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Costituzione

della Repubblica e Cantone Ticino

(del 14 dicembre 1997)

 

PREAMBOLO

 

Il popolo ticinese

- allo scopo di garantire la convivenza pacifica nel rispetto della dignità umana, delle libertà fondamentali e della giustizia sociale;

- convinto che questi ideali si realizzano in una comunità democratica di cittadini che ricercano il bene comune;

- fedele al compito storico di interpretare la cultura italiana nella Confederazione elvetica;

- cosciente che la responsabilità nei confronti delle generazioni future comporta un’attività umana sostenibile nei confronti della natura ed un uso della conoscenza umana rispettoso dell’uomo e dell’universo;

si dà la seguente COSTITUZIONE

 

TITOLO I

Natura e scopo del Cantone

 

Cantone Ticino

Art. 1 1Il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane.

2Il Cantone è membro della Confederazione svizzera e la sua sovranità è limitata soltanto dalla Costituzione federale.

 

Sovranità

Art. 2 1La sovranità del Cantone risiede nell’universalità dei cittadini ed è esercitata nei modi stabiliti dalla Costituzione.

2Il voto del Cantone è dato dal popolo con la maggioranza dei voti validi.

 

Stemma

Art. 3 Lo stemma del Cantone è il seguente:

 

 "Partito di rosso e di azzurro"

 

Scopo

Art. 4 1Il Cantone garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali.

2Gli interessi comuni sono perseguiti con la partecipazione di tutti.

 

Capitale

Art. 5 La capitale del Cantone è Bellinzona ove hanno sede il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.

 

TITOLO II

Diritti fondamentali e doveri

 

Tutela della dignità umana

Art. 6 1Il diritto alla vita è inerente alla persona umana e dev’essere protetto.

2La dignità umana è inviolabile.

3La pena di morte, la tortura e i trattamenti inumani o degradanti sono proibiti.

 

Uguaglianza

Art. 7 1Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di origine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica o stato di salute.

2Donne e uomini sono uguali davanti alla legge.

3Per lavoro di pari valore donne e uomini ricevono retribuzione uguale.

4Nella Costituzione, nelle leggi e nell’attività dello Stato le parole che si riferiscono all’uomo in genere intendono comprendere sia le donne sia gli uomini.

 

Diritti individuali

Art. 8 1Ognuno ha il diritto di esprimere la propria personalità.

2Sono in particolare garantiti:

a) la libertà personale, l’integrità fisica e morale;

b) la libertà di coscienza e di religione;

c) la libertà d’opinione, di informazione e di stampa;

d) la tutela della sfera privata e dei dati personali e il diritto di ciascuno di consultare ogni raccolta di dati ufficiali o privati che lo concernono, domandarne la rettifica se errati e esigere di essere protetto contro una loro utilizzazione abusiva;

e) la libertà di associazione, di riunione e di manifestazione pubblica;

f) il diritto di sciopero e di serrata se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione;

g) la libertà di domicilio;

h) la proprietà;

i) l’attività economica nei limiti dell’interesse generale;

l) il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole;

m) la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in materia di istruzione, e di curarne l’educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni.

3I diritti individuali, salvaguardata la loro essenza, possono essere limitati per legge, nel rispetto del principio della proporzionalità, soltanto se un interesse pubblico preponderante lo esige.

4Nell’espressione delle libertà ideali la censura preventiva è vietata.

 

Inviolabilità della libertà personale

Art. 9 1La libertà personale, il domicilio e la segretezza di ogni comunicazione sono inviolabili.

2Nessuno può essere fermato, arrestato, perquisito, internato per motivi di sicurezza o limitato in qualsiasi modo nella libertà personale, se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

3Chiunque è colpito da un provvedimento privativo della libertà personale in base ad un’accusa di carattere penale deve essere sentito da un magistrato entro il giorno successivo al provvedimento, ha diritto di essere assistito da un legale e di rivolgersi ad un tribunale.

 

Protezione giuridica

Art. 10 1Nessuno può essere sottratto al giudice stabilito dalla legge. I tribunali d’eccezione sono vietati.

2Ognuno può agire in giudizio a tutela dei propri diritti; il diritto alla difesa è inviolabile.

3Ognuno ha il diritto all’assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti, e di ottenere una decisione entro un termine ragionevole.

4II Cantone risponde del danno materiale e morale derivante dall’ingiusta privazione della libertà personale.

 

Cittadinanza

Art. 11 1La cittadinanza comunale e quella cantonale sono conferite alle condizioni e nei modi fissati dalla legge.

2L’acquisizione della cittadinanza deve essere agevolata in particolare per coloro che risiedono nel Cantone dalla nascita.

 

Doveri

Art. 12 Ognuno è tenuto ad adempiere ai doveri previsti dalla Costituzione e dalle leggi, a rispettare i diritti degli altri e a salvaguardare il diritto all’autodeterminazione delle generazioni future.

 

TITOLO III

Diritti e obiettivi sociali

Diritti sociali

Art. 13 1Ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali.

2Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, assistito e guidato. Egli ha pure diritto ad una formazione scolastica gratuita che risponda alle sue attitudini.

 

Obiettivi sociali

Art. 14 1Il Cantone provvede affinché:

a) ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e con una retribuzione che gli assicuri un tenore di vita dignitoso, venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;

b) ognuno possa trovare un’abitazione adeguata a condizioni economicamente sopportabili;

c) le donne possano beneficiare della necessaria sicurezza economica prima e dopo il parto;

d) i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell’adempimento dei loro compiti;

e) le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione;

f) ognuno possa beneficiare di un’istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini;

g) sia promossa l’occupazione ed ognuno possa scegliere liberamente la sua professione;

h) ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno;

i) l’ambiente naturale sia protetto dagli effetti nocivi e pregiudizievoli e preservato per le generazioni future.

2Il Cantone facilita l’informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l’espressione artistica e la ricerca scientifica.

 

TITOLO IV

Organismi sociali

 

Compiti pubblici

Art. 15 1I compiti pubblici sono assolti dal Cantone, dai Comuni e da altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico nei modi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

2Il Cantone promuove la collaborazione e la solidarietà fra i Comuni e favorisce uno sviluppo equilibrato fra le varie regioni.

 

Comune

1. garanzia

1.1 autonomia

1.2 autonomia residua

Art. 16 1Il Comune è un ente di diritto pubblico. La sua esistenza è garantita.

2Esso è autonomo nei limiti della Costituzione e delle leggi.

3A livello locale svolge i compiti pubblici generali che la legge non attribuisce né alla Confederazione né al Cantone.

 

2. organizzazione

Art. 17 1Il Comune ha quali organi l’Assemblea comunale e il Municipio; può istituire il Consiglio comunale secondo le norme previste dalla legge.

2L’Assemblea comunale è costituita dagli aventi diritto di voto in materia comunale.

3Il Municipio è l’organo che amministra e rappresenta il Comune.

4Il diritto di iniziativa e di referendum è garantito dove esiste il Consiglio comunale.

 

3. elezione

Art. 18 1I membri del Municipio e del Consiglio comunale sono eletti con voto proporzionale per un periodo quadriennale.

2Il Municipio si compone di almeno tre membri compreso il Sindaco che lo presiede.

 

Collaborazione intercomunale e consorzio di Comuni

Art. 19 1Per eseguire determinate attività di pubblico interesse, i Comuni possono riunirsi in associazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica oppure collaborare sotto ogni altra forma organizzativa di natura pubblica, mista o privata.

2Il Consiglio di Stato può costituire consorzi di Comuni nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

3Il consorzio di Comuni è un ente di diritto pubblico costituito per l’esercizio di attività di pubblico interesse con statuto approvato dai Comuni e dal Consiglio di Stato.

 

Fusione e divisione di Comuni

Art. 20 1I Comuni non possono modificare i loro confini, fondersi con altri Comuni, dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l’approvazione del Gran Consiglio.

2Il Cantone favorisce la fusione dei Comuni.

3Il Gran Consiglio può decidere la fusione di due o più Comuni o la modifica dei loro confini, alle condizioni previste dalla legge.

 

Distretti

Art. 21 1Il Cantone è diviso in otto distretti: Mendrisio, Lugano, Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina.

2La legge ne determina l’estensione e i compiti, tenendo conto del territorio, della popolazione e del decentramento amministrativo e giudiziario.

 

Patriziato

Art. 22 1Il Patriziato è un ente di diritto pubblico, proprietario di beni di uso comune. Esso è autonomo nei limiti fissati dalla legge.

2Il Cantone favorisce la collaborazione del Patriziato con i Comuni e con altri enti per l’utilizzazione razionale dei beni patriziali nell’interesse comune.

 

Vigilanza

Art. 23 I Comuni, i consorzi di Comuni, i Patriziati e gli altri enti di diritto pubblico soggiacciono alla vigilanza del Cantone. La legge ne disciplina le modalità ed i limiti.

 

Comunità religiose

Art. 24 1La Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata hanno la personalità di diritto pubblico e si organizzano liberamente.

2La legge può conferire la personalità di diritto pubblico ad altre comunità religiose.

 

Partiti

Art. 25 Il Cantone riconosce la funzione pubblica dei partiti politici e ne favorisce l’attività.

 

Sindacati e organizzazioni economiche e professionali

Art. 26 Il Cantone riconosce la funzione sociale dei sindacati e delle organizzazioni economiche e professionali e ne favorisce l’attività.

 

TITOLO V

Diritti e doveri politici

 

Diritti politici

1. organizzazione ed esercizio

Art. 27 1Ogni svizzero domiciliato nel Cantone acquista i diritti politici a diciotto anni compiuti, in conformità della Costituzione e delle relative leggi.

2È escluso dai diritti politici l’interdetto per infermità o debolezza mentali e incapace di discernimento.

 

2. diritto di voto

Art. 28 1Il diritto di voto è il diritto di partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali e comunali.

2Esso comprende il diritto di sottoscrivere le domande di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato.

3Il diritto di voto si esercita nel Comune di domicilio, salvo eccezioni stabilite dalla legge.

 

3. eleggibilità

Art. 29 1È eleggibile a membro di un’autorità cantonale chi ha il diritto di voto a livello federale.

2È eleggibile a membro di un’autorità comunale chi è domiciliato nel Comune.

3I motivi di esclusione sono stabiliti dalla legge.

4La legge stabilisce entro quali termini l’eletto non domiciliato nel Cantone deve prendervi domicilio.

 

4. ticinesi all’estero

Art. 30 Il ticinese all’estero acquista i diritti politici a diciotto anni compiuti. La legge ne disciplina l’esercizio.

 

Segretezza

Art. 31 1Il segreto del voto è inviolabile.

2La legge provvede a impedire il controllo per garantire la libertà del cittadino.

 

Dovere di votare

Art. 32 La partecipazione alle votazioni e alle elezioni è un dovere civico.

 

Dovere di accettare la carica

Art. 33 1Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha il dovere di accettarla.

2La legge può rendere obbligatoria l’accettazione.

 

Informazione e agevolazione del voto

Art. 34 1Le autorità provvedono ad informare i cittadini sugli oggetti in votazione.

2L’esercizio del diritto di voto deve essere agevolato.

 

TITOLO VI

Elezioni, iniziativa popolare e referendum

 

Elezioni popolari

Art. 35 1Sono eletti dal popolo in un unico circondario costituito dall’intero Cantone:

a) la Costituente;

b) il Gran Consiglio;

c) il Consiglio di Stato;

d) i deputati al Consiglio degli Stati;

e) i deputati al Consiglio nazionale.

2Il giudice di pace è eletto dal popolo nel circondario elettorale corrispondente alla giurisdizione.

3Sono eletti dal popolo nel Comune:

a) il Consiglio comunale;

b) il Municipio;

c) il Sindaco.

 

Elezioni di competenza del Gran Consiglio

Art. 36 1Sono eletti dal Gran Consiglio:

a) i giudici del Tribunale d’appello;

b) il Presidente dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto e i Giudici dell’istruzione e dell’arresto;

c) il Procuratore generale e i Procuratori pubblici;

d) i Pretori;

e) i Presidenti e i membri dei Tribunali delle espropriazioni;

f) il Magistrato dei minorenni;

g) i membri di sua competenza del Consiglio della magistratura;

h) i giurati federali e cantonali.

2Per le funzioni previste al cpv. 1, lett. da a) a f), l’elezione avviene previo concorso e dopo che una Commissione di esperti indipendenti, nominata dal Gran Consiglio, ha esaminato e preavvisato le nuove candidature.

 

Iniziativa popolare legislativa

1. principio

Art. 37 1Settemila cittadini aventi diritto di voto possono, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa.

2Con la domanda di iniziativa si può proporre al Gran Consiglio l’accettazione, l’elaborazione, la modificazione o l’abrogazione di una legge o di un decreto legislativo.

3La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

 

2. ricevibilità

Art. 38 Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l’unità della forma e della materia e l’attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

 

3. forma della domanda

Art. 39 1La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.

2Nel primo caso, se non è accolta dal Gran Consiglio, la domanda viene sottoposta al voto popolare. Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda.

3Il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia. In ogni caso l’iniziativa può essere ritirata.

 

4. procedura per il voto

Art. 40 Se all’iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

 

Iniziativa legislativa dei Comuni

Art. 41 1Un quinto dei Comuni può, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa.

2Per la forma della domanda e la procedura di voto valgono le disposizioni relative all’iniziativa popolare.

 

Referendum facoltativo

Art. 42 Sottostanno al voto popolare se richiesto nei quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni:

a) le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale;

b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a

fr.

1 000 000.–

o una spesa annua superiore a

fr.

250 000.–

per almeno quattro anni;

c) gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo.

 

Clausola d’urgenza

Art. 43 1Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, giudicati di natura urgente, entrano immediatamente in vigore se lo decide la maggioranza dei membri del Gran Consiglio.

