| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto il decreto legislativo
                29 aprile 1998, n. 124, "Ridefinizione del sistema di
                partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime
                delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27
                dicembre 1997, n. 449", ed in particolare l'art. 3, commi
                10 e 15, nei quali si prevede la definizione, da parte delle
                regioni, dei criteri secondo i quali i direttori generali delle
                aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere determinano,
                entro trenta giorni dall'efficacia della disciplina regionale,
                il tempo massimo che puo' intercorrere tra la data della
                richiesta delle prestazioni e l'erogazione della stessa;
 
 Visto
                l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di
                Trento e Bolzano in materia di spesa sanitaria sancito dalla
                Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
                le province autonome di Trento e di Bolzano l'8 agosto 2001,
                che, al punto 6, stabilisce le risorse da destinare al
                finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
 
 Visto
                il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla
                legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti
                in materia di spesa sanitaria" ed in particolare
                l'art. 6 che prevede la definizione, con decreto del Presidente
                del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza permanente
                per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
                di Trento e di Bolzano, dei livelli essenziali di assistenza ai
                sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
                502, e successive modificazioni;
 
 Visto
                l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di
                Trento e di Bolzano sui livelli essenziali di assistenza
                sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30
                dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sancito dalla
                Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
                le province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2001;
 
 Visto
                il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre
                2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta
                Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 che definisce i livelli
                essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario
                nazionale;
 
 Considerato
                che il criterio dell'appropriatezza e quindi anche l'erogazione
                delle prestazioni entro tempi appropriati alle necessita' di
                cura degli assistiti rappresenta una componente strutturale dei
                livelli essenziali di assistenza;
 
 Visti
                gli articoli 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662
                "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica",
                e successive modificazioni, che prevedono il finanziamento, con
                quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di progetti
                regionali per il perseguimento degli obiettivi di carattere
                prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario
                nazionale, e del successivo programma approvato dalla Conferenza
                Stato-regioni che individua la riduzione delle liste di attesa
                tra gli obiettivi prioritari in attuazione del Piano sanitario
                nazionale;
 
 Valutata
                la necessita' di adottare ulteriori misure per garantire
                l'erogazione tempestiva delle prestazioni diagnostiche e
                terapeutiche, ed in particolare di quelle ritenute urgenti,
                nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza individuati;
 
 Visto
                l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
                del 14 febbraio 2002 con il quale Governo e regioni hanno
                convenuto sui criteri di priorita' per l'accesso alle
                prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di
                attesa, integrando i livelli essenziali di assistenza sanitaria,
                gia' definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
                Ministri del 29 novembre 2001, con apposite linee-guida di cui
                alla lettera b) del suddetto accordo;
 
 Acquisita
                l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
                Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
                in data 14 febbraio 2002;
 
 Sulla
                proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
                dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
                
                 Art. 1.1.
                Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
                novembre 2001, che ha definito, ai sensi del decreto legislativo
                30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
                integrazioni e dell'art. 6 del decreto legge 18 settembre 2001,
                n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre
                2001, n. 405, conformemente agli accordi sanciti dalla
                Conferenza Stato-regioni in data 8 agosto e 22 novembre 2001 e
                14 febbraio 2002, i livelli essenziali di assistenza sanitaria,
                e' aggiunto, come allegato 5, l'allegato al presente decreto
                recante "Linee guida sui criteri di priorita' per l'accesso
                alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi
                di attesa".
 2.
                Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
                successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
                Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 aprile
                2002
                
                 Il Presidente del
                Consiglio dei Ministri Berlusconi
                
                 Il Ministro della salute Sirchia
                
                 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
                
                 Allegato
 LINEE GUIDA SUI CRITERI DI PRIORITA' PER L'ACCESSO ALLE
                PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE E SUI TEMPI MASSIMI DI
                ATTESA.
 
 1. Le regioni e le province autonome indicano, entro il 31
                maggio 2002, i criteri di priorita' per l'accesso alle
                prestazioni diagnostiche e terapeutiche, sulla base di
                valutazioni di appropriatezza e di urgenza, e le modalita' per
                una corretta gestione delle liste di prenotazione al fine di
                garantire l'uniformita' e la trasparenza delle stesse.
 
 2. Sulla base delle indicazioni sull'appropriatezza ed urgenza
                delle prestazioni di cui al punto 1, le regioni e le province
                autonome di Trento e di Bolzano adottano specifiche iniziative
                per la responsabilizzazione dei medici prescrittori al fine di
                ottimizzare il rapporto tra domanda e offerta.
 
 3. Le indicazioni regionali previste al punto 1 integrano quanto
                gia' disposto in attuazione dell'art. 3, comma 10, del decreto
                legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonche' dei progetti di cui
                all'art. 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
                e successive modificazioni. In particolare, le regioni e le
                province autonome, in base ai criteri di priorita' dalle stesse
                definiti e sulla base di quanto individuato ai sensi del punto
                a) dell'accordo Governo-regioni del 14 febbraio 2002, fissano e
                aggiornano i tempi massimi di attesa per le prestazioni
                diagnostiche e terapeutiche urgenti, in regime ambulatoriale e
                di ricovero, e ne danno idonea pubblicita'.
 
 4. I direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e
                delle aziende ospedaliere sono responsabili dell'attuazione
                delle indicazioni regionali e provinciali formulate in
                applicazione dei punti 1 e 2.
 
 5. L'inosservanza dei tempi massimi di attesa costituisce un
                elemento negativo da valutare ai fini dell'attribuzione della
                quota variabile del trattamento economico del direttore generale
                connesso ai risultati di gestione ottenuti e agli obiettivi di
                salute conseguiti. Il direttore generale valuta la
                responsabilita' dell'inosservanza dei tempi di attesa e dei
                criteri di appropriatezza ed urgenza all'interno dell'azienda
                sanitaria anche al fine dell'attribuzione della retribuzione di
                risultato del direttore sanitario e dei dirigenti di struttura
                complessa o semplice interessati.
 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
                Bolzano provvedono ad attivare sistemi di monitoraggio dei tempi
                e dei procedimenti trasmettendo i relativi dati al Ministero
                della salute e, per il tramite dell'Agenzia per i servizi
                sanitari regionali, al tavolo di monitoraggio dei livelli
                essenziali di assistenza sanitaria previsto al punto 15
                dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni l'8 agosto
                2001, ai fini dell'elaborazione di periodici rapporti.
                
                 7. Con lo stesso atto di cui al punto 1, le regioni e le
                province autonome disciplinano nelle situazioni caratterizzate
                da particolare urgenza:a) l'eventuale attribuzione alle equipe sanitarie, sulla base di
                quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, di forme di
                incentivazione specificamente finalizzate al rispetto dei tempi
                di attesa di cui all'accordo sancito dalla Conferenza
                Stato-regioni nella seduta del 14 febbraio 2002;
 b) l'eventuale espletamento di prestazioni libero professionali
                nei confronti dell'azienda stessa da parte di proprio personale
                dipendente (dirigenti sanitari, infermieri, ostetriche e tecnici
                di radiologia medica) finalizzate al rispetto delle liste di
                attesa. Le prestazioni libero professionali devono essere
                espletate fuori dall'orario di servizio ed in misura aggiuntiva
                non superiore a quelle rese in regime istituzionale;
 c) l'eventuale stipula di contratti a termine con liberi
                professionisti in possesso dei requisiti professionali previsti
                dalla normativa vigente, ovvero il ricorso a contratti di
                "service" con ambulatori o studi professionali
                associati purche' accreditati, anche se provvisoriamente.
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