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Costituzione
della Repubblica e Cantone Ticino
(del 14 dicembre 1997)
PREAMBOLO
Il popolo ticinese
-
allo scopo di garantire la convivenza pacifica nel rispetto della dignità umana, delle libertà fondamentali e della giustizia sociale;-
convinto che questi ideali si realizzano in una comunità democratica di cittadini che ricercano il bene comune;-
fedele al compito storico di interpretare la cultura italiana nella Confederazione elvetica;- cosciente che la responsabilità nei confronti delle generazioni future comporta un’attività umana sostenibile nei confronti della natura ed un uso della conoscenza umana rispettoso dell’uomo e dell’universo;
si dà la seguente COSTITUZIONE
TITOLO I
Natura e scopo del Cantone
Cantone Ticino
Art. 1 1Il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane.
2
Il Cantone è membro della Confederazione svizzera e la sua sovranità è limitata soltanto dalla Costituzione federale.
Sovranità
Art. 2 1La sovranità del Cantone risiede nell’universalità dei cittadini ed è esercitata nei modi stabiliti dalla Costituzione.
2
Il voto del Cantone è dato dal popolo con la maggioranza dei voti validi.
Stemma
Art. 3 Lo stemma del Cantone è il seguente:
"Partito di rosso e di azzurro"
Scopo
Art. 4 1Il Cantone garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali.
2
Gli interessi comuni sono perseguiti con la partecipazione di tutti.
Capitale
Art. 5 La capitale del Cantone è Bellinzona ove hanno sede il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.
TITOLO II
Diritti fondamentali e doveri
Tutela della dignità umana
Art. 6 1Il diritto alla vita è inerente alla persona umana e dev’essere protetto.
2
La dignità umana è inviolabile.3
La pena di morte, la tortura e i trattamenti inumani o degradanti sono proibiti.
Uguaglianza
Art. 7 1Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di origine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica o stato di salute.
2
Donne e uomini sono uguali davanti alla legge.3
Per lavoro di pari valore donne e uomini ricevono retribuzione uguale.4
Nella Costituzione, nelle leggi e nell’attività dello Stato le parole che si riferiscono all’uomo in genere intendono comprendere sia le donne sia gli uomini.
Diritti individuali
Art. 8 1Ognuno ha il diritto di esprimere la propria personalità.
2
Sono in particolare garantiti:a) la libertà personale, l’integrità fisica e morale;
b) la libertà di coscienza e di religione;
c) la libertà d’opinione, di informazione e di stampa;
d) la tutela della sfera privata e dei dati personali e il diritto di ciascuno di consultare ogni raccolta di dati ufficiali o privati che lo concernono, domandarne la rettifica se errati e esigere di essere protetto contro una loro utilizzazione abusiva;
e) la libertà di associazione, di riunione e di manifestazione pubblica;
f) il diritto di sciopero e di serrata se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione;
g) la libertà di domicilio;
h) la proprietà;
i) l’attività economica nei limiti dell’interesse generale;
l) il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole;
m) la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in materia di istruzione, e di curarne l’educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni.
3
I diritti individuali, salvaguardata la loro essenza, possono essere limitati per legge, nel rispetto del principio della proporzionalità, soltanto se un interesse pubblico preponderante lo esige.4
Nell’espressione delle libertà ideali la censura preventiva è vietata.
Inviolabilità della libertà personale
Art. 9 1La libertà personale, il domicilio e la segretezza di ogni comunicazione sono inviolabili.
2
Nessuno può essere fermato, arrestato, perquisito, internato per motivi di sicurezza o limitato in qualsiasi modo nella libertà personale, se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.3
Chiunque è colpito da un provvedimento privativo della libertà personale in base ad un’accusa di carattere penale deve essere sentito da un magistrato entro il giorno successivo al provvedimento, ha diritto di essere assistito da un legale e di rivolgersi ad un tribunale.
Protezione giuridica
Art. 10 1Nessuno può essere sottratto al giudice stabilito dalla legge. I tribunali d’eccezione sono vietati.
2
Ognuno può agire in giudizio a tutela dei propri diritti; il diritto alla difesa è inviolabile.3
Ognuno ha il diritto all’assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti, e di ottenere una decisione entro un termine ragionevole.4
II Cantone risponde del danno materiale e morale derivante dall’ingiusta privazione della libertà personale.
Cittadinanza
Art. 11 1La cittadinanza comunale e quella cantonale sono conferite alle condizioni e nei modi fissati dalla legge.
2
L’acquisizione della cittadinanza deve essere agevolata in particolare per coloro che risiedono nel Cantone dalla nascita.
Doveri
Art. 12 Ognuno è tenuto ad adempiere ai doveri previsti dalla Costituzione e dalle leggi, a rispettare i diritti degli altri e a salvaguardare il diritto all’autodeterminazione delle generazioni future.
TITOLO III
Diritti e obiettivi sociali
Diritti sociali
Art. 13 1Ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali.
2
Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, assistito e guidato. Egli ha pure diritto ad una formazione scolastica gratuita che risponda alle sue attitudini.
Obiettivi sociali
Art. 14 1Il Cantone provvede affinché:
a) ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e con una retribuzione che gli assicuri un tenore di vita dignitoso, venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;
b) ognuno possa trovare un’abitazione adeguata a condizioni economicamente sopportabili;
c) le donne possano beneficiare della necessaria sicurezza economica prima e dopo il parto;
d) i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell’adempimento dei loro compiti;
e) le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione;
f) ognuno possa beneficiare di un’istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini;
g) sia promossa l’occupazione ed ognuno possa scegliere liberamente la sua professione;
h) ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno;
i) l’ambiente naturale sia protetto dagli effetti nocivi e pregiudizievoli e preservato per le generazioni future.
2
Il Cantone facilita l’informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l’espressione artistica e la ricerca scientifica.
TITOLO IV
Organismi sociali
Compiti pubblici
Art. 15 1I compiti pubblici sono assolti dal Cantone, dai Comuni e da altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico nei modi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
2
Il Cantone promuove la collaborazione e la solidarietà fra i Comuni e favorisce uno sviluppo equilibrato fra le varie regioni.
Comune
1. garanzia
1.1 autonomia
1.2 autonomia residua
Art. 16 1Il Comune è un ente di diritto pubblico. La sua esistenza è garantita.
2
Esso è autonomo nei limiti della Costituzione e delle leggi.3
A livello locale svolge i compiti pubblici generali che la legge non attribuisce né alla Confederazione né al Cantone.
2. organizzazione
Art. 17 1Il Comune ha quali organi l’Assemblea comunale e il Municipio; può istituire il Consiglio comunale secondo le norme previste dalla legge.
2
L’Assemblea comunale è costituita dagli aventi diritto di voto in materia comunale.3
Il Municipio è l’organo che amministra e rappresenta il Comune.4
Il diritto di iniziativa e di referendum è garantito dove esiste il Consiglio comunale.
3. elezione
Art. 18 1I membri del Municipio e del Consiglio comunale sono eletti con voto proporzionale per un periodo quadriennale.
2
Il Municipio si compone di almeno tre membri compreso il Sindaco che lo presiede.
Collaborazione intercomunale e consorzio di Comuni
Art. 19 1Per eseguire determinate attività di pubblico interesse, i Comuni possono riunirsi in associazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica oppure collaborare sotto ogni altra forma organizzativa di natura pubblica, mista o privata.
2
Il Consiglio di Stato può costituire consorzi di Comuni nei casi e nei limiti previsti dalla legge.3
Il consorzio di Comuni è un ente di diritto pubblico costituito per l’esercizio di attività di pubblico interesse con statuto approvato dai Comuni e dal Consiglio di Stato.
Fusione e divisione di Comuni
Art. 20 1I Comuni non possono modificare i loro confini, fondersi con altri Comuni, dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l’approvazione del Gran Consiglio.
2
Il Cantone favorisce la fusione dei Comuni.3
Il Gran Consiglio può decidere la fusione di due o più Comuni o la modifica dei loro confini, alle condizioni previste dalla legge.
Distretti
Art. 21 1Il Cantone è diviso in otto distretti: Mendrisio, Lugano, Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina.
2
La legge ne determina l’estensione e i compiti, tenendo conto del territorio, della popolazione e del decentramento amministrativo e giudiziario.
Patriziato
Art. 22 1Il Patriziato è un ente di diritto pubblico, proprietario di beni di uso comune. Esso è autonomo nei limiti fissati dalla legge.
2
Il Cantone favorisce la collaborazione del Patriziato con i Comuni e con altri enti per l’utilizzazione razionale dei beni patriziali nell’interesse comune.
Vigilanza
Art. 23 I Comuni, i consorzi di Comuni, i Patriziati e gli altri enti di diritto pubblico soggiacciono alla vigilanza del Cantone. La legge ne disciplina le modalità ed i limiti.
Comunità religiose
Art. 24 1La Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata hanno la personalità di diritto pubblico e si organizzano liberamente.
2
La legge può conferire la personalità di diritto pubblico ad altre comunità religiose.
Partiti
Art. 25 Il Cantone riconosce la funzione pubblica dei partiti politici e ne favorisce l’attività.
Sindacati e organizzazioni economiche e professionali
Art. 26 Il Cantone riconosce la funzione sociale dei sindacati e delle organizzazioni economiche e professionali e ne favorisce l’attività.
TITOLO V
Diritti e doveri politici
Diritti politici
1. organizzazione ed esercizio
Art. 27 1Ogni svizzero domiciliato nel Cantone acquista i diritti politici a diciotto anni compiuti, in conformità della Costituzione e delle relative leggi.
2
È escluso dai diritti politici l’interdetto per infermità o debolezza mentali e incapace di discernimento.
2. diritto di voto
Art. 28 1Il diritto di voto è il diritto di partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali e comunali.
2
Esso comprende il diritto di sottoscrivere le domande di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato.3
Il diritto di voto si esercita nel Comune di domicilio, salvo eccezioni stabilite dalla legge.
3. eleggibilità
Art. 29 1È eleggibile a membro di un’autorità cantonale chi ha il diritto di voto a livello federale.
2
È eleggibile a membro di un’autorità comunale chi è domiciliato nel Comune.3
I motivi di esclusione sono stabiliti dalla legge.4
La legge stabilisce entro quali termini l’eletto non domiciliato nel Cantone deve prendervi domicilio.
4. ticinesi all’estero
Art. 30 Il ticinese all’estero acquista i diritti politici a diciotto anni compiuti. La legge ne disciplina l’esercizio.
