LEGGE 13 giugno 2005, n.118

Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attivita'
produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, uno o piu' decreti
legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle
norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali,
intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza
scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale
un'attivita' economica di produzione o di scambio di beni o di
servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di
interesse generale.
Tale disciplina deve essere informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:

a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della
specificita' propria degli organismi di promozione sociale, nonche'
della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle
societa' e delle cooperative, e delle norme concernenti la
cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale
dell'impresa sulla base:
1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa
opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i
potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o
partecipi;
2) del divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili
e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale, ad
amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti,
collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il
carattere non speculativo della partecipazione all'attivita'
dell'impresa;
3) dell'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di
gestione nello svolgimento dell'attivita' istituzionale o ad
incremento del patrimonio;
4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura
proprietaria o di controllo, escludendo la possibilita' che soggetti
pubblici o imprese private con finalita' lucrative possano detenere
il controllo, anche attraverso la facolta' di nomina maggioritaria
degli organi di amministrazione;
b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e
compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in
ordine a:
1) elettivita' delle cariche sociali e relative situazioni di
incompatibilita';
2) responsabilita' degli amministratori nei confronti dei soci
e dei terzi;
3) ammissione ed esclusione dei soci;
4) obbligo di redazione e di pubblicita' del bilancio economico
e sociale, nonche' di previsione di forme di controllo contabile e di
monitoraggio dell'osservanza delle finalita' sociali da parte
dell'impresa;
5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di
cessazione dell'impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni,
comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le
cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n.
59, e successive modificazioni;
6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso
di insolvenza;
8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e
responsabilita' limitata al patrimonio dell'impresa per le
obbligazioni da questa assunte;
9) previsione di organi di controllo;
10) forme di partecipazione nell'impresa anche per i diversi
prestatori d'opera e per i destinatari delle attivita';
11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione
d'azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la
qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle
stesse a finalita' di interesse generale;
12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina
dell'impresa sociale, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni
relative ai requisiti dell'impresa sociale e dalla violazione di
altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di
sicurezza, nonche' della contrattazione collettiva, in quanto
compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell'impresa
sociale;
c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca
necessari alla verifica della qualita' delle prestazioni rese dalle
imprese sociali;
d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i
principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i
conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa
dominante.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede
a coordinare le disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni
vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le rappresentanze
del terzo settore, ferme restando le disposizioni in vigore
concernenti il regime giuridico e amministrativo degli enti
riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese.
3. Dall'attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1
sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono
resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi
schemi di decreto.
5. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri ai
sensi del comma 4, il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle
Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari
competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.
6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 giugno 2005