuttavia, considerata la novità della norma regionale e l’assenza di giurisprudenza ( e dottrina!) in materia , rinnovo la disponibilità a confrontarmi con Lei direttamente sull’argomento, allo scopo di valutare anche le motivazioni di diritto addotte dal Comune, le quali non emergono dalla Sua richiesta.

Rimango, pertanto, in attesa di Suo cortese cenno di riscontro e Le auguro di poter risolvere positivamente il problema rappresentato.

Cordiali saluti.

....


(Bologna, 16 novembre 1999) - Il consigliere di forza italia Rodolfo Ridolfi ha presentato una risoluzione in Consiglio regionale che impegna la Giunta a sollecitare il Governo a dare seguito ad una revisione del regime del domicilio di soccorso affinché, nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie, il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario sia individuato nel Comune di residenza dell’utente e che, pertanto sia a tal fine irrilevante il cambio di residenza connesso all’accoglimento in una struttura di ricovero ed assistenza sita in Comune diverso. Ridolfi, rileva a questo proposito, “che attualmente il problema del domicilio di soccorso per coloro che sono ricoverati in istituti di assistenza e di ricovero comporta l’assunzione da parte dei Comuni sede dell’istituto di oneri finanziari particolarmente gravosi e che tali oneri riguardano anche assistiti che non sono cittadini residenti”. Ridolfi, sottolinea infine le conseguenze negative per i Comuni e per gli assistiti, con l’attuale normativa: “disavanzi nei bilanci, per l’impossibilità di esigere contributi dagli interessati, e, per garantire il pareggio di bilancio, aumento delle rette o, ancora, costretti a rifiutare il ricovero di persone per le quali non viene garantita da alcuno la copertura completa degli oneri di assistenza”. (cc)


Deliberazione della Giunta comunale nr. 7 di data 11.01.2001

OGGETTO : Assunzione impegno di spesa per il periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2001 per i costi di degenza presso la Casa di Riposo di Levico Terme di ospiti aventi domicilio di soccorso in Caldonazzo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Comune partecipa ai costi di ricovero presso il Cento Residenziale e Assistenziale per Anziani "Pierina Negriolli" di Levico Terme attualmente di sei persone aventi domicilio di soccorso in Caldonazzo e non completamente autosufficienti dal punto di vista finanziario;

Richiamata la deliberazione consiliare nr. 26 di data 12.03.1990, esaminata favorevolmente dalla Giunta provinciale di Trento sub Prot. 5327/1-R di data 03.07.1990, così come modificata con atto consiliare nr. 65 d.d. 29.12.1994, secondo il quale sono stati approvati i criteri e le procedure per líassunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero per persone totalmente o in parte prive di mezzi di sussistenza e con domicilio di soccorso nel Comune;

Rilevato che si rende necessario adottare un provvedimento che assuma líimpegno delle spese da sostenere sul Bilancio di Previsione per líanno in corso con decorrenza dal 01.01.2001 al 31.12.2001 per le spese di cui allíoggetto.

Accertato che il Bilancio di Previsione per líanno in corso al Cap. 2105 presenta una disponibilità di Lire 120.000.000.-

Giudicato corretto impegnare líimporto presunto di Lire 100.000.000.- per coprire le spese di ricovero da imputare allíesercizio 2001.

Ritenuta la presente deliberazione meritevole di accoglimento.

Visto il disciplinare per la procedura relativa allíassunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in Casa di riposo di persone inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza aventi domicilio di soccorso nel Comune, approvato dal Consiglio comunale in seduta del 12.03.1990 con deliberazione nr. 26, esecutiva a termini di Legge.

Dato atto del parere favorevole espresso:

dal Responsabile dellíufficio Ragioneria per quanto riguarda la copertura della spesa e la regolarità contabile;

dal Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la L.R. 01.08.1996 nr. 3, ed in particolare líart. 11.

Visto la L.R. 04.01.1993 nr. 1 e s.m.

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

d e l i b e r a

  1. Di autorizzare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, líassunzione dellíimpegno di spesa per il periodo dallí01.01.2001 al 31.12.2001 degli oneri a carico di questo Comune derivanti dalla degenza nel Centro Residenziale e Assistenziale per Anziani "Pierina Negriolli" di Levico Terme di persone inabili al lavoro e non completamente autosufficienti finanziariamente aventi domicilio di soccorso in Caldonazzo.
  2. Díimputare la spesa presunta, per il periodo sopra citato derivante dal costo delle rette e dal rimborso spese farmaceutiche, di Lire 100.000.000.- al cap. 2105 del Bilancio di Previsione per líesercizio in corso.
  3. Di riconoscere la presente deliberazione non soggetta al controllo da parte della Giunta Provinciale di Trento ai sensi della L.R. 04.01.1993 nr. 1 e s.m.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:


 PROGETTO DI LEGGE     

REGIONE LOMBARDIA                                                                                                 VII LEGISLATURA

     CONSIGLIO REGIONALE                                                                                                          ATTI 15315            

 

 PROGETTO DI LEGGE N. 0432 

di iniziativa dei Consiglieri

Bassoli, Ferrari P., Porcari, Tam, Benigni, Bisogni, Bragaglio,

Cipriano, Concordati, Marantelli, Pizzetti e Viotto

 

 Fondo integrativo a sostegno dei Comuni della Lombardia

per rispondere a situazioni straordinarie in materia

d'interventi sociali obbligatori e indifferibili 

PRESENTATO IL 25/03/2004               

    ASSEGNATO IN DATA     01/04/2004

    ALLE COMMISSIONI        REFERENTE            III                                                                  

                                                               CONSULTIVE          I e II 

 