Segretezza
Art. 31 1Il segreto del voto è inviolabile.
2
La legge provvede a impedire il controllo per garantire la libertà del cittadino.
Dovere di votare
Art. 32 La partecipazione alle votazioni e alle elezioni è un dovere civico.
Dovere di accettare la carica
Art. 33 1Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha il dovere di accettarla.
2
La legge può rendere obbligatoria l’accettazione.
Informazione e agevolazione del voto
Art. 34 1Le autorità provvedono ad informare i cittadini sugli oggetti in votazione.
2
L’esercizio del diritto di voto deve essere agevolato.
TITOLO VI
Elezioni, iniziativa popolare e referendum
Elezioni popolari
Art. 35 1Sono eletti dal popolo in un unico circondario costituito dall’intero Cantone:
a) la Costituente;
b) il Gran Consiglio;
c) il Consiglio di Stato;
d) i deputati al Consiglio degli Stati;
e) i deputati al Consiglio nazionale.
2
Il giudice di pace è eletto dal popolo nel circondario elettorale corrispondente alla giurisdizione.3
Sono eletti dal popolo nel Comune:a) il Consiglio comunale;
b) il Municipio;
c) il Sindaco.
Elezioni di competenza del Gran Consiglio
Art. 36 1Sono eletti dal Gran Consiglio:
a) i giudici del Tribunale d’appello;
b) il Presidente dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto e i Giudici dell’istruzione e dell’arresto;
c) il Procuratore generale e i Procuratori pubblici;
d) i Pretori;
e) i Presidenti e i membri dei Tribunali delle espropriazioni;
f) il Magistrato dei minorenni;
g) i membri di sua competenza del Consiglio della magistratura;
h) i giurati federali e cantonali.
2
Per le funzioni previste al cpv. 1, lett. da a) a f), l’elezione avviene previo concorso e dopo che una Commissione di esperti indipendenti, nominata dal Gran Consiglio, ha esaminato e preavvisato le nuove candidature.
Iniziativa popolare legislativa
1. principio
Art. 37 1Settemila cittadini aventi diritto di voto possono, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa.
2
Con la domanda di iniziativa si può proporre al Gran Consiglio l’accettazione, l’elaborazione, la modificazione o l’abrogazione di una legge o di un decreto legislativo.3
La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.
2. ricevibilità
Art. 38 Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l’unità della forma e della materia e l’attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.
3. forma della domanda
Art. 39 1La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.
2
Nel primo caso, se non è accolta dal Gran Consiglio, la domanda viene sottoposta al voto popolare. Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda.3
Il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia. In ogni caso l’iniziativa può essere ritirata.
4. procedura per il voto
Art. 40 Se all’iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.
Iniziativa legislativa dei Comuni
Art. 41 1Un quinto dei Comuni può, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa.
2
Per la forma della domanda e la procedura di voto valgono le disposizioni relative all’iniziativa popolare.
Referendum facoltativo
Art. 42 Sottostanno al voto popolare se richiesto nei quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni:
a) le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale;
b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a
fr. |
1 000 000.– |
o una spesa annua superiore a |
fr. |
250 000.– |
per almeno quattro anni; |
c) gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo.
Clausola d’urgenza
Art. 43 1Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, giudicati di natura urgente, entrano immediatamente in vigore se lo decide la maggioranza dei membri del Gran Consiglio.
2
L’atto urgente perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d’urgenza.
Revoca del Consiglio di Stato
Art. 44 1Quindicimila cittadini aventi diritto di voto possono presentare al Gran Consiglio la domanda di revoca del Consiglio di Stato.
2
La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo trascorsi tre anni dall’elezione integrale.3
La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale della domanda di revoca.
Norme di applicazione
Art. 45 La legge stabilisce le norme di applicazione in materia di votazioni ed elezioni, di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato.
Votazione
Art. 46 1Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
2
La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
TITOLO VII
Relazioni con la Confederazione, i Cantoni e i Paesi limitrofi
Relazioni con la Confederazione e i Cantoni
Art. 47 1Il Cantone partecipa con impegno solidale alla realizzazione degli interessi comuni della Confederazione e dei Cantoni.
2
A questo fine il Consiglio di Stato cura le relazioni con i deputati ticinesi alle Camere federali.
Deputati al Consiglio degli Stati
Art. 48 I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti ogni quattro anni contemporaneamente ai deputati al Consiglio nazionale, con la maggioranza assoluta al primo turno.
Cooperazione transfrontaliera
Art. 49 Il Cantone agevola e promuove la cooperazione transfrontaliera.
Mandato alle autorità
Art. 50 Nelle relazioni con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con i Paesi limitrofi, le autorità devono promuovere e tutelare l’identità, l’autonomia, gli obiettivi sociali e l’interesse economico del Cantone.
TITOLO VIII
Autorità
A. Norme comuni
Separazione dei poteri
Art. 51 L’autorità in quanto non riservata al popolo è esercitata dai tre poteri, tra loro distinti e separati, il Legislativo, l’Esecutivo, il Giudiziario.
Elezioni
Art. 52 L’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ha luogo contemporaneamente ogni quattro anni, nel mese di aprile, nel giorno stabilito dal Consiglio di Stato.
Organizzazione
Art. 53 La legge regola l’organizzazione dei tre poteri e i rapporti tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato.
Incompatibilità
Art. 54 1Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell’ordine giudiziario. Il Giudice di pace può essere membro del Gran Consiglio.
2
I Consiglieri di Stato e i magistrati dell’ordine giudiziario non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale, né membri di un Municipio. I Consiglieri di Stato non possono inoltre essere membri di un Consiglio comunale.3
La carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico salariato cantonale; la legge regola le eccezioni.4
La legge regola le incompatibilità per parentela, mandato o professione per i membri delle autorità.
Esclusione e ricusa
Art. 55 1Ogni membro di autorità deve astenersi dal suo ufficio qualora l’indipendenza o l’imparzialità sia compromessa.
2
La legge regola i motivi di esclusione e di ricusa.
Informazione
Art. 56 Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi interessi pubblici o privati preponderanti.
B. Potere legislativo
Gran Consiglio
Art. 57 1Il Gran Consiglio di novanta membri è l’autorità legislativa del Cantone.
2
Esso esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali ed esercita gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità.
Elezione
Art. 58 1Il Gran Consiglio è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale con facoltà ai partiti di garantire la rappresentanza regionale.
2
La legge ne disciplina le modalità.
Competenze
Art. 59 1Il Gran Consiglio:
a) stabilisce la sua organizzazione e le modalità per le discussioni e le decisioni;
b) verifica i poteri dei suoi membri;
c) adotta, modifica o respinge i progetti di legge e di decreto legislativo;
d) autorizza il prelevamento delle imposte e le spese;
e) decide i programmi attribuitigli per legge, esamina quelli elaborati dal Consiglio di Stato e ne verifica l’attuazione;
f) stabilisce, su proposta del Consiglio di Stato, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese del Cantone;
g) esamina ogni anno l’amministrazione e i conti del Cantone su rapporto del Consiglio di Stato e li approva;
h) si fa render conto dal Consiglio di Stato dell’esecuzione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti;
i) autorizza o ratifica l’alienazione e la concessione dei beni cantonali, in quanto la legge non le demandi al Consiglio di Stato;
l) fissa la retribuzione ai magistrati e ai dipendenti;
m) procede alle nomine che gli sono attribuite dalla Costituzione e dalle leggi;
n) destituisce dalla carica il membro del Consiglio di Stato che venisse a trovarsi in condizioni di ineleggibilità;
o) esercita il diritto di amnistia e di grazia;
p) esercita i compiti giurisdizionali attribuitigli dalla legge;
q) approva le convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e quelle che comportano una spesa soggetta a referendum;
r) esercita i diritti di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.
2
A ciascun membro del Gran Consiglio spetta il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale della Costituzione e in materia legislativa.Sedute
Art. 60 1Il Gran Consiglio è convocato dal Consiglio di Stato in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla data dell’elezione.
2
Il presidente convoca il Gran Consiglio quando lo richiede il regolare svolgimento delle funzioni e quando lo domandano il Consiglio di Stato o almeno trenta deputati.
Presidenza
Art. 61 Il Gran Consiglio nomina nel mese di maggio il presidente, che sta in carica un anno e non è immediatamente rieleggibile.
Deliberazioni
Art. 62 1Il Gran Consiglio può discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
2
Per decidere la destituzione di un membro del Consiglio di Stato è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.
Pubblicità
Art. 63 Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.
Seconda deliberazione
Art. 64 1Se il Consiglio di Stato non ha dato l’adesione alla legge o al decreto legislativo, il Gran Consiglio procede ad una seconda deliberazione.
2
Il Consiglio di Stato ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di tre mesi.
C. Potere esecutivo
Consiglio di Stato
Art. 65 1Il Consiglio di Stato di cinque membri è l’autorità governativa ed esecutiva del Cantone.
2
Esso dirige collegialmente gli affari cantonali in base alle competenze previste dalla Costituzione e dalle leggi.
Elezione
Art. 66 1Il Consiglio di Stato è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale.
2
La ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al quoziente risultante dalla divisione della somma dei voti validi ottenuti dai singoli gruppi per il numero dei seggi da assegnare aumentato di uno.3
Ad ogni gruppo sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi voti.4
I seggi restanti sono ripartiti dividendo il numero dei voti ottenuti da ogni gruppo per quello dei seggi già assegnatigli aumentato di uno, ritenuto:a) che al gruppo che ottiene il maggior quoziente è assegnato un ulteriore seggio;
b) che l’operazione va ripetuta fino alla ripartizione di tutti i seggi.
5
La legge regola le modalità dell’elezione nel caso di una vacanza durante il periodo amministrativo, in particolare se un gruppo non propone il subentrante quando la lista dei candidati è esaurita.
Ineleggibilità
Art. 67 Sono ineleggibili i cittadini condannati alla pena di reclusione o di detenzione per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
Sedute
Art. 68 Le sedute del Consiglio di Stato non sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
Organizzazione
Art. 69 1Il Consiglio di Stato nomina annualmente tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente non immediatamente rieleggibili.
2
Per ogni decisione del Consiglio di Stato occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri; per ogni revoca, sospensione o modifica di atti individuali e concreti occorre il voto concorde di almeno quattro membri.3
I Consiglieri di Stato non possono astenersi dal voto.4
Il Consiglio di Stato organizza ed esercita l’attività per mezzo dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.5
La legge regola il diritto di ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato, dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.
