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Osservatorio Legislativo Interregionale

 

 

Regole e suggerimenti

per la redazione dei testi normativi 

 

Documento elaborato

dall'Osservatorio legislativo interregionale

le varie voci rimandano al sito del Consiglio Regionale della Toscana

 

 

  

Seconda edizione

 marzo 2002

 

 

Presentazione

E' passato un decennio dall'elaborazione delle "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", fatte proprie nel gennaio del 1992 dalla Conferenza dei presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome. Il documento in parola fu prodotto da un gruppo di lavoro coordinato dall'Osservatorio legislativo interregionale (OLI), in seguito a un impulso della conferenza. Negli anni successivi le regioni hanno adottato formalmente o comunque applicato questo manuale unificato di tecnica legislativa: ne è nata una prassi redazionale ormai rilevante e ricca di spunti, e ne è venuto un contributo al miglioramento della qualità del sistema normativo.

Nel 1999, in seguito alle sollecitazioni venute da qualche regione e ai suggerimenti forniti da una serie di convegni promossi dalla conferenza, l'OLI costituì un nuovo gruppo di lavoro, con lo scopo di studiare le modifiche al manuale rese utili dall'evoluzione della materia. D'altra parte già in origine si sottolineò l'opportunità di sottoporre a revisioni periodiche il manuale, per tener conto delle questioni sorte dalla sua applicazione.

Il gruppo di lavoro ha preso in esame proposte provenienti da diverse regioni, oltre a quelle scaturite nel corso del dibattito apertosi nel suo seno. Ha tenuto conto, inoltre, delle nuove direttive statali in materia, approvate nella primavera del 2001. Ha concluso i suoi lavori nell'autunno del 2001, licenziando una serie di proposte di modifica al manuale unificato e presentandole all'OLI. L'OLI le ha discusse e approvate nelle sedute del 6 dicembre 2001 e del 7 febbraio 2002, raccomandandone l'adozione ai consigli e alle giunte regionali.

Nella sostanza il manuale unificato ha retto alla prova del tempo: se ne è mantenuta l'impostazione per non spiazzare chi ne ha fatto uso, ma soprattutto perché le questioni sorte incidono solo su alcune regole. D'altra parte le nuove direttive statali riprendono anch'esse, in larga parte, le loro antecedenti del 1986; e non mancano le regole ricalcate su quelle del manuale interregionale.

Quindi numerose modifiche, ispirate dal documento statale o dalle proposte regionali, si limitano a precisare alcune questioni, rendendo più chiara o più esplicita la regola in vigore. Qui non varrà la pena illustrarle per esteso, perché il loro contenuto e la loro motivazione sono rintracciabili nei documenti prodotti dal gruppo di lavoro.

Fra queste modificazioni va citata, comunque, la nuova versione del paragrafo 31, comma 6, che imponeva di menzionare, nei rinvii ad altri atti, il loro titolo. La regola era ispirata dall'opportunità di evitare i cosiddetti rinvii muti, in cui la citazione degli atti per data e numero rende difficilmente comprensibile il significato della norma. Ma il titolo non risolve sempre i problemi di comprensione: talvolta è troppo lungo, talaltra è fuorviante (si pensi alla citazione di disposizioni contenute in leggi finanziarie). La nuova formulazione suggerisce come risolvere tali questioni e rende esplicita la ratio della regola.

Un altro caso in cui si è esemplificata la regola del 1992 e se ne è chiarito l'ambito applicativo riguarda la reviviscenza di disposizioni abrogate (paragrafo 88).

Dalle nuove direttive statali s'è preso spunto per inserire una regola sugli adempimenti a carico di determinati soggetti (paragrafo 20), come gli enti locali: in casi del genere il rispetto della loro sfera di autonomia impone di non indicare l'organo competente ad adempiere. Sempre le direttive statali, poi, hanno ispirato una regola sulle interpretazioni autentiche (paragrafo 83), intesa a renderle immediatamente riconoscibili.

Modificazioni di un certo rilievo riguardano la questione dei rinvii: intervenendo sul paragrafo 56, comma 4, si obbliga il redattore a identificare i rinvii materiali con formule apposite: in tal modo si vuol contribuire alla soluzione delle questioni interpretative nate, in qualche caso, sul carattere formale o materiale di determinati rinvii. Nello stesso senso vanno le modificazioni al paragrafo 57, volte a distinguere in maniera netta il problema dei rinvii formali o materiali da quello della citazione delle modificazioni di un atto a fini informativi.

Semplifica il lavoro interpretativo anche la modificazione del paragrafo 70, comma 6: prevedendo che i nuovi commi inseriti in articoli con commi non numerati vengano numerati (con l'aggiunta dell'avverbio numerale latino) non si altera la sequenza originale dei commi: quindi i rinvii a questi commi contenuti in altri atti non subiscono un effetto - spiazzamento.

S'è dedicata attenzione a una questione d'attualità come quella delle abrogazioni, modificando il paragrafo 75, aggiungendo dopo di esso un nuovo paragrafo 76 e modificando i paragrafi 74 e 79. Le novità sono dirette a dare maggior certezza all'effetto abrogativo, prescrivendo - ad esempio - che se esso vien fatto dipendere da altri atti questi siano pubblicati in maniera analoga agli atti abrogati. Si affronta anche la questione degli atti a termine e degli atti collegati a quelli abrogati. Inoltre alle questioni della delegificazione e della deregolamentazione è dedicato un nuovo paragrafo (89), che parla - fra l'altro - dell'abrogazione degli atti delegificati.

Infine s'è aggiunta al manuale un'elencazione di regole applicabili d'ufficio, in quanto non incidono sulla sostanza delle norme. Queste regole prescrivono soluzioni tecnicamente obbligate e sono prive di risvolti politici: esprimono piuttosto dei minimi standard comunicativi, di per sé neutrali. La loro applicazione avverrà secondo modalità organizzative proprie di ciascun'assemblea.

Gruppo di lavoro sulla revisione delle regole di tecnica legislativa

 

Bagnasco Fernando

Consiglio regionale Piemonte

Bonanni Enrico

Consiglio regionale Liguria

Carbone Bellisario

Giunta regionale Puglia

Ceccato Mauro (coordinatore)

Consiglio provinciale Trento

Cefalà Maria

Consiglio regionale della Lombardia

Dalbard Josette

Giunta regionale Valle d’Aosta

Fantozzi Giovanni

Consiglio regionale Emilia - Romagna

Gallinaro Mirella

Consiglio regionale Veneto

Gavazzi Ginevra

Consiglio regionale delle Marche

Gioria Maria Luisa

Consiglio regionale Piemonte

Giuliese Settimio

Giunta regionale della Puglia

Grieco Sonia

Consiglio regionale Valle d'Aosta

Libertini Raffaele

Consiglio regionale Toscana

Mercatali Pietro

Istituto di documentazione giuridica del CNR

Misiti Massimo

Consiglio regionale Marche

Moretti Emilia

Giunta regionale della Lombardia

Paradiso Carla

Consiglio regionale Toscana

Pasculli Carla

Consiglio regionale Puglia

Pastore Gemma

Giunta regionale Friuli - Venezia Giulia

Prina Antonio

Consiglio regionale Toscana

Ricciarelli Francesca

Giunta regionale dell'Emilia - Romagna

Rizzo Franco

Giunta regionale Liguria

Ticci Daniela

Giunta regionale Toscana

Trani Maria

Giunta regionale Umbria

Verzegnassi Margherita

Consiglio regionale Lombardia

Vitali Vitaliano

Consiglio regionale Valle d'Aosta



 

INDICE

 

 

  

Parte I - Linguaggio normativo

 

1.   Brevità del periodo

2.   Stile 

3.   Tempi e modi dei verbi

4.   Verbi servili

5.   Forma passiva dei verbi

6.   Avverbi di negazione

7.   Significato sintattico delle congiunzioni

8.   Congiunzioni disgiuntive

9.   Congiunzioni condizionali

10. Carattere tassativo o esemplificativo, cumulativo o alternativo delle enumerazioni

11. Proposizioni prive di significato normativo

12. Scelta e uso dei termini

13. Termini giuridici o tecnici

14. Termini con significato diverso nel linguaggio giuridico e in quello corrente

15. Definizioni 

16. Omogeneità terminologica

17. Termini stranieri 

18. Neologismi

19. Ripetizione di termini

20. Previsione di adempimenti a carico di altri soggetti

 

Parte II - Scrittura dei testi normativi

 

21. Uso di abbreviazioni e sigle

22. Scrittura di sigle e abbreviazioni

23. Uso delle lettere maiuscole

24. Nomi di enti e organi composti da più parole

25. Scrittura dei numeri

26. Date

27. Citazione di partizioni di atti normativi

28. Segni d'interpunzione e altri segni tipografici d'uso corrente

29. Simboli convenzionali di unità di misura e monetarie

30. Simboli convenzionali propri di linguaggi tecnici o scientifici

31. Citazione di testi normativi

32. Citazione di atti non normalizzati

33. Scrittura della citazione

34. Regole particolari nella scrittura delle citazioni 

35. Citazione di partizioni di atti comunitari o internazionali

 
 

Parte III - Struttura dell'atto normativo

 

36. Elementi del testo ufficiale

37. Sommario delle rubriche

38. Titolo dell'atto

39. Omogeneità terminologica fra titolo e testo

40. Titolo di atti che modificano o integrano atti previdenti

41. Titolo di atti che attuano la normativa comunitaria o internazionale

42. Partizioni dell'atto di livello superiore all'articolo

43. L'articolo

44. I commi

45. Partizioni interne ai commi

46. Allegati

47. Intestazione degli allegati

48. Rinvio espresso dall'articolo all'allegato

49. Partizioni interne agli allegati

50. Omogeneità materiale dell'atto e delle singole partizioni. Divieto di disposizioni intruse

51. Sequenza delle disposizioni 

 

Parte IV - Riferimenti (o rinvii)

 

52. Definizione di riferimento o rinvio 

53. Riferimenti interni

54. Riferimenti a partizioni superiori all'articolo

55. Riferimenti all'articolo o a partizioni inferiori all'articolo

56. Riferimenti esterni

57. Riferimenti ad atti modificati 

58. Riferimenti a testi unici misti

59. Riferimenti ad atti antichi e difficili da reperire

  

Parte V - Modifiche

 

60. Definizione e uso del termine "modifica"

61. Uso dei termini sostituzione, integrazione, abrogazione 

62. Modifiche implicite ed esplicite testuali e non testuali

63. Modifiche esplicite testuali

64. Titolo degli atti che modificano precedenti atti come loro contenuto principale o esclusivo

65. Titolo degli atti che contengono al loro interno parti che modificano testualmente precedenti atti 

66. Titolo degli atti che modificano atti più volte modificati

67. Atti di consolidamento 

68. Formulazione delle disposizioni contenenti modifiche esplicite testuali (o novelle)

69. Numerazione degli articoli aggiuntivi e delle partizioni aggiuntive di livello superiore all'articolo

70. Numerazione dei commi all'interno delle modifiche testuali

71. Lettere e numeri aggiuntivi

72. Modifiche testuali contemporanee di molte disposizioni contenute in atti non facilmente elencabili

73. Sistematica delle modifiche

74. Abrogazioni innominate e parzialmente innominate

75. Abrogazione espressa di atti o disposizioni

76. Abrogazione di atti o disposizioni a termine

77. Differenza fra abrogazione espressa e sostituzione

78. Modifiche non testuali e abrogazione espressa

79. Formula di abrogazione espressa finale

80. Modifiche esplicite non testuali

81. Preferenza per la modifica testuale rispetto a quella non testuale

82. Modifiche implicite

83. Interpretazioni autentiche

84. Deroghe

85. Deroga implicita e deroga esplicita

86. Deroga testuale e non testuale

87. Proroghe e sospensioni

88. Reviviscenza

89. Delegificazione e deregolamentazione

 


 

ALLEGATO A - Simboli convenzionali di unità di misura di cui al testo vigente dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 (Attuazione della direttiva n. 80/181/CEE relativa alle unità di misura) (paragrafo 29)


 

ALLEGATO B – Forme di citazione (paragrafo 31)       

1. Forme di citazione degli atti normativi 

2. Forme di citazione di parti di atti normativi 

3. Forme di citazione delle pubblicazioni ufficiali 

 

ALLEGATO C - Formule per le modifiche testuali (paragrafo 68)

 

ALLEGATO D - Regole applicabili d'ufficio

 

INDICE ANALITICO                                

 


PARTE I

LINGUAGGIO NORMATIVO

 

 1. Brevità del periodo

  1. Il periodo deve essere breve e semplice. Ridurre allo stretto necessario il numero di proposizioni contenute in un periodo.