2L’atto urgente perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d’urgenza.

 

Revoca del Consiglio di Stato

Art. 44 1Quindicimila cittadini aventi diritto di voto possono presentare al Gran Consiglio la domanda di revoca del Consiglio di Stato.

2La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo trascorsi tre anni dall’elezione integrale.

3La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale della domanda di revoca.

 

Norme di applicazione

Art. 45 La legge stabilisce le norme di applicazione in materia di votazioni ed elezioni, di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato.

 

Votazione

Art. 46 1Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.

2La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

 

TITOLO VII

Relazioni con la Confederazione, i Cantoni e i Paesi limitrofi

 

Relazioni con la Confederazione e i Cantoni

Art. 47 1Il Cantone partecipa con impegno solidale alla realizzazione degli interessi comuni della Confederazione e dei Cantoni.

2A questo fine il Consiglio di Stato cura le relazioni con i deputati ticinesi alle Camere federali.

 

Deputati al Consiglio degli Stati

Art. 48 I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti ogni quattro anni contemporaneamente ai deputati al Consiglio nazionale, con la maggioranza assoluta al primo turno.

 

Cooperazione transfrontaliera

Art. 49 Il Cantone agevola e promuove la cooperazione transfrontaliera.

 

Mandato alle autorità

Art. 50 Nelle relazioni con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con i Paesi limitrofi, le autorità devono promuovere e tutelare l’identità, l’autonomia, gli obiettivi sociali e l’interesse economico del Cantone.

 

TITOLO VIII

Autorità

A. Norme comuni

 

Separazione dei poteri

Art. 51 L’autorità in quanto non riservata al popolo è esercitata dai tre poteri, tra loro distinti e separati, il Legislativo, l’Esecutivo, il Giudiziario.

 

Elezioni

Art. 52 L’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ha luogo contemporaneamente ogni quattro anni, nel mese di aprile, nel giorno stabilito dal Consiglio di Stato.

 

Organizzazione

Art. 53 La legge regola l’organizzazione dei tre poteri e i rapporti tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato.

 

Incompatibilità

Art. 54 1Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell’ordine giudiziario. Il Giudice di pace può essere membro del Gran Consiglio.

2I Consiglieri di Stato e i magistrati dell’ordine giudiziario non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale, né membri di un Municipio. I Consiglieri di Stato non possono inoltre essere membri di un Consiglio comunale.

3La carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico salariato cantonale; la legge regola le eccezioni.

4La legge regola le incompatibilità per parentela, mandato o professione per i membri delle autorità.

 

Esclusione e ricusa

Art. 55 1Ogni membro di autorità deve astenersi dal suo ufficio qualora l’indipendenza o l’imparzialità sia compromessa.

2La legge regola i motivi di esclusione e di ricusa.

 

Informazione

Art. 56 Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi interessi pubblici o privati preponderanti.

 

B. Potere legislativo

 

Gran Consiglio

Art. 57 1Il Gran Consiglio di novanta membri è l’autorità legislativa del Cantone.

2Esso esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali ed esercita gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità.

 

Elezione

Art. 58 1Il Gran Consiglio è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale con facoltà ai partiti di garantire la rappresentanza regionale.

2La legge ne disciplina le modalità.

 

Competenze

Art. 59 1Il Gran Consiglio:

a) stabilisce la sua organizzazione e le modalità per le discussioni e le decisioni;

b) verifica i poteri dei suoi membri;

c) adotta, modifica o respinge i progetti di legge e di decreto legislativo;

d) autorizza il prelevamento delle imposte e le spese;

e) decide i programmi attribuitigli per legge, esamina quelli elaborati dal Consiglio di Stato e ne verifica l’attuazione;

f) stabilisce, su proposta del Consiglio di Stato, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese del Cantone;

g) esamina ogni anno l’amministrazione e i conti del Cantone su rapporto del Consiglio di Stato e li approva;

h) si fa render conto dal Consiglio di Stato dell’esecuzione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti;

i) autorizza o ratifica l’alienazione e la concessione dei beni cantonali, in quanto la legge non le demandi al Consiglio di Stato;

l) fissa la retribuzione ai magistrati e ai dipendenti;

m) procede alle nomine che gli sono attribuite dalla Costituzione e dalle leggi;

n) destituisce dalla carica il membro del Consiglio di Stato che venisse a trovarsi in condizioni di ineleggibilità;

o) esercita il diritto di amnistia e di grazia;

p) esercita i compiti giurisdizionali attribuitigli dalla legge;

q) approva le convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e quelle che comportano una spesa soggetta a referendum;

r) esercita i diritti di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.

2A ciascun membro del Gran Consiglio spetta il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale della Costituzione e in materia legislativa.

Sedute

Art. 60 1Il Gran Consiglio è convocato dal Consiglio di Stato in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla data dell’elezione.

2Il presidente convoca il Gran Consiglio quando lo richiede il regolare svolgimento delle funzioni e quando lo domandano il Consiglio di Stato o almeno trenta deputati.

 

Presidenza

Art. 61 Il Gran Consiglio nomina nel mese di maggio il presidente, che sta in carica un anno e non è immediatamente rieleggibile.

 

Deliberazioni

Art. 62 1Il Gran Consiglio può discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

2Per decidere la destituzione di un membro del Consiglio di Stato è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

 

Pubblicità

Art. 63 Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.

 

Seconda deliberazione

Art. 64 1Se il Consiglio di Stato non ha dato l’adesione alla legge o al decreto legislativo, il Gran Consiglio procede ad una seconda deliberazione.

2Il Consiglio di Stato ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di tre mesi.

 

C. Potere esecutivo

 

Consiglio di Stato

Art. 65 1Il Consiglio di Stato di cinque membri è l’autorità governativa ed esecutiva del Cantone.

2Esso dirige collegialmente gli affari cantonali in base alle competenze previste dalla Costituzione e dalle leggi.

 

Elezione

Art. 66 1Il Consiglio di Stato è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale.

2La ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al quoziente risultante dalla divisione della somma dei voti validi ottenuti dai singoli gruppi per il numero dei seggi da assegnare aumentato di uno.

3Ad ogni gruppo sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi voti.

4I seggi restanti sono ripartiti dividendo il numero dei voti ottenuti da ogni gruppo per quello dei seggi già assegnatigli aumentato di uno, ritenuto:

a) che al gruppo che ottiene il maggior quoziente è assegnato un ulteriore seggio;

b) che l’operazione va ripetuta fino alla ripartizione di tutti i seggi.

5La legge regola le modalità dell’elezione nel caso di una vacanza durante il periodo amministrativo, in particolare se un gruppo non propone il subentrante quando la lista dei candidati è esaurita.

 

Ineleggibilità

Art. 67 Sono ineleggibili i cittadini condannati alla pena di reclusione o di detenzione per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

 

Sedute

Art. 68 Le sedute del Consiglio di Stato non sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

 

Organizzazione

Art. 69 1Il Consiglio di Stato nomina annualmente tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente non immediatamente rieleggibili.

2Per ogni decisione del Consiglio di Stato occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri; per ogni revoca, sospensione o modifica di atti individuali e concreti occorre il voto concorde di almeno quattro membri.

3I Consiglieri di Stato non possono astenersi dal voto.

4Il Consiglio di Stato organizza ed esercita l’attività per mezzo dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.

5La legge regola il diritto di ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato, dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.

 

Competenze

Art. 70 Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio:

a) pianifica l’attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi;

b) cura l’esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni;

c) amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi;

d) dirige l’amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio;

e) nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge;

f) vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l’attività nei limiti fissati dalla legge;

g) assicura l’ordine pubblico;

h) rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità;

i) risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio.

 

Attività legislativa

Art. 71 1Il Consiglio di Stato ha l’iniziativa per modificare la Costituzione e per presentare progetti di legge e di decreto legislativo.

2Esso può avvalersi di periti o speciali commissioni e consultare i Comuni, i partiti politici ed altre organizzazioni. Chiunque può inoltrare osservazioni.

3È facoltà del Consiglio di Stato di ritirare un suo progetto prima della definitiva accettazione del Gran Consiglio.

 

Presenza in Gran Consiglio

Art. 72 Il Consiglio di Stato assiste al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio.

 

D. Potere giudiziario

 

Tribunali

Art. 73 1I tribunali esercitano il potere giudiziario.

2Essi decidono in modo indipendente e sono vincolati dalla legge; essi non possono applicare norme cantonali che fossero contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale.

 

Giurisdizione

Art. 74 I tribunali hanno giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa. A un tribunale possono essere affidate più giurisdizioni.

 

Tribunali civili

Art. 75 1La giurisdizione civile è esercitata:

a) dai Giudici di pace;

b) dai Pretori;

c) dal Tribunale d’appello.

2Le controversie di diritto commerciale, del lavoro e di locazione possono dalla legge essere attribuite ad altri tribunali.

 

Tribunali penali

Art. 76 1La giurisdizione penale è esercitata:

a) dal Tribunale penale di prima istanza;

b) dal Tribunale penale di seconda istanza;

c) dal Magistrato dei minorenni.

2La legge disciplina la partecipazione dei giurati.

3La legge può attribuire a magistrati giudiziari ed altre autorità giudiziarie competenze per decisioni di prima istanza e ad autorità amministrative competenze in materia di multe.

 

Tribunali amministrativi

Art. 77 1La giurisdizione amministrativa è esercitata:

a) dal Tribunale amministrativo;

b) dal Tribunale delle assicurazioni;

c) dal Tribunale fiscale;

d) dal Tribunale delle espropriazioni;

e) dal Tribunale della pianificazione.

2Le decisioni di prima istanza possono essere affidate ad autorità amministrative.

3La legge stabilisce l’autorità che decide i conflitti di competenza in materia di diritto amministrativo.

 

Inchieste giudiziarie e pubblica accusa

Art. 78 La legge affida a magistrati il compito di esperire l’inchiesta giudiziaria e di rappresentare la pubblica accusa.

 

Consiglio della magistratura

Art. 79 1La vigilanza sui magistrati è esercitata dal Consiglio della magistratura che ne riferisce al Gran Consiglio.

2Esso si compone di sette membri: quattro eletti dal Gran Consiglio e tre dall’assemblea dei magistrati a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dalla legge.

 

Organizzazione e requisiti

Art. 80 La legge stabilisce l’organizzazione giudiziaria, le competenze, le procedure, i requisiti di formazione professionale e l’età massima per i magistrati.

 

Periodo di nomina ed elezione

Art. 81 1Il periodo di nomina dei magistrati è di sei anni.

2I giudici di pace sono eletti con il sistema maggioritario nei circondari uninominali e con il sistema proporzionale negli altri casi.

3La legge regola le nomine di competenza del Gran Consiglio.

 

TITOLO IX

Revisione della Costituzione

 

Principio

Art. 82 1La Costituzione può essere modificata in ogni tempo totalmente o parzialmente.

2Il progetto di riforma parziale può contenere su singoli oggetti al massimo due varianti.

3Ogni revisione della Costituzione deve essere approvata in votazione popolare.

 

Revisione totale:

1. Proposta

Art. 83 1La revisione totale della Costituzione può essere proposta:

a) dal Consiglio di Stato;

b) dal Gran Consiglio, con il voto della maggioranza dei suoi membri;

c) da almeno diecimila cittadini aventi diritto di voto.

2La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

 

2. Procedura

Art. 84 1Quando la proposta è di iniziativa popolare o del Gran Consiglio i cittadini aventi diritto di voto devono preliminarmente decidere, in un’unica votazione, se vogliono la revisione totale e se il progetto deve essere elaborato dal Gran Consiglio oppure dalla Costituente.

2L’iniziativa popolare per la revisione totale può essere ritirata sino allo svolgimento della votazione preliminare.

3La Costituente viene eletta entro sei mesi nei modi stabiliti per la nomina del Gran Consiglio, con uguale numero di deputati, e resta in carica al massimo due anni.

4Consiglio di Stato e Gran Consiglio applicano la procedura prevista per la legislazione cantonale.

 

Revisione parziale

1. per iniziativa del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio

2. per iniziativa del popolo

Art. 85 1La revisione parziale della Costituzione per iniziativa del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio avviene secondo la procedura prevista per la legislazione cantonale.

2La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta da almeno diecimila cittadini aventi diritto di voto, secondo la procedura stabilita dalla legge.

3La revisione parziale deve limitarsi ad un campo normativo unitario; può comprendere più disposizioni.

4La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

 

3. Ricevibilità

Art. 86 Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l’unità della forma e della materia e l’attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

 

4. Forma della iniziativa popolare

Art. 87 1La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.

2Nel primo caso, la domanda viene sottoposta al voto popolare; il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia.

3Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare, nel senso della domanda, il progetto da sottoporre al voto popolare; esso può sottoporre un controprogetto sulla stessa materia.

4L’iniziativa per la revisione parziale può essere ritirata.

 

5. Procedura con controprogetto

Art. 88 Se all’iniziativa popolare per la revisione parziale il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

 

Termini

Art. 89 1Nel caso di revisione totale, l’autorità designata deve allestire il progetto entro cinque anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della votazione preliminare.

2Nel caso di revisione parziale, il Gran Consiglio deve concludere le deliberazioni entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d’iniziativa popolare o dalla presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato.

 

Votazione

Art. 90 1La votazione preliminare sull’iniziativa per la revisione totale della Costituzione deve aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

2Le altre votazioni in materia di iniziativa costituzionale devono aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio o della Costituente.

3La votazione sull’iniziativa per la revisione parziale deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

 

TITOLO X

Norme transitorie e finali

 

Entrata in vigore

Art. 91 1La Costituzione entra in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello dell’approvazione del popolo.1)

2Da questa data la Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino del 4 luglio 1830, riordinata il 29 ottobre 1967, è abrogata.