Competenze
Art. 70 Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio:
a) pianifica l’attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi;
b) cura l’esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni;
c) amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi;
d) dirige l’amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio;
e) nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge;
f) vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l’attività nei limiti fissati dalla legge;
g) assicura l’ordine pubblico;
h) rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità;
i) risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio.
Attività legislativa
Art. 71 1Il Consiglio di Stato ha l’iniziativa per modificare la Costituzione e per presentare progetti di legge e di decreto legislativo.
2
Esso può avvalersi di periti o speciali commissioni e consultare i Comuni, i partiti politici ed altre organizzazioni. Chiunque può inoltrare osservazioni.3
È facoltà del Consiglio di Stato di ritirare un suo progetto prima della definitiva accettazione del Gran Consiglio.
Presenza in Gran Consiglio
Art. 72 Il Consiglio di Stato assiste al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio.
D. Potere giudiziario
Tribunali
Art. 73 1I tribunali esercitano il potere giudiziario.
2
Essi decidono in modo indipendente e sono vincolati dalla legge; essi non possono applicare norme cantonali che fossero contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale.
Giurisdizione
Art. 74 I tribunali hanno giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa. A un tribunale possono essere affidate più giurisdizioni.
Tribunali civili
Art. 75 1La giurisdizione civile è esercitata:
a) dai Giudici di pace;
b) dai Pretori;
c) dal Tribunale d’appello.
2
Le controversie di diritto commerciale, del lavoro e di locazione possono dalla legge essere attribuite ad altri tribunali.
Tribunali penali
Art. 76 1La giurisdizione penale è esercitata:
a) dal Tribunale penale di prima istanza;
b) dal Tribunale penale di seconda istanza;
c) dal Magistrato dei minorenni.
2
La legge disciplina la partecipazione dei giurati.3
La legge può attribuire a magistrati giudiziari ed altre autorità giudiziarie competenze per decisioni di prima istanza e ad autorità amministrative competenze in materia di multe.
Tribunali amministrativi
Art. 77 1La giurisdizione amministrativa è esercitata:
a) dal Tribunale amministrativo;
b) dal Tribunale delle assicurazioni;
c) dal Tribunale fiscale;
d) dal Tribunale delle espropriazioni;
e) dal Tribunale della pianificazione.
2
Le decisioni di prima istanza possono essere affidate ad autorità amministrative.3
La legge stabilisce l’autorità che decide i conflitti di competenza in materia di diritto amministrativo.
Inchieste giudiziarie e pubblica accusa
Art. 78 La legge affida a magistrati il compito di esperire l’inchiesta giudiziaria e di rappresentare la pubblica accusa.
Consiglio della magistratura
Art. 79 1La vigilanza sui magistrati è esercitata dal Consiglio della magistratura che ne riferisce al Gran Consiglio.
2
Esso si compone di sette membri: quattro eletti dal Gran Consiglio e tre dall’assemblea dei magistrati a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dalla legge.
Organizzazione e requisiti
Art. 80 La legge stabilisce l’organizzazione giudiziaria, le competenze, le procedure, i requisiti di formazione professionale e l’età massima per i magistrati.
Periodo di nomina ed elezione
Art. 81 1Il periodo di nomina dei magistrati è di sei anni.
2
I giudici di pace sono eletti con il sistema maggioritario nei circondari uninominali e con il sistema proporzionale negli altri casi.3
La legge regola le nomine di competenza del Gran Consiglio.
TITOLO IX
Revisione della Costituzione
Principio
Art. 82 1La Costituzione può essere modificata in ogni tempo totalmente o parzialmente.
2
Il progetto di riforma parziale può contenere su singoli oggetti al massimo due varianti.3
Ogni revisione della Costituzione deve essere approvata in votazione popolare.
Revisione totale:
1. Proposta
Art. 83 1La revisione totale della Costituzione può essere proposta:
a) dal Consiglio di Stato;
b) dal Gran Consiglio, con il voto della maggioranza dei suoi membri;
c) da almeno diecimila cittadini aventi diritto di voto.
2
La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.
2. Procedura
Art. 84 1Quando la proposta è di iniziativa popolare o del Gran Consiglio i cittadini aventi diritto di voto devono preliminarmente decidere, in un’unica votazione, se vogliono la revisione totale e se il progetto deve essere elaborato dal Gran Consiglio oppure dalla Costituente.
2
L’iniziativa popolare per la revisione totale può essere ritirata sino allo svolgimento della votazione preliminare.3
La Costituente viene eletta entro sei mesi nei modi stabiliti per la nomina del Gran Consiglio, con uguale numero di deputati, e resta in carica al massimo due anni.4
Consiglio di Stato e Gran Consiglio applicano la procedura prevista per la legislazione cantonale.
Revisione parziale
1. per iniziativa del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio
2. per iniziativa del popolo
Art. 85 1La revisione parziale della Costituzione per iniziativa del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio avviene secondo la procedura prevista per la legislazione cantonale.
2
La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta da almeno diecimila cittadini aventi diritto di voto, secondo la procedura stabilita dalla legge.3
La revisione parziale deve limitarsi ad un campo normativo unitario; può comprendere più disposizioni.4
La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.
3. Ricevibilità
Art. 86 Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l’unità della forma e della materia e l’attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.
4. Forma della iniziativa popolare
Art. 87 1La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.
2
Nel primo caso, la domanda viene sottoposta al voto popolare; il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia.3
Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare, nel senso della domanda, il progetto da sottoporre al voto popolare; esso può sottoporre un controprogetto sulla stessa materia.4
L’iniziativa per la revisione parziale può essere ritirata.
5. Procedura con controprogetto
Art. 88 Se all’iniziativa popolare per la revisione parziale il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.
Termini
Art. 89 1Nel caso di revisione totale, l’autorità designata deve allestire il progetto entro cinque anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della votazione preliminare.
2
Nel caso di revisione parziale, il Gran Consiglio deve concludere le deliberazioni entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d’iniziativa popolare o dalla presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato.
Votazione
Art. 90 1La votazione preliminare sull’iniziativa per la revisione totale della Costituzione deve aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.
2
Le altre votazioni in materia di iniziativa costituzionale devono aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio o della Costituente.3
La votazione sull’iniziativa per la revisione parziale deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.
TITOLO X
Norme transitorie e finali
Entrata in vigore
Art. 91 1La Costituzione entra in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello dell’approvazione del popolo.1)
2
Da questa data la Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino del 4 luglio 1830, riordinata il 29 ottobre 1967, è abrogata.
Validità del diritto attuale
Art. 92 1Il diritto in vigore mantiene la propria validità. Le norme materialmente contrarie alla Costituzione decadono.
2
Le norme adottate secondo una procedura non più prevista dalla Costituzione rimangono in vigore. La loro modificazione soggiace alla nuova procedura.
Nuovo diritto
Art. 93 1L’adeguamento del diritto alla Costituzione avviene nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore.
2
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione il Consiglio di Stato informa il Gran Consiglio con un rapporto sulle necessarie modifiche legislative. Il Gran Consiglio lo discute.
Iniziative popolari e referendum facoltativi
Art. 94 Iniziative depositate e referendum promossi contro leggi e decreti legislativi approvati prima dell’entrata in vigore della Costituzione sono regolati dal vecchio diritto.
Autorità e magistrati
Art. 95 Il vecchio diritto regola la durata in carica di autorità e magistrati nonché la loro sostituzione fino alla scadenza del periodo di elezione o di nomina.
Pubblicata nel BU 97, 575.
Approvata con votazione popolare cantonale del 14.12.1997: voti favorevoli 40'455, voti contrari 10'984.
Entrata in vigore: 1° gennaio 1998.
Note:
1) La Segreteria del Gran Consiglio, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994; visto l’esito della votazione popolare del 14 dicembre 1997,
ordina:
il testo della nuova Costituzione cantonale è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1998.
Il
Dipartimento delle opere sociali (DOS) si
occupa della sanità e della socialità nel Cantone.
È un settore dell'attività dello Stato con un'importante funzione di offerta
di prestazioni di base alla popolazione e di ridistribuzione
delle risorse finanziarie.
Attraverso il coordinamento e il sussidiamento di enti
e attività a scopo sociale e
sanitario assicura ai cittadini servizi e cure di qualità; attraverso il
sostegno e la consulenza diretta a persone o famiglie garantisce loro aiuto e
integrazione sociale.
Il DOS lavora per le cittadine e i cittadini per concretizzare i valori fondamentali della nostra democrazia - equità, solidarietà, giustizia sociale, libertà - e della Costituzione cantonale.
Il DOS comprende tre Divisioni: · Istituto delle assicurazioni sociali, referente per la sicurezza sociale della Confederazione (vecchiaia, invalidità, disoccupazione, perdita di guadagno) e del Cantone (assegni famigliari e sussidi ai premi di cassa malattia).· Divisione della salute pubblica, responsabile della promozione e della protezione della salute, della valutazione e del controllo in campo sanitario (Sezione sanitaria, medico, farmacista, veterinario e laboratorio cantonali) e fornitore di prestazioni sanitarie alla popolazione tramite enti e servizi (Organizzazione socio-psichiatrica cantonale, Istituto batteriosierologico e Istituto di patologia).· Divisione dell'azione sociale, distributrice di prestazioni finanziarie e di consulenze alle persone (sostegno sociale e inserimento, accompagnamento attraverso i servizi sociali e di tutela e curatela, aiuto all’alloggio) e responsabile del coordinamento e del sussidiamento di enti pubblici e privati che gestiscono infrastrutture e che assicurano servizi a carattere prevalentemente sociale (case anziani, istituti per invalidi, asili nido, centri giovanili, spitex, ecc.) . |
|
NUOVA DENOMINAZIONE
PER IL DIPARTIMENTO DELLE OPERE SOCIALI
E PER L’ISTITUTO BATTERIOSIEROLOGICO
Da oggi il Dipartimento delle Opere sociali si chiama Dipartimento della
sanità e della socialità (DSS). Nuova denominazione anche per l’Istituto
batteriosierologico cantonale che d’ora in avanti si chiama Istituto cantonale
di microbiologia.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato nella seduta del 12 marzo 2002 approvando il
decreto esecutivo concernente l’istituzione del Dipartimento della sanità
e della socialità e dell’Istituto cantonale di microbiologia. Il
Dipartimento cambia nome perché nel corso degli anni sono cambiati compiti e
priorità.