  2. Preferibilmente la proposizione principale deve precedere le eventuali subordinate.

 2. Stile

  1. Non perseguire concisione ed eleganza stilistica del testo a scapito della sua completezza e univocità.

 3. Tempi e modi dei verbi

  1. Nella formulazione dei precetti assicurare l’uniformità nell’uso dei modi e dei tempi verbali. Di regola usare l’indicativo presente, evitando l’uso del congiuntivo e del futuro.

 4.Verbi servili

  1. Evitare l’uso di verbi servili per sottolineare l’imperatività della norma (1).

5. Forma passiva dei verbi

  1. Evitare la forma passiva (in particolare il "si" passivante) quando col suo impiego non risulta chiaro l'agente o il destinatario cui la disposizione si riferisce.

 6. Avverbi di negazione

  1. Evitare la doppia negazione.

7. Significato sintattico delle congiunzioni

  1. Esprimere il significato sintattico delle congiunzioni in modo chiaro e univoco. In caso di ambiguità impiegare opportuni accorgimenti linguistici.

 8. Congiunzioni disgiuntive

  1. Per esprimere una relazione disgiuntiva inclusiva usare preferibilmente la parola "o" posta fra i due termini; evitare invece la parola "e" (che va riservata alle relazioni congiuntive: la fattispecie si realizza quando tutti gli elementi correlati si avverano) e la espressione "e/o" (2).

  2. Per esprimere una relazione disgiuntiva esclusiva, qualora tale relazione non risulti evidente dalla fattispecie regolata (3), usare particolari accorgimenti quali ad esempio "o soltanto A o soltanto B", "A o B ma non entrambi" e simili.

  3. Se la parola "o" non è sufficientemente univoca, usare formulazioni più ampie (anche se ineleganti) per esprimere la relazione disgiuntiva in modo da risolvere l'ambiguità.

9. Congiunzioni condizionali

  1. Le norme condizionate sono norme riconducibili alla formula "se f allora g", dove f è la fattispecie condizionante e g la conseguenza giuridica. In questa formula la particella "se" può essere intesa nel senso che g consegue da f, ma può conseguire anche da altre fattispecie. Se si vuole che g venga prodotta solo da f e non da altre fattispecie usare la formula "solo se f, allora g" (o espressioni equivalenti).

 10. Carattere tassativo o esemplificativo, cumulativo o alternativo

     delle enumerazioni

  1. Esprimere chiaramente il carattere tassativo o esemplificativo, oppure il carattere cumulativo o alternativo delle enumerazioni (4).

 11. Proposizioni prive di significato normativo

  1. Evitare proposizioni prive di significato normativo, come raccomandazioni, dichiarazioni d'intenti - diverse dalle finalità della legge -, motivazioni, previsioni, auspici e simili.

12. Scelta e uso dei termini

  1. Scegliere, per un dato concetto, il termine che lo esprime nel modo più preciso, avuto riguardo in primo luogo alla legislazione vigente.

  2. Usare i termini non strettamente giuridici o tecnici nella loro accezione corrente.

 13. Termini giuridici o tecnici

  1. Impiegare in modo appropriato i termini attinti dal linguaggio giuridico o da un linguaggio tecnico, tenendo conto del significato loro assegnato dalla scienza o tecnica che li concerne.

  2. In particolare, per i termini giuridici tener conto in primo luogo del loro significato legale, desumibile dalle definizioni contenute nei codici o in altre leggi; secondariamente, e in via subordinata, di quello attribuito dalla giurisprudenza consolidata; in terzo luogo, e in modo ancora subordinato, dalla dottrina prevalente.

 14. Termini con significato diverso nel linguaggio giuridico

      e in quello corrente

  1. Se un termine tecnico-giuridico ha un significato diverso da quello che ha nel linguaggio corrente, occorre fare in modo che dal contesto sia chiaro in quale delle due accezioni il termine è impiegato (5).

 15. Definizioni

  1. Quando un termine non ha un significato chiaro e univoco, o quando viene adoperato in un'accezione non corrispondente a quella corrente nel linguaggio comune, nel linguaggio giuridico o in quello tecnico, indicare, usando definizioni appropriate, qual è il significato attribuito al termine nel testo in questione. Quando non si pongono problemi del genere evitare le definizioni.

 16. Omogeneità  terminologica

  1. Individuare gli stessi concetti o istituti con denominazioni identiche nel titolo, negli articoli e negli allegati, anche tenendo conto delle definizioni contenute nelle altre leggi che disciplinano la materia.

  2. Quando si modificano testi superati nella terminologia o nello stile è preferibile riformulare l'intero testo previgente usando termini più aggiornati.

 17. Termini stranieri

  1. Evitare l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso corrente della lingua italiana e non abbiano termini corrispondenti in tale lingua. Se necessario, anche per i termini stranieri fornire la definizione secondo quanto indicato nel paragrafo 15.

  2. La parola straniera assunta nella lingua italiana è indeclinabile, salvi i casi entrati nell'uso.

18. Neologismi

  1. Evitare i neologismi non entrati nell'uso corrente della lingua italiana. Se è necessario usare tali termini, corredarli di una definizione.

 19. Ripetizione di termini

  1. Le singole partizioni dell'atto (in particolare articoli e commi) sono unità autonome del testo. La ripetizione dei termini di comma in comma o di articolo in articolo, come pure l'uso di riferimenti normativi completi, sono utili e spesso necessari alla comprensione del testo nonché alla sua compatibilità con modifiche o integrazioni successive e con l'uso di sistemi informatici. Evitare, pertanto, l'uso di pronomi personali o pronomi e aggettivi dimostrativi riferiti a termini impiegati in altri articoli o commi (e anche nello stesso comma, se l'uso del pronome o dell'aggettivo genera ambiguità). Ripetere invece il termine richiamato; quand'è necessario a evitare equivoci, inoltre, ricorrere a riferimenti interni (6).

 20. Previsione di adempimenti a carico di altri soggetti

  1. Le disposizioni che prevedono una pronuncia dell'assemblea legislativa su atti o proposte di atti non individuano l'organo assembleare competente.

  2. Le disposizioni che prevedono adempimenti a carico di enti locali e quelle che trasferiscono o conferiscono compiti ad essi non individuano l'organo competente ad adempiere, né il tipo di atto da emanare.

  3. In ogni caso, quando si fa riferimento a organi oppure a strutture delegificate o, comunque, regolate da una fonte diversa per grado - o da un altro ordinamento -, anziché chiamarli col nome completo è preferibile indicarli genericamente come organi competenti nella materia tale.

  

PARTE II

SCRITTURA DEI TESTI NORMATIVI

 

21. Uso di abbreviazioni e sigle

  1. Evitare le abbreviazioni consistenti nel troncamento della parte finale della parola o di altre parti che la compongono, con l'eccezione delle abbreviazioni ammesse in forma normalizzata per le citazioni di testi normativi secondo quanto previsto nel paragrafo 31 e nell'allegato B.

  2. Quando in uno stesso testo occorre ripetere più volte un'espressione la cui sigla è d'uso corrente, dopo aver scritto nella prima citazione l'espressione per intero seguita dalla sigla tra parentesi tonde, è consentito nel seguito del testo usare solo la sigla al posto dell'espressione intera (7).

  3. Qualora sia necessario ripetere più volte in uno stesso testo la medesima espressione composta, è consentita la sua sostituzione con una denominazione abbreviata, riportando nella prima citazione l'espressione per esteso seguita dalla denominazione abbreviata che sarà usata al suo posto, preceduta dalle parole "di seguito denominato/a". Se possibile la denominazione abbreviata contiene un'indicazione sulla materia cui fa riferimento l'espressione composta, anche per agevolarne la comprensione e la ricerca (8).

  22. Scrittura di sigle e abbreviazioni

  1. Le sigle usate per designare enti, organi, programmi e simili sono assimilabili ai nomi propri. A differenza delle abbreviazioni usate come nomi comuni (s.p.a., l.r.) vanno scritte con lettere maiuscole senza punti di separazione, anche per agevolarne la ricerca informatica. Questo vale quando ogni lettera è iniziale di una parola (ONU, ENI), e anche quando una parte della sigla non è una semplice iniziale, ma una parola tronca (ISTAT, EURATOM).

  2. L'abbreviazione di termini riportati al plurale è identica a quella usata al singolare; basta porre al singolare o al plurale l'articolo determinativo che li accompagna.

  3. Le abbreviazioni, quando ammesse, vanno scritte in lettere minuscole intervallate o seguite da un punto in sostituzione delle lettere omesse (9).

  23. Uso delle lettere maiuscole

  1. L'uso della maiuscola è prescritto:

          a)   all'inizio del testo e dopo ogni punto fermo;

          b)   per i nomi propri di persona;

          c)   per i nomi propri geografici;

          d)   per i nomi di enti od organi individui.

 

 24. Nomi di enti e organi composti da più parole

  1. Nei nomi di enti od organi composti da più parole solo l'iniziale del primo sostantivo si scrive in maiuscolo (10).

  2. Nei casi seguenti seguire i criteri indicati:

         a) quando la prima parola è un aggettivo seguito da un  sostantivo

            entrambe iniziano con lettera maiuscola(11);

         b) quando una denominazione ne contiene un'altra, ciascuna inizia

           con lettera maiuscola (12).

  1. In ogni caso all'interno di un testo seguire criteri uniformi.

 25. Scrittura dei numeri

  1. In genere i numeri sono scritti in lettere salvo che siano inclusi in tabelle, elenchi e simili(13).

  2. I capitoli di bilancio, le quantità percentuali e quelle accompagnate da unità di misura e monetarie si scrivono in cifre. In questi casi per separare le centinaia dalle migliaia, le migliaia dai milioni ecc., usare il punto fermo in basso, e non in alto; per separare i numeri interi dai decimali usare la virgola, e non il punto (14).

  3. Peraltro gli importi monetari dell'ordine di milioni o miliardi possono scriversi in forma mista di cifre e lettere, a meno che non si allunghi troppo l'espressione (15). Questa regola non si osserva nelle tabelle, in cui le espressioni numeriche si riportano sempre in cifre.

 26. Date

  1. Le date si scrivono in cifre arabe, salvi i mesi e le ore che si scrivono in lettere. Scrivere sempre l'anno con quattro cifre (16).

 27. Citazione di partizioni di atti normativi

  1. Per i numeri che servono a citare partizioni di atti normativi contrassegnati da cifre (articoli, commi numerati, numeri interni ai commi) si rinvia al paragrafo 31 e all'allegato B.