 

Validità del diritto attuale

Art. 92 1Il diritto in vigore mantiene la propria validità. Le norme materialmente contrarie alla Costituzione decadono.

2Le norme adottate secondo una procedura non più prevista dalla Costituzione rimangono in vigore. La loro modificazione soggiace alla nuova procedura.

 

Nuovo diritto

Art. 93 1L’adeguamento del diritto alla Costituzione avviene nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore.

2Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione il Consiglio di Stato informa il Gran Consiglio con un rapporto sulle necessarie modifiche legislative. Il Gran Consiglio lo discute.

 

Iniziative popolari e referendum facoltativi

Art. 94 Iniziative depositate e referendum promossi contro leggi e decreti legislativi approvati prima dell’entrata in vigore della Costituzione sono regolati dal vecchio diritto.

 

Autorità e magistrati

Art. 95 Il vecchio diritto regola la durata in carica di autorità e magistrati nonché la loro sostituzione fino alla scadenza del periodo di elezione o di nomina.

 

 

Pubblicata nel BU 97, 575.

Approvata con votazione popolare cantonale del 14.12.1997: voti favorevoli 40'455, voti contrari 10'984.

Entrata in vigore: 1° gennaio 1998.

 

 

 

Note:

 

1) La Segreteria del Gran Consiglio, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994; visto l’esito della votazione popolare del 14 dicembre 1997,

ordina:

il testo della nuova Costituzione cantonale è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1998.

 


Il Dipartimento delle opere sociali (DOS) si occupa della sanità e della socialità nel Cantone.
È un settore dell'attività dello Stato con un'importante funzione di offerta di prestazioni di base alla popolazione e di
ridistribuzione delle risorse finanziarie.
Attraverso il coordinamento e il sussidiamento di
enti e attività a scopo sociale e sanitario assicura ai cittadini servizi e cure di qualità; attraverso il sostegno e la consulenza diretta a persone o famiglie garantisce loro aiuto e integrazione sociale.

Il DOS lavora per le cittadine e i cittadini per concretizzare i valori fondamentali della nostra democrazia - equità, solidarietà, giustizia sociale, libertà - e della Costituzione cantonale.

Il DOS comprende tre Divisioni:

· Istituto delle assicurazioni sociali, referente per la sicurezza sociale della Confederazione (vecchiaia, invalidità, disoccupazione, perdita di guadagno) e del Cantone (assegni famigliari e sussidi ai premi di cassa malattia).

· Divisione della salute pubblica, responsabile della promozione e della protezione della salute, della valutazione e del controllo in campo sanitario (Sezione sanitaria, medico, farmacista, veterinario e laboratorio cantonali) e fornitore di prestazioni sanitarie alla popolazione tramite enti e servizi (Organizzazione socio-psichiatrica cantonale, Istituto batteriosierologico e Istituto di patologia).

· Divisione dell'azione sociale, distributrice di prestazioni finanziarie e di consulenze alle persone (sostegno sociale e inserimento, accompagnamento attraverso i servizi sociali e di tutela e curatela, aiuto all’alloggio) e responsabile del coordinamento e del sussidiamento di enti pubblici e privati che gestiscono infrastrutture e che assicurano servizi a carattere prevalentemente sociale (case anziani, istituti per invalidi, asili nido, centri giovanili, spitex, ecc.) .

NUOVA DENOMINAZIONE

PER IL DIPARTIMENTO DELLE OPERE SOCIALI

E PER L’ISTITUTO BATTERIOSIEROLOGICO

 

Da oggi il Dipartimento delle Opere sociali si chiama Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). Nuova denominazione anche per l’Istituto batteriosierologico cantonale che d’ora in avanti si chiama Istituto cantonale di microbiologia.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato nella seduta del 12 marzo 2002 approvando il decreto esecutivo concernente l’istituzione del Dipartimento della sanità e della socialità e dell’Istituto cantonale di microbiologia. Il Dipartimento cambia nome perché nel corso degli anni sono cambiati compiti e priorità.

La decisione di cambiare denominazione al Dipartimento è il frutto di una approfondita riflessione volta a meglio esplicitare i settori d’intervento del Dipartimento.
La nuova denominazione del Dipartimento, con il termine di "sanità" accanto a quello di "socialità", intende coniugare in modo semplice e comprensibile i grandi cambiamenti, intervenuti negli ultimi decenni, relativi ai diritti fondamentali e sociali, agli obiettivi sociali e alle politiche sanitarie.

Da DOS a DSS: non soltanto una questione di nome
Nella nuova denominazione vengono menzionati espressamente i due settori di competenza del Dipartimento: sanità e socialità.
Si tratta di settori dell’attività dello Stato con un’importante funzione di offerta di prestazioni e di servizi alla popolazione. Un compito essenziale per garantire sicurezza sociale, coesione sociale, equità di accesso ai servizi sanitari. Una premessa di base per contribuire a promuovere il benessere e la qualità di vita della popolazione in una società economicamente e socialmente avanzata.

Le trasformazioni della nostra epoca e i modelli sociali emergenti stanno mettendo in crisi i concetti sociali consolidati di famiglia e comunità. I grandi cambiamenti dell’economia e del modo di lavorare rendono le nostre vite meno prevedibili, la precarizzazione del mercato del lavoro impone il ripensamento di tradizionali meccanismi di tipo assicurativo e la costruzione di altri sistemi di sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali obbligatorie hanno costituito la risposta ai problemi sociali creati dallo sviluppo industriale. Oggi è indispensabile elaborare le nuove risposte ai bisogni posti dai rapidi cambiamenti nell’economia e nel modo di produrre.

E’ indispensabile inoltre affrontare non solo le sfide finanziarie delle assicurazioni sociali, ma anche la questione della legittimità. Occorre fare in modo che la gestione da parte dello Stato dei problemi sociali e sanitari sia più trasparente affinché siano chiaramente visibili i problemi e le finalità. La comprensione da parte dei cittadini dei sistemi previdenziali, del sistema sanitario e dei complessi meccanismi di finanziamento resta essenziale per la legittimità dei sistemi stessi. Quello che vediamo oggi è purtroppo il contrario: la complessità (in parte necessaria e in parte esasperata) per esempio del sistema di finanziamento della sanità è tale da determinare una crisi di legittimità (i cittadini non credono che le istituzioni sappiano gestire efficacemente il problema).

In questo senso il cambiamento del nome del dipartimento è una indicazione sull’importanza che verrà attribuita allo sforzo di rendere più trasparente la gestione della sanità e della socialità.

Sanità: promozione della salute e intervento multisettoriale

La sanità è uno dei due settori di competenza del Dipartimento.
Oggi il discorso sulla sanità verte soprattutto sull’emergenza dei costi, la cui crescita pare inarrestabile. Un motivo di grande preoccupazione per i cittadini e per i politici. Tuttavia il margine di manovra del cantone è minimo, perché il finanziamento del sistema sanitario è di competenza federale: attualmente le Camere federali stanno discutendo la revisione della Legge assicurazione malattia (LAMal), che contribuirà però poco a frenare l’aumento dei costi, ma caricherà più oneri ai Cantoni.
I Cantoni devono impegnarsi per controllare la spesa, razionalizzando e riorientando l’offerta
1.

Ma la politica sanitaria non è soltanto sinonimo di prestazioni, servizi e costi.
Il Dipartimento promuove attualmente una politica sanitaria non più soltanto incentrata sulla "riparazione del danno", ma sui fattori che veramente influenzano lo stato di salute delle persone. Fattori sociali, economici e ambientali fanno la differenza in termini di aspettative di vita, non solo a livello quantitativo ma soprattutto qualitativo. Siamo portati a credere che la salute di una persona dipenda in larga misura dal consumo di prestazioni mediche. Ma non è così. Studi recenti hanno dimostrato che il lavoro, l’ambiente in cui si vive, la situazione economica, il grado di integrazione sociale hanno un impatto determinante sullo stato di salute di una persona e sulle sue aspettative di vita.

Occorre ripensare la sanità anche come protezione del capitale salute. Per questo anche le scelte politiche operate al di fuori del settore sanitario devono essere attentamente valutate per il loro impatto sulla salute della popolazione.

Il Dipartimento è impegnato con azioni informative per favorire un accesso individuale più consapevole a prestazioni e a servizi con lo scopo di contenere la quantità di prestazioni inutili o inadeguate.

DOS e socialità: una denominazione non più attuale

In generale il termine di "opera" può essere interpretato come sinonimo di lavoro o di istituzione assistenziale. Più in particolare la denominazione di "opere sociali", attribuita al Dipartimento nel 19592, riprendeva una tipica terminologia italiana, che associava al termine "opere" i servizi caritatevoli e assistenziali3.
La denominazione "Dipartimento delle Opere sociali " ha una connotazione assistenziale. A ben guardare, era già superata a quel momento se si pensa a quanto capitava a livello internazionale nel campo della sicurezza sociale.
Le assicurazioni sociali sono nate nella seconda metà del XIX secolo come risposta ai gravi problemi creati dall’industrializzazione: dalla mutualizzazione dei vari rischi (malattia, infortunio, vecchiaia, perdita di guadagno e poi disoccupazione) si è sviluppato il diritto dei lavoratori alla protezione sociale. Dalla fine dell’Ottocento sino alla seconda guerra mondiale le assicurazioni sociali si sono diffuse e sviluppate. In particolare con la storica Conferenza internazionale del lavoro tenutasi nel 1944 a Filadelfia, è apparsa la dottrina moderna, molto più ampia, della sicurezza sociale
4. L’affermazione esplicita del diritto alla sicurezza sociale fu proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948, con l’iscrizione del principio nell’art. 22 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Da allora il diritto alla protezione sociale è riconosciuto come uno dei diritti fondamentali dell’uomo. Questo valore universale è stato codificato in molte altre carte fondamentali, internazionali e nazionali, quale la Carta sociale europea e molte Costituzioni.

Socialità: diritti e obiettivi nelle Costituzioni federale e ticinese

La nuova Costituzione federale5 contempla tra i diritti fondamentali del cittadino il diritto all’aiuto in caso di bisogno (art. 12). Tra gli obiettivi sociali (art.41), essa annovera la partecipazione alla sicurezza sociale, la fruizione delle cure necessarie alla salute, la promozione e la protezione della famiglia quale comunità di adulti e bambini, un lavoro a condizioni adeguate per le persone abili al lavoro affinché possano provvedere al loro sostentamento, un’abitazione adeguata a condizioni sopportabili, l’aiuto agli adolescenti e ai bambini nel loro sviluppo cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica

La nuova Costituzione cantonale6 riconosce una serie di diritti e obiettivi sociali. L’art. 13 definisce i diritti sociali:

"Ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali "

E ancora :

" Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, assistito e guidato. Egli ha pure diritto ad una formazione scolastica gratuita che risponda alle sue attitudini".

All’art.14 la Costituzione cantonale ticinese enumera gli obiettivi sociali, in parte ripresi dalla Costituzione federale:

"Il Cantone provvede affinché:

a. ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e con una retribuzione che gli assicuri un tenore di vita dignitoso, venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;

b.  ognuno possa trovare un’abitazione adeguata a condizioni economicamente sopportabili;

c.  le donne possano beneficiare della necessaria sicurezza economica prima e dopo il parto;

d. i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell’adempimento dei loro compiti;

e. le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione;

f. ognuno possa beneficiare di un’istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini;

g. sia promossa l’occupazione ed ognuno possa scegliere la sua professione;

h. ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno".

La Costituzione federale e la Costituzione cantonale affermano le prestazioni sociali erogate dallo Stato non come atto caritatevole, ma in quanto diritto individuale. Le assicurazioni sociali, mettendo in comune le risorse individuali, organizzano la risposta mutuale ai vari rischi: malattia, invalidità, disoccupazione, infortunio, ecc. per garantire un’esistenza dignitosa anche ai cittadini che in un momento della vita si trovano nel bisogno.

Modernizzazione delle garanzie sociali

Le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro, nell’economia e, più in generale, nell’organizzazione sociale hanno però mostrato chiaramente i limiti dell’attuale impostazione del sistema di assicurazioni sociali. La valutazione dell’efficacia della Legge sugli assegni di famiglia e le recenti ricerche a livello nazionale hanno confermato l’emergere di nuovi fenomeni, quali i "working poors" (persone che non raggiungono il minimo vitale nonostante un’attività lavorativa a tempo pieno) e la femminilizzazione della povertà dovuta al connubio tra mutamenti nel mercato del lavoro e nelle strutture familiari. Lo Stato sociale, di conseguenza, deve cercare nuovi orientamenti per garantire la sicurezza sociale in un contesto economico sempre più caratterizzato dal rischio, dall’incertezza e dalla precarietà. Di fronte all’individualizzazione del lavoro la povertà ha assunto nuove forme e tende a distribuirsi lungo diversi periodi della vita. Lo Stato sociale tradizionale, con le assicurazioni sociali federali, funziona come un sistema di compensazioni per una disfunzione puntuale (malattia, invalidità, disoccupazione, vecchiaia). Ma in un contesto di precarietà crescente, di accentuata disuguaglianza dei redditi e di frammentazione, lo Stato sociale non può intervenire solo passivamente per indennizzare. Si vedrebbe altrimenti costretto ad aumentare, con effetti negativi, i prelievi sul reddito da lavoro. Si vede sempre di più la necessità di "personalizzare" gli strumenti di intervento per dare risposte concrete e valide a problemi che sono specifici e differenti.

