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Politica dei servizi sociali - Saggi e Articoli
  
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| Mancini Massimiliano, Le finalita’ ed i metodi del processo penale minorile Modalità operative d’intervento nei confronti della delinquenza minorile, uno dei settori che interessa sempre di più la Polizia Locale-PARTE PRIMA in: http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/23292.html 
 
				Non più bambini, non ancora adulti 
				potrebbe essere la frase che condensa uno dei periodi più 
				delicati dell’intera fase evolutiva della formazione dell’uomo. 
				Infatti nell’adolescente la propria percezione è segnata dalla 
				velocità della trasformazione e dalla disarmonia nel corpo e 
				nell’anima.  
				Per la prima volta l’individuo è testimone del cambiamento e 
				della propria trasformazione: la vede, la sente, la vive. 
				Tuttavia proprio perché non sono ancora adulti, ma non si 
				sentono più bambini, gli adolescenti ostentano grande sicurezza 
				ed intraprendenza, a volte anche sfrontatezza e grande senso di 
				sfida e voglia di competizione, ma rimangono ancora con le 
				insicurezze e le debolezze dell’età infantile. 
				In questa prima parte ci dedicheremo alla normativa ed agli 
				istituti previsti nel processo penale minorile, affrontando le 
				finalità ed i metodi del processo penale minorile, che è la sede 
				ove si valutano i comportamenti di soggetti in piena fase 
				evolutiva, adolescenti che più che essere rimproverati deve 
				essere aiutati e per i quali, molte volte, l’unica occasione di 
				“attenzione” da parte del mondo degli adulti è la celebrazione 
				del processo. 
				LA NORMATIVA PENALE MINORILE 
				La prima normativa per i reati commessi da fanciulli o comunque 
				da autori minorenni risale al 1934. 
				La vera rivoluzione per il nostro ordinamento è il DPR 22 
				settembre 1988 n.448, che ha addirittura anticipato i principi 
				internazionali della Convenzione dell’ONU sui diritti del 
				fanciullo firmata a New York nel 1989. 
				         Questa legge, tuttora vigente con alcune piccole 
				modificazioni introdotte dal D.Lgs.14/01/91 n.12, si ispira ed 
				introduce per la prima volta nel nostro sistema penale il 
				modello Conciliativo-Riparativo. Questo sistema non vuole 
				alleviare la sanzione oppure mutare l'atteggiamento processuale 
				e penitenziario pro reo, ma cerca di trovare delle modalità più 
				efficaci di riequilibrio all'interno della sanzione, 
				preoccupandosi della forma della pena senza minare la certezza 
				del diritto e della pena  
				         Inoltre, nella sua globalità, il nostro sistema penale 
				minorile tiene conto dell’età dei soggetti e del loro stadio 
				evolutivo della personalità e della maturazione, applicando il 
				principio della "minima offensività del processo", 
				ovvero della riduzione degli interventi giudiziari, in 
				particolare di quelli di natura coercitiva e restrittiva, in 
				modo che il danno apportato alla personalità del minorenne ed 
				alla sua opportunità di reinserimento sociale, sia sempre 
				inferiore al vantaggio conseguito dalla giustizia. 
				         Coerentemente con il modello Conciliativo-Riparativo a 
				cui fa riferimento, il sistema penale minorile prevede una serie 
				di misure non solo di tipo detentivo e reclusivo intramurario, 
				ma prevede una serie di interventi graduabili che consentano 
				finalità proattive nei confronti dell'intera società. 
				ORGANI E COMPETENZE DELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE 
				L’attuale normativa prevede che l’età minima per essere 
				imputabili sia di 14 anni, mentre al di sotto di quest’età si 
				vige la presunzione assoluta d’incapacità d’intendere e di 
				volere e conseguentemente la non imputabilità penale. 
				Ai sensi dell’art.1 del DPR 448/88, gli organi del processo 
				penale minorile sono: 
				-        Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 
				minorenni 
				-        GIP presso il Tribunale per i minorenni 
				-        Tribunale per i minorenni 
				-        Procuratore Generale presso l Corte d'Appello 
				-        Magistrato di Sorveglianza per i minorenni 
				La competenza di questi organi è per i soggetti imputabili di 
				età inferiore ai 18 anni e per i reati commessi prima dei 18 
				anni da parte di soggetti che non hanno compiuto i 25 anni 
				(art.2). 