    PARERE                             Conferenza Autonomie

 

 

 

Progetto di legge 

 

“Fondo integrativo a sostegno dei Comuni della Lombardia per rispondere a situazioni straordinarie in materia d’interventi sociali obbligatori e indifferibili”   

D’iniziativa dei consiglieri:   Fiorenza Bassoli

                                                          Pierangelo Ferrari

                                                          Carlo Porcari

                                                          Marco Tam

                                                          Giuseppe Benigni    

                                                          Maria Chiara Bisogni

                                                       Claudio Bragaglio

                                                          Marco Cipriano                                               

                                                Gianfranco Concordati                 

                                                                      Daniele Marantelli

                                                      Luciano Pizzetti

                                                      Antonio Viotto  

RELAZIONE 

Il Progetto di Legge regionale “Fondo integrativo a sostegno  dei Comuni della Lombardia per rispondere a situazioni straordinarie in materia di interventi sociali obbligatori” ha la finalità di sostenere Comuni di piccola dimensione, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti,   che sono strutturalmente i più esposti, di   fronte a spese per interventi sociali obbligatori, urgenti, non previsti e non differibili nel tempo. 

Ai sensi dell’art. 4, commi 13 e 14, della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 sono destinatari delle prestazioni erogate dal sistema regionale dei servizi sociali  i residenti dei Comuni della Lombardia, siano essi cittadini dell’Unione Europea o stranieri, nonché i soggetti temporaneamente presenti sul territorio regionale in condizioni di difficoltà o di disagio tali da esigere  interventi  urgenti non indifferibili. In particolare il comma 15 garantisce la tutela della gravidanza e la tutela della salute del minore straniero.  

Inoltre, secondo l’art. 354 del codice civile la tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, la cura del minore può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore.  

Ancorché, il DPR 448/88 in materia di norme di procedura penale processuale nei confronti dei minorenni, presuppone una collaborazione tra i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e quelli minorili degli enti locali, finalizzato non solo alla indagine  e diagnosi sociale, ma soprattutto alla sospensione del processo e alla messa alla prova (art. 28) attraverso l’inserimento del minore in comunità quando il nucleo familiare è inesistente o palesemente inidoneo a sostenere un adeguato progetto educativo. Le spese dell’inserimento in comunità, essendo questo di natura assistenziale, gravano sul comune di residenza del nucleo familiare del minore. 

Ma spesso gli oneri per sostenere tali interventi, che sono finanziariamente pesanti quando più minori o addirittura interi nuclei familiari sono ricoverati in strutture residenziali, incidono con forza sul Bilancio degli enti, ovvero sui capitoli di spesa destinati alle politiche sociali. 

Attualmente il solo costo della retta di ricovero in comunità di un solo minore è di almeno 70/80 euro giornalieri, con una spesa annuale di circa 25.000 euro e il ricovero può protrarsi per alcuni anni. Ci sono casi di comuni di piccole dimensioni – entro i 3.000 abitanti – con 3 o 4 minori ricoverati che sono costretti non solo a orientare tutta la spesa sui ricoveri disposti con provvedimento dell’autorità giudiziaria, ma a ridurre drasticamente altri tradizionali servizi alla persona, tra cui l’assistenza domiciliare, le iniziative di prevenzione o ad aumentare le rette dei servizi a domanda individuale.   

Pertanto, nella maggior parte dei casi questi interventi, urgenti e che possono essere richiesti in ogni momento dell’anno solare,   non sono stati adeguatamente quantificati nel Bilancio di previsione e ciò crea una grave ripercussione sulle risorse destinate dagli enti per le prestazioni e i servizi sociali programmati a favore delle cosiddette categorie deboli, tra cui gli anziani e i disabili. 

La legge regionale 1/2000 con il comma 81 dell’art. 4 ha poi sancito che gli oneri per le prestazioni socio – assistenziali gravano comunque sui comuni e che è a carico del comune  la spesa in cui l’avente diritto alla prestazione è residente o è dimorante  nel momento in cui la prestazione ha inizio.   

E’ opportuno tenere presente che nonostante  l’art. 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328 abbia abrogato l’articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 relativo all’istituto del domicilio di soccorso, la stessa legge 328/00  con l’art. 6 - comma 4 -  individua nei comuni  gli enti che hanno l’obbligo di provvedere al ricovero stabile  presso strutture residenziali  per i soggetti in situazione di grave disagio.

I costi sono imputati, secondo la normativa, al comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, che previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica. 

L’interpretazione non corretta di tale normativa e le difficoltà di determinare la residenza o la dimora abituale di questi soggetti ha prodotto, nel tempo, contenziosi amministrativi in materia di domicilio di soccorso tra le amministrazioni comunali. 

Con la presente legge regionale, il Fondo integrativo concede un contributo economico ai Comuni in difficoltà per sostenere tre tipologie di spese straordinarie riferite a  interventi sociali, non previsti e non differibili; interventi sociali obbligatori; gravi situazioni di emergenza sociale, nonché per concludere contenziosi amministrativi in materia di domicilio di soccorso. 

Il  Fondo integrativo grava sul Fondo sociale regionale, ai sensi dell’art. 4 comma 20 della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 e la  regione nel definire il riparto delle risorse assegnate dallo Stato, di cui al Fondo nazionale delle politiche sociali, senza vincolo di destinazione  in conformità  all’art. 46 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, assegna quote delle risorse statali e delle  risorse autonome regionali, per la parte di spesa corrente,  per l’istituzione e il mantenimento del Fondo. 

