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Sintesi della Costituzione europea

 

Il Corriere della Sera 25 ottobre 2004

 

L’Unione nuova in una Carta di 450 articoli.

Qualcosa di più di una Costituzione. Il nuovo testo fondamentale adottato dai 25 Paesi dell’Ue è un grande trattato internazionale: 270 pagine e 450 articoli suddivisi in quattro parti per regolare ogni singolo aspetto della vita dell’Europa del futuro. Dopo la firma di venerdì 29 a Roma, entrerà in vigore a partire dal 2009, sostituendo tutti i precedenti trattati.

 

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Articolo I-1: Istituzione dell'Unione 1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sul modello comunitario le competenze che essi le attribuiscono.

2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

Articolo I-2: Valori dell'Unione L'Unione si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell' uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società fondata sul pluralismo, sulla non discriminazione, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla parità tra donne e uomini.

Articolo I-3: Obiettivi dell'Unione 1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non distorta. 3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. L'Unione promuove il progresso scientifico e tecnologico. Combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del bambino. Promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del bambino, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della carta delle Nazioni Unite. (...) Articolo I-4: Libertà fondamentali e non discriminazione 1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite all'interno e da parte dell'Unione in conformità delle disposizioni della Costituzione.

2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo I-5: Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri 1. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità nazionale legata alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, comprese le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale.

2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si assistono, nel pieno rispetto reciproco, nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri agevolano l'Unione nell'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

Articolo I-5bis: Diritto dell'Unione La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri. (...) Articolo I-6bis: I simboli dell'Unione La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu. L'inno dell'Unione è tratto dall'Inno alla gioia della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven. Il motto dell'Unione è: Unita nella diversità. La moneta dell'Unione è l'euro. La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione.

Articolo I-7: Diritti fondamentali 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II.

2. L'Unione aderisce alla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella Costituzione.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

 

CITTADINANZA E NAZIONALITA'

Articolo I-8: Cittadinanza dell'Unione 1. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione. Tali diritti comprendono: a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (...)

 

COMPETENZE DELL'UNIONE

(...) Articolo I-14: Coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione 1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche. Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.

2. L'Unione prende misure intese ad assicurare il coordinamento delle politiche dell' occupazione degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.

3. L'Unione può prendere iniziative intese ad assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.

Articolo I-15: Politica estera e di sicurezza comune 1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune comprende tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell' Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia. (...)

 

ISTITUZIONI E ORGANI

Capo I Quadro istituzionale (...)2. Tale quadro istituzionale comprende: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"), la Commissione europea (in appresso "Commissione"), la Corte di giustizia dell' Unione europea.

3. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla Costituzione, conformemente alle procedure e alle condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

I-19: Il Parlamento europeo 1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Elegge il presidente della Commissione.

2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo regressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma. (...) Articolo I-20: Il Consiglio europeo 1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.

2. Il Consiglio europeo è composto dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai lavori. (...) Articolo I-21: Il presidente del Consiglio europeo 1. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

2. Il presidente del Consiglio europeo: a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; b) ne assicura la preparazione e la continuità in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio degli affari generali; c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell' Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del Ministro degli affari esteri dell' Unione.

3. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

Articolo I-22: Il Consiglio dei ministri 1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nella Costituzione.

2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto. (...) Articolo I-24: Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio 1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti gli Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione. La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. (...)

 

COMMISSIONE EUROPEA

Articolo I-25: La Commissione europea 1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta iniziative appropriate a tal fine. Assicura l'applicazione della Costituzione e delle misure adottate in conseguenza dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Cura l'esecuzione del bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla Costituzione, garantisce la rappresentanza esterna dell'Unione. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali. (...) Articolo I-26: Il presidente della Commissione europea 1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo propone, entro un mese, un nuovo candidato che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

2. (...) il presidente, il ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

3. Il presidente della Commissione: a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti; b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione; c) nomina gli altri vicepresidenti, ad esclusione del ministro degli affari esteri dell'Unione, tra i membri della Commissione. (...) Articolo I-27: Il ministro degli affari esteri dell'Unione (...) 2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.

4. (...) Assicura la coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione.

 

POLITICHE E ATTIVITA'

Articolo III-193 (...) 1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.