				L’ACCERTAMENTO CONCRETO DELLA CAPACITA’ PROCESSUALE DEL 
				MINORE 
				La finalità del processo penale minorile è innanzitutto quella 
				di rendere accessibile il sistema sanzionatorio al soggetto 
				minore. 
				Il processo penale minorile offre ampie facoltà discrezionali 
				agli organi giudiziari e molteplici strumenti al Giudice ed al 
				Pubblico Ministero, che in ogni caso ed in ogni stato del 
				procedimento, anche senza particolari formalità, debbono 
				accertare la capacità processuale del soggetto ed anche 
				quantificarla, così come il grado di responsabilità. 
				Già l'art.11 della legge minorile del 1934, quando si tratta di 
				determinare la personalità del minore e le cause della sua 
				irregolare condotta, imponeva di: 
				-        accertare i precedenti personali e familiari 
				dell'imputato sotto l'aspetto psichico, morale e ambientale 
				-        acquisire informazioni e parere di esperti 
				L'art.9 del DPR 448/88 prevede che il Pubblico Ministero ed il 
				giudice acquisiscano elementi circa le condizioni e le risorse 
				familiari, sociali ed ambientali per accertarne: 
				-        imputabilità 
				-        grado di responsabilità 
				-        adeguate misure penali  
				-        eventuali provvedimenti civili 
				L'imputabilità inoltre deve essere sempre accertata 
				concretamente, infatti l'art.9 ha fissato il principio che nella 
				fascia di imputabilità dei minori (14-18 anni) l’effettiva 
				capacità processuale delminore debba essere accertata 
				concretamente ed anche graduata. 
				Il processo minorile pone il minore come soggetto principale del 
				processo, impone al giudice di spiegare gli eventi processuali e 
				di svolgere una funzione educativa. 
				LA TUTELA DEL MINORE 
				È assicurata l'assistenza di difensori d'ufficio prelevati da 
				elenchi specifici di professionisti muniti di opportuna 
				esperienza nel settore minorile (art.11) ed altresì è prevista 
				l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del 
				processo con la presenza dei genitori o di altri soggetti 
				(art.12). 
				Per tutelare il minore è vietata la divulgazione con qualsiasi 
				mezzo di notizie ed immagini che rendano identificabile il 
				minore imputato sino all'inizio del dibattimento qualora questo 
				sia in udienza pubblica (art.13), anche le informazioni 
				contenute nel csellario giudiziale dei minori possono essere 
				rilasciate esclusivamente all'interessato o alle autorità 
				giudiziarie (art.14). 
				Al compimento del 18 anno di età tuttavia le informazioni sono 
				trasferite al casellario Giudiziario Ordinario. 
				LA RIEDUCAZIONE E LA RESPONSABILIZZAZIONE 
				In considerazione della capacità offensiva del processo nei 
				confronti del minore, il Tribunale valuta caso per caso 
				l'opportunità di continuare il procedimento ovvero di 
				interromperlo, in vista degli scopi educativi, a questo stesso 
				scopo è prevista una speciale deroga all’obbligo costituzionale 
				dell’esercizio dell’azione penale in caso di reati di 
				particolare tenuità, quando l'ulteriore corso del procedimento 
				pregiudicherebbe le esigenze educative del minorenne.  
				         Sono previsti anche speciali procedimenti che possono 
				cancellare completamente il reato ed i suoi effetti (perdono 
				giudiziale) o prevederne la sospensione finalizzata allo 
				svolgimento di un percorso di responsabilizzazione (istituto 
				della messa alla prova); di norma la pena detentiva è prevista 
				solo nei casi più gravi e solo in via residuale, preferendosi 
				sistemi di attuazione della pena extramurari che possano, più 
				efficacemente del carcere, responsabilizzare il soggetto e 
				reinserirlo nella società, attraverso un percorso di riparazione. 
				            Al percorso riparativo, finalizzato alla 
				responsabilizzazione del reo, si unisce, in questo modello di 
				giustizia penale, la conciliazione con la società e lo stato, 
				soggetti passivi di qualsiasi reato, ma addirittura, se 
				possibile, anche la riconciliazione con la persona offesa. 
			 
				Anche la conciliazione è finalizzata alla responsabilizzazione, 
				affinché il minore prenda coscienza della lesione arrecata 
				all'altrui diritto e pertanto, sulla base anche delle 
				Raccomandazione del Consiglio d'Europa, l'art. 28 del citato DPR 
				448/88 prevede che il giudice possa impartire prescrizioni 
				dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la 
				conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. 