La giunta regionale stabilisce con regolamento regionale i criteri e le modalità di assegnazione del “Fondo integrativo a sostegno  dei Comuni della Lombardia per situazioni straordinarie in materia di interventi sociali obbligatori e indifferibili”. La Terza Commissione consiliare esprime il parere obbligatorio.  

Ai Comuni che presenteranno la richiesta di contributo sarà riconosciuta una percentuale della spesa non inferiore al 50% dei costi sostenuti, calcolando l’incidenza di tali costi sulle risorse complessive destinate agli interventi sociali per l’anno in corso dall’Amministrazione comunale interessata.  

In considerazione della tipologie delle richieste e delle caratteristiche demografiche, strutturali e gestionali dei comuni, nonché del profilo delle prestazioni/interventi erogati è opportuno individuare specifiche  fasce di incidenza rappresentate con  intervalli di valore assunti dal rapporto “spesa intervento  -  spesa servizi sociali nel bilancio comunale”:

 

Ai sensi del D.lgs 267/2000, relativo al "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", i contributi saranno assegnati per le sole spese rendicontate in materia di servizi e prestazioni di natura socio – assistenziale, fermo restando che le spese in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione in ambito sanitario e socio sanitario integrato ad elevata integrazione sanitaria sono a totale carico del Fondo sanitario regionale.

 

L’assegnazione di contributi a valere sul Fondo è ripetibile per soli tre esercizi finanziari successivi, stabilendo con ciò che le Amministrazioni comunali, di fronte a situazioni di difficoltà note devono trovare in futuro soluzioni con le risorse ordinarie di bilancio e con le forme associative e di collaborazione previste dalla programmazione  dei piani sociali di zona.

 

Art. 1

Finalità 

In attuazione agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e all’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la presente legge disciplina l’istituzione del Fondo integrativo a sostegno  dei Comuni della Lombardia per rispondere a situazioni straordinarie in materia di interventi sociali obbligatori, tra cui specifiche azioni finalizzate a superare gravi situazioni di emergenza sociale.

 

Art. 2

Destinatari del Fondo integrativo 

1. Sono destinatari del Fondo integrativo i Comuni di piccola dimensione, comunque con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, a fronte di oneri per sostenere interventi sociali obbligatori, non previsti e non differibili nel tempo. 

2. Gli oneri per sostenere tali interventi, aventi una forte incidenza sul Bilanci dei Comuni, non sono stati adeguatamente quantificati nel Bilancio di previsione, con grave ripercussione sulle risorse destinate dai Comuni per le prestazioni e i servizi sociali  programmati  ordinariamente a favore delle cosiddette fasce deboli della popolazione. 

3. Tali oneri, riferiti ai casi di cui all’articolo 3 della presente legge, devono gravare nel corso dell'esercizio corrente o nell'ultimo trimestre dell'esercizio precedente.

 

 

Art. 3

Tipologia delle spese straordinarie 

Sono considerate spese straordinarie quelle relative alle seguenti circostanze: 

a) interventi sociali, non previsti e non differibili, quali l’inserimento in strutture residenziali di soggetti minori, di persone con handicap grave ovvero di persone non autosufficienti, interventi di sostegno nei confronti di famiglie in grave situazione di bisogno;  

b) interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria in sede civile e penale, che rendono necessari interventi e prestazioni assistenziali, tra cui gli oneri relativi al ricovero in strutture residenziali, gli oneri per gli affidi familiari o per gli adolescenti sottoposti alle misure del DPR 448/88;  

c) gravi situazioni di emergenza sociale relative a fenomeni di natura complessa, tra cui l’emergenza abitativa a causa di sfratti, presenza di alto numero di immigrati, regolari o irregolari, in condizioni di difficoltà o di disagio tali da esigere interventi urgenti non indifferibili, in particolare per  garantire la tutela della gravidanza e la tutela della salute del minore, ai sensi dell’art. 4 commi 14 e 15 della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 e dell’art. 37-bis della legge 184/1983.
 

Art. 4

Contenziosi amministrativi in materia di domicilio di soccorso. 

1. Tenuto presente che l’art. 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ha abrogato l’articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 relativo all’istituto del domicilio di soccorso, in via straordinaria è riconosciuto un contributo una tantum, non ripetibile negli esercizi successivi, a valere sul Fondo integrativo finalizzato al superamento definitivo di situazioni debitorie di oneri pregressi relativi a contenziosi amministrativi in materia di domicilio di soccorso, per i quali non è stato possibile individuare il domicilio di soccorso o la  titolarità dell’ente a carico del quale va posta la relativa spesa. 

2. Il contributo di cui sopra è riconosciuto solo durante il primo anno di vigenza della presente legge. 

 

Art. 5

Criteri e modalità di assegnazione del Fondo integrativo 

1. La giunta regionale, con il parere obbligatorio della competente Commissione consiliare, stabilisce con Regolamento regionale i criteri e le modalità di assegnazione del “Fondo integrativo a favore dei Comuni della Lombardia per sostenere situazioni straordinarie in materia di interventi sociali obbligatori e indifferibili”, la cui finalità è quella di sostenere le amministrazioni di fronte a situazioni di difficoltà finanziaria nella gestione degli interventi e dei servizi sociali. 