2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità; b) consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale; c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne; d) favorire lo sviluppo sostenibile dei Paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà; e) incoraggiare l'integrazione di tutti i Paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali; f) contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile; g) aiutare le popolazioni, i Paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o di origine umana; h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale. (...) Articolo III-194 (nuovo) 1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e obiettivi enunciati all'articolo III-193. Le decisioni europee del Consiglio europeo su interessi e obiettivi strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell' azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un Paese o una regione o essere improntate a un approccio tematico. Tali decisioni fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni europee del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dalla Costituzione.

2. Il ministro degli Affari esteri dell'Unione, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.

 

SICUREZZA COMUNE

Articolo III-195 (...) 1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione stabilisce e attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza.

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca solidarietà politica. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da comprometterne l'efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio e il ministro degli Affari esteri dell'Unione provvedono affinché detti principi siano rispettati.

3. L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune: a) definendo gli orientamenti generali, b) adottando decisioni europee che definiscono: i) le azioni che l'Unione deve intraprendere, ii) le posizioni che l'Unione deve adottare, iii) le modalità di attuazione delle decisioni europee di cui alle lettere i) e ii), c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.

Articolo III-196 (...) 1. Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa. (...)

 

MINISTRO DEGLI ESTERI

Articolo III-197 (...) 1. Il ministro degli Affari esteri dell'Unione, che presiede il Consiglio degli affari esteri, contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni europee adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.

2. Il ministro degli Affari esteri rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell' Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali. (...) Articolo III-198 (...) 1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie. Tali decisioni definiscono gli obiettivi, la portata, i mezzi di cui l'Unione deve disporre e le condizioni di attuazione dell'azione e, se necessario, la durata.

Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di tale decisione europea, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni europee necessarie.

2. Tali decisioni europee vincolano gli Stati membri nelle prese di posizione e nella conduzione dell'azione.

3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione europea di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le disposizioni di semplice recepimento di detta decisione sul piano nazionale.

4. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione della decisione europea di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le disposizioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro che prende tali disposizioni ne informa immediatamente il Consiglio.(...)

 

LE NAZIONI E L'UNIONE

Articolo III-199 (...) Il Consiglio adotta decisioni europee che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.

Articolo III-200 (...) 1. Ogni Stato membro, il ministro degli Affari esteri dell'Unione o il ministro degli affari esteri dell'Unione con il sostegno della Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e presentargli, rispettivamente, iniziative o proposte. (...) Articolo III-201 (...) 1. Le decisioni europee di cui al presente capo sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità. In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale. In tal caso non è obbligato ad applicare la decisione europea, ma accetta che questa impegni l'Unione. In uno spirito di reciproca solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell' Unione, la decisione non è adottata. (...) Se un membro del Consiglio dichiara che, per vitali ed espliciti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione europea che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il ministro degli Affari esteri dell'Unione cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione europea all'unanimità. (...) Articolo III-203 (...) Il Consiglio può nominare, su proposta del ministro degli Affari esteri dell'Unione, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità del ministro.

Articolo III-204 (...) L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo. Articolo III-205 (...) 1. Il ministro degli Affari esteri dell'Unione consulta il Parlamento Europeo conformemente all'articolo I-39, paragrafo 6 e all' articolo I-40, paragrafo 8. Provvede affinché le opinioni del Parlamento Europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento Europeo. 2. Il Parlamento Europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e al ministro degli Affari esteri dell'Unione. Procede due volte all'anno a un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.

 

AZIONI COORDINATE

Articolo III-206 (...) 1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi difendono le posizioni dell' Unione. Il ministro degli Affari esteri dell' Unione assicura l'organizzazione di tale coordinamento. (...) 2. Conformemente all'articolo I-15, paragrafo 2, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali, alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi e il ministro degli Affari esteri dell'Unione in merito a ogni questione di interesse comune. Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concertano e tengono pienamente informati gli altri Stati membri e il ministro degli Affari esteri dell'Unione. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le posizioni e gli interessi dell'Unione, fatte salve le responsabilità che incombono loro in forza della Carta delle Nazioni Unite.

Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che ne fanno parte chiedono che il ministro degli Affari esteri dell'Unione sia invitato a presentare la posizione dell'Unione. (...)

 

MISSIONI E DIFESA

Articolo III-210 (...) 1. Le missioni di cui all'articolo I-40, paragrafo 1 nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a Stati terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio. (...) Articolo III-211 (...) 1. Nel quadro delle decisioni europee adottate in conformità dell'articolo III-210, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con il ministro degli Affari esteri dell'Unione, si accordano sulla gestione della missione.