Per tutte queste ragioni il Dipartimento ha avviato una politica che si prefigge i seguenti obiettivi:

· adattare le prestazioni sociali ai mutamenti socio-economici e culturali (indotti in particolare dalla nuove forme di lavoro in seguito alla maggiore flessibilità richiesta dallo stesso mercato del lavoro) ma anche dal diverso modo di vivere in famiglia e individualmente;

· migliorare gli interventi di sostegno verso coloro che sono già in difficoltà ma anche favorire l’autonomia di coloro che rischiano l’emarginazione e la caduta nella rete dell’aiuto sociale.

La revisione della Legge sugli assegni di famiglia (già in discussione in Parlamento) e la nuova Legge per le famiglie (che sarà presentata fra poco) vanno in questa direzione.
La revisione della Legge assegni consolida e rafforza strumenti che si sono rivelati validi per contrastare la povertà delle famiglie.
E’ allo studio anche una nuova forma di rete sociale per coloro che sono esclusi dalle prestazioni sociali a causa del loro statuto lavorativo, elaborando forme di mutualizzazione dei problemi condivisi (ricerca di lavoro, aggiornamento professionale, prevenzione delle patologie legate all’insicurezza, insufficiente copertura assicurativa, cura dei figli).

Il Dipartimento della sanità e della socialità ha avviato un progetto con la collaborazione del Dipartimento di lavoro sociale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana7.
Il Dipartimento intende promuovere una politica sociale attenta alla realtà attuale: dietro la povertà e l’esclusione sociale esistono non solo la condizione delle fasce più deboli della popolazione, ma anche sempre più storie e percorsi personali.

In questo senso modernizzare la socialità significa evitare forme di paternalismo e assistenzialismo per mettere al centro dell’azione politica il cittadino.
In sintesi con il nuovo nome di Dipartimento della sanità e della socialità, si vuole evidenziare il cambiamento in atto di una politica che non intende essere unicamente riparatoria verso chi è già nel bisogno, ma che vuole essere innanzitutto di carattere preventivo, quale condizione quadro a favore del benessere e della qualità di vita di tutta la popolazione

Patrizia Pesenti
Consigliere di Stato

 

 

dss/marzo 2002

_____

1 Ticino si è proceduto con la prima fase della pianificazione ospedaliera e il progetto di Rete sanitaria la fine di razionalizzare (e non razionare) le prestazioni sanitarie offerte alla popolazione, utilizzando al meglio le risorse disponibili.

2 Decreto esecutivo del 17 febbraio 1959.

3 Nel diritto italiano il concetto di opere pie era abbastanza pronunciato. Anche la lingua tedesca, oltre a molti altri significati, associa alla parola "Werk", anche questo senso.

4 Cfr. raccomandazioni Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 67 sulla garanzia dei minimi di esistenza e n. 69 sulle cure mediche del 12 maggio 1944.

5 Costituzione federale del 18 aprile 1999.

6 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997.

7 Rapporto al Gran Consiglio sul secondo aggiornamento delle linee direttive e del piano finanziario 2002-2003, ottobre 2001; scheda programmatica 2, modernizzazione delle garanzie sociali e del sistema sanitario, misura 3 "nuove forme di sicurezza sociale quale risposta alla flessibilizzazione del mercato del lavoro.

I PARTNER DEL DOS

I servizi sociali non statali - comunali, consortili, di associazione private senza scopo di lucro - sono numerosi. Una buona parte è sussidiata dal Cantone, altri sono riconosciuti e sostenuti (non finanziariamente) attraverso la consulenza e la supervisione.

I partner del DOS nell'offerta di servizi sociali possono essere catalogati in sei settori di intervento.

1. famiglia

2. lavoro, reddito e consumo

3. anziani

4. sanità

5. vittime reati

6. diversi

ATTUALITÀ 

· Dipartimento della sanità e della socialità

· Istituto cantonale di microbiologia

· Cure dentarie gratuite per gli allievi

Legislatura 1999-2003

· Gli obiettivi : modernizzazione delle garanzie sociali e del sistema sanitario

· Riforma della sicurezza sociale e del sistema sanitario

PIANIFICAZIONE OSPEDALIERA 

· La nuova Pianificazione 
dal 1. luglio 2001

· Elenco istituti autorizzati ad esercitare a carico della LAMal

· I mandati di prestazione 

· Perché la pianificazione ospedaliera 

· Istituto di cura valmaggese con sedi a Cevio e Someo 

RAPPORTO SULLE PROFESSIONI  INFERMIeRISTICHE

Questo documento è ottenibile presso la  Direzione DOS  

LOTTA ALLE TOSSICOMANIE

· Piano cantonale degli interventi

· Rapporto del Gran Consiglio 
(26 settembre 2001) 

Politica a favore della famigliA...

· Politica a favore di tutte le famiglie

· Indirizzi per la revisione della  
Legge maternità e infanzia

· Protezione dei minorenni

· Direttive asili nido  

· Direttive per accogliere minorenni 
 in affidamento familiare diurno

· Assegni familiari: uno strumento di lotta contro la povertà della famiglia 

· Prima revisione della Legge sugli assegni di famiglia

...e degli anziani

· Nuovi orientamenti 

· Consiglio degli anziani

Discorsi 

· Testi degli interventi 
della  Consigliere di Stato  
Patrizia  Pesenti

Messaggi 

· Licenziati dal Consiglio di Stato

· Evasi dal Gran Consiglio

Approfondimenti

· Il DOS per voi

salute

· I determinanei eco-socio-
economici della salute

· Salute è informazione

Azione sociale

· Assistenza e cura a domicilio

· Infogiovani 2002  

Assicurazioni sociali

· Informazioni periodiche su

o Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)

o Assicurazione federale per l'invalidità (AI)

o Prestazioni complementari cantonali (PC) alle rendite AVS e AI

o Assegni di famiglia

o Assicurazione malattia

o Assicurazione contro la disoccupazione (AD) 

· Premi assicurazione malattia per l'anno 2002  

Diversi

· Conferenze DOS  

· I partner del DOS

La Divisione dell'azione sociale (DAS) assicura alle persone prestazioni individuali di sosteno finanziario e non (assistenza, servizio sociale, tutele e curatele) e ha compiti di pianificazione, valutazione, coordinamento ed erogazione di sussidi nell'ambito dell'assistenza e cura a domicilio; del settore degli anziani (case per anziani); del settore degli invalidi (istituti e altri servizi); del settore della maternità, dell'infanzia e dei giovani (istituti, colonie, centri giovanili, altri servizi).

· Come siamo organizzati

· Con chi collaboriamo

· Le leggi di riferimento

Come siamo organizzati 

La DAS comprende sei uffici e un istituto (centro di formazione per invalidi); l'ufficio degli anziani e degli invalidi, l'ufficio dei giovani, della maternità e dell'infanzia e il Centro per la formazione professionale e sociale sono riuniti in una Sezione. 

Con chi collaboriamo 

Collaboriamo soprattutto con molti comuni e consorzi e con numerose fondazioni e associazioni private che promuovono e gestiscono istituti, servizi e iniziative sociali (vedi: I partner del cantone nell'offerta di servizi sociali

Le leggi di riferimento 

In particolare applica le seguenti leggi federali (LF), cantonali (LC) e regolamenti (R): 

· attività sociali a favore degli anziani (LC) 

· integrazione sociale e professionale invalidi (LC) 

· protezione maternità, infanzia, fanciullezza e adolescenza (LC) 

· sostegno e coordinamento attività giovanili (LC) 

· colonie di vacanza (LC) 

· adozioni (R) 

· affiliazioni (LF) 

· tutele e curatele (R) 

· aiuto alle vittime di reati (LC) 

· assistenza sociale (LC) 

· anticipo alimenti (R) 

· asilanti (LF) 

· costruzione e accesso proprietà d’abitazioni (LC) 

· assistenza e cura a domicilio (LC)

 


SANITA' - HANDICAP - TOSSICODIPENDENZA E ALCOLISMO

Indice

·         Aiuto AIDS Ticino

·         Antenna Alice - Centri di consulenza per tossicodipendenti

·         Comunità familiare - Servizio tossicodipendenze

·         Antenna Icaro - Centri di consulenza per tossicodipendenti

·         Assistenza e cura a domicilio

·         Associazione "Aiuto AIDS Ticino"

·         Associazione alcolisti anonimi - Regione Svizzera Italiana

·         Associazione Alzheimer Svizzera - Sezione Ticino

·         Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera Italiana (Unitas)

·         Associazione dei pazienti della Svizzera Italiana (APSI)

·         Associazione L'Ancora - Centro terapeutico "Villa Argentina"

·         Associazione SIDS-Ticino (Sudden Infant Death Syndrome)

·         Associazione Sezioni samaritane Ticino e Moesano (ASSTM)

·         Associazione svizzera degli invalidi (ASI-SIV)

·         Associazione svizzero italiana per i problemi dell'autismo (ASIPA)

·         Associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione speciale (ATGABBES)

·         Associazione ticinese deboli d'udito (ATiDU)

·         Associazione ticinese diabetici (ATD)

·         Centro (Fondazione) per persone audiolese

·         Centro residenziale a medio termine di Comunità familiare

·         Centri di consulenza per tossicodipendenti - Anenna Alice

·         Centri di consulenza per tossicodipendenti - Anenna Icaro

·         Centro terapeutico "Villa Argentina" dell'Associazione L'Ancora

·         Comunità familiare - Centro residenziale a medio termine

·         Conferenza volontariato sociale

·         Federazione svizzera di consulenza sui mezzi ausiliari per persone andicappate e anziani (FSCMA)

·         Federazione ticinese per l'integrazione degli andicappati (FTIA)

·         Fondazione ARES - Autismo ricerca e sviluppo e creazione di ambiti curativi ed educativi

·         Fondazione Il Gabbiano

·         Fondazione Sirio

·         Fragile Suisse

·         Gruppo audiolesi

·         Gruppo celiachia della Svizzera Italiana

·         Il Gabbiano - Fondazione per tossicodipendenti

·         Le Patriarche

·         Lega polmonare ticinese (già Lega ticinese contro la tupercolosi e le malattie polmonari

·         Lega ticinese contro il cancro - servizio consulenza

·         Lega ticinese per la lotta contro il reumatismo

·         Pro Infirmis

·         Servizi di appoggio per persone invalide e ammalate

·         Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate

·         Servizio di consulenza per sordociechi (UCBC - SAN GALLO)

·         Società epilettici della Svizzera Italiana (SESI)

·         Società silenziosa ticinese dei sordi

·         Società svizzera sclerosi multipla

·         Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA)

·         Teen Challenge Svizzera

·         Villa Argentina - Centro terapeutico dell'Associazione L'Ancora

 

ASSOCIAZIONE "AIUTO AIDS TICINO"
 

Sede:

Via Zurigo 3 
Casella postale  
6904 Lugano

Telefono 091/923 80 40  
 

Telefono 091/923 17 17 consulenza anonima

Orari:

dal lunedì al venerdì

Scopi:

informazione: 

· informazioni diverse tramite la Hot-line telefonica 

Prevenzione: 

· presentazione su richieste (scuole, associazioni, ecc); 

· materiale informativo gratuito o in prestito 

· Sostegno (per le persone viventi con AIDS e i loro famigliari): 

· consulenze individuali; 

· gruppi di auto-aiuto per sieropositivi; 

· supporto pratico e psicologico; 

· accompagnamento per malati

Osservazioni:

le consultazioni personali sono gratuite e con garanzia di assoluto anonimato.


   
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER SVIZZERA - SEZIONE TICINO
 

Sede:

Viale dei Faggi 8 
6900 Lugano-Cassarate

Telefono 091/971 26 62

 

Orari:

tutti i mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00

web:

http://www.alz.ch/ch/16sections.html#Tessin (solo in francese e tedesco)

e-mail:

alz@bluewin.ch

Scopi:

· consigliare e assistere i famigliari e gli ammalati colpiti da questa malattia e da malattie simili durante l'intero sviluppo della stessa indifferentemente sia se il paziente rimane a casa sia se dev'essere collocato in una istituzione;

· informare sulle istanze di cura, sostegno e ricerca

Operatori:

personale professionale e volontari

Prestazioni:

consulenza ed informazione di carattere medico, psicologico e sociale in merito alla malattia e ad aspetti correlati. 
Promovimento di gruppi di auto-aiuto per i famigliari dei pazienti.

Costi:

prestazioni gratuite.

 
  
ASSOCIAZIONE CIECHI E IPOVEDENTI DELLA SVIZZERA ITALIANA (UNITAS)
 

Sede:

Via San Gottardo 
6598 Tenero

Telefono 091/745 11 17 o  
091/745 30 30

Fax 091/745 48 68

Web:

http://www.unitas.ch

e-mail:

unitas@e-link.ch

Scopi:

Unire i ciechi e gli ipovedenti in un solo vincolo di amicizia e solidarietà al fine di salvaguardare e migliorare la loro posizione sotto i diversi aspetti della vita sociale, economica e morale. 
Servizi creati dall'Associazione: 

· ufficio di assistenza sociale per ciechi e ipovedenti;

· servizio sociale itinerante;

· biblioteca Braille e del libro parlato;

· distribuzione di periodici sonori e in Braille;

· fotocopie normali, ad ingrandimento o in rilievo

· esposizione permanente, dimostrazione pratica e fornitura di materiale tiflotecnico;

· consulenza per ipovedenti e relativa fornitura di mezzi adeguati;

· fornitura buoni viaggio REKA e buoni telefono a prezzo ridotto;

· organizzazione di gite, soggiorni di vacanza, incontri settimanali di lavoro femminile e incontri mensili di zona: 1° giovedì per il Luganese, 2° giovedì per il Bellinzonese, 3° giovedì per il Mendrisiotto, 4° giovedì per il Locarnese e l'ultima domenica per Biasca e Tre valli;

· attività sportive: sci, ciclismo in tandem, escursioni in montagna, ginnastica e nuoto.