2. Il contributo sarà assegnato sulla base del fondo disponibile nel Bilancio regionale.

Ai Comuni che presenteranno la richiesta di contributo sarà riconosciuta una percentuale della spesa non inferiore al 50% dei costi sostenuti, calcolando l’incidenza di tali costi sulle risorse complessive destinate agli interventi sociali per l’anno in corso dall’Amministrazione comunale interessata.  

3. I contributi saranno assegnati per le sole spese rendicontate in materia di servizi e prestazioni di natura socio – assistenziale, fermo restando che le spese  in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione in ambito  sanitario e socio sanitario integrato ad elevata integrazione sanitaria sono a totale carico del Fondo sanitario regionale; 

4. L’assegnazione di contributi a valere sul Fondo è ripetibile per soli tre esercizi finanziari successivi, stabilendo che le Amministrazioni comunali, di fronte a situazioni di difficoltà note devono trovare soluzioni con le risorse ordinarie di bilancio e con le forme associative e di collaborazione previste dalla programmazione  dei piani sociali di zona.  

5. Annualmente la giunta regionale predispone una circolare per la presentazione delle domande da parte dei Comuni per l’assegnazione del contributo regionale.

 

Art. 6

Risorse  del Fondo integrativo  

1 Il Fondo integrativo di cui alla presente legge grava sul Fondo sociale regionale, ai sensi dell’art. 4 comma 20 della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1.  

2. La regione nel definire il riparto delle risorse assegnate dallo Stato, di cui al Fondo nazionale delle politiche sociali, senza vincolo di destinazione  in conformità  all’art. 46 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, assegna quote delle risorse statali e delle  risorse autonome regionali, per la parte di spesa corrente,  per l’istituzione e il mantenimento del Fondo. 

Art. 7

Norma finanziaria 

Agli oneri derivanti per l’applicazione della presente legge, a decorrere dall’esercizio finanziario 2005 e per gli anni successivi si provvede mediante impiego delle somme che verranno stanziate su uno specifico capitolo di nuova istituzione.

 

Art. 8

Norma transitoria 

In sede di prima applicazione, per ragioni di urgenza, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio  per prelevare le somme tra i capitoli di spesa  di cui al Fondo sociale regionale  per l’istituzione nell’anno 2004 del Fondo integrativo, utilizzando anche eventuali residui di spese non sostenute negli anni precedenti con le leggi di settore.


SENTENZA TAR

Tar Toscana, sez. II, sent. n 1333 del 23 agosto 2001, sull’obbligo del Comune di residenza al momento del ricovero del rimborso delle spese di natura soci assistenziale sostenute a favore dei malati psichici ricoverati in strutture protette presso Aziende Sanitarie di altre Regioni