La decisione di cambiare denominazione al Dipartimento è il frutto di una
approfondita riflessione volta a meglio esplicitare i settori d’intervento del
Dipartimento.
La nuova denominazione del Dipartimento, con il termine di "sanità"
accanto a quello di "socialità", intende coniugare in modo
semplice e comprensibile i grandi cambiamenti, intervenuti negli ultimi decenni,
relativi ai diritti fondamentali e sociali, agli obiettivi sociali e alle
politiche sanitarie.
Da DOS a DSS: non soltanto una questione di nome
Nella nuova denominazione vengono menzionati espressamente i due settori di
competenza del Dipartimento: sanità e socialità.
Si tratta di settori dell’attività dello Stato con un’importante funzione
di offerta di prestazioni e di servizi alla popolazione. Un compito essenziale
per garantire sicurezza sociale, coesione sociale, equità di accesso ai servizi
sanitari. Una premessa di base per contribuire a promuovere il benessere e la
qualità di vita della popolazione in una società economicamente e socialmente
avanzata.
Le trasformazioni della nostra epoca e i modelli sociali emergenti stanno mettendo in crisi i concetti sociali consolidati di famiglia e comunità. I grandi cambiamenti dell’economia e del modo di lavorare rendono le nostre vite meno prevedibili, la precarizzazione del mercato del lavoro impone il ripensamento di tradizionali meccanismi di tipo assicurativo e la costruzione di altri sistemi di sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali obbligatorie hanno costituito la risposta ai problemi sociali creati dallo sviluppo industriale. Oggi è indispensabile elaborare le nuove risposte ai bisogni posti dai rapidi cambiamenti nell’economia e nel modo di produrre.
E’ indispensabile inoltre affrontare non solo le sfide finanziarie delle assicurazioni sociali, ma anche la questione della legittimità. Occorre fare in modo che la gestione da parte dello Stato dei problemi sociali e sanitari sia più trasparente affinché siano chiaramente visibili i problemi e le finalità. La comprensione da parte dei cittadini dei sistemi previdenziali, del sistema sanitario e dei complessi meccanismi di finanziamento resta essenziale per la legittimità dei sistemi stessi. Quello che vediamo oggi è purtroppo il contrario: la complessità (in parte necessaria e in parte esasperata) per esempio del sistema di finanziamento della sanità è tale da determinare una crisi di legittimità (i cittadini non credono che le istituzioni sappiano gestire efficacemente il problema).
In questo senso il cambiamento del nome del dipartimento è una indicazione sull’importanza che verrà attribuita allo sforzo di rendere più trasparente la gestione della sanità e della socialità.
Sanità: promozione della salute e intervento multisettoriale
La sanità è uno dei due settori di competenza del Dipartimento.
Oggi il discorso sulla sanità verte soprattutto sull’emergenza dei costi, la
cui crescita pare inarrestabile. Un motivo di grande preoccupazione per i
cittadini e per i politici. Tuttavia il margine di manovra del cantone è
minimo, perché il finanziamento del sistema sanitario è di competenza
federale: attualmente le Camere federali stanno discutendo la revisione della
Legge assicurazione malattia (LAMal), che contribuirà però poco a frenare l’aumento
dei costi, ma caricherà più oneri ai Cantoni.
I Cantoni devono impegnarsi per controllare la spesa, razionalizzando e
riorientando l’offerta
Ma la politica sanitaria non è soltanto sinonimo di prestazioni, servizi e
costi.
Il Dipartimento promuove attualmente una politica sanitaria non più soltanto
incentrata sulla "riparazione del danno", ma sui fattori che veramente
influenzano lo stato di salute delle persone. Fattori sociali, economici e
ambientali fanno la differenza in termini di aspettative di vita, non solo a
livello quantitativo ma soprattutto qualitativo. Siamo portati a credere che la
salute di una persona dipenda in larga misura dal consumo di prestazioni
mediche. Ma non è così. Studi recenti hanno dimostrato che il lavoro, l’ambiente
in cui si vive, la situazione economica, il grado di integrazione sociale hanno
un impatto determinante sullo stato di salute di una persona e sulle sue
aspettative di vita.
Occorre ripensare la sanità anche come protezione del capitale salute. Per questo anche le scelte politiche operate al di fuori del settore sanitario devono essere attentamente valutate per il loro impatto sulla salute della popolazione.
Il Dipartimento è impegnato con azioni informative per favorire un accesso individuale più consapevole a prestazioni e a servizi con lo scopo di contenere la quantità di prestazioni inutili o inadeguate.
DOS e socialità: una denominazione non più attuale
In generale il termine di "opera" può essere interpretato come sinonimo di lavoro o di istituzione assistenziale. Più in particolare la denominazione di "opere sociali", attribuita al Dipartimento nel 1959
2, riprendeva una tipica terminologia italiana, che associava al termine "opere" i servizi caritatevoli e assistenziali3.Socialità: diritti e obiettivi nelle Costituzioni federale e ticinese
La nuova Costituzione federale
5 contempla tra i diritti fondamentali del cittadino il diritto all’aiuto in caso di bisogno (art. 12). Tra gli obiettivi sociali (art.41), essa annovera la partecipazione alla sicurezza sociale, la fruizione delle cure necessarie alla salute, la promozione e la protezione della famiglia quale comunità di adulti e bambini, un lavoro a condizioni adeguate per le persone abili al lavoro affinché possano provvedere al loro sostentamento, un’abitazione adeguata a condizioni sopportabili, l’aiuto agli adolescenti e ai bambini nel loro sviluppo cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politicaLa nuova Costituzione cantonale
6 riconosce una serie di diritti e obiettivi sociali. L’art. 13 definisce i diritti sociali:"Ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali "
E ancora :
" Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, assistito e guidato. Egli ha pure diritto ad una formazione scolastica gratuita che risponda alle sue attitudini".
All’art.14 la Costituzione cantonale ticinese enumera gli obiettivi sociali, in parte ripresi dalla Costituzione federale:
"Il Cantone provvede affinché:
a. ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e con una retribuzione che gli assicuri un tenore di vita dignitoso, venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;
b. ognuno possa trovare un’abitazione adeguata a condizioni economicamente sopportabili;
c. le donne possano beneficiare della necessaria sicurezza economica prima e dopo il parto;
d. i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell’adempimento dei loro compiti;
e. le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione;
f. ognuno possa beneficiare di un’istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini;
g. sia promossa l’occupazione ed ognuno possa scegliere la sua professione;
h.
ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno".La Costituzione federale e la Costituzione cantonale affermano le prestazioni sociali erogate dallo Stato non come atto caritatevole, ma in quanto diritto individuale. Le assicurazioni sociali, mettendo in comune le risorse individuali, organizzano la risposta mutuale ai vari rischi: malattia, invalidità, disoccupazione, infortunio, ecc. per garantire un’esistenza dignitosa anche ai cittadini che in un momento della vita si trovano nel bisogno.
Modernizzazione delle garanzie sociali
Le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro, nell’economia e, più in generale, nell’organizzazione sociale hanno però mostrato chiaramente i limiti dell’attuale impostazione del sistema di assicurazioni sociali. La valutazione dell’efficacia della Legge sugli assegni di famiglia e le recenti ricerche a livello nazionale hanno confermato l’emergere di nuovi fenomeni, quali i "working poors" (persone che non raggiungono il minimo vitale nonostante un’attività lavorativa a tempo pieno) e la femminilizzazione della povertà dovuta al connubio tra mutamenti nel mercato del lavoro e nelle strutture familiari. Lo Stato sociale, di conseguenza, deve cercare nuovi orientamenti per garantire la sicurezza sociale in un contesto economico sempre più caratterizzato dal rischio, dall’incertezza e dalla precarietà. Di fronte all’individualizzazione del lavoro la povertà ha assunto nuove forme e tende a distribuirsi lungo diversi periodi della vita. Lo Stato sociale tradizionale, con le assicurazioni sociali federali, funziona come un sistema di compensazioni per una disfunzione puntuale (malattia, invalidità, disoccupazione, vecchiaia). Ma in un contesto di precarietà crescente, di accentuata disuguaglianza dei redditi e di frammentazione, lo Stato sociale non può intervenire solo passivamente per indennizzare. Si vedrebbe altrimenti costretto ad aumentare, con effetti negativi, i prelievi sul reddito da lavoro. Si vede sempre di più la necessità di "personalizzare" gli strumenti di intervento per dare risposte concrete e valide a problemi che sono specifici e differenti.
Per tutte queste ragioni il Dipartimento ha avviato una politica che si prefigge i seguenti obiettivi:
·
adattare le prestazioni sociali ai mutamenti socio-economici e culturali (indotti in particolare dalla nuove forme di lavoro in seguito alla maggiore flessibilità richiesta dallo stesso mercato del lavoro) ma anche dal diverso modo di vivere in famiglia e individualmente;·
migliorare gli interventi di sostegno verso coloro che sono già in difficoltà ma anche favorire l’autonomia di coloro che rischiano l’emarginazione e la caduta nella rete dell’aiuto sociale.
La revisione della Legge sugli assegni di famiglia (già in discussione in
Parlamento) e la nuova Legge per le famiglie (che sarà presentata fra poco)
vanno in questa direzione.
La revisione della Legge assegni consolida e rafforza strumenti che si sono
rivelati validi per contrastare la povertà delle famiglie.
E’ allo studio anche una nuova forma di rete sociale per coloro che sono
esclusi dalle prestazioni sociali a causa del loro statuto lavorativo,
elaborando forme di mutualizzazione dei problemi condivisi (ricerca di lavoro,
aggiornamento professionale, prevenzione delle patologie legate all’insicurezza,
insufficiente copertura assicurativa, cura dei figli).
Il Dipartimento della sanità e della socialità ha avviato un progetto con la collaborazione del Dipartimento di lavoro sociale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
7.In questo senso modernizzare la socialità significa evitare forme di
paternalismo e assistenzialismo per mettere al centro dell’azione politica il
cittadino.