Strutture di supporto:

CASA SORRISO per bambini ciechi pluriminorati 
Via Gerbione 
6598 Tenero

Telefono 091/745 24 41

Possibilità di 8 posti letto con lo scopo di costituire un gruppo familiare

 

CASA SORRISO per anziani ciechi e ipovedenti 
Via Contra 
6598 Tenero

Telefono 091/745 60 60  
Fax 091/745 60 37

42 posti letto

 

SERVIZIO DI LETTURA E CONSULENZA 
Via Bernasconi 16 
6850 Mendrisio

Telefono 091/646 77 77  
Fax 091/646 77 77

 
 

CENTRO DIURNO "Casa Andreina" 
Via Ricordone 3 
6900 Lugano

Telefono 091/970 17 71  
Fax 091/970 17 73

 
 

CASE DI VACANZA 
6777 Deggio (Quinto)

per informazioni: segretariato Unitas 

Telefono 091/745 30 30

 
  
ASSOCIAZIONE DEI PAZIENTI DELLA SVIZZERA ITALIANA (APSI)
 

Sede:

Casella postale 1077 
6501 Bellinzona

Telefono 091/826 11 28

 

Web:

http://www.asi.ch/ (sito in francese e tedesco)

e-mail:

information@asi.ch

Orari:

consulenza personale e telefonica il lunedì dalle 17.00 alle 19.00

Scopi: 

l'Associazione promuove: 

· il diritto del paziente;

· un'assistenza sanitaria e sociale proporzionata e adeguata alle necessità di cura del paziente;

· un'informazione e consulenza giuridica;

· la partecipazione degli utenti alla creazione e alla conduzione delle istituzioni sanitarie, assicurative, ecc.

Osservazioni:

le prestazioni sono gratuite. 
Tessera sociale annua per singoli fr. 20.-, per società o enti fr. 100.-.

 
  
ASSOCIAZIONE SIDS-TICINO (Sudden Infant Death Syndrome)
 

Sede:

Burggraf - VESTA 
6926 Montagnola

Telefono 091/994 45 25 o  
079/695 44 68

Fax 091/994 45 25 

Orari:

incontri mensili, incontri su appuntamento o in caso di necessità

Sede principale:

SIDS Schweiz 
Casella postale 636 
8021 Zurigo

   

Scopi:

· prestare aiuto a genitori che hanno perso un bambino per la morte bianca (SIDS), per un incidente, per malattia o qualunque altro motivo;

· accompagnamento nel lutto, aiuto pratico alla famiglia (provvedereper compiti casalinghi, cura per fratellini);

· aiuto nella collaborazione tra servizi sociali e statali e le famiglie colpite (p.es: medici, polizia, pompe funebri ecc.);

· seminari e serate informative, sia per le famiglie che per tutti gli interessati;

· aiuto per formare gruppi di genitori autogestiti;

· informazione pubblica sul lavoro dell’associazione; 

· contatti a livello internazionale con gruppi dallo stesso scopo (GEPS Germania e Austria, SIDS USA, Canada ecc.);

· collaborazione con la Polizia cantonale e comunale, con la Croce Verde e con la Pretura.

Osservazioni:

L’associazione è membro della ZEWO, riconosciuta come associazione di beneficio pubblico.

 
  
ASSOCIAZIONE SEZIONI SAMARITANE TICINO E MOESANO (ASSTM)
 

Sede:

c/o Gianluigi Biasca 
6526 Prosito

Telefono 091/863 20 79

Fax 091/863 39 74

Scopi:

coordinamento dell'attività di aggiornamento dei monitori e delle azioni di volontariato sociale e sanitario delle 76 sezioni samaritane affiliate. 
(picchetti sanitari a manifestazioni sportive o di altro tipo, assistenza di ammalati e/o anziani a domicilio istruzione della popolazione al pronto soccorso per mezzo di corsi diversificati).

Corsi:

· corso soccorritore (per allievi conducenti), 

· corso samaritano, 

· corso CPR (rianimazione cardio-polmonare, detto anche massaggio cardiaco), 

· corso urgenze per bambini piccoli (per genitori e insegnanti), 

· corso di autosoccorso per anziani, 

· mantenimento di un piano d'allarme per interventi in caso di catastrofi, 

· coordinazione dei gruppi regionali SIM (samaritani incidente maggiore).

Osservazioni:

tutte le prestazioni sono gratuite. Sono fatturate unicamente le spese vive.

 
  
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEGLI INVALIDI (ASI-SIV)
 

Sede:

via A. Ciseri 6 
6900 Lugano

Telefono 091/921 07 67

 

web:

http://www.asi.ch sito in francese e tedesco

e-mail:

information@asi.ch

Orari:

lunedì e mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore 17.30 
martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.00

Sede principale:

SIV 
4601 Olten

Scopi:

protezione giuridica 
consigli in materia di costruzione senza barriere 
servizio trasporto 
ricerca abitazioni a pigione moderata 
servizio vacanze 
sport  
formazione 
aiuto finanziario 
volontariato 
segretariato 
obiettivo principale: aiuto all'autoaiuto

Osservazioni:

fr. 50.- all'anno compreso bollettino sezionale

 
  
ASSOCIAZIONE SVIZZERO ITALIANA PER I PROBLEMI DELL'AUTISMO (ASIPA)
 

Sede:

Piazza Grande 3 
6512 Giubiasco

Telefono 091/857 99 33

Presidente:

Sito Web       

Jolanda Moser

6516 Cugnasco 

www.autismo.ch

Telefono 091/859 05 67

 

 

 

Scopi:(dagli statuti dell’associazione) 

· studia tutti i problemi posti dall’autismo e fornisce le informazioni più complete possibili;

· favorisce la solidarietà tra genitori nonché la collaborazione tra il personale specializzato e famiglie;

· informa i membri sui risultati delle ricerche effettuate in campo terapeutico ed educativo e ne incoraggia l’applicazione;

· si impegna affinché i soggetti con autismo siano sempre seguiti nel modo più adeguato e favorisce la formazione del personale specializzato;

· promuove e sostiene le iniziative atte a creare le strutture adatte per bambini, adolescenti e adulti affetti da autismo;

· promuove l’inserimento nella vita sociale, in particolare nel mondo del lavoro e del tempo libero;

· interviene presso le autorità e altre istanze (mass media, associazioni ecc.) nell’interesse delle persone diversamente dotate a causa dell’autismo e in quello delle loro famiglie.

 
  
ASSOCIAZIONE TICINESE DI GENITORI ED AMICI DEI BAMBINI BISOGNOSI DI EDUCAZIONE SPECIALE (ATGABBES)
 

Sede:

Via Trevano 91 
6900 Lugano

Telefono 091/972 88 78

Fax 091/972 92 82

Scopi:

riunire le persone che necessitano di educazione o assistenza speciale, i loro amici e le persone giuridiche o istituzioni interessate per mettere in comune le singole esperienze ed aiutarsi vicendevolmente. 
In particolare l'ATGABBES si propone di: 

a. assicurare una migliore informazione dei genitori, del pubblico e delle autorità sui problemi inerenti all'educazione, la formazione professionale e l'integrazione sociale delle persone con handicap;

b. promuovere occasioni di formazione sociale e professionale per le persone portatrici di un handicap, nonché la formazione di personale adatto ad assumere impegni verso queste persone;

c. promuovere la collaborazione tra le varie componenti della società interessate alla problematica dell'handicap quali la famiglia, la scuola, gli operatori e le istituzioni sociali e sanitarie, le autorità, ecc.

Attività:

Le attività proposte dall'ATGABBES sono indirizzate alle persone portatrici di handicap (bambini, adolescenti, adulti). In particolare vengono svolti corsi integrati settimanali, quali attività creative, espressive, nuoto, psicomotricità, ecc. 
La maggior parte delle attività promosse si svolgono durante il tempo libero con l'organizzazione in estate ed in inverno di colonie residenziali, diurne e di campi di vacanza. Alcuni progetti si sviluppano sull'arco dell'anno con la realizzazione di fine settimana di incontro e di scambio tra i partecipanti. 
Anche i gruppi giovani dell'Associazione svolgono attività creando occasioni d'incontro fra coetanei, giovani e adulti, per trascorrere momenti ricreativi (cinema, teatro, discoteca, una pizza, ecc. ). 
L'Associazione è impegnata nel promuovere serate informative, giornate di studio, momenti di incontro e discussione, gruppi di "auto-aiuto" per favorire la riflessione e la collaborazione fra tutte le persone interessate alle tematiche dell'handicap. 
Inoltre l'ATGABBES collabora con diversi enti implicati nel settore dell'handicap, per garantire il proseguimento dei servizi di "Cultura e Formazione per persone invalide", "Sostegno Famiglie Andicap" e "Consulenza Giuridica".

 
  
ASSOCIAZIONE TICINESE PER I DIABETICI (ATD)
 

Sede:

Via Motto di Mornera 4 
6500 Bellinzona

Telefono 091/825 95 66

Fax 091/826 34 48

Orari:

orari d'ufficio 
Per il ritiro materiale: dal lunedì al giovedì dalle 13.45 alle 17.00 
Il venerdì la sede è chiusa.

Scopi:

· l'ATD rappresenta una sezione dell'Associazione Svizzera per i Diabetici (ASD). 

· Ha per scopo il miglioramento delle condizioni di vita dei diabetici e la facilitazione della cura della malattia, in particolare attraverso l'istruzione, l'incoraggiamento degli ammalati, l'informazione al pubblico e la diagnosi precoce del diabete; 

· l'ATD dispone di materiale medico che viene venduto ai suoi membri a prezzi ridotti; 

· organizza corsi di cucina, ed una colonia estiva per bambini diabetici; 

· pubblica trimestralmente un giornale che viene distribuito gratuitamente a tutti i membri dell'Associazione; 

· promuove conferenze informative e didattiche

Osservazioni:

la tassa sociale annua è di franchi 30.-

 
  
CENTRO (FONDAZIONE) PER PERSONE AUDIOLESE
 

Sede:

Via San Gottardo 85 
6900 Massagno

Telefono 091/966 34 15

Fax 091/966 69 35

Orari:

segretariato aperto al pubblico: 
lunedì-venerdì dalle 9.00 alle 11.00 
mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Scopi:

· essere a disposizione delle persone sorde o deboli d'udito per ogni questione scolastica, professionale o sociale; 

· essere a disposizione dei genitori di bambini e giovani audiolesi; 

· organizzare corsi di perfezionamento e incontri per il tempo libero fra persone audiolese; 

· collaborare con altri enti cantonali e nazionali che si occupano del problema della sordità; 

· sensibilizzare l'opinione pubblica; 

· informare chi è a contatto con persone audiolese e chi desidera conoscere meglio i problemi inerenti la sordità (documentazione a disposizione).

Osservazioni:

prestazioni gratuite.

 
  
 
ASSOCIAZIONE TICINESE DEBOLI D'UDITO (ATiDU)
 

Sede:

Via Busciurina 17c
6528 Camorino

Telefono 091/857 52 55

Fax 091/857 52 55

Scopi:

L'associazione ATiDU organizzza 

· corsi di audio training

· incontri fra giovani deboli d'udito

· corsi di formazione (computer e lingue)

· seminari 


 
SOCIETA' SILENZIOSA TICINESE DEI SORDI

 

Sede:

Via Mercoli 5 
6900 Lugano

Telefono 091/971 03 28

Fax 091/971 03 29


 
GRUPPO AUDIOLESI

 

Sede:

Casella postale 103 
6505 Bellinzona

Telefono 091/829 22 82

Fax 091/829 22 82


 
FEDERAZIONE SVIZZERA DI CONSULENZA SUI MEZZI AUSILIARI PER PERSONE ANDICAPPATE E ANZIANI (FSCMA)
 

Sede:

Centro Luserte 4 
6572 Quartino

Telefono 091/858 31 01 (consulenza) -   
091/858 31 02 (deposito + officina)

Fax 091/858 33 46

Responsabile:

Julitta Kurt

   

Orari:

orari d'ufficio

   

web:

www.hapi.ch/fscma.htm solo in francese

Scopi:

consulenza individuale, se indicato anche a domicilio, sul posto di lavoro, ecc; 
documentazione per tutti i mezzi ausiliari reperibili sul mercato svizzero; 
se indispensabile, organizzare la prova del mezzo ausiliario prescelto; 
lo scopo principale è che qualsiasi persona riceva l'informazione per il mezzo ausiliario più adatto alla sua situazione; 
servizio riparazione e deposito AI per mezzi ausiliari

Osservazioni:

la consulenza della FSCMA è gratuita 
le riparazioni sono a pagamento 
la FSCMA non vende mezzi ausiliari 
la FSCMA vende mezzi ausiliari d’occasione

 
  
FEDERAZIONE TICINESE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ANDICAPPATI (FTIA)
 

Sede:

Via Berta 28 
Casella Postale 834 
6512 Giubiasco

Telefono 091/857 80 80

Fax 091/857 88 84

web:

http://www.ftia.ch

   

e-mail:

info@ftia.ch

Scopi:

la FTIA si prefigge di promuovere e favorire l'integrazione delle persone andicappate nella società mediante: 

· la lotta contro l'emarginazione;

· il promovimento della loro condizione sociale, culturale ed economica;

· la creazione di occasioni d'occupazione;

· la realizzazione e la gestione di strutture, di istituzioni e di servizi adatti alle loro esigenze sociali e sanitarie;

· il promovimento di attività sportive adatte alle loro condizioni;

· il promovimento di attività ricreative intese come momenti privilegiati di socializzazione;

· la cura dei legami di amicizia e di solidarietà tra i membri

La FTIA si adopera inoltre per sviluppare e sostenere ogni altra iniziativa o attività utile al conseguimento degli scopi sopra elencati e per agire da stimolo e da interlocutore dell'Autorità nella soluzione dei problemi delle persone andicappate.