2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Detti Stati lo adiscono immediatamente se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni europee di cui al paragrafo 1.

In tal caso, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie.

Articolo III-212 (nuovo) 1. L'Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari istituita dall'articolo I-40, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità del Consiglio, ha il compito di: a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri; b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili; c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici; d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future; e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.

 

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Sottosezione 2 Il Consiglio europeo Articolo III-244 (nuovo) 1. In caso di votazione‚ ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.

2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.

3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.

4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.

Sottosezione 3 Il Consiglio dei ministri Articolo III-245 (...) Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di questi, di uno dei membri o della Commissione.

Articolo III-246 (...) 1. In caso di votazione‚ ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

2. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.

3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Articolo III-247 (...) 1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna.

 

REGOLAMENTO INTERNO

Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. (...) Articolo III-248 (...) Il Consiglio, a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.

Articolo III-249 (...) Il Consiglio adotta decisioni europee che fissano lo statuto dei comitati previsti dalla Costituzione. Delibera a maggioranza semplice, previa consultazione della Commissione.

Sottosezione 4 La Commissione europea (...) Articolo III-251 (...) I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell' esecuzione dei loro compiti. I membri della Commissione non possono‚ per la durata delle loro funzioni‚ esercitare alcun'altra attività professionale‚ rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento assumono l'impegno solenne di rispettare‚ per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste‚ gli obblighi derivanti dalla loro carica‚ ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione‚ dopo tale cessazione‚ di determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi‚ la Corte di giustizia‚ su istanza del Consiglio che delibera a maggioranza semplice o della Commissione‚ può‚ a seconda dei casi‚ pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste all'articolo III-253 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell' interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

 

RINNOVI E DIMISSIONI

Articolo III-252 (...) 1. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di un membro della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

2. Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominato dal Consiglio con l'accordo del presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all' articolo I-26, paragrafo 4.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.

3. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del mandato, in conformità dell'articolo I-26.

4. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il ministro degli affari esteri dell'Unione è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità dell'articolo I-27.

5. In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione, per la restante durata del mandato, in conformità degli articoli I-25 e I-26. Articolo III-253 (...) Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.(...) Articolo III-256/257 (...) 1. La Commissione stabilisce il suo regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei suoi servizi. Provvede alla pubblicazione del regolamento.

2. La Commissione pubblica ogni anno‚ almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo‚ una relazione generale sull'attività dell'Unione. (...) Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale.

Articolo III-262 (...) È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli III-260 e III-261.

Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione europea che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.

 

TRIBUNALI E RICORSI

Articolo III-263 (...) 1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli III-270, III-272, III-275, III-277 e III-279, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi. Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati istituiti in applicazione dell'articolo III-264.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse. (...) Articolo III-264 (...) 1. La legge europea può istituire tribunali specializzati presso il Tribunale, incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. È adottata su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.

2. La legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato fissa le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.

3. Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale per i soli motivi di diritto, o, qualora la legge europea sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto.

4. I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità. (...) Articolo III-265 (...) La Commissione‚ quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione‚ emette un parere motivato al riguardo‚ dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione‚ questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo III-266 (...) Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione. Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest' ultimo incombono in virtù della Costituzione, deve rivolgersi alla Commissione. La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio osservazioni scritte e orali. Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.

 

SENTENZE E PUNIZIONI

Articolo III-267 (...) 1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione‚ tale Stato è tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte‚ qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata‚ può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo III-266.

3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in virtù dell'articolo III-265 reputando che lo Stato interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di recepimento di una legge quadro europea, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile nella data fissata dalla Corte nella sentenza.

Articolo III-268 (...) Le leggi europee, o i regolamenti europei del Consiglio possono attribuire alla Corte di giustizia dell' Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni che prevedono. (...) 4. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2‚ un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione. (...) Articolo III-281/280/284 (...) 1. Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell' Unione europea dalla Costituzione, le controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali. (...) 2. Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione a un modo di composizione diverso da quelli previsti dalla Costituzione stessa. (...) 3. La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto della Costituzione, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

 

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo IV-2 (nuovo) Abrogazione dei precedenti trattati 1. Il presente trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa abroga il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea e, alle condizioni stabilite nel protocollo relativo agli atti e ai trattati che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea, gli atti e trattati che li hanno completati o modificati (...) 3. Una Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al presente trattato. Gli emendamenti entrano in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. (...) In fede, i plenipotenziari hanno apposto la loro firma in calce al presente trattato.