In sintesi con il nuovo nome di Dipartimento della sanità e della socialità,
si vuole evidenziare il cambiamento in atto di una politica che non intende
essere unicamente riparatoria verso chi è già nel bisogno, ma che vuole essere
innanzitutto di carattere preventivo, quale condizione quadro a favore del
benessere e della qualità di vita di tutta la popolazione
Patrizia Pesenti
Consigliere di Stato
dss/marzo 2002
_____
1
Ticino si è proceduto con la prima fase della pianificazione ospedaliera e il progetto di Rete sanitaria la fine di razionalizzare (e non razionare) le prestazioni sanitarie offerte alla popolazione, utilizzando al meglio le risorse disponibili.2
Decreto esecutivo del 17 febbraio 1959.3
Nel diritto italiano il concetto di opere pie era abbastanza pronunciato. Anche la lingua tedesca, oltre a molti altri significati, associa alla parola "Werk", anche questo senso.4
Cfr. raccomandazioni Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 67 sulla garanzia dei minimi di esistenza e n. 69 sulle cure mediche del 12 maggio 1944.5
Costituzione federale del 18 aprile 1999.6
Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997.7
Rapporto al Gran Consiglio sul secondo aggiornamento delle linee direttive e del piano finanziario 2002-2003, ottobre 2001; scheda programmatica 2, modernizzazione delle garanzie sociali e del sistema sanitario, misura 3 "nuove forme di sicurezza sociale quale risposta alla flessibilizzazione del mercato del lavoro.I PARTNER DEL DOS
I servizi sociali non statali - comunali, consortili, di associazione private senza scopo di lucro - sono numerosi. Una buona parte è sussidiata dal Cantone, altri sono riconosciuti e sostenuti (non finanziariamente) attraverso la consulenza e la supervisione.
I partner del DOS nell'offerta di servizi sociali possono essere catalogati in sei settori di intervento.
famiglia1.
2.
lavoro, reddito e consumo3.
anziani4.
sanità5.
vittime reati6.
diversiATTUALITÀ
·
Dipartimento della sanità e della socialità·
Istituto cantonale di microbiologia·
Cure dentarie gratuite per gli allievi
Legislatura 1999-2003
·
Gli obiettivi : modernizzazione delle garanzie sociali e del sistema sanitario·
Riforma della sicurezza sociale e del sistema sanitarioPIANIFICAZIONE OSPEDALIERA
·
La nuova Pianificazione
dal 1. luglio 2001·
Elenco istituti autorizzati ad esercitare a carico della LAMal·
I mandati di prestazione·
Perché la pianificazione ospedaliera·
Istituto di cura valmaggese con sedi a Cevio e Someo
RAPPORTO SULLE PROFESSIONI INFERMIeRISTICHE
|
Questo documento è ottenibile presso la Direzione DOS |
LOTTA ALLE TOSSICOMANIE
·
Piano cantonale degli interventi·
Rapporto del Gran ConsiglioPolitica a favore della famigliA...
·
Politica a favore di tutte le famiglie·
Indirizzi per la revisione della·
Protezione dei minorenni·
Direttive asili nido·
Direttive per accogliere minorenni·
Assegni familiari: uno strumento di lotta contro la povertà della famiglia·
Prima revisione della Legge sugli assegni di famiglia...e degli anziani
·
Nuovi orientamenti·
Consiglio degli anziani
Discorsi
·
Testi degli interventi
della Consigliere di Stato
Patrizia Pesenti
Messaggi
·
Licenziati dal Consiglio di Stato·
Evasi dal Gran Consiglio
Approfondimenti
·
Il DOS per voisalute
·
I determinanei eco-socio-·
Salute è informazioneAzione sociale
·
Assistenza e cura a domicilio·
Infogiovani 2002Assicurazioni sociali
·
Informazioni periodiche suo
Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)o
Assicurazione federale per l'invalidità (AI)o
Prestazioni complementari cantonali (PC) alle rendite AVS e AIo
Assegni di famigliao
Assicurazione malattiao
Assicurazione contro la disoccupazione (AD)
·
Premi assicurazione malattia per l'anno 2002Diversi
·
Conferenze DOS·
I partner del DOSLa Divisione dell'azione sociale (DAS) assicura alle persone prestazioni individuali di sosteno finanziario e non (assistenza, servizio sociale, tutele e curatele) e ha compiti di
pianificazione, valutazione, coordinamento ed erogazione di sussidi nell'ambito dell'assistenza e cura a domicilio; del settore degli anziani (case per anziani); del settore degli invalidi (istituti e altri servizi); del settore della maternità, dell'infanzia e dei giovani (istituti, colonie, centri giovanili, altri servizi).·
Come siamo organizzati·
Con chi collaboriamo·
Le leggi di riferimento
Come siamo organizzati La DAS comprende sei uffici e un istituto (centro di formazione per invalidi); l'ufficio degli anziani e degli invalidi, l'ufficio dei giovani, della maternità e dell'infanzia e il Centro per la formazione professionale e sociale sono riuniti in una Sezione. Con chi collaboriamo Collaboriamo soprattutto con molti comuni e consorzi e con numerose fondazioni e associazioni private che promuovono e gestiscono istituti, servizi e iniziative sociali (vedi: I partner del cantone nell'offerta di servizi sociali)Le leggi di riferimento In particolare applica le seguenti leggi federali (LF), cantonali (LC) e regolamenti (R):
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SANITA' - HANDICAP - TOSSICODIPENDENZA E ALCOLISMO
Indice
· Antenna Alice - Centri di consulenza per tossicodipendenti
· Comunità familiare - Servizio tossicodipendenze
· Antenna Icaro - Centri di consulenza per tossicodipendenti
· Assistenza e cura a domicilio
· Associazione "Aiuto AIDS Ticino"
· Associazione alcolisti anonimi - Regione Svizzera Italiana
· Associazione Alzheimer Svizzera - Sezione Ticino
· Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera Italiana (Unitas)
· Associazione dei pazienti della Svizzera Italiana (APSI)
· Associazione L'Ancora - Centro terapeutico "Villa Argentina"
·
Associazione
SIDS-Ticino (Sudden Infant Death Syndrome)
· Associazione Sezioni samaritane Ticino e Moesano (ASSTM)
· Associazione svizzera degli invalidi (ASI-SIV)
· Associazione svizzero italiana per i problemi dell'autismo (ASIPA)
· Associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione speciale (ATGABBES)
· Associazione ticinese deboli d'udito (ATiDU)
· Associazione ticinese diabetici (ATD)
· Centro (Fondazione) per persone audiolese
· Centro residenziale a medio termine di Comunità familiare
· Centri di consulenza per tossicodipendenti - Anenna Alice
· Centri di consulenza per tossicodipendenti - Anenna Icaro
· Centro terapeutico "Villa Argentina" dell'Associazione L'Ancora
· Comunità familiare - Centro residenziale a medio termine
· Conferenza volontariato sociale
· Federazione svizzera di consulenza sui mezzi ausiliari per persone andicappate e anziani (FSCMA)
· Federazione ticinese per l'integrazione degli andicappati (FTIA)
· Fondazione ARES - Autismo ricerca e sviluppo e creazione di ambiti curativi ed educativi
· Gruppo celiachia della Svizzera Italiana
· Il Gabbiano - Fondazione per tossicodipendenti
· Lega polmonare ticinese (già Lega ticinese contro la tupercolosi e le malattie polmonari
· Lega ticinese contro il cancro - servizio consulenza
· Lega ticinese per la lotta contro il reumatismo
· Servizi di appoggio per persone invalide e ammalate
· Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate
· Servizio di consulenza per sordociechi (UCBC - SAN GALLO)
· Società epilettici della Svizzera Italiana (SESI)
· Società silenziosa ticinese dei sordi
· Società svizzera sclerosi multipla
· Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA)
· Villa Argentina - Centro terapeutico dell'Associazione L'Ancora
ASSOCIAZIONE "AIUTO AIDS TICINO"
Sede: |
Via Zurigo 3 |
Telefono 091/923 80 40 |
Telefono 091/923 17 17 consulenza anonima |
Orari: |
dal lunedì al venerdì |
||
Scopi: |
informazione:
Prevenzione:
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Osservazioni: |
le consultazioni personali sono gratuite e con garanzia di assoluto anonimato. |
ASSOCIAZIONE
ALZHEIMER SVIZZERA - SEZIONE TICINO
Sede: |
Viale dei Faggi 8 |
Telefono 091/971 26 62 |
|
Orari: |
tutti i mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 |
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web: |
http://www.alz.ch/ch/16sections.html#Tessin (solo in francese e tedesco) |
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e-mail: |
alz@bluewin.ch |
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Scopi: |
|
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Operatori: |
personale professionale e volontari |
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Prestazioni: |
consulenza ed informazione di carattere medico, psicologico e sociale
in merito alla malattia e ad aspetti correlati. |
||
Costi: |
prestazioni gratuite. |
Sede: |
Via San Gottardo |
Telefono 091/745 11 17 o |
Fax 091/745 48 68 |
Web: |
http://www.unitas.ch |
||
e-mail: |
unitas@e-link.ch |
||
Scopi: |
Unire i ciechi e gli ipovedenti in un solo vincolo di amicizia e
solidarietà al fine di salvaguardare e migliorare la loro posizione sotto
i diversi aspetti della vita sociale, economica e morale.
|
||
Strutture di supporto: |
CASA SORRISO per bambini ciechi pluriminorati Via Gerbione 6598 Tenero |
Telefono 091/745 24 41 |
Possibilità di 8 posti letto con lo scopo di costituire un gruppo familiare |
CASA SORRISO per anziani ciechi e ipovedenti Via Contra 6598 Tenero |
Telefono 091/745 60 60 |
42 posti letto |
|
SERVIZIO DI LETTURA E CONSULENZA Via Bernasconi 16 6850 Mendrisio |
Telefono 091/646 77 77 |
||
CENTRO DIURNO "Casa Andreina" Via Ricordone 3 6900 Lugano |
Telefono 091/970 17 71 |
||
CASE DI VACANZA 6777 Deggio (Quinto) |
per informazioni: segretariato Unitas |
Telefono 091/745 30 30 |
Sede: |
Casella postale 1077 |
Telefono 091/826 11 28 |
|
Web: |
http://www.asi.ch/ (sito in francese e tedesco) |
||
e-mail: |
information@asi.ch |
||
Orari: |
consulenza personale e telefonica il lunedì dalle 17.00 alle 19.00 |
||
Scopi: |
l'Associazione promuove:
|
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Osservazioni: |
le prestazioni sono gratuite. |
Sede: |
Burggraf - VESTA |
Telefono 091/994 45 25 o |
Fax 091/994 45 25 |
Orari: |
incontri mensili, incontri su appuntamento o in caso di necessità |
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Sede principale: |
SIDS Schweiz |
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Scopi: |
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Osservazioni: |
L’associazione è membro della ZEWO, riconosciuta come associazione di beneficio pubblico. |
Sede: |
c/o Gianluigi Biasca |
Telefono 091/863 20 79 |
Fax 091/863 39 74 |
Scopi: |
coordinamento dell'attività di aggiornamento dei monitori e delle
azioni di volontariato sociale e sanitario delle 76 sezioni samaritane
affiliate. |
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Corsi: |
|
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Osservazioni: |
tutte le prestazioni sono gratuite. Sono fatturate unicamente le spese vive. |
Sede: |
via A. Ciseri 6 |
Telefono 091/921 07 67 |
|
web: |
http://www.asi.ch sito in francese e tedesco |
||
e-mail: |
information@asi.ch |
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Orari: |
lunedì e mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore 17.30 |
||
Sede principale: |
SIV |
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Scopi: |
protezione giuridica |
||
Osservazioni: |
fr. 50.- all'anno compreso bollettino sezionale |
Sede: |
Piazza Grande 3 |
Telefono 091/857 99 33 |
Presidente: Sito Web |
6516 Cugnasco |
Telefono 091/859 05 67 |
Scopi:(dagli statuti dell’associazione) |
|
Sede: |
Via Trevano 91 |
Telefono 091/972 88 78 |
Fax 091/972 92 82 |
Scopi: |
riunire le persone che necessitano di educazione o assistenza speciale,
i loro amici e le persone giuridiche o istituzioni interessate per mettere
in comune le singole esperienze ed aiutarsi vicendevolmente.