INTERVENTI 

 

Settore sportivo:

indirizzato alle persone con andicap mentale, fisico e sensoriale. Organizzazione di attività sportive e/o ricreative durante le ore serali, i fine settimana o per periodi più lunghi durante le vacanze scolastiche.

Consulenza barriere:

indirizzate alle persone disabili in carrozzella e con difficoltà  motorie. 
Consulenza per le costruzioni adatte alle persone andicappate rivolta ad architetti, comuni, ecc. 
Servizio di progettazione e ristrutturazione di abitazioni private secondo le esigenze dell'andicap. Servizio informativo per la ricerca di appartamenti accessibili.

Consulenza giuridica:

presso il segretariato (ente garante); consulenze per qualsiasi questione legale legata all'andicap ed in particolare all'AI.

Relazioni pubbliche:

informazione all'interno ed all'esterno sui vari aspetti della quotidianità legati all'andicap, in particolare fisico, e sensibilizzazione generale alla problematica presso tutti i settori della società (trasporti, turismo, cultura, alloggio, commercio, educazione, ecc).

Osservazioni:

le prestazioni offerte dal segretariato sono in linea di principio gratuite (eccetto alcuni corsi e giornate sportive) e sono aperte ai membri e non membri della FTIA.

Attività collaterali:

organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale (es: Special Olympics) e di giornate di studio sulle tematiche legate all'andicap.

Pubblicazioni:

notiziario FTIA, stampati informativi, ricerche sull'andicap, comunicati stampa, articoli mirati, ecc.

 
  
FONDAZIONE ARES - AUTISMO RICERCA E SVILUPPO e creazione di ambiti curativi ed educativi
 

Sede:

Segretariato ARES   
Quartiere Sagittario 
Via Zorzi 2a 
6512 Giubiasco

Telefono 091/850 15 80

Fax 091/850 15 82

Orari:

orari d’ufficio

   

Scopi:

· valutazione psicoeducativa della persona con autismo 

· presa a carico terapeutica e educativa 

· consulenza psicoeducativa e sostegno alle famiglie 

· collaborazione con servizi, scuole, istituti, foyer, atelier, laboratori per la presa a carico educativa e lavorativa e la formazione professionale di operatori 

· informazione divulgativa 

· centro di documentazione

 
 
FONDAZIONE SIRIO
 

Sede principale:

Via Ag. Maspoli 
6850 Mendrisio 

Telefono 091/646 40 64

Fax 091/646 60 00

Scopi:

Promuovere ed attivare ogni iniziativa atta ad aiutare e a reintegrare nella società gli utenti dell'Organizzazione sociopsichiatrica e dei servizi ambulatoriali dell'OSC.

Altre sedi:

Centro al Dragonato 
via Lugano 11 
6500 Bellinzona

Telefono 091/825 99 44

 
 

Centro diurno terapeutico riabilitativo per persone fra i 14 e i 50 anni con difficoltà di inserimento sociale e professionale, sia con gravi disagi psichici che per problematiche sociali e/o familiari 

Altre sedi:

Cooperativa al Al Frutteto 
6515 Gudo

Telefono 091/858 12 20

 
 

Laboratorio protetto Produzione e vendita ortaggi Esecuzione lavori esterni di giardinaggio e risanamento terreni incolti.

 

Appartamenti protetti

Telefono 091/646 40 64

 

 
  
FRAGILE SUISSE
 

Sede:

Via Prada 4 
6710 Biasca 

Telefono 091/880 00 00/01

Fax 091/880 00 01

web:

http://www.fragile.ch sito in preparazione, solo tedesco

e-mail:

mail@fragile-suisse.ch

   

Sede principale:

Fragile Suisse 
Associazione svizzera per persone con lesioni cerebrali 
Beckenhofstrasse 70 
8006 Zürich

Telefono 01/360 30 60

Fax 01/360 30 66

Orari:

lunedì - mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Scopi:

Le persone interessate ai problemi che insorgono dopo una lesione cerebrale sia da trauma che da malattia, infezione intossicazione o tumore, possono rivolgersi per informazioni su differenti temi: 

· Sanitari:cliniche specializzate nella riabilitazione, cure ambulatoriali, possibilità di riformazione o di ripresa professionale, eventualmente in soggetti giovani. 

· Problemi finanziari: assicurazioni sociali e loro prestazioni. 

· Problemi giuridici dovuti ad eventuali cambiamenti della personalità che necessitano interventi (curatela, tutela, istituzioni, ecc). 

· Campi di vacanza, corsi studi sul tema, ecc. 

· Gruppi di auto-aiuto per congiunti ed amici delle persone con lesioni cerebrali.

Osservazioni:

informazioni gratuite; opuscoli informativi sulle attività;  
bibliografia concernente l'affezione, ecc 
organizzazioni di gruppi di auto aiuto per i familiari o per le persone direttamente interessate a livello regionale.

 
  
GRUPPO CELIACHIA DELLA SVIZZERA ITALIANA
 

Sede:

Casella postale 113 
6592 St. Antonino

Telefono 091/857 11 62

 

Scopi:

l'associazione ha lo scopo di promuovere le iniziative atte a consentire agli interessati di superare le difficoltà determinate dalla celiachia; 
in particolare l'associazione informa i suoi membri sui vari aspetti del problema della celiachia (medico, psicologico, alimentare, ecc); 
sensibilizza l'opinione pubblica e interviene affinché il normale inserimento dei celiaci nei vari ambienti sociali non sia ostacolato; 
l'associazione persegue i suoi scopi anzitutto promovendo i rapporti personali fra gli interessati; curandone l'organizzazione tende ad aumentarne la capacità di contrattazione. 
Alfine di consentire una migliore conoscenza del problema della celiachia l'associazione organizza e stimola l'organizzazione di incontri scientifici e di giornate studio destinati ai soci, agli specialisti, al pubblico in generale . 
L'informazione è diffusa fra i soci grazie alla pubblicazione di un bollettino.

Osservazioni:

la tassa sociale annua, fissata di volta in volta, ammonta attualmente a fr. 40.--. Va inoltre versata una tassa d’entrata di fr. 20- che da diritto a tutto il materiale. 
Si organizzano anche dei corsi di cucina per diete senza glutine.

 
  
LEGA TICINESE CONTRO IL CANCRO - SERVIZIO DI CONSULENZA
 

Sede principale:

Via L Colombi 1 
casella postale 66 
6500 Bellinzona 4

Telefono 091/826 35 25

Fax 091/826 32 68

Sede per il Sottoceneri:

Via alla Campagna 10 
(Centro Croce Rossa) 
6900 Lugano

Telefono 091/971 03 10

Fax 091/971 03 13

Scopi:

· aiuto sociale, sostegno psicologico agli ammalati ed alle loro famiglie, come pure aiuto finanziario alle persone economicamente disagiate, in collaborazione con i servizi sociosanitari pubblici e privati;

· informazione della popolazione, del corpo medico e del personale sociosanitario, mirata soprattutto alla prevenzione ed alla diagnosi precoce della malattia (materiale informativo e campagne d'informazione);

· sostegno e promozione della ricerca scientifica.

Operatori:

assistenti sociali, volontari e gruppi di auto-aiuto

Prestazioni:

servizio sociale: 

· consulenza ed aiuto pratico per problemi di organizzazione della vita quotidiana sorti a seguito della malattia o da questa accentuati

· sostegno morale, aiuto psicologico, accompagnamento

· informazione e consulenza in ambito assicurativo e previdenziale ed aiuto nel disbrigo di pratiche relative

· aiuto nell'organizzazione di interventi di supporto, nel procurare mezzi ausiliari, nell'organizzare trasporti, soggiorni post-cura e quant'altro necessario

· aiuto finanziario, se necessario, diretto (con fondi propri) o mediato (attivazione di diritti e ricerche di finanziamenti).

volontariato: 
interventi di aiuto, sostegno ed accompagnamento agli ammalati in ospedale (presenze settimanali di accoglienza ed animazione nei reparti e negli ambulatori specializzati) e a domicilio (malati in situazioni e momenti di malattia diversi), ad integrazione e complemento degli interventi degli operatori sociosanitari attivi nel territorio. 

gruppi di auto-aiuto: 
aiuto reciproco fra ammalati, con patologie tumorali diverse (donne con tumore al seno, laringectomizzati, portatori di stoma) I membri di questi gruppi offrono consiglio ad altri che, come loro, sono stati colpiti dalla malattia e, soprattutto, testimoniano con la loro presenza la possibilità di superare la malattia.

 
  
LEGA TICINESE PER LA LOTTA CONTRO IL REUMATISMO
 

Sede Segretariato:

Via Gerretta 3 
6500 Bellinzona

Telefono 091/825 46 13

Fax 091/826 33 12

Scopi:

lo scopo della Lega Ticinese contro il Reumatismo è la lotta delle malattie reumatiche nel nostro cantone e viene raggiunto con diversi mezzi; informazioni, servizio sociale svolto dagli operatori di Pro Infirmis, organizzazione di corsi di ginnastica medica per reumatizzati in palestra e in piscina. 
A scopo preventivo organizza i corsi di Backademy (scuola del dorso) per insegnare le posizioni più idonee per salvaguardare il benessere della propria schiena durante il lavoro, il tempo libero, il sonno. 
Inoltre organizza i corsi di Osteogym. Un programma di ginnastica appositamente creato per la profilassi dell’osteoporosi. Per insegnare le nozioni necessarie su come comportarsi e allenarsi per far fronte alla rarefazione delle ossa (per donne e uomini che ancora non soffrono di osteoporosi e che vorrebbero fare qualche cosa per prevenirla. 
Un’altra attività da segnalare è l’aiuto al singolo reumatizzato nel bisogno con consigli e aiuti finanziari.

 
  
LEGA POLMONARE TICINESE (già Lega ticinese contro la tubercolosi e le malattie polmonari)
 

Sede:

Via al Ponte 9 
6900 Massagno

Telefono 091/966 45 51

Fax 091/967 38 35

Orari:

orari d'ufficio, 08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

Scopi:

· costituire un fattore d'incremento e di coordinamento della lotta alla tubercolosi e alle malattie polmonari sul terreno medico, sociale ed assistenziale; 

· collaborare con Autorità cantonali competenti e con la Commissione antitubercolare; 

· svolgere azioni di propaganda in tema di profilassi contro la tubercolosi e le malattie polmonari; 

· assicurare, secondo le direttive dell'Associazione svizzera, agli ammalati affetti da malattie polmonari, l'assistenza necessaria; 

· aiutare moralmente e finanziariamente, per quanto sarà nelle sue possibilità, i dispensari antitubercolari regionali in quanto questi costituiscono efficaci strumenti di attuazione degli scopi della Lega; 

· noleggiare degli apparecchi inalatori, respiratori e concentratori di ossigeno a pazienti affetti da malattie polmonari (asma bronchiale, bronchite cronica, enfisema, ecc.).

 
  
PRO INFIRMIS
 

Sede principale:

Via Campo Marzio 19  
casella postale 2296 
6500 Bellinzona

Telefono 091/825 82 55/56

Fax 091/826 34 65

Altre sedi:

Piazza Grande 13 
6600 Locarno

Telefono 091/751 42 85/87

Fax 091/751 21 48

 

Via San Gottardo 85    
casella postale 251 
6900 Massagno

Telefono 091/966 84 40/41

Fax 091/968 24 66

Scopi:

la Pro Infirmis è a disposizione delle persone disabili (bambini, adolescenti e adulti fino all'età AVS) e dei loro congiunti per aiutarli a superare le difficoltà collegate ad un andicap. 
In particolare si occupa di persone con andicap fisico, mentale, sensoriale, fisico, persone con affezioni del sistema nervoso centrale e periferico (sclerosi multipla, Parkinson, ecc), emofilia, epilessia. 
L'assistente sociale della Pro Infirmis: 

· ascolta per evidenziare i problemi;

· da consulenza, per aiutare a risolverli;

· offre un appoggio, a chi lo chiede, per pratiche amministrative;

· fa avere un aiuto economico quando è necessario;

· collabora o gestisce progetti e programmi più vasti a favore delle persone andicappate (per servizio di trasporto, servizi di sostegno alle famiglie, corsi di "Cultura e Formazione", ecc.).

Osservazioni:

la Pro Infirmis assume anche il lavoro di servizio sociale delegatole dalla Lega ticinese per la lotta contro il reumatismo.

 
  
SERVIZIO DI CONSULENZA GIURIDICA PER PERSONE ANDICAPPATE
 

Sede:

c/o FTIA 
Via Berta 28 
6512 Giubiasco

Telefono 091/857 88 69

Fax 091/857 88 84 

Orari:

lunedì 09.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00 
martedì 09.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00

Scopi:

il Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate, gestito da FTIA, ATGABBES, PRO INFIRMIS e UNITAS, è a disposizione di tutte le persone andicappate residenti nel Canton Ticino e nel distretto Moesa. 
Esso fornisce le proprie prestazioni su questioni giuridiche connesse con un'invalidità o una malattia di lunga durata. L'attività principale si svolge nel campo delle Assicurazioni sociali, particolarmente dell'Assicurazione invalidità. 
Le prestazioni del Servizio comprendono: 

· informazione; 

· consulenza giuridica e amministrativa; 

· assistenza giudiziaria (a giudizio del giurista responsabile)

Osservazioni:

la consulenza è gratuita, mentre per ciò che concerne l'assistenza giudiziaria può essere richiesta una partecipazione finanziaria.

 
  
SERVIZIO DI CONSULENZA PER SORDOCIECHI (UCBC - SAN GALLO)
 

Sede:

Via Nosetto 3 
6500 Bellinzona

Telefono 091/825 82 72

Fax 091/825 82 72

Orari:

orari d'ufficio

Scopi:

servizio sociale a favore di persone con il doppio andicap visivo e uditivo Opera in tutta la Svizzera italiana.