  28. Segni d'interpunzione e altri segni tipografici d'uso

       corrente

  1. Usarli nei casi e con il significato sotto specificato:

         a)   punto fermo (.):

               - significato sintattico;

               - nelle abbreviazioni di parole in luogo delle lettere  omesse;   

               - dopo il numero che contrassegna un comma;

         b)   virgola (,):

                - significato sintattico;

         c)    due punti (:):

                -  significato sintattico; in particolare, dopo la parte introduttiva

                 (alinea) di una

                  modificazione testuale o di una sequenza di partizioni interne

                 ai commi;

         d)    punto e virgola (;):

       - significato sintattico;

                 - alla fine delle partizioni interne di un comma (lettere, numeri),

                  tranne l'ultima dell'elenco o quella funzionante da alinea.

          e)    punto interrogativo (?), punto esclamativo (!):

                 - evitarli, in quanto propri del discorso diretto;

          f)    virgolette ("…"):

                - significato sintattico;

                - per racchiudere citazioni di testi normativi; se è necessario

                 usare le virgolette

                all'interno di un testo già racchiuso da virgolette usare i segni: ' ';

          g)  puntini di sospensione (…):

                - evitarli, specie all'inizio, all'interno e alla fine di citazioni o

                 modificazioni testuali;

           h)  trattino (-):

                 - nella divisione in sillabe per fine riga;

                 - per unire due parole occasionalmente collegate (es.

                 decreto-legge)

           i)  doppio trattino (…-…-…):

                 - se indispensabile, per delimitare una doppia parentetica,

                 quando ce n'è già una tra due virgole;

           l)   parentesi tonde (…):

                 - di regola vanno evitate; si usano per racchiudere le sigle nel

                  caso previsto dal paragrafo 21, comma 2, per racchiudere i

                  titoli o  le rubriche nelle citazioni di atti normativi, 

                  per racchiudere i termini latini o stranieri che seguono

                   l'equivalente espressione in lingua italiana;

          m)  parentesi tonda di chiusura …):

                  - dopo la lettera o il numero che contrassegna una partizione

                     interna al comma;

          n)   parentesi quadre […]:

                 - evitarle;

          o)  asterisco (*):

               - di regola evitarlo; se usato, specificarne preventivamente il

                significato;

          p) sbarretta (/):

             - evitarla, tranne che nel linguaggio tecnico e nelle forme

              semplificate di citazione dei testi normativi (vedi l'allegato B);

          q)  "o" e "a" piccole in alto a destra di numeri arabi:

                - evitarle; impiegare invece il numero romano o il numero 

                 ordinale scritto in lettere; si mantiene la scrittura 1° per 

                 indicare il primo giorno del mese nelle date;

           r)   per cento (%):

                - si usa solo in tabelle, elenchi e simili;

          s)  paragrafo (§):

               - evitarlo; usare invece l'espressione "paragrafo", abbreviabile in

                "par." se seguita da un numero.

 

 

 29.  Simboli convenzionali di unità di misura e monetarie

  1. Le unità di misura e monetarie si scrivono per esteso. E' ammesso l'uso di simboli convenzionali all'interno di tabelle, elenchi e simili. Per l'uso e la scrittura delle unità di misura attenersi ai simboli e alle definizioni previste dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, come modificato dalla legge 28 ottobre 1988, n. 473 e dal decreto del Ministro dell'industria 29 gennaio 2001, riportati per estratto nell'allegato A del presente testo. Per simboli e unità di misura espressi con abbreviazioni o sigle poco note svolgere la sigla o rinviare agli atti normativi contenenti la definizione del simbolo o dell'unità di misura.

30. Simboli convenzionali propri di linguaggi tecnici o

      scientifici

  1. Sono ammessi quando strettamente necessari alla formulazione dei testi normativi (ad esempio per dettare prescrizioni tecniche attraverso algoritmi matematici). Quando non vi è accordo sul significato attribuito al simbolo o esso non è di dominio comune, specificare preventivamente il significato attribuito nel testo al simbolo in questione.

 31. Citazione di testi normativi

  1. Per le citazioni di testi normativi italiani, comunitari, internazionali, attenersi alle formule e ai criteri contenuti nell'allegato B1.

  2. Per le citazioni di partizioni interne agli atti normativi attenersi alle formule e ai criteri contenuti nell'allegato B2.

  3. Per le citazioni di pubblicazioni ufficiali attenersi alle formule e ai criteri contenuti nell'allegato B3.

  4. Se la denominazione ufficiale dell'atto non include la menzione dell'autorità che lo ha emanato integrare la denominazione con tale menzione (17).

  5. Per individuare univocamente l'atto, quando esso non è numerato, se ne ricorda il titolo o altri elementi sufficienti a identificarlo, come gli estremi di pubblicazione.

  6. Bisogna dare un'indicazione sull'oggetto delle disposizioni citate, in modo da facilitare la comprensione del rinvio. Di norma lo si fa riportando il titolo dell'atto, quand'esso è citato per la prima volta: il titolo è riportato fra parentesi tonde, dopo la data e il numero dell'atto; in alternativa, se indicato nell'intestazione ufficiale, è riportato il titolo breve. Se il titolo dell'atto è troppo lungo lo si riassume. Se il titolo dell'atto non permette d'individuare l'argomento del rinvio (ad esempio: se si rinvia a disposizioni intruse, o a disposizioni contenute in leggi finanziarie) si indica l'oggetto delle disposizioni citate (18).

 32. Citazione di atti non normalizzati

  1. Se l'atto citato non è stato redatto secondo i criteri qui indicati, la citazione deve rispettare la sua struttura così come si presenta, seguendo però, per quant'è possibile, i criteri formali qui indicati (ad esempio per quanto riguarda le minuscole e maiuscole, le abbreviazioni, le virgole, i segni tipografici e simili).

  2. Se però la citazione di disposizioni redatte secondo criteri diversi può generare confusione per la loro contraddittorietà con i nuovi criteri, è preferibile usare formulazioni magari ineleganti ma inequivoche, quali ad esempio citazioni testuali complete che cominciano con la parola iniziale e terminano con la parola finale (compresa) della disposizione richiamata.

33. Scrittura della citazione

  1. Quando occorre citare una parte di un atto normativo (ad esempio un articolo o una singola disposizione) contenuta in un atto diverso o nello stesso atto in cui si cita, menzionare, oltre all'atto, le partizioni interne che contengono tale parte. Citare le partizioni in ordine decrescente, separandole con virgole (ad esempio: "articolo 1, comma 2, lettera b) …"), se non quando un ordine diverso è consigliabile per motivi particolari. Questo vale, in specie, per le disposizioni modificative: ad esempio, se si vuole sostituire il comma 2 dell'articolo 1 bisogna usare quest'ordine - crescente -, per rendere evidente che ad essere sostituito è il comma 2, e non l'articolo 1.

  2. Per ragioni di chiarezza, la citazione deve arrivare sino alla partizione del livello più basso necessario per individuare la parte del testo citato.

  3. Quando si citano articoli raggruppati in partizioni di livello superiore, è superfluo menzionare tali partizioni, poiché la numerazione degli articoli è continua nel corso dell'atto.

  4. Nei riferimenti interni non impiegare, in luogo della citazione esatta della partizione interna, le parole "precedente" o "successivo". Non aggiungere alla citazione l'espressione "della presente legge" o "del presente articolo" a meno che non vi sia ambiguità nel riferimento, ad esempio nel caso di vicinanza di riferimenti esterni e interni.

  5. Dovendo citare partizioni di livello superiore all'articolo nella loro interezza, la citazione va fatta in ordine decrescente, a partire dalla partizione di livello più alto (19).

 34. Regole particolari nella scrittura delle citazioni

  1. Evitare l'espressione "ultimo/penultimo comma" o "ultimi due commi" nonché le grafie 3º, 3ª, III quando ci si riferisce a commi (vedi anche il paragrafo 28, comma 1, lettera q) .

  2. Citare le lettere e i numeri che contrassegnano partizioni interne ai commi usando la denominazione "lettera" e "numero", seguita dalla lettera dell'alfabeto o dalla cifra araba e da una parentesi tonda di chiusura.

  3. Citare la parte del comma che introduce una modifica testuale, consistente in un articolo o in uno o più commi, lettere o numeri, con la denominazione di "alinea"

  4. La parte del comma che contiene le modificazioni testuali (o novelle) è denominata "capoverso" quando sostituisce o introduce un'intera partizione interna all'articolo; se la novella comprende una pluralità di partizioni da inserire o sostituire, esse assumono la denominazione di "primo capoverso", "secondo capoverso", "terzo capoverso", ecc. (20).

  5. Quando si citano commi numerati usare il numero cardinale ("comma 1"). Quando si citano commi non numerati, invece, usare il numero ordinale ("primo comma").

  6. In caso di parti del testo non contrassegnate da lettere, cifre o altre espressioni (ad esempio allegati non numerati, frasi contraddistinte da trattini o altri segni tipografici), la citazione va fatta usando il numero ordinale che la contraddistingue (ed evitando le parole "ultimo, penultimo, ultimi due" o simili), scritto in lettere ("primo allegato", "primo trattino", ecc.).

  7. Se le predette forme di citazione non risultano del tutto chiare o se s'intende citare parti di testo (frasi, parole, insiemi di parole) non costituenti formalmente unità autonome nella struttura dell'atto, la citazione va fatta riportando per esteso, fra virgolette, la parte di testo che si intende citare.

 35. Citazione di partizioni di atti comunitari o internazionali

  1. Quando si citano partizioni di atti comunitari o internazionali seguire la terminologia adoperata in tali testi.

 

PARTE III

STRUTTURA DELL’ATTO NORMATIVO
 

 

 36. Elementi del testo ufficiale

  1. Il testo ufficiale dell'atto normativo, sotto il profilo formale, consta dei seguenti elementi:

          a) intestazione (che nel decreto del Presidente della Repubblica 14

             marzo 1986, n. 217, recante il regolamento di esecuzione del 

             testo unico approvato con decreto del Presidente della  

            repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, viene chiamato titolo),

            indicante nell'ordine:

               1)  la denominazione giuridica dell'atto;

               2)  la data di promulgazione (o di emanazione, per gli atti non

                   legislativi);

     3)  il numero d'ordine (quando previsto);

               4)  il titolo dell'atto (che nel regolamento citato è chiamato

                   argomento);

 

               b)  formula di promulgazione (per gli atti legislativi) o di emanazione

                    (per gli atti non legislativi);

               c)  preambolo o premessa (per gli atti non legislativi);

               d)  testo degli articoli;

          e)  formule finali sulla pubblicazione e l'obbligatorietà dell'atto ("La

              presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale … E' fatto

              obbligo a chiunque spetti di osservarla …"), che quindi non sono

               inserite nell'articolato, né numerate come commi;

           f)  luogo e data di promulgazione (o emanazione), sottoscrizioni;

               g)  allegati (eventuali).

  1. Nelle regole che seguono i predetti termini sono impiegati nel senso sopra specificato.

 37. Sommario delle rubriche

  1. Quando un atto contiene partizioni superiori all'articolo o numerosi articoli forniti di rubrica (cioè di un titoletto) è bene premettere al testo dell'atto un sommario delle rubriche.

 38. Titolo dell'atto

  1. Di norma il titolo dell'atto dev'essere breve.

  2. Qualora ciò non sia possibile, al titolo può seguire un secondo titolo più breve entro parentesi tonde.

  3. Il titolo deve riguardare tutti gli argomenti principali trattati dall'atto. In particolare, evitare sia espressioni generiche, sia semplici citazioni di date e numeri di atti ("titoli muti").