				            Quindi la riparazione e la conciliazione con la 
				persona offesa è la via per un modello alternativo di giustizia, 
				che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di 
				soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto 
				delittuoso, realizzando il duplice scopo di ottenere una 
				riduzione del numero dei processi pendenti (con remissioni di 
				querela, con proscioglimenti per irrilevanza del fatto o per 
				messa alla prova) a beneficio dell’efficacia e della rapidità 
				della risposta penale, e dall’altro di promuovere la ricerca 
				della pace sociale, mediante la conciliazione tra l’imputato e 
				la vittima.  
				PROVVEDIMENTI DETENTIVI E CAUTELARI 
				Prima dell'ultima riforma gli istituti di custodia per i minori 
				erano: 
				-        Riformatorio, per le misure di sicurezza ed i detenuti 
				in attesa di giudizio (custodia cautelare). 
				-        Carcere Scuola, dove scontare le pene definitive. 
				-        Istituto di Osservazione, per l'accertamento della 
				capacità d'intendere e di volere del minore. 
				Al giorno d'oggi tutte queste strutture sono state sostituite 
				dall'Istituto Giudiziario Minorile 
				Provvedimenti cautelari minorili attuali: 
				-        Prescrizioni, regole di comportamento che il minore 
				deve attuare (misura cautelare in libertà) 
				-        Permanenza in casa, disposta discrezionalmente in caso 
				di gravi e reipetute violazioni delle prescrizioni 
				-        Collocamento in comunità 
				-        Custodia cautelare in istituto Giudiziario minorile. 
				Le prescrizioni (art. 20) sono costituite da 
				provvedimenti che, in attesa dell'udienza preliminare, impongono 
				al minore alcuni obblighi inerenti attività di studio, lavoro o 
				altre valutate utili per la sua educazione. 
				La permanenza in casa (art. 21) dispone che il 
				minore rimanga per gran parte della giornata presso l'abitazione 
				familiare. L'applicazione della misura della permanenza in casa 
				viene molto spesso integrata da alcune prescrizioni, e viene 
				così a delinearsi un quadro di regole di condotta piuttosto 
				articolato. 
				Queste misure cautelari rappresentano un ambito ed una tipologia 
				di intervento particolarmente interessante, in quanto 
				intervengono in maniera significativa sul sistema di vita del 
				minore senza allontanarlo dal contesto familiare e affettivo. 
			 
				Le due misure inoltre racchiudono e sintetizzano una serie di 
				elementi da più parti indicati come fondamentali per avviare un 
				processo di recupero del minore deviante, infatti costituiscono 
				un momento in cui viene restituito al minore un riscontro 
				negativo del suo comportamento sotto forma di sanzione, che può 
				e anzi dovrebbe, svolgere una funzione responsabilizzante; i 
				Servizi sono chiamati a intervenire e a dare un contributo 
				professionale specificamente mirato; il giudizio, con le sue 
				possibili implicazioni di irrigidimento dell'atto trasgressivo, 
				non è ancora stato pronunciato. 
				Il Centro di Prima Accoglienza (CPA), infine, istituito con il 
				DPR 448/88, è una comunità mista deistituzionalizzata concepita 
				per non dare al primo impatto del minore con la giustizia una 
				valenza definitoria. 
				PROCEDIMENTI SPECIALI 
				L'art.27 della 448/88 prevede che in caso di comportamenti di 
				particolare tenuità che appaiano assolutamente occasionali il 
				pubblico ministero può chiedere che sia emessa sentenza di non 
				luogo a procedere per particolare tenuità del fatto. 
				L'istituto del perdono giudiziale risponde ad una logica 
				paternalistica a cui si ispirava la normativa previdente alla 
				riforma del DPR 448/88, e consente di cancellare tutti gli 
				effetti della condanna penale. 
				L'art.28 consente la sospensione del processo e messa alla prova 
				consente di sospendere per un periodo di un anno o di tre nel 
				caso di gravi reati (pena dell'ergastolo o della reclusione non 
				inferiore a 25 anni), e valutare al termine del periodo di prova 
				la personalità dell'imputato. 
				In realtà, anche questo istituto, attua in pieno il sistema 
				riparativo-conciliativo, promuovendo l'assunzione di 
				responsabilità senza ricorrere necessariamente alla pena 
				detentiva. 
				L'applicazione di questa norma prevede il coinvolgimento di 
				tutte le parti che debbono comunque essere sentite 
				preliminarmente all'applicazione della misura, inoltre permette 
				al giudice di prevedere delle misure riparative. |