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.  1333  Reg. Sent.Anno 2001
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA N.  1249    Reg. Ric.Anno 1998
- Sezione II - 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1249 del 1998, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale delle zone: senese, Alta Val d’Elsa, Val di Chiana, Amiata senese, U.S.L. n. 7, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Stolzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Firenze, alla via dei Della Robbia n. 67
contro
il Comune di Canepina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Luisa Acciari e Vittorio Chierroni, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Firenze, alla via dei Rondinelli n. 2, presso lo studio di quest'ultimo
per la declaratoria del diritto
dell’Azienda Sanitaria senese alla riscossione delle rette di ospitalità - quota socio-assistenziale – relative agli ex degenti, aventi domicilio di soccorso nel Comune di Canepina, dell’Ospedale Psichiatrico San Niccolò di Siena per il periodo 1° gennaio 1997/31 dicembre 1997
nonché per la condanna
del Comune di Canepina al pagamento delle relative somme per il periodo come sopra specificato, come quantificate in corso di giudizio, oltre interessi dal dì del dovuto a quello dell’effettivo pagamento.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 31 maggio 2001 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì l'avv. P. Stolzi per la parte ricorrente e l'avv. T. D'Amora, in sostituzione dell'avv. V. Chierroni per l'Amministrazione resistente.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Espone preliminarmente l’Azienda ricorrente come nella città di Siena fosse operante l’Ospedale Psichiatrico “San Niccolò”, presso il quale erano ricoverati degenti provenienti, fra l’altro, anche dal territorio della Provincia di Viterbo.
L’anzidetto Ospedale veniva definitivamente chiuso a partire dal 31 dicembre 1996, con conseguente attivazione da parte della ricorrente Azienda sanitaria senese di strutture di temporanea accoglienza, ovvero di residenze assistite presso le quali ricevere gli ex-degenti.
La problematica posta con il presente gravame concerne l’individuazione della titolarità degli oneri relativi all’assistenza sanitaria prestata agli ospiti delle residenze anzidette (in particolare, vertendosi in ordine all’an ed al quantum debeatur per le rette di ospitalità - parte sanitaria e parte socio-assistenziale - relative all’anno 1997); al riguardo risultando attivata, a cura della ricorrente Azienda, una corrispondenza con l’Azienda sanitaria viterbese e con le competenti Amministrazioni comunali, in esito alla quale la Regione Lazio (nota del 20 gennaio 1998) escludeva la presenza di alcun obbligo, attesa la residenza dei suddetti ospiti nell’ambito del territorio della Regione Toscana.
Nel premettere di aver già proposto impugnativa nei confronti dell'Azienda Sanitaria di Viterbo relativamente al carico della parte sanitaria delle rette di degenza, contesta parte ricorrente - con il presente mezzo di tutela giurisdizionale - la fondatezza delle argomentazioni esplicitate dalle Amministrazioni comunali interessate (in quanto nel territorio delle stesse sarebbe risultato fissato il "domicilio di soccorso" dei degenti ospitati nelle strutture ricettive senesi) a fronte delle sollecitazioni ad esse rivolte al fine della liquidazione della parte socio-assistenziale (segnatamente per quanto concerne la compensazione, fra le Regioni Lazio e Toscana, delle reciproche ragioni di credito e di debito, la "volontarietà" del ricovero, il trasferimento della residenza dei malati, durante la degenza, presso le strutture in Siena).
Verrebbe in considerazione, a tale riguardo, il criterio di individuazione del soggetto tenuto alla prestazione onde trattasi, che le disposizioni di cui alla l. 17 luglio 1890 n. 6972 (artt. 72-74) individuano con riferimento al c.d. "domicilio di soccorso": la cui applicazione, alla stregua di quanto stabilito dal successivo art. 75, concernerebbe "tutti i casi nei quali i Comuni, le Province e gli altri istituti locali siano obbligati a rimborsare le spese di soccorso, di assistenza e di spedalità".
In tale senso, venuta meno la competenza dei Comuni e degli altri enti territoriali in materia sanitaria (per effetto dell'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978), residuerebbe in capo a questi ultimi la legittimazione passiva in ordine al rimborso delle spese di ospitalità per le attività socio-assistenziali a favore di soggetti aventi domicilio di soccorso presso gli stessi.
Nel dare atto del carattere di "doverosità" della fattispecie - non residuando in capo all'Ente sanitario alcun margine di doverosità in ordine ai tempi e modi della dismissione degli ospedali psichiatrici, ovvero all'attivazione delle strutture sanitarie socio-assistenziali indispensabili all'accoglimento degli ex-ricoverati trattenutisi sul territorio comunale - soggiunge parte ricorrente come, ai fini di che trattasi, ogni variazione di residenza intervenuta durante il perdurare dello stato di ricovero sia appieno insuscettibile di produrre alcun mutamento in ordine al riparto delle competenze sulle spese relative (fissato e determinato al momento immediatamente precedente il verificarsi dell’evento).
Alla stregua di quanto precedentemente osservato, sostiene l'Azienda Sanitaria senese l’erroneità dell’interpretazione della vigente normativa al riguardo sostenuta dalla parte resistente; in proposito ribadendo che - quanto alla parte socio-assistenziale della quota di rimborso alla medesima dovuta - l'Amministrazione comunale competente non possa essere individuata in quella nella quale ha sede lo stabilimento di cura, ma in quella nella quale risultava fissata la residenza (e, quindi, il "domicilio di soccorso") al momento del ricovero.
Alla luce dell’affermata ininfluenza delle vicende domiciliari degli assistiti successive al ricovero presso stabilimenti di cura, sostiene parte ricorrente che i relativi oneri debbono fare carico, quanto alla vicenda in esame, all'Amministrazione comunale intimata.
Sottolinea da ultimo parte ricorrente che il quantum della dedotta pretesa è stato determinato con riferimento alla quota sanitaria di competenza del Servizio Sanitario Nazionale; le somme richieste dimostrandosi, comunque, dovute anche sotto il profilo dell’ingiustificato arricchimento, in quanto la doverosa assistenza prestata dall’Azienda senese in favore dei soggetti in questione avrebbe determinato un impoverimento di quest’ultima a vantaggio di una corrispondente e corrispettiva diminuzione di spesa in capo all’Azienda sanitaria laziale.
Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente declaratoria del rivendicato diritto e condanna dell’intimata Amministrazione comunale al pagamento delle somme di cui sopra.
Il Comune di Canepina, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana; nel merito, contestando la fondatezza delle doglianze dedotte con l'atto introduttivo del presente giudizio, con riveniente richiesta di reiezione dell'impugnativa.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 31 maggio 2001.
DIRITTO
1. Va In primo luogo disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in quanto irritualmente proposta dalla resistente Amministrazione comunale con mero atto di costituzione in giudizio, non notificato alle controparti.
Deve infatti rammentarsi come l'incompetenza territoriale possa essere fatta valere esclusivamente con l'istanza di regolamento di competenza prevista dall'art. 31 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (T.A.R. Liguria, sez. II, 27 novembre 1997 n. 384; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 3 maggio 1990 n. 242).
Ai sensi dell'art. 31, I comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, la parte resistente può eccepire l'incompetenza per territorio del Tribunale amministrativo adito, indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato con apposita istanza, che deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio con ricorso notificato a tutte le parti in causa che non vi abbiano aderito; dimostrandosi, conseguentemente, inammissibile l'eccezione di incompetenza proposta - come appunto nella fattispecie in esame - con semplice memoria non notificata (ovvero, depositata oltre i venti giorni dalla costituzione in giudizio: cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 6 dicembre 1999 n. 3040)