  39. Omogeneità terminologica fra titolo e testo

  1. I termini usati nel titolo devono essere identici a quelli usati nel testo degli articoli quando si riferiscono ai medesimi oggetti.

  40. Titolo di atti che modificano o integrano atti previgenti

  1. Per la redazione dei titoli di atti che modificano atti previgenti si rinvia ai paragrafi 57, 64, 65.

  41. Titolo di atti che attuano la normativa comunitaria o internazionale

  1. I titoli degli atti che attuano norme comunitarie o internazionali devono citarle, seguendo le regole espresse nel paragrafo 31.

 42. Partizioni dell'atto di livello superiore all'articolo

  1. Un atto lungo e complesso può essere diviso in parti minori, ciascuna contenente uno o più articoli. Le partizioni, se usate, comprendono tutti gli articoli dell'atto.

  2. Denominare le partizioni in modo uniforme con i seguenti termini, e impiegarle secondo la seguente gerarchia (in ordine crescente): capo (eventualmente diviso in sezioni), titolo, parte, libro.

  3. Non usare una partizione gerarchicamente superiore se non è usata quella inferiore. Fanno eccezione le sezioni, che sono utilizzate solo come eventuali partizioni interne di un capo.

  4. Corredare le partizioni superiori all'articolo con una rubrica, evidenziata con adeguati accorgimenti grafici.

  5. Le partizioni dello stesso livello portano una numerazione continua all'interno di ogni partizione immediatamente superiore. Contrassegnare ogni partizione con un numero ordinale, scritto in cifre romane.

  43.   L'articolo

  1. La partizione di base del testo normativo è l'articolo. Nessuna parte del testo normativo, tranne gli allegati, può essere esclusa dalla partizione in articoli.

  2. L'articolo deve essere breve.

  3. Evitare di inserire in uno stesso articolo disposizioni che non siano in rapporto diretto tra loro (21).

  4. Numerare sempre gli articoli progressivamente (salvo il caso che modifiche successive determinino vuoti non colmati: in tal caso la numerazione originaria resta ferma e diventa progressiva, ma non continua). Nell'intestazione gli articoli sono contrassegnati con l'abbreviazione "Art.", seguita da uno spazio bianco e dal numero cardinale scritto in cifre arabe; l'abbreviazione è usata solo nelle intestazioni. Tale regola si osserva anche nel caso di un testo costituito da un unico articolo, che pertanto è contrassegnato come "Art. 1".

  5. Nell'intestazione gli articoli, oltre al numero, recano una rubrica, evidenziata con adeguati accorgimenti grafici.

  6. Quando si aggiungono o sostituiscono articoli ci si conforma, quanto alla presenza o meno di rubriche, al testo in cui gli articoli sono inseriti.

 44. I commi

  1. Ogni articolo si divide in commi. Il comma termina con il punto a capo.

  2. Ogni comma può suddividersi in periodi, senza andare a capo. Ogni periodo termina con il punto fermo. All'interno del comma si va a capo solo in caso di suddivisione del testo in enumerazioni contrassegnate da lettere o numeri, oppure dopo la parte introduttiva ("alinea") di una modifica testuale ("novella").

  3. In uno stesso articolo i commi sono contrassegnati con numeri cardinali progressivi (salvo il caso di modifiche successive, come nell'ipotesi degli articoli), espressi in cifre arabe, seguiti da un punto.

  4. Il comma unico di un articolo è contrassegnato con il numero "1.".

  45. Partizioni interne ai commi

  1. Le partizioni interne al comma possono essere usate solo per evidenziare una serie di proposizioni di un periodo tra loro coordinate, oppure un'enumerazione. Pertanto all'interno o al termine di tali partizioni non possono essere introdotti nuovi periodi prima di passare al comma successivo. Se è necessario inserire nella singola lettera frasi definitorie o simili, si fa precedere la frase da un punto e virgola, senza andare a capo.

  2. Le partizioni interne ai commi sono contrassegnate da lettere minuscole dell'alfabeto. La lettera è seguita dal segno destro di una parentesi tonda. Le partizioni interne a una lettera sono contrassegnate da un numero cardinale espresso in cifre arabe e seguito da una parentesi. Se le lettere dell'alfabeto (comprese j, k, w, x, y) non sono sufficienti a esaurire l'elencazione, si prosegue a lettere raddoppiate e se occorre triplicate (22).

  3. Quando il comma si suddivide in lettere, si va a capo dopo i due punti con cui termina la parte introduttiva (denominata "alinea"), nonché alla fine di ogni lettera che termina con il punto e virgola; non si va a capo all'interno di una lettera, a meno che questa, a sua volta, non si suddivida in numeri, nel qual caso si va a capo sia dopo l'alinea che alla fine di ogni numero. Se necessario la partizione prosegue nel modo seguente: 1.1; 1.2; 1.3...; 1.25, ecc.

  4. L'impiego di trattini o di altri segni per contraddistinguere partizioni interne di un comma non è consentito.

  5. Ogni partizione inferiore comincia con un "a capo" più interno rispetto all'"a capo" di quella superiore (23).

  6. Per quanto riguarda la continuità e progressività di lettere e numeri si osservano i criteri validi per articoli e commi.

  46. Allegati

  1. Si ricorre all'uso di allegati in presenza di testi in forma di tabelle, elenchi, prospetti e simili, di prescrizioni tecniche lunghe e dettagliate che altrimenti appesantirebbero il testo degli articoli, nonché di rappresentazioni grafiche quali cartografie, disegni, ecc. Non inserire negli allegati (e in particolare nelle loro note esplicative) disposizioni sostanziali collocabili nell'articolato.

  2. Non inserire gli allegati nel corpo degli articoli, ma collocarli al termine dell'articolato.

  3. Si distinguono dagli allegati propriamente detti (che integrano e completano le disposizioni contenute nel testo degli articoli) i testi che costituiscono l'oggetto su cui verte l'atto (atti di approvazione, autorizzazione, esecuzione e simili); tali atti si dividono correttamente in atti che approvano o autorizzano o danno esecuzione e simili, e atti approvati, autorizzati, eseguiti e simili (testi unici, accordi internazionali, bilanci, piani, programmi, statuti, ecc.), i quali hanno carattere autonomo pur essendo annessi all'atto che li contempla. 

 47. Intestazione degli allegati

  1. Intestare gli allegati propriamente detti con la denominazione "Allegato" e contraddistinguerli con una lettera maiuscola.

  2. Corredarli inoltre con una rubrica che indichi il contenuto dell'allegato e, fra parentesi, la disposizione dell'atto che fa rinvio ad esso.

  3. Quando l'allegato è in forma di tabella è possibile usare, per contraddistinguerlo, la parola "Tabella" anziché "Allegato".

  48. Rinvio espresso dall'articolo all'allegato.

  1. Il testo dell'articolo cui è collegato oggettivamente l'allegato deve contenere un rinvio espresso all'allegato o agli allegati.

 49.  Partizioni interne agli allegati.

  1. La partizione interna degli allegati deve consentire con chiarezza la citazione delle singole parti in cui si suddivide l'allegato.

  50. Omogeneità materiale dell'atto e delle singole partizioni.

      Divieto di disposizioni intruse.

  1. La materia delle disposizioni contenute nell'atto dev'essere omogenea.

  2. Evitare disposizioni riguardanti materie del tutto estranee a quella dell'atto nel suo complesso. Se s'intende includere disposizioni del genere, esse devono essere contenute in un apposito articolo e di esse si deve fare menzione nel titolo dell'atto.

  3. La divisione delle disposizioni dell'atto in articoli o in partizioni superiori all'articolo deve informarsi a criteri di omogeneità interna delle singole partizioni.

  51. Sequenza delle disposizioni

  1. Qualora il testo normativo costituisca una disciplina organica di una determinata materia, si raccomanda che l'ordine delle disposizioni nel corso dell'atto osservi la seguente sequenza:

          a)    Parte introduttiva, contenente le "disposizioni generali",

                quali ad esempio:

                1)     finalità dell'atto e principi generali (evitando peraltro mere

                       dichiarazioni d'intenti);

                2)     campo di applicazione (soggetti destinatari delle norme,

                       materie disciplinate, eventuali limiti di efficacia delle norme,

                       ecc.);

               3)     definizioni.

     

         b)   Parte principale: contiene le disposizioni sostanziali e 

               procedurali relative alla materia disciplinata, oltre alle 

               eventuali sanzioni. Preferibilmente le sanzioni sono

               collocate dopo le disposizioni sostanziali o procedurali

               cui si riferiscono; se ce ne sono molte,  però, è possibile

                accorparle in un unico articolo dopo tutte le disposizioni

               sostanziali e procedurali. Le disposizioni sanzionatorie  

               devono contenere un inequivoco riferimento alle

               corrispondenti disposizioni sostanziali, a meno che la sanzione

               non si riferisca all'intero atto.

 

          c)   Parte finale, contenente:

                 1)  disposizioni sull'attuazione dell'atto: indicano l'organo che

                    emana le disposizioni attuative, la loro forma e, se  

                    necessario, le direttive cui l'organo deve attenersi;  

                    possono autorizzare l'organo esecutivo a modificare  

                    alcune parti dell'atto (come gli allegati contenenti  

                    prescrizioni tecniche che richiedono frequenti  

                    aggiornamenti);

                2)  disposizioni di coordinamento: chiariscono l'ambito di

                    applicazione delle nuove disposizioni rispetto a quelle

                     previgenti, in genere modificandole;

                3)  disposizioni transitorie: disciplinano il passaggio dal regime

                    previgente a quello nuovo, individuando chiaramente le

                    fattispecie soggette alla disciplina transitoria; indicano un

                    tempo definito per la loro applicazione, evitando - in

                    particolare - espressioni generiche come "in sede di prima

                     applicazione". Di norma non devono essere modificate;

                4)  disposizioni abrogative: rimuovono dall'ordinamento atti

                     normativi - o loro parti - riguardanti materie disciplinate 

                    dalle nuove disposizioni o con esse incompatibili. Un singolo

                    articolo o singole disposizioni strettamente collegate

                    alle nuove, però, possono essere abrogate nella parte

                    principale, con un articolo che segue immediatamente le

                    nuove disposizioni;

                  5)  disposizioni sulla copertura finanziaria.

 

 

        d)    disposizioni sull'entrata in vigore dell'atto e sulla decorrenza

              - o scadenza - d'efficacia di singole sue disposizioni: fissano 

              la data di entrata in vigore dell'atto (se diversa dal termine 

              fissato costituzionalmente o - nel caso di atti non legislativi

              - per  legge), nonché il termine iniziale di decorrenza - o 

               quello finale di scadenza - dell'efficacia di singole disposizioni

                (se diversi da quello di entrata in vigore o di scadenza 

               dell'atto). Le date devono essere fissate in modo certo e

               conoscibile dalla generalità dei cittadini: in particolare, 

               quando l'entrata in vigore dell'atto o la decorrenza 

               d'efficacia di sue disposizioni vengono fatte dipendere da

               atti successivi, la pubblicazione di questi ultimi con modalità

               analoghe al primo atto determina le date in questione (24).

 

 PARTE IV

RIFERIMENTI (O RINVII)
 

 

 

52. Definizione di riferimento o rinvio

  1. Con "riferimenti normativi" (o "rinvii") s'intendono tutti i casi in cui il testo dell'atto si riferisce a un altro atto (riferimenti esterni) o a un'altra parte dello stesso atto (riferimenti interni).