Prestazioni:

· consulenza individuale e sostegno a persone deboli di vista, di udito e sordocieche come pure ai loro famigliari o persone di riferimento;

· consulenza sociale nei campi della formazione scolastica e professionale, del mondo del lavoro, della situazione abitativa e delle attività ricreative e culturali:

· consulenza in materia di assicurazioni sociali e sostegno finanziario in genere;

· servizio di interpretariato:

· apprendimento di nuovi metodi di comunicazione;

· lavoro di coordinazione di servizi, enti, volontari e altre persone in loro contatto;

· consulenza in materia di mezzi ausiliari ottici e uditivi

 
  
SOCIETA' EPILETTICI DELLA SVIZZERA ITALIANA (SESI)
 

Sede:

Via Ghiringhelli 6a 
6500 Bellinzona

Telefono 091/825 54 74

 

ccp:

65-8950-40

   

Orari d'apertura:

ogni lunedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.30

Scopi:

· promozione e realizzazione di iniziative sociali e culturali atte a favorire l'integrazione sociale e professionale delle persone epilettiche;

· informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche legate alla malattia;

· stimolo e sostegno dei membri;

· collaborare con le organizzazioni esistenti che perseguano finalità analoghe, anche sul piano nazionale ed internazionale nella lotta contro l'epilessia.

Attività:

· consulenza individuale (telefonica o di persona)

· incontri di auto-aiuto, in diversi luoghi del cantone

· incontri sociali

· incontri informativi

· una biblioteca specifica sull'epilessia (libri e opuscoli vari)

· una videoteca

Osservazioni:

· è ottenibile gratuitamente il nostro opuscolo con il quale ci presentiamo e diamo alcune informazioni su cos’è l’epilessia e come bisogna comportarsi in caso di una crisi epilettica; 

· possono diventare membri della SESI (Società epilettici della Svizzera italiana) sia le persone epilettiche e non epilettiche;

· la tassa sociale ammonta a fr. 25.-.

 
  
SOCIETA' SVIZZERA SCLEROSI MULTIPLA
 

Sede - recapito:

SSSM Gruppo Sottoceneri 
casella postale 2228 
6901 Lugano

Telefono 091/923 52 84

Fax 091/922 07 07

 

SSSM Gruppo Sopraceneri 
c/o Clinica Varini 
6644 Orselina

Telefono 091/743 01 31

Fax 091/743 90 19

Scopi:

· dare aiuto e sostegno ai malati di sclerosi a placche e ai loro famigliari. Un gruppo di volontari, effettua gratuitamente visite domiciliari ai pazienti; 

· organizza incontri e serate informative con i pazienti ed i loro famigliari; 

· informa il pubblico sulla natura della sclerosi multipla; 

· incoraggia e sostiene la ricerca scientifica nel campo della sclerosi a placche.

Osservazioni:

le prestazioni sono gratuite.

 
  
ANTENNE ALICE - Centri di consulenza per tossicodipendenti
 

Sedi:

Via al Chioso 3 
6900 Lugano

Telefono 091/972 70 70 

 
 

Via Bossi 33 
6830 Chiasso

Telefono 091/682 86 86

 
 

Albergo Sorriso 
6955 Cagiallo

Telefono 091/943 60 49

 

Orari:

lunedì-giovedì dalle 9.30 alle 18.00 
venerdì dalle 9.30 alle 17.00 
è comunque possibile, in caso di problemi legati all’attività professionale e/o scolastica dell’utenza, concordare modalità diverse di contatto. Durante le ore serali e notturne è in funzione una segreteria telefonica; mentre durante i gionri festivi ed i fine settimana un operatore è raggiungibile telefonicamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Scopi:

Le Antenne si indirizzano a tutte quelle persone che direttamente si sono approciate alle droghe e, indirettamente, per legami familiari, affettivi e professionali sono coinvolte nella problematica e, ad un pubblico più allargato, con una funzione di informazione e sensibilizzazione.

Interventi:

· programmazione ed accompagnamento durante la disintossicazione fisica, ambulatoriale, ospedaliera e a freddo; 

· mediazione e sostegno nelle situazioni di disagio relazionale, familiare, sociale e professionale; reinserimento sociale, professionale e scolastico; pratiche assistenziali per il sostentamento quotidiano; collocamento in comunità terapeutiche o altri centri di accoglienza; accompagnamento a psicoterapie individuali, familiari o altre forme di sostegno terapeutico; sostegno psico-sociale durante i trattamenti con metadone in collaborazione con i medici autorizzati.

Osservazioni:

le prestazioni sono gratuite Gli operatori sono vincolati dal segreto professionale.

 
  
COMUNITA’ FAMILIARE - SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE
ANTENNA ICARO
 

Direzione:

6515 Gerra Piano

Telefono 091/840 92 23/24

 

Orari:

 lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Sedi:

Via C. Molo 3 
6500 Bellinzona

Telefono 091/826 21 91/92

Fax 091/826 20 16 

 

via S. Balestra 21 
6600 Locarno

Telefono 091/751 59 29

Fax 091/751 71 61

Orari:

orari d’ufficio dalle 9.00 alle 12.00, dalle 13.30 alle 18.30 
venerdì alle 18.00

 
   
Centro residenziale a medio termine
 

Orari:

orari d’ufficio

   

Scopi:

l'Antenna si occupa della consulenza e della presa di contatto con tutti coloro che fanno uso di stupefacenti ed anche coloro che per motivi diversi sono confrontati con il fenomeno della droga e della dipendenza, siano essi genitori, parenti, docenti, ecc. 
In particolare l'Antenna offre i seguenti servizi: 

· possibilità d'incontri non programmati (accoglienza); 

· programmazione ed accompagnamento durante la disintossicazione fisica; 

· mediazione e sostegno nelle situazioni di disagio; 

· consulenze sui problemi educativi, amministrativi, sociali, sanitari e giuridici; 

· programmazione e collocamenti in centri terapeutici e/o di accoglienza; 

· sostegno psico-sociale durante i trattamenti con metadone in collaborazione con i medici autorizzati; 

· accompagnamento a psicoterapie individuali, familiari o ad altre forme di sostegno terapeutico; 

permettere a persone volontarie precedentemente disintossicate di effettuare dei soggiorni di massimo 4 mesi in ambiente residenziale dove: 

· provare un’esperienza senza consumo di sostanze 

· fare il punto della propria situazione 

· verificare i propri bisogni e cercare le risorse necessarie.

Osservazioni:

Si collocano 12 persone segnalate da Ente collocante riconosciuto. 
Garanzie finanziare approvate dal competente ufficio cantonale.

  

ASSOCIAZIONE ALCOLISTI ANONIMI - Regione Svizzera Italiana
 

Sede:

casella postale 1633 
6501 Bellinzona

Telefono 091/826 22 05

 

Orari:

permanenza telefonica 24 ore su 24

Gruppi della regione Svizzera Italiana:

Gruppo AA St Anna 
Centro l'Orizonte 
Via Murate 1 
6500 Bellinzona

riunione tutti i lunedì ore 20.30

 

Gruppo AA Ascona-Locarno 
Centro Evangelico 
Via Locarno 80 
6612 Ascona 

riunione tutti i mercoledì ore 20.30

 

Gruppo AA Blenio 
Scuola elementare di Comprovasco 
casella postale 62 
6716 Acquarossa

riunione tutti i martedì ore 20.30

 

Gruppo AA Pregassona 
casella postale 33 
Via alla Chiesa, 6904 Lugano 
6963 Pregassona 

riunione tutti i giovedì ore 20.30 

 

Gruppo AA Rinascita 
Via Giuseppe Motta 3 
casella postale 1633 
6501 Bellinzona 

riunione tutti i venerdì ore 20.30

 

Gruppo AA Manotesa 
c/o Centro Evangelico 
Via Sciaroni 8 
6600 Muralto 

riunioni tutti i sabati ore 20.00

 

Gruppo AA Serenità 
c/o Albergo Pestalozzi 
Via Pietro Bianchi 3 
6900 Lugano 

riunione tutte le domeniche ore 20.30

Scopi:

Alcolisti Anonimi è un'associazione di uomini e donne che mettono in comune la loro esperienza, forza e speranza al fine di risolvere il loro problema comune e di aiutare altri a ricuperarsi dall'alcolismo. L'unico requisito per divenire membri è il desiderio di smettere di bere. Non vi sono quote o tasse da pagare per essere membri di AA; l'Associazione è autonoma mediante i propri contributi e non è affiliata ad alcuna setta, confessione, idea politica, o istituzione; non intende impegnarsi in alcuna controversia, né sostenere od opporsi ad alcuna causa. Lo scopo primario è di rimanere sobri e aiutare altri alcolisti a raggiungere la sobrietà.

Tipi di riunioni:

in Alcolisti Anonimi esistono due tipi di riunioni e cioè: 

1. le cosiddette "riunioni chiuse" sono solo per gli alcolisti. Queste sono praticamente discussioni di Gruppo ed ogni membro che lo desideri può intervenire per porre domande e per condividere i suoi pensieri con quelli degli altri membri. Nelle "riunioni chiuse" l'alcolista può ricevere aiuto per le sue eventuali difficoltà personali nel mantenersi sobrio e nella vita di ogni giorno. Altri membri del Gruppo possono spiegare come loro stessi hanno già trattato gli stessi problemi, spesso facendo uso di uno o più dei Dodici Passi. 

2. Alle "riunioni aperte" i membri raccontano del loro passato alcolico, come scoprirono AA e come il suo programma è stato loro d'aiuto. Gli alcolisti possono portare parenti ed amici e normalmente chiunque sia interessato ad AA è il benvenuto in queste "riunioni aperte".

       

Nella nostra Regione i Gruppi tengono le loro riunioni aperte nei giorni indicati: 

 

Gruppo AA St Anna

Primo lunedì del mese

 
 

Gruppo AA Blenio

Primo martedì del mese

 
 

Gruppo AA Ascona-Locarno

Primo mercoledì del mese

 
 

Gruppo AA Pregassona

Secondo giovedì del mese

 
 

Gruppo AA Rinascita 

Ultimo venerdì del mese

 
 

Gruppo AA Manotesa

Primo sabato del mese

 
 

Gruppo AA Serenità

Prima domenica del mese

 

 
  
LE PATRIARCHE
 

Sede principale:

Associazione Le Patriarche Internazionale 
Via Laura Siottli 1 
6593 Cadenazzo

Telefono 091/858 33 42

 

Altre sedi:

Geneve, Fribourg, Luzern, Basel, Zurich, Uster

Scopi:

intervento nel campo della tossicomania: sevrage bloc, cura, postcura, reinserimento, prevenzione e formazione professionale

Osservazioni:

costo delle prestazioni: fr. 120.- al giorno 
Attività: formazione professionale + attività occupazionali; 300 possibilità di scelta 
Pubblicazioni: riviste informative e libri preventivi sul tema droga e AIDS.

 
  
FONDAZIONE IL GABBIANO
 

Sede principale:

Direzione  
via la Barca 
6934 Bioggio

Telefono 091/605 69 59/60

Fax 091/605 68 18

Sede amministrativa:

Piazza Molino Nuovo 15 
Casella postale 4216 
6904 Lugano

Telefono 091/922 06 76

Fax 091/923 94 98

Sedi:

Scuderia  
via Comelina 
6528 Camorino

Telefono 091/857 18 86

Fax 091/857 18 86

 

Fondazione Il Gabbiano 
Via dei Bonoli 51 
6932 Breganzona

Telefono 091/967 57 02

Fax 091/967 57 02

Scopi:

offrire ai giovani in difficoltà, soprattutto in caso di tossicodipendenza o grave disagio sociale, una prospettiva d'indipendenza; 
la struttura si avvale di un gruppo di persone che agiscono a livello terapeutico in una dimensione comunitaria al fine di promuovere la crescita dell'individuo; 
gli interventi realizzati in modo personalizzato e in collaborazione con i servizi esistenti sul territorio, mirano al raggiungimento dell'autonomia del giovane attraverso l’acquisizione di un ruolo sociale, una professione, una casa, ecc.

 
 
SERVIZIO TICINESE DI CURA DELL'ALCOLISMO (STCA)
 

Direzione:

Via Trevano 6 
casella postale 44 
6904 Lugano

Telefono 091/922 60 06

Fax 091/923 23 28

Web:

http://www.ingrado.ch/

   

e-mail

ingrado@stca.ch

   

Altre sedi - Consultori:

via San Gottardo 2 
6500 Bellinzona

Telefono 091/826 12 69

Fax 091/826 16 05

 

via Parallela 
6710 Biasca

Telefono 091/862 43 70

 
 

via Valdani 6 
6830 Chiasso

Telefono 091/695 35 06

 
 

via Orelli 29 
6600 Locarno

Telefono 091/751 78 78

Fax 091/751 78 78

 

via Materno 19 
6900 Lugano

Telefono 091/7923 92 83 

Fax 091/7923 92 83 

 

via Trevano 6 
6900 Lugano 

Telefono 091/923 92 84

Fax 091/923 92 84

 

via Beroldingen 18 
6850 Mendrisio

Telefono 091/646 62 26

 
 

Centro diurno 
via Murate 
6500 Bellinzona

Telefono 091/826 12 31 

Fax 091/826 12 70

 

Centro stazionario riabilitativo 
6955 Cagiallo

Telefono 091/936 00 40

Fax 091/936 00 44

Orari:

orari d'ufficio

Scopi:

il STCA è un ente specializzato nella consulenza e nel trattamento dell'alcolismo.