|
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Attività: |
Le attività proposte dall'ATGABBES sono indirizzate alle persone
portatrici di handicap (bambini, adolescenti, adulti). In particolare
vengono svolti corsi integrati settimanali, quali attività creative,
espressive, nuoto, psicomotricità, ecc. |
Sede: |
Via Motto di Mornera 4 |
Telefono 091/825 95 66 |
Fax 091/826 34 48 |
Orari: |
orari d'ufficio |
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Scopi: |
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Osservazioni: |
la tassa sociale annua è di franchi 30.- |
Sede: |
Via San Gottardo 85 |
Telefono 091/966 34 15 |
Fax 091/966 69 35 |
Orari: |
segretariato aperto al pubblico: |
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Scopi: |
|
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Osservazioni: |
prestazioni gratuite. |
Sede: |
Via Busciurina 17c |
Telefono 091/857 52 55 |
Fax 091/857 52 55 |
Scopi: |
L'associazione ATiDU organizzza
|
SOCIETA' SILENZIOSA TICINESE DEI SORDI
Sede: |
Via Mercoli 5 |
Telefono 091/971 03 28 |
Fax 091/971 03 29 |
GRUPPO AUDIOLESI
Sede: |
Casella postale 103 |
Telefono 091/829 22 82 |
Fax 091/829 22 82 |
Sede: |
Centro Luserte 4 |
Telefono 091/858 31 01 (consulenza) - |
Fax 091/858 33 46 |
Responsabile: |
Julitta Kurt |
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Orari: |
orari d'ufficio |
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web: |
www.hapi.ch/fscma.htm solo in francese |
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Scopi: |
consulenza individuale, se indicato anche a domicilio, sul posto di
lavoro, ecc; |
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Osservazioni: |
la consulenza della FSCMA è gratuita |
Sede: |
Via Berta 28 |
Telefono 091/857 80 80 |
Fax 091/857 88 84 |
web: |
http://www.ftia.ch |
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e-mail: |
info@ftia.ch |
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Scopi: |
la FTIA si prefigge di promuovere e favorire l'integrazione delle persone andicappate nella società mediante:
La FTIA si adopera inoltre per sviluppare e sostenere ogni altra iniziativa o attività utile al conseguimento degli scopi sopra elencati e per agire da stimolo e da interlocutore dell'Autorità nella soluzione dei problemi delle persone andicappate. |
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INTERVENTI |
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Settore sportivo: |
indirizzato alle persone con andicap mentale, fisico e sensoriale. Organizzazione di attività sportive e/o ricreative durante le ore serali, i fine settimana o per periodi più lunghi durante le vacanze scolastiche. |
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Consulenza barriere: |
indirizzate alle persone disabili in carrozzella e con
difficoltà motorie. |
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Consulenza giuridica: |
presso il segretariato (ente garante); consulenze per qualsiasi questione legale legata all'andicap ed in particolare all'AI. |
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Relazioni pubbliche: |
informazione all'interno ed all'esterno sui vari aspetti della quotidianità legati all'andicap, in particolare fisico, e sensibilizzazione generale alla problematica presso tutti i settori della società (trasporti, turismo, cultura, alloggio, commercio, educazione, ecc). |
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Osservazioni: |
le prestazioni offerte dal segretariato sono in linea di principio gratuite (eccetto alcuni corsi e giornate sportive) e sono aperte ai membri e non membri della FTIA. |
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Attività collaterali: |
organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale (es: Special Olympics) e di giornate di studio sulle tematiche legate all'andicap. |
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Pubblicazioni: |
notiziario FTIA, stampati informativi, ricerche sull'andicap, comunicati stampa, articoli mirati, ecc. |
Sede: |
Segretariato ARES |
Telefono 091/850 15 80 |
Fax 091/850 15 82 |
Orari: |
orari d’ufficio |
||
Scopi: |
|
Sede principale: |
Via Ag. Maspoli |
Telefono 091/646 40 64 |
Fax 091/646 60 00 |
Scopi: |
Promuovere ed attivare ogni iniziativa atta ad aiutare e a reintegrare nella società gli utenti dell'Organizzazione sociopsichiatrica e dei servizi ambulatoriali dell'OSC. |
||
Altre sedi: |
Centro al Dragonato |
Telefono 091/825 99 44 |
|
Centro diurno terapeutico riabilitativo per persone fra i 14 e i 50 anni con difficoltà di inserimento sociale e professionale, sia con gravi disagi psichici che per problematiche sociali e/o familiari |
|||
Altre sedi: |
Cooperativa al Al Frutteto |
Telefono 091/858 12 20 |
|
Laboratorio protetto Produzione e vendita ortaggi Esecuzione lavori esterni di giardinaggio e risanamento terreni incolti. |
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Appartamenti protetti |
Telefono 091/646 40 64 |
Sede: |
Via Prada 4 |
Telefono 091/880 00 00/01 |
Fax 091/880 00 01 |
web: |
http://www.fragile.ch sito in preparazione, solo tedesco |
||
e-mail: |
mail@fragile-suisse.ch |
||
Sede principale: |
Fragile Suisse |
Telefono 01/360 30 60 |
Fax 01/360 30 66 |
Orari: |
lunedì - mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 |
||
Scopi: |
Le persone interessate ai problemi che insorgono dopo una lesione cerebrale sia da trauma che da malattia, infezione intossicazione o tumore, possono rivolgersi per informazioni su differenti temi:
|
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Osservazioni: |
informazioni gratuite; opuscoli informativi sulle
attività; |
Sede: |
Casella postale 113 |
Telefono 091/857 11 62 |
|
Scopi: |
l'associazione ha lo scopo di promuovere le iniziative atte a
consentire agli interessati di superare le difficoltà determinate dalla
celiachia; |
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Osservazioni: |
la tassa sociale annua, fissata di volta in volta, ammonta attualmente
a fr. 40.--. Va inoltre versata una tassa d’entrata di fr. 20- che da
diritto a tutto il materiale. |
Sede principale: |
Via L Colombi 1 |
Telefono 091/826 35 25 |
Fax 091/826 32 68 |
Sede per il Sottoceneri: |
Via alla Campagna 10 |
Telefono 091/971 03 10 |
Fax 091/971 03 13 |
Scopi: |
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Operatori: |
assistenti sociali, volontari e gruppi di auto-aiuto |
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Prestazioni: |
servizio sociale:
volontariato: interventi di aiuto, sostegno ed accompagnamento agli ammalati in ospedale (presenze settimanali di accoglienza ed animazione nei reparti e negli ambulatori specializzati) e a domicilio (malati in situazioni e momenti di malattia diversi), ad integrazione e complemento degli interventi degli operatori sociosanitari attivi nel territorio. gruppi di auto-aiuto: aiuto reciproco fra ammalati, con patologie tumorali diverse (donne con tumore al seno, laringectomizzati, portatori di stoma) I membri di questi gruppi offrono consiglio ad altri che, come loro, sono stati colpiti dalla malattia e, soprattutto, testimoniano con la loro presenza la possibilità di superare la malattia. |
Sede Segretariato: |
Via Gerretta 3 |
Telefono 091/825 46 13 |
Fax 091/826 33 12 |
Scopi: |
lo scopo della Lega Ticinese contro il Reumatismo è la lotta delle
malattie reumatiche nel nostro cantone e viene raggiunto con diversi
mezzi; informazioni, servizio sociale svolto dagli operatori di Pro
Infirmis, organizzazione di corsi di ginnastica medica per reumatizzati in
palestra e in piscina. |
Sede: |
Via al Ponte 9 |
Telefono 091/966 45 51 |
Fax 091/967 38 35 |
Orari: |
orari d'ufficio, 08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 |
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Scopi: |
|
Sede principale: |
Via Campo Marzio 19 |
Telefono 091/825 82 55/56 |
Fax 091/826 34 65 |
Altre sedi: |
Piazza Grande 13 |
Telefono 091/751 42 85/87 |
Fax 091/751 21 48 |
Via San Gottardo 85 |
Telefono 091/966 84 40/41 |
Fax 091/968 24 66 |
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Scopi: |
la Pro Infirmis è a disposizione delle persone disabili (bambini,
adolescenti e adulti fino all'età AVS) e dei loro congiunti per aiutarli
a superare le difficoltà collegate ad un andicap.