Nel ribadire, alla stregua delle condotte osservazioni e del costante insegnamento giurisprudenziale formatosi in ordine alle illustrate disposizioni di legge (dal quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi), l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dalla parte resistente con mera memoria difensiva (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 7 marzo 1995 n. 134; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 23 febbraio 1994 n. 230), va - conclusivamente sul punto - dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione onde trattasi.
2. Quanto al merito della dedotta vicenda contenziosa, va innanzi tutto sottolineato che, ai sensi degli artt. 29 n. 7 del T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 e 7 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, le controversie tra Enti pubblici in materia di spese di spedalità manicomiale appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Suprema Corte Cass., SS.UU., 16 luglio 1983 n. 4886, Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 1997 n. 187 e 28 novembre 1990 n. 798, nonché T.A.R. Lombardia, Brescia, 25 marzo 1998 n. 244 e 25 gennaio 1995 n. 50).
Come sopra dato atto della sussumibilità della controversia all'esame nell'ambito della cognizione giurisdizionale esercitabile dall'adito Giudice amministrativo - e, per l'effetto, disattese le eccezioni di carenza di giurisdizione dedotte dalla difesa della resistente Amministrazione comunale - va rilevata la fondatezza - in linea di principio - della pretesa fatta valere con il presente gravame dall'Azienda sanitaria senese.
2.1 Deve in primo luogo rammentarsi che il III comma dell'art. 14 della l. 23 dicembre 1978 n. 833 ha, in linea di principio, stabilito che, nell'ambito delle proprie competenze, l'Unità Sanitaria Locale provvede, fra l'altro:
- alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche (lett. c);
- all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche (lett. l).
Proprio la delimitazione delle competenze delle diverse Unità Sanitarie locali ha indotto la giurisprudenza, con riferimento al criterio geografico di esercitabilità delle relative attribuzioni, ad individuare il principio di riferimento della titolarità passiva degli oneri di che trattasi nella struttura sanitaria di residenza del malato al momento del ricovero.
E' stato infatti ritenuto che, ai fini dell'individuazione dell'Unità Sanitaria Locale territorialmente obbligata a sostenere le spese per la degenza ospedaliera dei malati psichici, occorra fare riferimento al collegamento territoriale esistente al momento del ricovero - e, dunque, alla residenza del malato risultante a quell'epoca - rimanendo viceversa irrilevante la circostanza (inevitabile ove si ricolleghi la residenza ad una situazione di fatto) che questi abbia acquisito in conseguenza del ricovero la residenza nel luogo in cui è situata la struttura in cui egli stabilmente vive (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 25 marzo 1998 n. 244, 14 ottobre 1997 n. 891, 11 agosto 1997 n. 856, 18 febbraio 1994 n. 68, 4 aprile 1995 n. 322 e 25 gennaio 1995 n. 50).
Per ciò che concerne l'individuazione dell'Ente obbligato a sostenere le spese per la degenza ospedaliera dei malati psichici, deve dunque farsi riferimento esclusivamente al momento del ricovero (e, conseguentemente, alla resistenza dell'alienato risultante a quell'epoca), non potendo annettersi a tale riguardo rilievo alla circostanza - peraltro inevitabile, ove si ricolleghi la residenza, intesa conformemente all'impostazione dell'art. 43 Cod. civ., ad una situazione di fatto - che il degente abbia, in seguito al ricovero, acquisito la residenza nel luogo in cui è situata la struttura dove vive stabilmente (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 1997 n. 187).
In altri termini, se è vero che l'art. 14 della l. 23 dicembre 1978 n. 833 stabilisce che all'assistenza psichiatrica provvedano le Unità Sanitarie Locali nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, allora nei casi di ricoveri extraregionali, l'ente obbligato a sostenere le spese di degenza per tale assistenza va individuato nella U.S.L. nel cui territorio è ubicato il centro servizio di riabilitazione, con riferimento al momento del ricovero del paziente e della di lui residenza a quel tempo, irrilevante appalesandosi la circostanza che poi costui abbia trasferito la residenza nel luogo ove è situata la struttura riabilitativa.
Ritiene il Collegio che l'orientamento in precedenza riportato meriti adesione, in quanto il precipitato logico-assertivo dal quale muove l'assunto ora esplicitato si rivela del tutto conforme alle generali coordinate di carattere interpretativo che hanno caratterizzato la decifrazione dell'omogenea problematica sorta, con riferimento all'applicazione della disciplina di legge concernente l'individuazione dell'Amministrazione competente a farsi carico degli oneri relativi al pagamento delle spese assistenziali e di mantenimento del cittadino inabile.
E' stato al riguardo ritenuto che l'art. 74 della l. 17 luglio 1890 n. 6972, secondo cui il tempo trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura o di beneficenza pubblica, ovvero di pena o in case di correzione, non vale a fare acquistare il domicilio di soccorso nel Comune ove si è per tali ragioni soggiornato, vada inteso nel senso che l'acquisto della c.d. "dimora speciale" presso altro Comune non sia idoneo, altresì, all'acquisto del domicilio di soccorso presso lo stesso Comune; conseguentemente rivelandosi legittima l'imputazione, da parte del competente Prefetto, a carico del Comune di domicilio, le spese di spedalità relative ad un ricovero presso un nosocomio ubicato in altro Comune (nel caso di specie, ritenendosi che il ricovero presso l'ospedale civile di un Comune diverso da quello di domicilio, avesse prodotto l'acquisto della dimora speciale nel periodo di degenza ma non anche del domicilio di soccorso: cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 1990 n. 723).
2.2 Se deve quindi darsi atto della fondatezza della generale impostazione sottesa alla proposizione della presente impugnativa, va conseguentemente affermata la correttezza della prospettazione di parte ricorrente, secondo la quale l'Amministrazione competente a farsi carico delle spese di degenza per il ricovero di malati psichici va individuata con riferimento alla residenza di questi ultimi al momento del ricovero, senza che il relativo criterio di determinazione sia suscettibile di subire deroghe e/o modificazioni per effetto della modificazione - successiva al ricovero stesso - della residenza del degente, quand'anche siffatta immutazione avvenga con riferimento all'ubicazione della struttura di degenza.
Nel ribadire come, ai fini dell'individuazione del domicilio di soccorso, assume rilevanza l'effettivo collegamento tra assistito e Amministrazione del luogo in cui l'assistito medesimo ha vissuto fino al momento in cui è insorto il bisogno di assistenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 26 settembre 1991 n. 569), deve ulteriormente rilevarsi che:
- se è vero che il ricovero in un determinato luogo di cura è idoneo a far acquistare il domicilio di soccorso nel Comune dove lo stabilimento è situato solo nel caso in cui il ricovero stesso avvenga a scelta ed a carico dell'infermo, dei suoi parenti o comunque di terzi, ma non anche quando sia a carico degli Enti obbligati per legge all'assistenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 1967 n. 614, nonché T.A.R. Marche, 5 giugno 1996 n. 267);
- nel caso in esame, è dato evincere dagli atti di causa il carattere non volontario, ma obbligatorio, del ricovero disposto (anteriormente all'entrata in vigore della l. 180/78) per i nominativi con riferimento ai quali la ricorrente Azienda sanitaria ha sollecitato il rimborso delle spese assistenziali;
per l'effetto dovendosi escludere che - quanto alla fattispecie sottoposta all'esame di questo Tribunale - il domicilio degli assistiti possa individuarsi con (il luogo dove si trovava) lo stabilimento di ricovero, dovendo, piuttosto, essere ricollegato con l'ambito territoriale di residenza al momento in cui è stato disposto il ricovero stesso.
