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disegno di legge delega al Governo sull’art.119

CAMERA DEI DEPUTATI

 

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

 

CE’, GIORGETTI Giancarlo, PAGLIARINI, ROSSI SERGIO, ROSSI GUIDO, GALLI , BRICOLO, DUSSIN LUCIANO, FONTANINI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONE’, DUSSIN GUIDO, ERCOLE, GIBELLI, LUSSANA, MARTINELLI, MARTINI, PAROLO, POLLEDRI,

RIZZI, RODEGHIERO, STUCCHI, VASCON.

 

 

 

Delega al Governo in materia di autonomia finanziaria dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni in attuazione delle norme costituzionali sul federalismo fiscale di cui all’articolo 119 della Costituzione.

Onorevoli colleghi Il processo volto a realizzare il federalismo nel nostro ordinamento sta vivendo, per impulso delle forze politiche della Casa delle Libertà ed in particolare di alcune sue componenti, un momento cruciale sia sul piano costituzionale che su quello legislativo ed amministrativo. Si allude in particolare al progetto di riforma dell’articolo 117 della Costituzione sulla devolution e al disegno di legge cosiddetto "La Loggia" sull’attuazione della recente riforma del Titolo V della Costituzione, entrambi all’esame del Senato.

In questo contesto si ritiene ormai ineludibile la questione del federalismo fiscale e quindi di una profonda riforma degli attuali meccanismi che presiedono all’allocazione di risorse ai diversi livelli di Governo in relazione alle competenze a ciascuno attribuite.

L’importanza di questo passaggio nel complessivo disegno di riforma di uno Stato ancora fortemente centralizzato é comprovata dall’esperienza di regionalismo storicamente realizzatasi nel nostro Paese. Autorevoli esponenti dell’attuale Governo hanno ricordato di recente come l’attuazione, peraltro molto tardiva, delle regioni si sia accompagnata ad una riforma tributaria che

il Parlamento approvava in quegli stessi anni e che aveva l’effetto di togliere la pur limitata autonomia finanziaria agli enti locali.

Occorre perciò evitare di cadere negli errori del passato e dare concretezza alle pur importanti norme costituzionali che tuttavia si esauriscono in enunciazioni di principio se non trovano realizzazione nel tessuto normativo dell’ordinamento. A ciò intende provvedere questo progetto di legge con il quale si conferisce al Governo una delega, da esercitarsi nel termine di quattro mesi, avente per oggetto l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, ivi compresa la disciplina del Fondo perequativo, in attuazione delle norme costituzionali sul federalismo fiscale di cui all’articolo 119 della Costituzione. La scelta dello strumento della delega, confortata da precedenti anche recenti, si giustifica con l’elevata complessità tecnica della materia da disciplinare e potrà offrire anche il vantaggio di una maggior celerità.

L’ossatura del sistema a cui si intende dare avvio mediante questo progetto prevede l’abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni a statuto ordinario e la loro sostituzione mediante la compartecipazione alle regioni e agli enti locali dovrà realizzarsi sulla base del gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio e tuttavia in modo tale da assicurare la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti.

Si è cercato perciò, nella definizione dei principi della delega, di coniugare la piena attuazione dell’autonomia finanziaria e quindi della sovranità di spesa e di entrata dei diversi livelli di Governo con meccanismi di riequilibrio e di solidarietà, al fine di realizzare un federalismo duale che non trascuri tuttavia i necessari correttivi di tipo perequativo. Si auspica che da questo sistema possa scaturire una benefica concorrenzialità tra enti, attraverso la corrispondenza tra responsabilità delle entrate e delle spese (lettera f del comma 1) e mirando alla tendenziale autosufficienza dei diversi livelli di governo rispetto alle funzioni loro attribuite.