  2. I criteri formali concernenti la scrittura delle citazioni dei testi normativi sono contenuti nei paragrafi da 31 a 35.

  3. Evitare i riferimenti a catena (si rinvia all'art. x che a sua volta rinvia all'art. y).

  53. Riferimenti interni

  1. E' riferimento interno una proposizione che si riferisce a un'altra parte dello stesso atto.

  2. Verificare se il riferimento interno è necessario o utile per la migliore articolazione del testo, o, viceversa, se può essere evitato con una riformulazione completa della disposizione.

 

 54. Riferimenti a partizioni superiori all'articolo

  1. In certi casi, prevedibilmente rari, può essere opportuno o necessario rinviare a una partizione dell'atto superiore all'articolo. Tale tipo di riferimento è ammesso solo se esso comprende tutte le disposizioni della partizione richiamata; in altre parole va evitata l'espressione "si applicano le disposizioni del titolo x" nel caso in cui solo alcune disposizioni del titolo x si possono applicare.

 

55. Riferimenti all'articolo o a partizioni inferiori all'articolo

  1. Salvi i casi ricordati nel paragrafo 54, il riferimento indica sempre con precisione il numero dell'articolo contenente le disposizioni richiamate e indica anche, se il riferimento non è a tutto l'articolo, le partizioni inferiori.

  2. Per le forme di citazione delle partizioni interne di un atto normativo si rinvia ai paragrafi da 31 a 35.

 

 56. Riferimenti esterni

  1. E' riferimento esterno la proposizione che si riferisce a disposizioni di un altro atto.

  2. Si distingue tra riferimento con funzione normativa (più comunemente chiamato rinvio) e riferimento senza funzione normativa.

  3. Il riferimento con funzione normativa si divide in rinvio formale (o mobile o non recettizio) e rinvio materiale (o recettizio). Nel primo caso l'atto rinvia a un altro atto con l'intesa che tale rinvio viene fatto alla fonte prima ancora che alla disposizione, e dunque comprende tutte le successive modificazioni a cui sarà sottoposto l'atto richiamato. Nel secondo caso l'atto rinvia proprio e solo alle disposizioni richiamate, che diventano idealmente parte dell'atto rinviante così come si trovano scritte nel momento in cui avviene il rinvio, cosicché tutte le successive modificazioni dell'atto richiamato non toccano l'atto rinviante.

  4. Evitare il rinvio materiale, giacché è possibile, e più corretto, riscrivere l'intero testo senza operare alcun rinvio. Comunque, se si deve fare un rinvio materiale, il riferimento dev'essere seguito da una formula che indichi il carattere materiale del rinvio. Si suggerisce di usare una formula di questo genere: "l'art. w della legge z, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge" o, se si vuol scegliere un'altra data, "l'art. x della legge y, nel testo vigente il …".

  5. In ogni caso, prima di fare un rinvio, accertarsi che esso non sia vietato dall'ordinamento (come accade ogni qualvolta i giudici competenti ritengono illegittimo quel rinvio che pretende o comunque rischia di novare illegittimamente una fonte).

  6. Il riferimento senza funzione normativa si ha quando, per una qualche ragione, è necessario o opportuno indicare o ricordare un altro atto normativo: se ad esempio bisogna denominare un certo organo senza nome attraverso l'indicazione dell'atto che lo istituisce ("la commissione di cui all'art. x della legge z"), oppure si ricorda che il nuovo atto attua disposizioni di un atto sovraordinato (dell'art. x dello statuto regionale, ad esempio), oppure un precedente atto è l'oggetto di un nuovo atto (ad esempio una legge di rifinanziamento). In tutti questi casi il riferimento, per quanto necessario od opportuno, non serve a travasare disposizioni contenute in un altro atto all'interno dell'atto rinviante, ma per indicare o ricordare o denominare qualcosa a cui ci si riferisce. 

 

 57. Riferimenti ad atti modificati

  1. Nei riferimenti ad atti modificati, oltre a una funzione normativa, si può rintracciare una funzione informativa. Il riferimento svolge la sua funzione normativa in base ai principi contenuti nel paragrafo 56. Il riferimento svolge una funzione informativa, inoltre, se vengono menzionate le modificazioni all'atto o alla disposizione citata.

  2. Quando il riferimento svolge una funzione informativa vanno menzionate le modificazioni dell'atto (se viene citato l'atto, più articoli o partizioni superiori all'articolo) o dell'articolo (se viene citato un articolo o sue partizioni). Nel primo caso basta ricordare l'atto modificativo; nel secondo bisogna citare i singoli articoli modificativi. Non occorre ricordare l'oggetto dell'atto o degli articoli modificativi. La menzione delle modifiche è necessaria solo nella prima citazione.

  3. Se si fa riferimento a disposizioni che sono state sostituite, aggiunte o modificate da atti successivi bisogna citare l'atto base, e non gli atti modificativi.

 

 58. Riferimenti a testi unici misti

  1. Quando si citano i testi unici misti previsti dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 si fa riferimento al solo decreto del Presidente della Repubblica (testo A), omettendo inoltre le indicazioni (L o R) affiancate alle singole disposizioni.

 

 59. Riferimenti ad atti antichi e difficili da reperire

  1. In caso di riferimenti ad atti antichi e difficili da reperire si deve facilitare la comprensione e la conoscenza del testo o evitando addirittura il rinvio (con la riproduzione del testo), o citando i dati di pubblicazione dell'atto.

 

PARTE V

MODIFICHE

 

60. Definizione e uso del termine "modifica"

  1. Per "modifica" s'intende ogni disposizione che interviene in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o comunque incide sul contenuto normativo di disposizioni previgenti.

  2. E' preferibile non modificare atti dotati di forza inferiore con atti dotati di forza superiore (ad esempio, non modificare regolamenti con legge), anche per evitare che le singole parti degli atti modificati abbiano un diverso grado di resistenza di fronte a ulteriori modificazioni.

  61.      Uso dei termini sostituzione, integrazione, abrogazione

  1. Usare termini più specifici solo quando il caso rientra senza ambiguità nelle definizioni seguenti:

           a)  "sostituzione": la nuova disposizione, nel togliere

               precedenti parole, le sostituisce con nuove;

           b)  "integrazione": la nuova disposizione aggiunge nuove

               parole (e non toglie nessuna parola);

           c)   "abrogazione": la nuova disposizione si limita a togliere

                 disposizioni (se toglie singole parole usare il termine

                 "soppressione");

           d)   per le nozioni di deroga, proroga e sospensione vedi i

                paragrafi da 84 a 87.
 

 

 62. Modifiche implicite ed esplicite testuali e non testuali

  1. Va fatta distinzione fra modifiche implicite e modifiche esplicite.

  2. Si ha modifica implicita quando la nuova disposizione modifica le norme ricavabili dalla precedente disposizione senza nessuna avvertenza contenuta nel nuovo testo (vedi il paragrafo 82). Spetta all'operatore giuridico, mettendo a confronto vecchie e nuove disposizioni, decidere se le vecchie sono state abrogate, integrate, sostituite o comunque modificate, e definire l'entità della modificazione.

  3. Si ha modifica esplicita quando l'atto successivo avverte in qualche modo che una specifica disposizione precedente è stata modificata. Non costituisce modifica esplicita l'abrogazione innominata (vedi il paragrafo 74).

  4. La modifica può essere segnalata dal nuovo atto in molti modi. Va fatta distinzione, preliminarmente, tra modifica esplicita testuale e modifica esplicita non testuale.

 63. Modifiche esplicite testuali

  1. Si ha modifica esplicita testuale quando il legislatore, con opportune formule (vedi il paragrafo 68 e l'allegato C), prescrive che un precedente testo sia letto e scritto in modo diverso, e detta il nuovo testo (o abroga puramente e semplicemente il vecchio testo).

  64. Titolo degli atti che modificano precedenti atti come loro

      contenuto principale o esclusivo

  1. Quando il legislatore delibera un nuovo atto con lo scopo principale o esclusivo di modificare uno o più atti precedenti, l'atto modificativo indica nel titolo l'intento modificativo e gli atti modificati.

  2. Le formule da usare nel titolo possono essere diverse a seconda del contenuto (legge che sostituisce, che integra, che abroga, che modifica, ecc.), però si consiglia:

         a)  di usare, in generale, le parole "modifica/modifiche" e il verbo

             "modificare", compresi i casi in cui il nuovo atto

             contemporaneamente abroga alcune disposizioni, ne  

             integra altre, ne sostituisce altre ancora;

          b)  di riservare la parola "abrogazione" e il verbo "abrogare" solo al

             caso in cui la nuova legge si limita a eliminare un  precedente 

             atto, o si limita ad abrogare una parte di un precedente atto;

         c)  di riservare la parola "integrazione" e il verbo "integrare" al caso 

             in cui il nuovo atto lascia integralmente in vita il testo del

             precedente atto, limitandosi ad aggiungere nuove parole.
 

 

 

 65.  Titolo degli atti che contengono al loro interno parti che

           modificano testualmente precedenti atti

  1. Quando le modifiche sono conseguenza di una nuova disciplina, e quindi sono contenute in alcuni articoli dell'atto, bisogna segnalarle non solo nelle rubriche di questi articoli, ma anche nel titolo dell'atto, almeno in maniera riassuntiva.

  66. Titolo degli atti che modificano atti più volte modificati

  1. Per quanto riguarda i titoli degli atti che modificano atti precedenti più volte modificati si applicano i criteri indicati nel paragrafo 57.

 67. Atti di consolidamento

  1. Se un atto base è stato modificato più volte, e le successive modificazioni si sono stratificate nel tempo, è opportuno non continuare ad aggiungere nuove modificazioni, ma riformulare l'intero testo, inglobando ed eliminando tutte le precedenti variazioni.

  68.  Formulazione delle disposizioni contenenti modifiche

            esplicite testuali (o novelle)

  1. Inserire le modifiche esplicite testuali in un articolo specifico, evitando di collocare modifiche testuali e disposizioni di altro genere in commi o, peggio, in partizioni minori del comma nell'ambito dello stesso articolo.

  2. L'unità minima del testo da sostituire è preferibilmente il comma (o una lettera di un comma, o un numero di un'elencazione contenuta in una lettera), anche quando si tratta di modificare una singola parola o un insieme di parole.

  3. Talvolta per le integrazioni, specie quando altri commi contengono richiami a commi precedenti o seguenti, può essere opportuno, anziché aggiungere un nuovo comma, aggiungere una frase alla fine di un comma (ma solo dopo un punto fermo), in modo da non alterare il numero complessivo dei commi.

  4. Se si modificano più commi è preferibile riscrivere tutto l'articolo; analogamente, se si modificano più lettere di un comma (o più numeri di una lettera) è preferibile riscrivere tutto il comma (o tutta la lettera).

  5. Le disposizioni che recano modifiche testuali (chiamate anche "novelle") si compongono di due parti: l'alinea che introduce la modifica, e la parte che contiene la modifica testuale. Le due parti costituiscono un unico comma.

  6. L'alinea della disposizione recante la modifica testuale contiene il dispositivo volto a precisare il rapporto (sostituzione o integrazione) fra la disposizione previgente e quella recata dalla modifica testuale: di norma esso termina con due punti, ai quali fa seguito la modifica testuale, inserita fra virgolette, in apertura e chiusura.

  7. L'alinea non deve limitarsi a stabilire, genericamente, l'inserimento o l'aggiunta della modifica testuale nel testo previgente, ma deve sempre indicare l'esatta ubicazione della parte modificata, precisando quindi dopo quali parole o dopo quale articolo o altra partizione va inserita la modifica testuale.