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Osservazioni: |
la Pro Infirmis assume anche il lavoro di servizio sociale delegatole dalla Lega ticinese per la lotta contro il reumatismo. |
Sede: |
c/o FTIA |
Telefono 091/857 88 69 |
Fax 091/857 88 84 |
Orari: |
lunedì 09.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00 |
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Scopi: |
il Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate, gestito da FTIA, ATGABBES, PRO INFIRMIS e UNITAS, è a disposizione di tutte le persone andicappate residenti nel Canton Ticino e nel distretto Moesa.Esso fornisce le proprie prestazioni su questioni giuridiche connesse con un'invalidità o una malattia di lunga durata. L'attività principale si svolge nel campo delle Assicurazioni sociali, particolarmente dell'Assicurazione invalidità. Le prestazioni del Servizio comprendono:
|
||
Osservazioni: |
la consulenza è gratuita, mentre per ciò che concerne l'assistenza giudiziaria può essere richiesta una partecipazione finanziaria. |
Sede: |
Via Nosetto 3 |
Telefono 091/825 82 72 |
Fax 091/825 82 72 |
Orari: |
orari d'ufficio |
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Scopi: |
servizio sociale a favore di persone con il doppio andicap visivo e uditivo Opera in tutta la Svizzera italiana. |
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Prestazioni: |
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Sede: |
Via Ghiringhelli 6a |
Telefono 091/825 54 74 |
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ccp: |
65-8950-40 |
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Orari d'apertura: |
ogni lunedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.30 |
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Scopi: |
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Attività: |
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Osservazioni: |
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Sede - recapito: |
SSSM Gruppo Sottoceneri |
Telefono 091/923 52 84 |
Fax 091/922 07 07 |
SSSM Gruppo Sopraceneri |
Telefono 091/743 01 31 |
Fax 091/743 90 19 |
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Scopi: |
|
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Osservazioni: |
le prestazioni sono gratuite. |
Sedi: |
Via al Chioso 3 |
Telefono 091/972 70 70 |
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Via Bossi 33 |
Telefono 091/682 86 86 |
||
Albergo Sorriso |
Telefono 091/943 60 49 |
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Orari: |
lunedì-giovedì dalle 9.30 alle 18.00 |
||
Scopi: |
Le Antenne si indirizzano a tutte quelle persone che direttamente si sono approciate alle droghe e, indirettamente, per legami familiari, affettivi e professionali sono coinvolte nella problematica e, ad un pubblico più allargato, con una funzione di informazione e sensibilizzazione. |
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Interventi: |
|
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Osservazioni: |
le prestazioni sono gratuite Gli operatori sono vincolati dal segreto professionale. |
Direzione: |
6515 Gerra Piano |
Telefono 091/840 92 23/24 |
|
Orari: |
lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 12.00 |
||
Sedi: |
Via C. Molo 3 |
Telefono 091/826 21 91/92 |
Fax 091/826 20 16 |
via S. Balestra 21 |
Telefono 091/751 59 29 |
Fax 091/751 71 61 |
|
Orari: |
orari d’ufficio dalle 9.00 alle 12.00, dalle 13.30 alle 18.30 |
Orari: |
orari d’ufficio |
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Scopi: |
l'Antenna si occupa della consulenza e della presa di contatto con
tutti coloro che fanno uso di stupefacenti ed anche coloro che per motivi
diversi sono confrontati con il fenomeno della droga e della dipendenza,
siano essi genitori, parenti, docenti, ecc.
permettere a persone volontarie precedentemente disintossicate di effettuare dei soggiorni di massimo 4 mesi in ambiente residenziale dove:
|
||
Osservazioni: |
Si collocano 12 persone segnalate da Ente collocante
riconosciuto. |
Sede: |
casella postale 1633 |
Telefono 091/826 22 05 |
|
Orari: |
permanenza telefonica 24 ore su 24 |
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Gruppi della regione Svizzera Italiana: |
Gruppo AA St Anna |
riunione tutti i lunedì ore 20.30 |
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Gruppo AA Ascona-Locarno |
riunione tutti i mercoledì ore 20.30 |
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Gruppo AA Blenio |
riunione tutti i martedì ore 20.30 |
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Gruppo AA Pregassona |
riunione tutti i giovedì ore 20.30 |
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Gruppo AA Rinascita |
riunione tutti i venerdì ore 20.30 |
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Gruppo AA Manotesa |
riunioni tutti i sabati ore 20.00 |
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Gruppo AA Serenità |
riunione tutte le domeniche ore 20.30 |
||
Scopi: |
Alcolisti Anonimi è un'associazione di uomini e donne che mettono in comune la loro esperienza, forza e speranza al fine di risolvere il loro problema comune e di aiutare altri a ricuperarsi dall'alcolismo. L'unico requisito per divenire membri è il desiderio di smettere di bere. Non vi sono quote o tasse da pagare per essere membri di AA; l'Associazione è autonoma mediante i propri contributi e non è affiliata ad alcuna setta, confessione, idea politica, o istituzione; non intende impegnarsi in alcuna controversia, né sostenere od opporsi ad alcuna causa. Lo scopo primario è di rimanere sobri e aiutare altri alcolisti a raggiungere la sobrietà. |
||
Tipi di riunioni: |
in Alcolisti Anonimi esistono due tipi di riunioni e cioè:
|
||
Nella nostra Regione i Gruppi tengono le loro riunioni aperte nei giorni indicati: |
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Gruppo AA St Anna |
Primo lunedì del mese |
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Gruppo AA Blenio |
Primo martedì del mese |
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Gruppo AA Ascona-Locarno |
Primo mercoledì del mese |
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Gruppo AA Pregassona |
Secondo giovedì del mese |
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Gruppo AA Rinascita |
Ultimo venerdì del mese |
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Gruppo AA Manotesa |
Primo sabato del mese |
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Gruppo AA Serenità |
Prima domenica del mese |
Sede principale: |
Associazione Le Patriarche Internazionale |
Telefono 091/858 33 42 |
|
Altre sedi: |
Geneve, Fribourg, Luzern, Basel, Zurich, Uster |
||
Scopi: |
intervento nel campo della tossicomania: sevrage bloc, cura, postcura, reinserimento, prevenzione e formazione professionale |
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Osservazioni: |
costo delle prestazioni: fr. 120.- al giorno |
Sede principale: |
Direzione |
Telefono 091/605 69 59/60 |
Fax 091/605 68 18 |
Sede amministrativa: |
Piazza Molino Nuovo 15 |
Telefono 091/922 06 76 |
Fax 091/923 94 98 |
Sedi: |
Scuderia |
Telefono 091/857 18 86 |
Fax 091/857 18 86 |
Fondazione Il Gabbiano |
Telefono 091/967 57 02 |
Fax 091/967 57 02 |
|
Scopi: |
offrire ai giovani in difficoltà, soprattutto in caso di
tossicodipendenza o grave disagio sociale, una prospettiva
d'indipendenza; |
Direzione: |
Via Trevano 6 |
Telefono 091/922 60 06 |
Fax 091/923 23 28 |
Web: |
http://www.ingrado.ch/ |
||
|
ingrado@stca.ch |
||
Altre sedi - Consultori: |
via San Gottardo 2 |
Telefono 091/826 12 69 |
Fax 091/826 16 05 |
via Parallela |
Telefono 091/862 43 70 |
||
via Valdani 6 |
Telefono 091/695 35 06 |
||
via Orelli 29 |
Telefono 091/751 78 78 |
Fax 091/751 78 78 |
|
via Materno 19 |
Telefono 091/7923 92 83 |
Fax 091/7923 92 83 |
|
via Trevano 6 |
Telefono 091/923 92 84 |
Fax 091/923 92 84 |
|
via Beroldingen 18 |
Telefono 091/646 62 26 |
||
Centro diurno via Murate 6500 Bellinzona |
Telefono 091/826 12 31 |
Fax 091/826 12 70 |
|
Centro stazionario riabilitativo 6955 Cagiallo |
Telefono 091/936 00 40 |
Fax 091/936 00 44 |
|
Orari: |
orari d'ufficio |
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Scopi: |
il STCA è un ente specializzato nella consulenza e nel trattamento dell'alcolismo. |
||
Prestazioni: |
|
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Strutture: |
a carattere ambulatoriale, semi-stazionario e stazionario. |
||
Osservazioni: |
il STCA è inserito in una rete terapeutica regionale dove operano altri enti confrontati direttamente o in via sussidiaria con una casistica di alcol-dipendenti. Alla medicina privata e agli ospedali è domandato il trattamento nelle situazioni di scompenso organico necessitanti un intervento medicalizzato. I risultati nella pratica clinica confermano che il successo dei trattamenti degli alcol-dipendenti dipende dall'adempimento di determinati requisiti quali l'impostazione interdisciplinare, ossia trattamento integrale, ossia un'assistenza completa fra la presa di contatto e la reintegrazione sociale. La continuità terapeutica, garantita dal STCA, è infatti determinante ai fini del successo dell'intervento. |
Sede principale: |
Casa Shalom |
Telefono 091/752 25 20 |
Fax 091/752 25 20 |
web: |
http://www.ticino.com/usr/shalom/ |
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e-mail: |
shalom@ticino.com |
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Altre sedi: |