Prestazioni:

· osservazione e rilevamento di una dipendenza alcolica; 

· valutazione della presenza di capacità residue e programmazione di interventi a carattere riabilitativo o occupazionale; 

· programmi di cura a carattere psico-sociale e pedagogico volti al ristabilimento della salute e al reinserimento sociale; 

· consulenza e sostegno alle famiglie; 

· consulenza tecnica su problemi alcol-correlati (preavvisi, perizie, ecc.) 

· formazione in alcologia

Strutture:

a carattere ambulatoriale, semi-stazionario e stazionario.

Osservazioni:

il STCA è inserito in una rete terapeutica regionale dove operano altri enti confrontati direttamente o in via sussidiaria con una casistica di alcol-dipendenti. Alla medicina privata e agli ospedali è domandato il trattamento nelle situazioni di scompenso organico necessitanti un intervento medicalizzato. I risultati nella pratica clinica confermano che il successo dei trattamenti degli alcol-dipendenti dipende dall'adempimento di determinati requisiti quali l'impostazione interdisciplinare, ossia trattamento integrale, ossia un'assistenza completa fra la presa di contatto e la reintegrazione sociale. La continuità terapeutica, garantita dal STCA, è infatti determinante ai fini del successo dell'intervento.

 
  
TEEN CHALLENGE SVIZZERA
 

Sede principale:

Casa Shalom 
Via Patocchi 11 
6605 Locarno-Monti

Telefono 091/752 25 20

Fax 091/752 25 20

web:

http://www.ticino.com/usr/shalom/

e-mail:

shalom@ticino.com

   

Altre sedi:

Agape-Zentrum 
8873 Amden

Telefono 055/611 16 35

 
 

Ufficio 
Koordination + Suchtberatung 
Landstrasse 10 
8750 Glarus

Telefono 055/640 13 34

Fax 055/640 62 50

 

VELIERO PER GIOVANI "Ruach" 
con programma pedagogico 
segretariato Teen Challenge 
Landstr. 19 
8750 Glarus

Telefono 055/640 13 34

Fax 055/640 62 50

Scopi:

il centro di riabilitazione si prefigge lo scopo di aiutare i giovani tossicodipendenti a recuperare un equilibrio psichico, spirituale e fisico che li metta in condizione di condurre una vita responsabile, indipendente, socialmente integra e libera da qualsiasi dipendenza nell'ambito della comunità terapeutica e tramite la consulenza individuale e discussioni di gruppo. 
Il cliente è tenuto a rendere conto dei suoi progressi nell'ambito di ogni campo della vita sociale e personale con l'aiuto dello staff sui lavori pratici, nei colloqui terapeutici e nel tempo libero. 
Nell'ambito di qualsiasi attività terapeutica deve venir sottolineata l'importanza di un'impostazione della vita secondo i principi della fede cristiana.

Osservazioni:

costo: fr 150.- al giorno / ticinesi fr 120.- al giorno 
pubblicazione "INFO" (4 volte all'anno)

 
  
CENTRO TERAPEUTICO "VILLA ARGENTINA" DELL'ASSOCIAZIONE L'ANCORA
 

Sede principale:

Corso Elvezia 24A 
6900 Lugano

Telefono 091/922 93 66

Fax 091/923 60 19

Altre sedi:

sede di Viglio 
6925 Gentilino 

Telefono 091/944 56 82

Fax 091/993 28 45

 

sede di via Ferri  
6900 Lugano

Telefono 091/972 72 79

 
 

appartamento protetto 
Via Ferri 19 
6900 Lugano

Telefono 091/972 72 79

 

Orari:

segretariato orari d'ufficio (sede principale); strutture aperte 24 h su 24 h

Scopi:

seguito psicoterapeutico (individuale, di gruppo, di famiglia), reinserimento professionale e preparazione al lavoro, ambito educativo e sanitario, reinserimento sociale di pazienti tossicodipendenti, con eventuali associate problematiche psichiatriche (escluse debilità mentali e gravi patologie psicotiche). Anche per persone tossicodipendenti con problemi penali inviate dalla Giustizia. 
Disponibilità di accoglienza in appartamento protetto (max. 4 persone) per pazienti che necessitano di un seguito a lungo termine

Osservazioni:

équipe pluridisciplinare che collabora con gli Enti operanti sul territorio, quali Antenne, psichiatria, servizi sociali, Dip di Giustizia, medici e psicoterapeuti privati, ecc. 
Rette variabili in funzione delle sedi, ticinesi dimoranti o oltre Gottardo, in genere spese a carico degli Enti Sociali Cantonali o dei Dipartimenti di Giustizia.


ISTITUTI PER ANZIANI

(riconosciuti ai sensi della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane)
 

Mendrisiotto

Luganese

Bellinzonese
e Valli

Locarnese
e Valli

 

 
 

 

 

 

MENDRISIOTTO

 

TEL.

FAX

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

*

Centro comunale per anziani

Via Stazione 8a, 6828 BALERNA

091 695 34 34

091 682 06 39

 

*

Casa anziani Soave

Via Soave 8, 6830 CHIASSO

091 682 87 41

091 695 35 55

 

*

Casa anziani Giardino

Via Franscini 9, 6830 CHIASSO

091 695 35 00

091 695 35 55

 

*

Fondazione La Quiete

Via Dosso 3, CP141, 6850 MENDRISIO

091 646 62 21

091 646 14 42

quiete@ticino.com

*

Casa anziani Torriani

Largo Bernasconi 4, 6850 MENDRISIO

091 640 65 00

6091 40 65 01

 

*

Istituto Santa Filomena

Via Montalbano 3, 6855 STABIO

091 641 64 80

091 647 37 33

 

*

Casa per anziani Girotondo

6883 NOVAZZANO

091 640 75 75

091 640 75 85

 

 

Istituto L. Rossi

6825 CAPOLAGO

091 648 11 17

 

 

 

Casa di riposo Beato Guanella

6874 CASTEL S. PIETRO

091 646 12 04

 

 

 

Casa di riposo e cura S. Rocco

Via Chiesa 5, 6834 MORBIO INFERIORE

091 682 25 52

091 683 12 42

 

 

Istituto Sr. Missionarie S. Cuore

Via della Posta, 6862 RANCATE

091 640 85 85

091 640 85 60

 

 

 

 

 

 

 

LUGANESE

 

 TEL.

FAX

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

*

Casa anziani Cigno Bianco

Via Peschiera 8, 6982 AGNO

091 610 75 75

091 610 75 76

cigno-bianco@hotmail.com

*

Casa anziani Stella Maris

Str. Cantonale, CP 97, 6930 BEDANO

091 935 71 88

091 935 71 27

stellamarisbedano@swissonline.ch

*

Casa anziani Malcantonese

6981 CASTELROTTO-CROGLIO

091 608 14 41

091 608 31 34

omc.castel@bluewin.ch

*

Residenza al Castagneto

Via S. Giorgio 29, 6975 CASTAGNOLA

091 911 24 11

091 973 24 00

castagneto@lugano.ch

*

Casa Serena

Via M. da Carona 10, 6900 LUGANO

091 911 21 11

091 911 20 12

isc@lugano.ch

*

Residenza Gemmo

Via Canevascini 30, 6900 LUGANO

091 961 25 11

091 967 37 07

gemmo@lugano.ch

*

Cà Rezzonico

Via Torricelli 30, 6900 LUGANO

091 971 20 12

091 972 84 66

ca.rezzonico@bluewin.ch

*

Casa dei ciechi

Via Torricelli 45, 6900 LUGANO

091 971 33 51

091 972 28 45

info@stac-prociechi.ch

*

Casa anziani Alto Vedeggio

6805 MEZZOVICO

091 946 29 18

091 946 32 46

casaanziani.altovedeggio@bluewin.ch

*

Istituto Caccia-Rusca

6922 MORCOTE

091 996 19 21

091 996 10 84

caccia-rusca-morcote@swissonline.ch

*

Opera Charitas

Str. Castellanza, 6968 SONVICO

091 936 01 11

091 936 02 43

operacharitas@swissonline.ch

*

Casa anziani Al Pagnolo

Via Cremignone 8, 6924 SORENGO

091 968 22 22

091 968 22 29

pagnolo@ticino.com

*

Casa per appart. Capriasca

6950 TESSERETE

091 943 27 77

091 943 19 37

 

*

Residenza alla Meridiana

Via Crocetta 8, 6962 VIGANELLO

091 973 41 41

091 972 41 06

segreteria@alla-meridiana.ch

*

Casa Tusculum

6822 AROGNO

091 640 10 50

091 640 10 59

amministrazione@tusculum.ch

*

Centro L'Orizzonte

Casella postale 40, 6951 COLLA

091 935 60 00

091 935 60 76

orizzonte.colla@ticino.com

*

Residenza Paradiso

Via Franco Zorzi 14, CP 745, 6900 PARADISO

091 985 05 55

091 985 05 10

casaanziani.paradiso@ticino.com

*

Centro La Piazzetta

6900 LUGANO-LORETO

091 911 29 11

091 911 29 00

piazzetta@lugano.ch

*

Casa anziani Bianca Maria

6965 CADRO

091 943 18 15

091 943 37 98

 

 

Istituto Santa Maria

6942 CROCIFISSO DI SAVOSA

091 966 47 41

091 966 43 21

 

 

Casa di riposo Rivabella

Via Ressiga 17, 6983 MAGLIASO

091 606 60 50

091 606 60 55

 

 

Istituto San Giuseppe

6950 TESSERETE

091 943 24 33

091 943 12 53

 

 

Clinica al Parco SA

Via Massagno 36, 6900 LUGANO

091 910 33 11

091 910 33 35

 

 

Casa anziani comunale

Casella postale, presso Mun. MASSAGNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELLINZONESE E VALLI

 

TEL.

FAX

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

*

Casa per anziani Blenio

6716 ACQUAROSSA

091 871 25 25

091 871 26 33

 

*

Casa anziani comunale

Piazza Mesolcina, 6500 BELLINZONA

091 822 01 00

091 826 45 21

kapamo@bluemail.ch

*

Casa anziani Greina

Via P. di Claro 43, 6500 BELLINZONA

091 821 20 00

091 821 20 99

ca.greina@ti.com

*

Casa anziani comunale

Via Sass Ronchett 10, 6710 BIASCA

091 873 92 00

091 873 92 06

 

*

Casa lev. per anziani S. Croce

6760 FAIDO

091 873 55 55

091 873 56 56

icampagna@bluewin.ch

*

Fond. Casa anziani Giubiasco

Via Olgiati 38a, 6512 GIUBIASCO

091 850 44 00

091 850 44 44

direttore@casaanzianigiubiasco.ch

*

Casa anziani Circolo del Ticino

Casella Postale 37, 6514 SEMENTINA

091 850 16 11

091 850 16 04

cpa.sementina@bluewin.ch

*

Cons. Casa per pers.anziane di Riviera

Casella postale 282, 6702 CLARO

091 873 44 00

091 873 44 99

 

 

Casa Mariotti

Salita Mariotti 2, 6500 BELLINZONA

091 825 40 28

091 825 06 07

 

 

Istituto Paganini-Ré

Via Convento 7, 6500 BELLINZONA

091 825 77 61

091 826 20 36

 

 

Istituto Immacolata

6535 ROVEREDO (GR)

091 820 31 31

091 820 31 10

fsmprovimmacolata@bluewin.ch

 

 

 

 

 

 

LOCARNESE E VALLI

 

 TEL.

FAX

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

*

Casa San Giorgio

Via San Giorgio, 6614 BRISSAGO

091 786 80 50

091 786 80 51

casasangiorgio@bluewin.ch

*

Casa per anziani Vallemaggia

6675 CEVIO

091 754 16 61

091 754 22 23

 

*

Casa anziani San Carlo

Via in Selva 22, 6600 LOCARNO

091 751 02 72

091 752 17 84

 

*

Fond. Patrizia Casa anziani

Via Cesura 12, 6616 LOSONE

091 791 71 35

 

 

*

Casa Rea

Via Mondacce 14, 6648 MINUSIO

091 735 75 75

091 735 75 00

 

*

Casa di cura Fondazione Varini

Via C. Mezzano 38, 6644 ORSELINA

091 735 55 55

091 735 55 56

clinica.varini@bluewin.ch

*

Casa anziani Montesano

Via C. Mezzano 45, 6644 ORSELINA

091 743 51 54

091 743 51 86

 

*

Centro Sociale Onsernonese

6611 RUSSO

091 797 18 21

091 797 12 33

 

*

Istituto Cinque Fonti

6675 SAN NAZZARO

091 794 16 36

091 785 21 33

 

*

Casa Sorriso

Via Contra, 6598 TENERO

091 745 60 60

091 745 60 37

 

*

Casa Bel Tramonto

Via Medere 18, CP 723, 6612 ASCONA

091 791 40 41

091 791 40 60

 

*

Casa anziani San Donato

6655 INTRAGNA

091 796 24 44

 

 

Piccola casa della Divina Provvidenza

6672 GORDEVIO

091 753 19 21

091 753 31 53

 

 

Istituto Solarium

Via Burio, 6596 GORDOLA

091 745 01 71

091 745 32 49

 

 

Casa Canfora

Via Masino 2, 6600 LOCARNO

091 751 31 74

091 701 34 02

 

 

Residenza al Lido

Via della Posta 44, 6600 LOCARNO

091 756 37 37

091 756 37 38

 

 

Casa Sacra Famiglia

6611 LOCO

091 797 15 25

091 797 20 48

 

 

Istituto Beato Luigi Guanella

6673 MAGGIA

091 756 59 59

091 756 59 89

 

 

Residenza Al Parco

Via San Gottardo 8, 6600 MURALTO

091 743 78 33

091 759 12 50

 

 

Casa Vendramini

Via C. Mezzano 51, 6644 ORSELINA

091 743 88 64

091 743 88 68

 

* Istituti al beneficio del sussidio all'esercizio da parte dello Stato

 

ultimo aggiornamento dicembre 2001/sseas