I vantaggi che i cittadini potranno ricevere da un sistema di questo tipo si potranno avvertire sia sul piano dell’efficienza e della tempestività di risposta degli apparati pubblici nell’erogazione

dei servizi di rispettiva competenza, sia, cosa di non poco conto in un sistema democratico, sul piano della accountability, e cioè della trasparenza e della verificabilità dei risultati della gestione

finanziaria di ciascun ente. In questo senso si può anche affermare, come è stato fatto, che il federalismo fiscale è l’unica forma possibile di risanamento della finanza pubblica, realizzando in

maniera coerente il circuito ricchezza, amministrazione e rappresentanza politica.

Il principio di sussidiarietà verticale, che informa l’intero sistema sin qui descritto, troverà una sua realizzazione particolarmente significativa nella revisione degli attuali meccanismi di riscossione che dovrà ispirarsi ad una maggior prossimità dell’ente riscossore rispetto al reddito tassato.

Particolare attenzione è stata dedicata in questo disegno di legge delega alla disciplina che dovrà caratterizzare il Fondo perequativo di cui all’articolo 119 della Costituzione: esso sara finanziato attingendo alle compartecipazioni alle imposte erariali vigenti. Il funzionamento dei meccanismi perequativi viene agganciato ad indici quali la capacità fiscale teorica e la capacità di recupero dell’evasione fiscale e dell’efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici, in modo da incentivare comportamenti virtuosi ed impedire che le risorse pubbliche vadano non già a coprire esigenze reali, bensì situazioni di inefficienza o addirittura di spreco.

La consapevolezza delle diversità socioeconomiche tra le varie realtà in cui si articola il territorio italiano ha indotto a prevedere non solo che si tenga conto delle diverse caratteristiche territoriali e demografiche, ma che vi sia anche un periodo transitorio, non superiore a tre anni, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica.

Non si può nascondere che l’approvazione del presente progetto di legge rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione copernicana nel modo in cui si sono sinora allocate e gestite le risorse pubbliche nel nostro Paese, tuttavia è altrettanto forte la consapevolezza che l’evoluzione in senso federale dello Stato dipenderà in larga misura dal modo in cui si riterrà di dotare il centro e la periferia dell’ordinamento delle risorse necessarie a svolgere le rispettive attribuzioni.

Art. 1.

 

1. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, ivi compresa la disciplina del Fondo perequativo, in attuazione delle norme costituzionali sul federalismo fiscale di cui all’articolo 119 della Costituzione in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema di riscossione dei tributi al fine di garantire alle Regioni e agli enti locali destinatari di tali risorse l’attribuzione diretta delle somme riscosse con l’abolizione dell’obbligo di detti enti di versare tali somme alla Tesoreria Unica;

b) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni a statuto ordinario;

c) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera b) mediante la compartecipazione dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni ordinarie alle imposte erariali dirette e indirette vigenti;

d) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera c) in modo tale da assicurare la copertura dei trasferimenti, al complesso delle Regioni e degli enti locali, aboliti;

e) attribuzione delle compartecipazioni di cui alla lettera c) alle regioni e agli enti locali sulla base del gettito di tributi erariali riferibili alloro territorio;

f) corrispondenza tra responsabilità delle entrate e responsabilità di spesa;

g) divieto di doppia imposizione giuridica;

h) istituzione del fondo perequativo di cui all’articolo 119 della Costituzione, finanziato attingendo alle compartecipazioni alle imposte di cui alla lettera c). Previsione di meccanismi perequativi basati sulla capacità fiscale teorica relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché della capacità di recupero dell’evasione fiscale e dell’efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore a tre anni, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica. La perequazione deve tenere conto delle caratteristiche territoriali e demografiche;

i) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera c) alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, secondo criteri di autosufficienza finanziaria dei diversi livelli di Governo rispetto alle funzioni loro attribuite;

l) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale;

m) definizione delle modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali sono coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma;

2. L’attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i

bilanci del complesso delle regioni e degli enti locali e deve essere coordinata con gli obiettivi di

finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 28 dicembre 2001 n. 448.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma l sono trasmessi al Parlamento per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, successivamente all’acquisizione degli altri pareri previsti, almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.