Ciò stabilito, ferma restando la configurabilità di un rapporto creditorio nei confronti dell'Azienda sanitaria nel cui ambito territoriale gli assistiti risiedevano al momento del ricovero - peraltro oggetto di separato gravame proposto dalla parte ricorrente nei confronti della A.S.L. di Viterbo, va rilevato come il rimborso delle spese di spedalità spetti, innanzi tutto ed in via generale, al Comune dove il ricoverato ha il domicilio di soccorso e il detto Comune può, eventualmente, rivalersi verso lo stesso assistito, i di lui congiunti tenuti agli alimenti ed i civilmente responsabili e, solo quando una norma speciale faccia ricadere l'obbligo del rimborso su altri soggetti, questi possono essere chiamati a rispondere (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 1960 n. 757; T.A.R. Marche, 5 giugno 1996 n. 267)
L'art. 74 della l. 17 luglio 1890 n. 6972, secondo cui il tempo trascorso sotto le armi o in stabilimenti di cura o di beneficenza pubblica ovvero di pena o in case di correzione, non vale a fare acquistare il domicilio di soccorso nel Comune ove si è per tali ragioni soggiornato, deve essere infatti inteso - come precedentemente sottolineato - nel senso che l'acquisto della c.d. dimora speciale presso altro comune non sia idoneo, altresì, all'acquisto del domicilio di soccorso presso lo stesso comune. (con riveniente imputabilità a carico del comune di domicilio delle spese di spedalità relative ad un ricovero presso un nosocomio di altro comune, atteso che il ricovero presso l'ospedale civile di un comune diverso da quello di domicilio, pur producendo l'acquisto della dimora speciale nel periodo di degenza, non determina altresì anche l'acquisizione del domicilio di soccorso: cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 1990 n. 723).
Se va, quindi, ribadita la condivisibilità dell'assunto di parte ricorrente anche con riferimento alla quota socio-assistenziale delle spese di ricovero degli assistiti onde trattasi, la pretesa con il presente gravame azionata si rivela, invero, insuscettibile di compiuta delibazione allo stato degli atti.
Come illustrato in narrativa, la ricorrente Azienda sanitaria senese, nel convenire in giudizio l'intimata Amministrazione comunale, ha sollecitato presso l'adito Giudice amministrativo la declaratoria del vantato diritto creditorio nei confronti di quest'ultima in ragione delle sostenute spese di ospedalità per degenti aventi, al momento del ricovero, residenza nel relativo ambito territoriale; ulteriormente insistendo per la condanna della resistente al pagamento delle somme relative all'anno 1997.
Così delimitato il proposto petitum - di accertamento e di condanna - rileva il Collegio come le risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio non consentano, allo stato, di verificare compiutamente la fondatezza delle dedotte domande, avuto riguardo all'esigenza di procedere ad una corretta quantificazione degli oneri al titolo di cui sopra effettivamente facenti capo al Comune di Canepina.
Ribadita infatti la titolarità in capo a quest'ultimo degli oneri - relativi alla quota socio-assistenziale della degenza presso strutture di ricovero situate al di fuori dell'ambito territoriale di competenza - riguardanti quei pazienti che, all'atto del ricovero stesso, avessero residenza all'interno di quest'ultimo, la precisazione dell'eventuale debito riconoscibile per l'anzidetto periodo di riferimento (anno 1997) nei confronti della ricorrente Azienda sanitaria senese necessita della previa (quanto indefettibile) verifica delle seguenti circostanze:
a) effettiva residenza dei degenti presso le strutture di ricovero dell'Azienda sanitaria senese nel corso dell'anno 1997 nell'ambito territoriale del resistente Comune di Canepina;
b) eventuale corresponsione, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di somme a titolo di assistenza socio-assistenziale in favore della Regione Toscana, relativamente agli anzidetti ricoveri per l'anno in rassegna.
Appare infatti evidente - ad illustrazione delle regioni che inducono questo Collegio a ritenere necessario lo svolgimento degli illustrati approfondimenti - che l'effettiva spettanza al resistente Comune degli oneri in questione non possa andare disgiunta dalla verifica delle residenza nel relativo ambito territoriale di competenza dei degenti per malattie psichiche presso strutture sanitarie "esterne".
E, sotto altro profilo, le ragioni di credito al titolo di cui sopra vantate dalla ricorrente non possono - ai fini della relativa quantificazione - non essere corrispondentemente diminuite in ragione della contribuzione a carico del Servizio Sanitario Nazionale corrisposta in favore dell'Amministrazione regionale toscana; venendosi, altrimenti, a determinare una - invero inammissibile - duplicazione di introiti, idonea a cagionare una locupletazione sine titulo in capo alla parte ricorrente quanto alle risorse finanziarie volte a fronteggiare le spese di degenza di che trattasi.
Dispone quindi il Collegio lo svolgimento di idonei incombenti istruttori volti a chiarire le circostanze - rilevanti ai fini del decidere - in precedenza dettagliate; e, per l'effetto invita:
a) la Regione Toscana, nella persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, a voler indicare, mediante deposito di una documentata relazione di chiarimenti, le disponibilità finanziarie per l'anno 1997 acquisite a carico del Fondo Sanitario Nazionale relativamente agli oneri di degenza (con riferimento alla quota socio-assistenziale) per malati psichici ricoverati presso strutture di accoglienza e/o di assistenza ubicate nel territorio di competenza della ricorrente Azienda Sanitaria Locale delle zone senese, Alta Val d’Elsa, Val di Chiana, Amiata senese (U.S.L. n. 7);
b) l'Azienda ricorrente stessa, nella persona del Direttore Generale p.t., ai fini di una doverosa precisazione del fondamento probatorio della pretesa fatta valere in giudizio, a fornire:
- adeguati elementi documentali illustranti il luogo di effettiva residenza dei pazienti per l'anno 1997 ricoverati presso strutture di assistenza di propria competenza, avuto riguardo al novero dei nominativi da essa stessa indicati nella documentazione versata agli atti del giudizio;
- una documentata relazione di chiarimenti, recante la precisa ed analitica evidenza dei metodi di computo - e dei sottesi criteri di determinazione - relativamente agli importi richiesti nei confronti del resistente Comune di Canepina al titolo di cui sopra.
L'espletamento dei disposti incombenti istruttori dovrà intervenire, a cura delle Autorità a tal fine sollecitate, mediante deposito presso l'Ufficio di Segreteria di questo Tribunale delle indicate evidenze documentali, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.
L'ulteriore trattazione della presente controversia viene fin d'ora differita alla pubblica udienza del 19 dicembre 2001.
Rimangono riservate le statuizioni sul merito della pretesa fatta valere, nonché in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione II - parzialmente ed interlocutoriamente pronunziando in ordine al ricorso indicato in epigrafe così dispone:
- accoglie il gravame, limitatamente al fondamento giuridico della pretesa creditoria dalla parte ricorrente fatta valere nei confronti del resistente Comune di Canepina e, per l'effetto, riconosce la sussistenza della posizione giuridica dall'Azienda Sanitaria senese dedotta in giudizio;
- dispone, ai fini di una necessaria precisazione del concreto contenuto della pretesa creditoria stessa, lo svolgimento di incombenti istruttori; e, per l'effetto, dispone che la Regione Toscana - nella persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale - e la ricorrente Azienda Sanitaria Locale delle zone senese, Alta Val d’Elsa, Val di Chiana, Amiata senese (U.S.L. n. 7) - nella persona del Direttore Generale p.t. - provvedano a depositare presso l'Ufficio di Segreteria di questo Tribunale, entro il termine indicato in motivazione, la documentazione pure ivi precisata;
- rinvia l'ulteriore trattazione della controversia alla pubblica udienza del 19 dicembre 2001.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2001, con l’intervento dei signori giudici
Dr. Franco BIANCHI  - Presidente
Dr.ssa Angela RADESI  - Consigliere
Dr. Roberto POLITI  - Consigliere, estensore
F.to Franco Bianchi 
F.to Roberto Politi - estensore
F.to Alessandro Terzani - Segretario Generale
Depositata in Segreteria il 23 agosto 2001
Firenze, lì 23 agosto 2001
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alessandro Terzani   