  8. Se la parte modificativa consiste in un articolo intero o in uno o più commi, lettere o numeri, essa viene scritta, fra virgolette, a capo, dopo i due punti con cui si chiude l'alinea.

  9. Se viceversa la modifica testuale consiste in un periodo o più periodi, o in parole da inserire, in sostituzione o in aggiunta, nella disposizione previgente, la modifica va riportata, fra virgolette, di seguito all'alinea (quindi senza andare a capo).

  10. Nell'allegato C sono riportate le formule da adoperare nelle modifiche testuali.

 

 69. Numerazione degli articoli aggiuntivi e delle partizioni

     aggiuntive di livello superiore all'articolo

  1. Gli articoli aggiuntivi da inserire con modifiche testuali in testi normativi previgenti vanno contrassegnati con il numero cardinale dell'articolo dopo il quale essi sono collocati, integrato con l'avverbio numerale latino (25). Tale criterio va seguito anche nel caso di articoli da aggiungere dopo l'ultimo del testo previgente, e anche quando gli articoli sono aggiunti dopo un articolo unico privo di numerazione cardinale.

  2. Gli articoli aggiuntivi collocati prima dell'articolo 1 di un atto previgente vanno contrassegnati con il numero "01" ("02", "03", ecc.).

  3. Gli articoli da inserire con modifiche testuali in testi normativi previgenti, e che si renda indispensabile collocare in posizione intermedia tra articoli aggiunti successivamente al testo originario, vanno contrassegnati con il numero dell'articolo dopo il quale sono inseriti, integrato da un numero cardinale (l'articolo inserito tra l'1 bis e l'1 ter diviene quindi 1 bis 1).

  4. Quando s'inserisce un articolo fra l'articolo 1 e l'articolo 1 bis lo si indica come articolo 1.1. Quando, in un secondo tempo, s'inserisce un articolo fra l'1.1 e l'1 bis lo si indica come 1.1.1.

  5. Le predette regole si applicano anche nel caso di partizioni aggiuntive di livello superiore all'articolo.

  6. Non usare numeri corrispondenti ad articoli abrogati in precedenza.

  7. Quando si sostituiscono degli articoli non cambiarne radicalmente l'oggetto: se lo si vuol fare è meglio abrogare l'articolo originario e aggiungere un nuovo articolo.

  70.  Numerazione dei commi all'interno delle modifiche testuali

  1. Nelle modifiche testuali recanti sostituzione integrale di un articolo di un atto previgente, nel quale i commi sono numerati, i commi del nuovo testo vanno ugualmente contrassegnati con numeri cardinali. Se invece la modifica testuale inserisce nuovi commi tra due commi del testo previgente, questi vanno contrassegnati con lo stesso numero cardinale del comma dopo il quale sono collocati, seguito dall'avverbio numerale latino (bis, ter, quater, ecc.).

  2. Se la modifica testuale aggiunge nuovi commi dopo l'ultimo comma di un articolo si seguono gli stessi criteri.

  3. Se è necessario collocare dei commi prima del comma 1, essi vanno contrassegnati con il numero "01" ("02", "03", ecc.).

  4. Se è necessario (anche se è sconsigliabile) inserire un nuovo comma tra due commi aggiunti successivamente a un testo previgente, esso va contrassegnato con il numero del comma dopo il quale è inserito, integrato da un numero cardinale (ad esempio, il comma inserito tra l'1 bis e l'1 ter diviene 1 bis 1).

  5. Quando s'inserisce un comma fra il comma 1 e il comma 1 bis lo si indica come comma 1.1. Quando, in un secondo tempo, s'inserisce un comma fra l'1.1 e l'1 bis lo si indica come 1.1.1.

  6. Nelle modifiche testuali di atti previgenti i cui commi non siano numerati i nuovi commi vanno sempre numerati, anche quando si aggiungono o si sostituiscono singoli commi. Nella numerazione si seguono le regole di questo paragrafo. Di conseguenza, quando un comma 1 bis è inserito in un articolo con un primo e un secondo comma non numerati, il comma successivo all'1 bis continua a essere citato come secondo comma.

  7. Non usare numeri corrispondenti a commi precedentemente abrogati.

  71. Lettere e numeri aggiuntivi

  1. Per aggiungere lettere o numeri a testi previgenti si seguono i criteri di cui ai paragrafi 69 e 70.

  72. Modifiche testuali contemporanee di molte disposizioni

     contenute in atti non facilmente elencabili

  1. Per apportare modifiche testuali dello stesso tenore a un numero di atti non facilmente elencabili, usare una formula riassuntiva del tipo: "Ovunque ricorra l'espressione 'y', questa va sostituita con 'z'" (26).

  73. Sistematica delle modifiche

  1. Le modifiche vanno collocate all'interno dell'atto secondo i seguenti criteri:   

         a)  quanto alla suddivisione in articoli, formulare un articolo per ogni

             articolo modificato (ad esempio, dovendo modificare due articoli

             di uno stesso atto, scrivere due articoli ciascuno dei quali 

             modifica un articolo); formulare invece più commi (o più lettere)

             di uno stesso articolo per modificare più commi di un articolo,

             ciascuno dei quali modifica un comma (qualora non si ritenga

             opportuna la sostituzione completa dell'articolo);

         b)  qualora i commi dell'articolo modificato non siano  numerati

             evitare, se possibile, di sostituire più commi adiacenti con un

             comma solo. Se lo si facesse, infatti, si altererebbe la sequenza

             dei commi richiamati nello stesso atto o in altri atti, dato

             che la numerazione della sequenza originale dei commi s'intende

             modificata in seguito all'abrogazione di commi.

 

 

74.  Abrogazioni innominate e parzialmente innominate

  1. Si chiama abrogazione innominata quella che consiste nella formula "sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge" e simili; si chiama abrogazione parzialmente innominata quella espressa con la formula "sono abrogate le disposizioni della legge x, in quanto incompatibili con la presente legge". Abrogazioni parzialmente innominate sono pure quelle risultanti da altre formule interpretabili come limiti all'abrogazione (ad esempio: "sono abrogate le disposizioni della legge … riguardanti …").

  2. Evitare ambedue i tipi di abrogazione, sia perché bisogna sforzarsi di abrogare esplicitamente (vedi il paragrafo 75), sia perché, nel dubbio o nell'ignoranza, meglio non dire nulla, essendo le formule di cui sopra per lo meno inutili.

  75. Abrogazione espressa di atti o disposizioni

  1. Il legislatore deve abrogare in maniera espressa, indicando con precisione le disposizioni o gli atti abrogati e usando le formule previste dall'allegato C. La data da cui decorre l'effetto abrogativo dev'essere individuabile con certezza.

  2. Secondo i principi generali, i rapporti nati prima dell'abrogazione e non ancora esauriti continuano a essere regolati dalle disposizioni abrogate. Quindi l'abrogazione non incide sulle disposizioni finanziarie, gli atti di gestione del personale e simili riguardanti questi rapporti.

  3. Se l'abrogazione viene fatta dipendere dall'approvazione di atti successivi, questi devono essere pubblicati con modalità identiche a quelle degli atti abrogati.

  4. Nell'abrogazione espressa occorre tener conto, oltre che delle indicazioni successive, di quanto suggerito nel paragrafo 51, comma 1, lettera c), numero 4).

 76. Abrogazione di atti o disposizioni a termine

  1. Non occorre abrogare gli atti che - opportunamente - contengono un termine certo. Allo scadere del termine, infatti, questi atti escono dal sistema normativo vigente in maniera analoga agli atti abrogati. Quando il termine è incerto, viceversa, è bene abrogare. Non occorre eccettuare dall'abrogazione singole disposizioni a termine comprese in un atto da abrogare.

  77. Differenza fra abrogazione espressa e sostituzione

  1. Quando il legislatore sostituisce con una modifica testuale parti di precedenti atti, e cioè toglie parole e contemporaneamente introduce al loro posto nuove parole, non usare le espressioni "abroga e sostituisce" e simili.

  2. Usare la parola "abrogazione" solo quando la disposizione abrogatrice si limita a sopprimere parti del testo.

  3. Se un articolo, un comma o altra parte ha sostituito testualmente un precedente articolo, comma o altra parte, dopo aver scritto "l'art. x della l. y è sostituito dal seguente" non c'è alcun bisogno di aggiungere: "l'art. x della l. y è abrogato"; una formula simile, anzi, è pericolosa, perché può indurre in errore l'operatore.

  4. Ugualmente, se all'interno dell'atto alcuni articoli hanno sostituito con modifiche testuali parti di precedenti atti, non solo non c'è bisogno di introdurre nelle norme finali una disposizione che elenca quelle stesse parti come abrogate a causa della sostituzione fatta, ma ciò è da sconsigliare, per gli equivoci che potrebbe ingenerare.

  78. Modifiche non testuali e abrogazione espressa

  1. Quando il nuovo atto non introduce modifiche testuali rispetto al precedente atto, elencare in una disposizione finale le precedenti disposizioni che risultano abrogate a causa delle nuove disposizioni, fermo restando che la nozione di abrogazione si applica solo a quelle disposizioni il cui testo, a causa delle nuove disposizioni, non è più vigente.

  79. Formula di abrogazione espressa finale

  1. Elencare le abrogazioni espresse, se collocate alla fine dell'atto, in un solo articolo tra le disposizioni finali.

  2. Bisogna abrogare, assieme a una legge base, le leggi o disposizioni che la modificano, senza anteporre alla citazione di queste disposizioni la formula "come modificato". Quindi non basta abrogare la sola legge base accompagnandola con la generica formula "e successive modificazioni".

  3. Quando si abrogano molti atti la disposizione abrogativa deve distinguere le singole abrogazioni usando elenchi, allegati ben articolati o simili.

  4. Talvolta è opportuno usare la formula: "sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: …". Ci si cautela così di fronte alla possibilità che, qualunque sia la ragione, non siano state elencate tutte le disposizioni effettivamente abrogate (è sempre possibile che vi siano, oltre a quelle espresse, abrogazioni tacite, che tocca all'operatore individuare nel caso concreto).

  5. Non usare termini diversi da quello di abrogazione ("cessa di applicarsi", "perde efficacia" e simili), se non nei rari casi in cui il fenomeno è effettivamente diverso, come quando sono in questione disposizioni di altri ordinamenti precedentemente recepite con rinvio materiale, o quando non ci si riferisce all'abrogazione di disposizioni, ma al fatto che esse non devono più essere applicate a certe fattispecie.

 80. Modifiche esplicite non testuali

  1. Spesso il legislatore apporta esplicitamente modifiche (citando l'atto modificato) senza modificare testualmente il precedente atto.

  2. I casi più importanti in cui si ricorre a questa tecnica sono: la deroga esplicita, la sospensione, la proroga. Ad essi sono dedicati i paragrafi da 84 a 87.

  81. Preferenza per la modifica testuale rispetto a quella non

     testuale

  1. La modifica testuale è preferibile a quella non testuale, perché più sicura (e anche meglio conoscibile, giacché tutte le pubblicazioni di fatto riporteranno il nuovo testo, e non più il vecchio, informando eventualmente in nota della disposizione modificativa).

  82.  Modifiche implicite

  1. Sono modifiche implicite tutte quelle che derivano da disposizioni successive senza che il legislatore abbia in qualche modo avvertito che specifiche disposizioni precedenti risultano modificate a causa delle nuove (27).

  83. Interpretazioni autentiche

  1. Le disposizioni d'interpretazione autentica devono esplicitare il loro intento e devono citare l'atto interpretato. L'intento interpretativo e l'atto interpretato devono risultare dalla rubrica dell'articolo interpretativo.