Agape-Zentrum |
Telefono 055/611 16 35 |
|
Ufficio |
Telefono 055/640 13 34 |
Fax 055/640 62 50 |
|
VELIERO PER GIOVANI "Ruach" |
Telefono 055/640 13 34 |
Fax 055/640 62 50 |
|
Scopi: |
il centro di riabilitazione si prefigge lo scopo di aiutare i giovani
tossicodipendenti a recuperare un equilibrio psichico, spirituale e fisico
che li metta in condizione di condurre una vita responsabile,
indipendente, socialmente integra e libera da qualsiasi dipendenza
nell'ambito della comunità terapeutica e tramite la consulenza
individuale e discussioni di gruppo. |
||
Osservazioni: |
costo: fr 150.- al giorno / ticinesi fr 120.- al giorno |
Sede principale: |
Corso Elvezia 24A |
Telefono 091/922 93 66 |
Fax 091/923 60 19 |
Altre sedi: |
sede di Viglio |
Telefono 091/944 56 82 |
Fax 091/993 28 45 |
sede di via Ferri |
Telefono 091/972 72 79 |
||
appartamento protetto |
Telefono 091/972 72 79 |
||
Orari: |
segretariato orari d'ufficio (sede principale); strutture aperte 24 h su 24 h |
||
Scopi: |
seguito psicoterapeutico (individuale, di gruppo, di famiglia),
reinserimento professionale e preparazione al lavoro, ambito educativo e
sanitario, reinserimento sociale di pazienti tossicodipendenti, con
eventuali associate problematiche psichiatriche (escluse debilità mentali
e gravi patologie psicotiche). Anche per persone tossicodipendenti con
problemi penali inviate dalla Giustizia. |
||
Osservazioni: |
équipe pluridisciplinare che collabora con gli Enti operanti sul
territorio, quali Antenne, psichiatria, servizi sociali, Dip di Giustizia,
medici e psicoterapeuti privati, ecc. |
ISTITUTI PER ANZIANI
(riconosciuti ai sensi della
Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane)
Mendrisiotto |
Luganese |
Bellinzonese e Valli |
Locarnese e Valli |
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MENDRISIOTTO |
|
TEL. |
FAX |
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|
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* |
Centro comunale per anziani |
Via Stazione 8a, 6828 BALERNA |
091 695 34 34 |
091 682 06 39 |
|
* |
Casa anziani Soave |
Via Soave 8, 6830 CHIASSO |
091 682 87 41 |
091 695 35 55 |
|
* |
Casa anziani Giardino |
Via Franscini 9, 6830 CHIASSO |
091 695 35 00 |
091 695 35 55 |
|
* |
Fondazione La Quiete |
Via Dosso 3, CP141, 6850 MENDRISIO |
091 646 62 21 |
091 646 14 42 |
quiete@ticino.com |
* |
Casa anziani Torriani |
Largo Bernasconi 4, 6850 MENDRISIO |
091 640 65 00 |
6091 40 65 01 |
|
* |
Istituto Santa Filomena |
Via Montalbano 3, 6855 STABIO |
091 641 64 80 |
091 647 37 33 |
|
* |
Casa per anziani Girotondo |
6883 NOVAZZANO |
091 640 75 75 |
091 640 75 85 |
|
|
Istituto L. Rossi |
6825 CAPOLAGO |
091 648 11 17 |
|
|
|
Casa di riposo Beato Guanella |
6874 CASTEL S. PIETRO |
091 646 12 04 |
|
|
|
Casa di riposo e cura S. Rocco |
Via Chiesa 5, 6834 MORBIO INFERIORE |
091 682 25 52 |
091 683 12 42 |
|
|
Istituto Sr. Missionarie S. Cuore |
Via della Posta, 6862 RANCATE |
091 640 85 85 |
091 640 85 60 |
|
|
|
|
|
|
|
LUGANESE |
|
TEL. |
FAX |
|
|
|
|
|
|
|
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* |
Casa anziani Cigno Bianco |
Via Peschiera 8, 6982 AGNO |
091 610 75 75 |
091 610 75 76 |
cigno-bianco@hotmail.com |
* |
Casa anziani Stella Maris |
Str. Cantonale, CP 97, 6930 BEDANO |
091 935 71 88 |
091 935 71 27 |
stellamarisbedano@swissonline.ch |
* |
Casa anziani Malcantonese |
6981 CASTELROTTO-CROGLIO |
091 608 14 41 |
091 608 31 34 |
omc.castel@bluewin.ch |
* |
Residenza al Castagneto |
Via S. Giorgio 29, 6975 CASTAGNOLA |
091 911 24 11 |
091 973 24 00 |
castagneto@lugano.ch |
* |
Casa Serena |
Via M. da Carona 10, 6900 LUGANO |
091 911 21 11 |
091 911 20 12 |
isc@lugano.ch |
* |
Residenza Gemmo |
Via Canevascini 30, 6900 LUGANO |
091 961 25 11 |
091 967 37 07 |
gemmo@lugano.ch |
* |
Cà Rezzonico |
Via Torricelli 30, 6900 LUGANO |
091 971 20 12 |
091 972 84 66 |
ca.rezzonico@bluewin.ch |
* |
Casa dei ciechi |
Via Torricelli 45, 6900 LUGANO |
091 971 33 51 |
091 972 28 45 |
info@stac-prociechi.ch |
* |
Casa anziani Alto Vedeggio |
6805 MEZZOVICO |
091 946 29 18 |
091 946 32 46 |
casaanziani.altovedeggio@bluewin.ch |
* |
Istituto Caccia-Rusca |
6922 MORCOTE |
091 996 19 21 |
091 996 10 84 |
caccia-rusca-morcote@swissonline.ch |
* |
Opera Charitas |
Str. Castellanza, 6968 SONVICO |
091 936 01 11 |
091 936 02 43 |
operacharitas@swissonline.ch |
* |
Casa anziani Al Pagnolo |
Via Cremignone 8, 6924 SORENGO |
091 968 22 22 |
091 968 22 29 |
pagnolo@ticino.com |
* |
Casa per appart. Capriasca |
6950 TESSERETE |
091 943 27 77 |
091 943 19 37 |
|
* |
Residenza alla Meridiana |
Via Crocetta 8, 6962 VIGANELLO |
091 973 41 41 |
091 972 41 06 |
segreteria@alla-meridiana.ch |
* |
Casa Tusculum |
6822 AROGNO |
091 640 10 50 |
091 640 10 59 |
amministrazione@tusculum.ch |
* |
Centro L'Orizzonte |
Casella postale 40, 6951 COLLA |
091 935 60 00 |
091 935 60 76 |
orizzonte.colla@ticino.com |
* |
Residenza Paradiso |
Via Franco Zorzi 14, CP 745, 6900 PARADISO |
091 985 05 55 |
091 985 05 10 |
casaanziani.paradiso@ticino.com |
* |
Centro La Piazzetta |
6900 LUGANO-LORETO |
091 911 29 11 |
091 911 29 00 |
piazzetta@lugano.ch |
* |
Casa anziani Bianca Maria |
6965 CADRO |
091 943 18 15 |
091 943 37 98 |
|
|
Istituto Santa Maria |
6942 CROCIFISSO DI SAVOSA |
091 966 47 41 |
091 966 43 21 |
|
|
Casa di riposo Rivabella |
Via Ressiga 17, 6983 MAGLIASO |
091 606 60 50 |
091 606 60 55 |
|
|
Istituto San Giuseppe |
6950 TESSERETE |
091 943 24 33 |
091 943 12 53 |
|
|
Clinica al Parco SA |
Via Massagno 36, 6900 LUGANO |
091 910 33 11 |
091 910 33 35 |
|
|
Casa anziani comunale |
Casella postale, presso Mun. MASSAGNO |
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BELLINZONESE E VALLI |
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TEL. |
FAX |
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* |
Casa per anziani Blenio |
6716 ACQUAROSSA |
091 871 25 25 |
091 871 26 33 |
|
* |
Casa anziani comunale |
Piazza Mesolcina, 6500 BELLINZONA |
091 822 01 00 |
091 826 45 21 |
kapamo@bluemail.ch |
* |
Casa anziani Greina |
Via P. di Claro 43, 6500 BELLINZONA |
091 821 20 00 |
091 821 20 99 |
ca.greina@ti.com |
* |
Casa anziani comunale |
Via Sass Ronchett 10, 6710 BIASCA |
091 873 92 00 |
091 873 92 06 |
|
* |
Casa lev. per anziani S. Croce |
6760 FAIDO |
091 873 55 55 |
091 873 56 56 |
icampagna@bluewin.ch |
* |
Fond. Casa anziani Giubiasco |
Via Olgiati 38a, 6512 GIUBIASCO |
091 850 44 00 |
091 850 44 44 |
direttore@casaanzianigiubiasco.ch |
* |
Casa anziani Circolo del Ticino |
Casella Postale 37, 6514 SEMENTINA |
091 850 16 11 |
091 850 16 04 |
cpa.sementina@bluewin.ch |
* |
Cons. Casa per pers.anziane di Riviera |
Casella postale 282, 6702 CLARO |
091 873 44 00 |
091 873 44 99 |
|
|
Casa Mariotti |
Salita Mariotti 2, 6500 BELLINZONA |
091 825 40 28 |
091 825 06 07 |
|
|
Istituto Paganini-Ré |
Via Convento 7, 6500 BELLINZONA |
091 825 77 61 |
091 826 20 36 |
|
|
Istituto Immacolata |
6535 ROVEREDO (GR) |
091 820 31 31 |
091 820 31 10 |
fsmprovimmacolata@bluewin.ch |
|
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|
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|
LOCARNESE E VALLI |
|
TEL. |
FAX |
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* |
Casa San Giorgio |
Via San Giorgio, 6614 BRISSAGO |
091 786 80 50 |
091 786 80 51 |
casasangiorgio@bluewin.ch |
* |
Casa per anziani Vallemaggia |
6675 CEVIO |
091 754 16 61 |
091 754 22 23 |
|
* |
Casa anziani San Carlo |
Via in Selva 22, 6600 LOCARNO |
091 751 02 72 |
091 752 17 84 |
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* |
Fond. Patrizia Casa anziani |
Via Cesura 12, 6616 LOSONE |
091 791 71 35 |
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* |
Casa Rea |
Via Mondacce 14, 6648 MINUSIO |
091 735 75 75 |
091 735 75 00 |
|
* |
Casa di cura Fondazione Varini |
Via C. Mezzano 38, 6644 ORSELINA |
091 735 55 55 |
091 735 55 56 |
clinica.varini@bluewin.ch |
* |
Casa anziani Montesano |
Via C. Mezzano 45, 6644 ORSELINA |
091 743 51 54 |
091 743 51 86 |
|
* |
Centro Sociale Onsernonese |
6611 RUSSO |
091 797 18 21 |
091 797 12 33 |
|
* |
Istituto Cinque Fonti |
6675 SAN NAZZARO |
091 794 16 36 |
091 785 21 33 |
|
* |
Casa Sorriso |
Via Contra, 6598 TENERO |
091 745 60 60 |
091 745 60 37 |
|
* |
Casa Bel Tramonto |
Via Medere 18, CP 723, 6612 ASCONA |
091 791 40 41 |
091 791 40 60 |
|
* |
Casa anziani San Donato |
6655 INTRAGNA |
091 796 24 44 |
|
|
|
Piccola casa della Divina Provvidenza |
6672 GORDEVIO |
091 753 19 21 |
091 753 31 53 |
|
|
Istituto Solarium |
Via Burio, 6596 GORDOLA |
091 745 01 71 |
091 745 32 49 |
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|
Casa Canfora |
Via Masino 2, 6600 LOCARNO |
091 751 31 74 |
091 701 34 02 |
|
|
Residenza al Lido |
Via della Posta 44, 6600 LOCARNO |
091 756 37 37 |
091 756 37 38 |
|
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Casa Sacra Famiglia |
6611 LOCO |
091 797 15 25 |
091 797 20 48 |
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Istituto Beato Luigi Guanella |
6673 MAGGIA |
091 756 59 59 |
091 756 59 89 |
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|
Residenza Al Parco |
Via San Gottardo 8, 6600 MURALTO |
091 743 78 33 |
091 759 12 50 |
|
|
Casa Vendramini |
Via C. Mezzano 51, 6644 ORSELINA |
091 743 88 64 |
091 743 88 68 |
|
* Istituti al beneficio del sussidio all'esercizio da parte dello Stato
ultimo aggiornamento dicembre 2001/
sseas