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I contratti di solidarietà

Introdotti in Italia dalla Legge n. 863 del 1984
(poi modificata e integrata dall'art. 4 del Decreto Legge
n.299
del 1994) consistono in riduzioni dell'orario di lavoro
(e, come ovvio, della relativa retribuzione) dei contratti
collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative.
Lo scopo dei contratti di solidarietà è quello di evitare
misure più drastiche e traumatiche per il lavoratore a
seguito di una crisi aziendale (c.d. difensivi, come, ad
esempio, licenziamenti collettivi, riduzione e/o
dichiarazione di esubero di lavoratori), ovvero di
permettere nuove assunzioni (c.d. espansivi). Questa ultima
facoltà è riservata dalla legge solo ed esclusivamente a
quelle aziende sottoposte alla Cassa Integrazione Guadagni
straordinaria (C.I.G.S.). I lavoratori sottoposti a questo
regime di riduzione retributiva (siano operai, quadri,
impiegati o soci di cooperative di produzione e lavoro),
usufruiscono di un trattamento di integrazione salariale
del 60 % della retribuzione non percepita, che viene
corrisposto per un massimo di 24 mesi, ulteriormente
prorogabili di altri 24.
Ricordiamo che il datore di lavoro, oltre al vantaggio
di un minore esborso economico, usufruisce altresì di
sgravi fiscali differenziati. Sul piano contributivo e
previdenziale la riduzione d'orario è priva di effetti
per il lavoratore, in quanto la stessa viene coperta
dall'INPS con contributi figurativi. Ugualmente, non
mutano le ferie, che maturano allo stesso modo.