  2. Le disposizioni d'interpretazione autentica non vanno confuse con le disposizioni modificative con effetto retroattivo.

 84. Deroghe

  1. Si ha deroga quando la nuova disposizione prescrive una regola che fa eccezione a una precedente disposizione rimasta immutata nel suo tenore letterale. Per conseguenza, se la deroga viene tolta, la primitiva disposizione riespande la sua efficacia anche nei confronti della fattispecie prima disciplinata con norme di eccezione.

  85. Deroga implicita e deroga esplicita

  1. Anche la deroga può essere implicita o esplicita.

  2. E' implicita quando il legislatore non segnala in alcun modo che sta creando un caso specifico disciplinato in modo eccezionale rispetto a un precedente caso più generale (nel quale per l'innanzi rientrava anche il caso che ora viene disciplinato in modo distinto).

  3. E' esplicita quando il legislatore usa formule del tipo: "In deroga all'art. x della l. y", e simili.

 86. Deroga testuale e non testuale

  1. Dal punto di vista concettuale la deroga esplicita può essere testuale o non testuale (anche se la deroga disposta con modifica testuale, dal punto di vista formale, non appare più come deroga ma come riformulazione della precedente disposizione).

  2. La deroga è testuale quando il legislatore riformula il precedente testo inserendo l'eccezione come parte integrante dell'originaria disposizione (28).

  3. E' preferibile che la deroga sia espressa come modifica testuale, e comunque che sia esplicita.

 87. Proroghe e sospensioni

  1. Mentre le modifiche (ivi comprese le deroghe) riguardano o direttamente le disposizioni o comunque le norme che si ricavano dalle disposizioni, proroghe e sospensioni non entrano nel contenuto delle disposizioni, ma riguardano la loro sfera temporale di efficacia.

  2. La proroga prescrive che la disposizione x (o l'atto y), la cui vigenza doveva cessare il giorno z, cesserà invece o nel termine t o all'avverarsi della condizione v. Quando il termine di vigenza è già scaduto non si parla di proroga, ma di differimento.

  3. La sospensione prescrive che per un periodo determinato, o fino a nuova disposizione, o fino all'avverarsi di una determinata condizione, la disposizione x (o l'intero atto y) non dev'essere applicato: resta formalmente in vigore (fa ancora parte dell'ordinamento), ma non è efficace nel periodo indicato.

  4. E' preferibile esprimere le proroghe e le sospensioni come modificazioni testuali della disposizione prorogata o sospesa. In ogni caso le proroghe, i differimenti e le sospensioni devono indicare esplicitamente l'atto o la disposizione prorogata, differita o sospesa.

  88. Reviviscenza

  1. L'abrogazione di disposizioni abrogative non fa rivivere le disposizioni da esse abrogate. Se il legislatore vuole far rivivere una disposizione abrogata, quindi, non basta che abroghi la disposizione abrogativa, ma bisogna che disponga la reviviscenza della disposizione abrogata (29). E' preferibile, comunque, riscrivere la disposizione abrogata.

  2. Analogamente, l'abrogazione di disposizioni modificative non fa rivivere il testo nella versione antecedente la modifica. Se il legislatore vuole far rivivere una disposizione nella versione antecedente una modifica, quindi, non basta che abroghi la disposizione modificativa, ma bisogna che disponga la reviviscenza del testo nella versione precedente la modifica. E' preferibile, comunque, riscrivere la disposizione modificata.

  89. Delegificazione e deregolamentazione

  1. Delegificare significa trasferire al regolamento la facoltà di disciplinare una determinata materia o attività, per l'innanzi disciplinata con legge. Nel redigere norme di delegificazione si osservano i principi dell'ordinamento in materia, indicando, in particolare, l'organo competente a emanare l'atto che si sostituisce alla legge.

  2. La delegificazione produce l'abrogazione delle disposizioni delegificate, normalmente differita all'entrata in vigore dell'atto che si sostituirà alla legge. A quest'abrogazione si applicano le regole valide per le abrogazioni in generale (paragrafi da 74 a 79).

  3. La legge delegificante deve individuare le singole disposizioni delegificate e precisare che esse sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore degli atti che si sostituiranno alla legge. Questi ultimi atti, comunque, dovranno dichiarare quali sono le disposizioni legislative abrogate, rinviando alla norma delegificante. Se la legge non potesse individuare con precisione le disposizioni abrogate dovrà demandarne l'individuazione ai regolamenti.

  4. Il passaggio di competenze agli enti locali produce effetti simili alla delegificazione. In tal caso si applicano, se possibile, i principi individuati a proposito di delegificazione.

  5. Deregolamentare significa trasferire all'autonomia privata la facoltà di disciplinare una determinata materia o attività, per l'innanzi disciplinata con legge o regolamento.

  6. Un caso di deregolamentazione si verifica quando alla legge si sostituiscono i contratti collettivi; ciò produce l'abrogazione di disposizioni nella materia contrattualizzata. A quest'abrogazione si applicano, se possibile, le regole valide per le abrogazioni in generale (paragrafi da 74 a 79): inoltre, dopo la conclusione dei contratti un atto normativo deve confermare l'avvenuta abrogazione delle disposizioni previgenti, in modo da ripulire il sistema normativo.

     

 

INDICE ANALITICO (*)

Abbreviazioni

di atti                                                                            allegato B

di atti non normalizzati                                             § 32

di simboli e unità di misura                                      § 29 e allegato A

nell'intestazione degli articoli                                   § 43

scrittura                                                                   § 22

segni d'interpunzione                                              § 28

uso                                                                          § 21

 

Abrogazioni

collocazione nell'atto                                              § 51

definizione                                                              § 61

di atti o disposizioni a termine                               § 76

di disposizioni delegificate                                     § 89

differenza con le sostituzioni                                 § 77

e modifiche non testuali                                         § 78

espresse                                                                § 75

formula di abrogazione espressa finale                 § 79

formule                                                      formule                                                                   § 75 e allegato C, lettera c)

in caso di deregolamentazione                              § 89

innominate                                                              § 74

parzialmente innominate                                        § 74

reviviscenza                                                           § 88

uso del termine nel titolo di atti modificativi             64

 

Adempimenti

a carico di altri soggetti                                         § 20

 

Alinea

nella formulazione di modifiche esplicite              § 68

segni d'interpunzione                                            § 28

uso                                                                        § 44 e 45

 

Allegati

citazione                                                               § 34

come elementi del testo ufficiale                         § 36

definizione e uso                                                  § 46

intestazione                                                          § 47

partizioni interne                                                   § 49

rinvio ad essi                                                        § 48

sequenza delle disposizioni                                 § 51

 

Articoli

definizione                                                             § 43

numerazione degli articoli aggiunti                       § 69

partizioni inferiori (commi)                                    § 44

partizioni superiori                                                § 42

rinvio espresso all’allegato                                   § 48

sequenza                                                              § 51

 

Atti normativi

antichi e difficili da reperire                                   § 59

di consolidamento                                                § 67

disposizioni intruse                                               § 50

elementi                                                                § 36

forme di citazione                                                 § 31 e allegato B

omogeneità                                                           § 50

omogeneità fra titolo e testo                                 § 39

partizione di base (articolo)                                  § 43

partizioni di livello inferiore all’articolo                   § 44 e 45

partizioni di livello superiore all’articolo                 § 42

sequenza delle disposizioni                                  § 51

titolo                                                                       § 38

titolo di atti modificativi o integrativi                       § 40

titolo di atti attuativi di norme comunitarie             § 41

 

Capi

definizione                                                             § 42

forme di citazione                                                 § 31 e allegato B2

numerazione dei capi aggiunti                              § 69

 

Citazioni

di atti non normalizzati                                          § 32

di atti normativi                                                      § 31

di partizioni di atti comunitari                                 § 35

di partizioni di atti normativi                                   § 27

di testi unici misti                                                   § 58

forme di citazione                                                  § 31 e allegato B

regole particolari nella loro scrittura                      § 34

scrittura                                                                 § 33

segni d'interpunzione                                                  8

 

Commi

definizione                                                              § 44

forme di citazione                                                  § 31 e allegato B2

modifiche esplicite                                                 § 68

numerazione                                                          § 70

partizioni interne                                                     § 45

sistematica delle modifiche                                   § 73

 

Congiunzioni

condizionali                                                              § 9

disgiuntive                                                                § 8

significato sintattico                                                 § 7

 

Consolidamento                              § 67

 

Date

forme di citazione                                                     allegato B

scrittura                                                                     § 26

 

Definizioni                                           15 e 16

 

Delegificazione                                                 § 89

 

Deregolamentazione                                § 89

 

Deroghe

definizione                                                                § 84

esplicite                                                                    § 85

implicite                                                                    § 85

non testuali                                                               § 86

testuali                                                                      § 86

 

Disposizioni

intruse                                                                      § 50

sequenza                                                                 § 51

 

Enumerazioni

carattere cumulativo o alternativo                           § 10

carattere tassativo o esemplificativo                       § 10

 

Forme di citazione                              allegato B

 

Formule per le modifiche testuali         allegato C

 

Integrazioni

definizione                                                                § 61

formulazione delle modifiche esplicite                     § 68

formule                                                                      allegato C, lettera b)

numerazione delle partizioni aggiunte                      § 69, 70 e 71

 

Interpretazione autentica                 § 83

 

Intestazione

degli allegati                                                              § 47

degli articoli                                                               § 43

dell’atto                                                                     § 36

 

Lettere

aggiunte                                                                   § 71

definizione                                                               § 44 e 45

forme di citazione                                                    § 31 e allegato B2

 

Libri

definizione                                                               § 42

forme di citazione                                                   § 31 e allegato B2

numerazione dei libri aggiunti                                 § 69

 

Maiuscole

nomi di enti e organi                                                § 24

uso                                                                          § 23

 

Modifiche

atti di consolidamento                                             § 67

definizione                                                               § 60

esplicite                                                                   § 62

esplicite non testuali                                               § 62 e 80

esplicite testuali                                                      § 62 e 63

formulazione delle novelle                                      § 68

implicite                                                                  § 62 e 82

non testuali                                                             § 62

non testuali e abrogazioni espresse                      § 78

novelle                                                                    § 68

numerazione delle partizioni aggiunte                   §  69, 70 e 71

preferenza per le modifiche testuali                      §  81

sistematica delle modifiche                                   § 73

titoli degli atti modificativi                                        §  64, 65 e 66

testuali                                                                    §  62 e 72

uso di termini più specifici                                      § 61

 

Neologismi                                      §  18

 

Novelle

definizione                                                                § 68

 

Numerazione

degli articoli aggiunti                                                 § 69

dei commi nelle modifiche testuali                           § 70

dei numeri aggiunti                                                   § 71

delle lettere aggiunte                                                § 71

delle partizioni aggiunte                                            §69

 

Numeri

aggiunti                                                                     § 71

citazioni                                                                    § 27 e 31

forme di citazione                                                       allegato B2

partizioni interne dei commi                                     § 45

scrittura                                                                    § 25

 

Omogeneità

dell'atto e delle sue partizioni                                    §  50

del titolo rispetto al testo                                           § 39

terminologica                                                            § 16

 

Parti

definizione                                                                 § 42

forme di citazione                                                      § 31 e allegato B2

numerazione delle parti aggiunte                              § 69

 

Partizioni

dell’atto di livello superiore all’articolo                        § 42

interne degli allegati                                                   § 49

interne dei commi                                                      § 45

omogeneità                                                                § 50

riferimenti alle partizioni                                             § 54 e 55