IN: http://www.cissa-moncalieri.com/piano7.htm

DOMICILIO DI SOCCORSO

 

 

E’ l’istituto in base al quale si ripartisce territorialmente l’onere delle prestazioni e degli interventi assistenziali.

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

Legge 17.7.1890 n. 6972 - R.D. 30.12.1923 n. 2841 - DRR 616/77 - L.R. 20/82 e successive modifiche - Circolare Regionale n. 16/92.

Il domicilio di soccorso si acquisisce dopo due anni di residenza presso un Comune; una permanenza ultrabiennale in stabilimento di cura o in presidi assistenziali, quand’anche accompagnata dal trasferimento di residenza del ricoverato nella struttura, non ha effetto acquisitivo del domicilio di soccorso.

 

 

RIVALSA

 

Il Consorzio eroga tutti i servizi e contributi previsti dal piano ai cittadini residenti nel territorio consortile.

Qualora gli stessi non abbiano ancora maturato il domicilio di soccorso, verrà, per quanto possibile, esercitato diritto di rivalsa sul comune di competenza.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

"In casi eccezionali e in presenza di particolari situazioni, opportunamente documentate, il C.d.A. potrà assumere atti deliberativi in deroga al presente Piano, su proposta del Direttore del Consorzio. I suddetti atti dovranno essere inviati in copia ai membri dell’Assemblea e ufficialmente comunicati nella prima seduta utile della stessa. Tali atti potranno comportare un impegno di spesa solo per l’anno finanziario di riferimento".



. COMUNE DI MARANO VICENTINO : REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI Link