 

Periodi

brevità                                                                         § 1

proposizioni prive di significato normativo                 §11

 

Proroga

definizione                                                                  § 87

 

Proposizioni

prive di significato normativo                                      § 11

 

Regole applicabili d'ufficio                    allegato D

 

Reviviscenza

definizione                                                                  § 88

 

Riferimenti (rinvii)

ad atti di difficile reperimento                                      § 59

ad atti modificati                                                          § 57

all'allegato                                                                   § 48

all’articolo                                                                    § 55

a partizioni inferiori all’articolo                                     § 55

a partizioni superiori all’articolo                                   § 54

a testi unici misti                                                         § 58

con funzione normativa                                              § 56

definizione                                                                   §  52

esterni                                                                         § 56

formali                                                                         § 56

interni                                                                          § 53

materiali                                                                      § 56

 

Rubriche

definizione                                                                   § 37

sommario                                                                    § 37

 

Segni

d'interpunzione                                                            § 28

tipografici d’uso corrente                                             § 28

 

Sezioni

definizione                                                                   § 42

forme di citazione                                                        § 31 e allegato B2

numerazione delle sezioni aggiunte                            § 69

 

Sigle

scrittura                                                                        § 22

uso                                                                               § 21

 

Simboli convenzionali

di unità di misura                                                          § 29 e allegato A

di unità monetarie                                                         § 29

tecnici e scientifici                                                        § 30

 

Sommario

delle rubriche                                                                § 37

 

Sospensione

definizione                                                                     § 87

 

Sostituzioni

definizione                                                                     § 61

differenza dall'abrogazione espressa                           § 77

formule                                                                             allegato C, lettera a)

 

Stile                                                                             § 2

 

Tabelle                                                                          vedi Allegati

 

Terminologia

definizioni                                                                        § 15

giuridica                                                                           §  13 e 14

neologismi                                                                       § 18

omogeneità                                                                      § 16

ripetizione                                                                        § 19

scelta e uso dei termini                                                   § 12

straniera                                                                          § 17

                                                                                         §13 e 14

 

Testo ufficiale

elementi                                                                           § 36

 

Titolo

degli allegati                                                                     § 47

degli atti                                                                            § 38

di atti attuativi di norme comunitarie                                § 41

di atti di modifica                                                              § 40, 64, 65, 66

forme di citazione                                                               allegato B

omogeneità con il testo                                                   § 39

 

Unità di misura                                                        § 29 e allegato A

 

Unità monetarie                                                     § 29

 

Verbi

forma passiva                                                                   § 5

servili                                                                                 § 4

tempi e modi                                                                     § 3

 

 

 


 

(1) Ad esempio: "deve"; "ha l’obbligo"; "è tenuto a"

torna indietro.

(2) Le congiunzioni disgiuntive ("o", "oppure", ecc.) esprimono una relazione disgiuntiva tra due termini che può essere inclusiva o esclusiva. Per relazione disgiuntiva esclusiva, nel linguaggio normativo, s'intende una relazione tra elementi di una fattispecie tale per cui la fattispecie si realizza, e quindi si danno le conseguenze, nel caso che si avveri uno solo dei due elementi, ma non ambedue. Per relazione disgiuntiva inclusiva s'intende invece una relazione tra elementi tale per cui la fattispecie si realizza, e quindi si danno le conseguenze, sia nel caso che si avveri uno solo dei due elementi, sia nel caso che si avverino ambedue.torna indietro

(3) Del tipo "La camera approva o respinge": la camera non può approvare e respingere contemporaneamente.torna indietro  

(4) Il carattere tassativo si esprime usando parole quali "soltanto", "esclusivamente", "unicamente"; il carattere esemplificativo si esprime usando parole quali "tra l'altro", "come", "ad esempio".

Il carattere cumulativo dell'enumerazione indica che tutti gli elementi della fattispecie devono essere realizzati. Esempio di enumerazione cumulativa:

"Affinché si attui la conseguenza g devono avverarsi tutte le seguenti condizioni:

a) ...

b) ...

c) ... ".

Il carattere alternativo dell'enumerazione indica che è sufficiente la realizzazione di uno degli elementi della fattispecie: in tal caso - se necessario - va precisato se la relazione disgiuntiva tra gli elementi è di tipo inclusivo o esclusivo. Esempio di enumerazione alternativa inclusiva:

"Affinché si attui la conseguenza g deve avverarsi almeno una (una o più) delle seguenti condizioni:

a)...

b)...

c)... ".

Esempio di enumerazione alternativa esclusiva:

"Affinché si attui la conseguenza g deve avverarsi una sola delle seguenti condizioni: 

a)...

b)...

c)... ".torna indietro

(5) Ad esempio "ripetizione".torna indietro

(6) Per esempio, la formulazione: 

"1. Il consiglio regionale approva … 

2. Esso delibera anche …" 

dev'essere sostituita con la formulazione: 

"1. Il consiglio regionale approva … 

2. Il consiglio regionale delibera anche …"torna indietro

(7) Ad esempio:

prima citazione:

"Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)".

Citazioni successive:

"Il CIPE".torna indietro

(8)            Per esempio, se l'espressione composta è "Osservatorio regionale per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva commerciale", nelle citazioni successive si può usare la denominazione abbreviata "Osservatorio del commercio".torna indietro

(9) Vedi paragrafi 21 e 28.torna indietro 

(10) Ad esempio: Comunità europea dell'energia atomica; Ministro della pubblica istruzione; Ministero della pubblica istruzione.torna indietro 

(11) (Ad esempio "Alto Commissario". torna indietro

(12) Ad esempio: "Commissione delle Comunità europee"; "Presidente del Consiglio dei ministri"; "Presidente della Commissione delle Comunità europee".torna indietro 

(13) Ad esempio: "il termine di trenta giorni".torna indietro

(14) Esempi: "una somma di 46.527,32 euro"; "un tasso del 2,25 per cento" (per l'uso del simbolo % vedi il paragrafo 28).torna indietro 

(15)           Esempi:

- 5.000.000.000 va scritto 5 miliardi;

- 7.120.000.000 va scritto 7 miliardi 120 milioni;

- 8.000.000 va scritto 8 milioni;

- 4.150.000 va scritto 4 milioni 150 mila;

- 785.000 va scritto 785 mila;

- 65.350 va scritto 65 mila 350;

- 10.000 va scritto 10 mila;

ma il numero

- 5.120.450.000 si scrive in cifre; e così i numeri 632.365.615, 1.290.300, ecc.torna indietro 

(16) Ad esempio:"2 marzo 1982".torna indietro

(17) Ad esempio, nel caso di decreti emanati da ministri, assessori regionali, o nel caso di deliberazioni adottate da comitati interministeriali, occorre specificare il ministro, l'assessore o il comitato interministeriale.torna indietro

(18) Quando viene riportato il titolo di un atto che contiene già delle parentesi, anziché racchiuderlo a sua volta fra parentesi si può farlo precedere dalla parola "concernente", racchiudendolo fra virgolette.

Se un atto viene citato per la prima volta nel titolo di un altro atto la citazione per esteso (estremi completi più titolo) va ripetuta una seconda volta quando esso viene citato nell'articolato.torna indietro

(19) Ad esempio: titolo I, capo II, sezione III.torna indietro

(20) Esempio: l'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 37 che recita:

                "1. L'articolo 24 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

      Art. 24 - (Ciclomotori).

      1. Ciclomotori sono i veicoli con due ruote o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

           a) cilindrata fino a 50 centimetri cubi;

            b) capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 chilometri l'ora.

      2. Detti veicoli qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli."

Nelle citazioni, le parole da "L'articolo 24 del testo unico" fino a "seguente" sono chiamate "alinea"; il comma 1 del nuovo testo dell'articolo 24 può essere chiamato "primo capoverso del comma 1 dell'articolo 1"; il comma 2, a sua volta, può essere citato come "secondo capoverso". La lettera a) del nuovo testo del comma 1 può essere chiamata, di conseguenza, "lettera a) del primo capoverso". E' altrettanto valida la citazione come: "comma 1 (o "comma 2", o "lettera a) del comma 1") dell'articolo 24 della legge (...), come sostituito dall'articolo 1".torna indietro

(21) Per esempio non inserire nello stesso articolo (né tantomeno nello stesso comma) norme sostanziali e procedurali.torna indietro

(22) Ad esempio: "aa), bb), cc)", ecc.; "aaa), bbb), ccc)", ecc.torna indietro

(23) Ad esempio:

                1. .............:

                a) ..........:

                1) ...........;

                2) ...........;

                b) ............

                2. ..........

                3. .........:

                a) ........;

                b) ......…torna indietro

(24) Quando l'efficacia dell'atto o di singole disposizioni dipende dalla loro compatibilità con il regime degli aiuti previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea si inserisce nell'atto una disposizione di questo tipo: "L'efficacia di questa legge (o degli articoli ...) decorre dal giorno in cui è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione l’avviso sull’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo".torna indietro

(25) Elenco dei primi avverbi numerali latini: bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, duodecies, terdecies, quaterdiecies, quindecies, sex decies, septies decies, duodevicies, undevicies, vicies.torna indietro

(26) Ad esempio quando, a seguito della riforma del diritto di famiglia, l'istituto della patria potestà fu sostituito dall'istituto della potestà dei genitori, il legislatore sentì giustamente il bisogno di imporre una modifica testuale in tutte le leggi in cui compariva l'espressione "patria potestà", da sostituire con "potestà dei genitori": nell'impossibilità di elencare tutti gli articoli di tutte le leggi da modificare, dispose con una formula riassuntiva che ovunque si trovasse l'espressione "patria potestà" questa andava sostituita con "potestà dei genitori".torna indietro

 

(27) Vi rientrano ad esempio:

a) l'abrogazione tacita, nel qual caso l'operatore applica la nuova disposizione e ritiene non più vigente la vecchia per totale incompatibilità;

b) l'abrogazione per rinnovazione di materia, nel qual caso l'operatore applica il nuovo atto e scarta come non più vigenti i precedenti atti o parti di atti che regolavano la stessa materia;

c) la deroga implicita;

d) l'integrazione tacita (ad esempio: un certo beneficio spettava ad a e b; una nuova disposizione, senza far menzione della precedente, prescrive che lo stesso beneficio spetti a c).torna indietro

(28) Ad esempio: se l'articolo k della l. z imponeva un certo obbligo x a tutti i soggetti rientranti nella classe a, e il legislatore vuole imporre un obbligo z ad alcuni soltanto dei soggetti che rientrano nella classe a, fermo restando l'obbligo x per tutti gli altri, la deroga testuale, introdotta con un nuovo atto, si presenta così: "l'articolo k della l. z è sostituito dal seguente: 'Tutti i soggetti a hanno l'obbligo x, ad eccezione (o tranne, o esclusi, o espressioni simili) dei soggetti b, che hanno l'obbligo z'".torna indietro

(29) Ad esempio, se l'art. x della legge y ha abrogato la legge w, che si vuole far rivivere con effetto ex tunc, si potrà dire: "L'art. x della legge y è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della legge y. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente la legge w." Se invece la si vuole far rivivere con effetto ex nunc si potrà dire: "L'art. x della legge y è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente la legge w."torna indietro

(*) A cura dell'ufficio legislativo della Giunta regionale della Puglia.torna indietro

 

 

La versione cartacea del Manuale è a cura di: 

Carla Paradiso – Servizio Qualità della Legislazione

 

La versione pubblicata sul sito è a cura di:

Tamara G. Tarabusi - Servizio Qualità della Legislazione