| L. 27 maggio 1991, n.
176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1991, n. 135, S.O.
1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione
di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.
3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUI
DIRITTI DEL FANCIULLO
Preambolo
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i
principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere
inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della
pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni
Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella
dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale
e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai
Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti
i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in
particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o
di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni
altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha
diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità
fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i
suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di
cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini
dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente
familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre
preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed
educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in
particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di
uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di
concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di
Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai
diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti
e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni
internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella
Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità
fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una
protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della
Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere
dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di
adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme
delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia
minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei
fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi
del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario
prestare loro una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell'importanza
delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo
armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l'importanza della
cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in
tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione si
intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se
abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.
Articolo 2
Gli Stati parti si impegnano a rispettare
i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende
dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni
considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro
origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro
incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
- Gli Stati parti
adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente
tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione
sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi
rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo 3
In tutte le decisioni relative ai
fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei
tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse
superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
Gli Stati parti si impegnano ad
assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in
considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre
persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i
provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
Gli Stati parti vigilano affinché il
funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei
fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle
Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per
quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un
adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare
tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti
riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e
culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono,
e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la
responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della
famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o
altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera
corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati
all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
Articolo 6
- Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto
inerente alla vita.
- Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile
la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
Il fanciullo è registrato immediatamente
al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una
cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere
allevato da essi.
Gli Stati parti vigilano affinché questi
diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi
che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in
particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi
apolide.
Articolo 8
Gli Stati parti si impegnano a rispettare
il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua
nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla
legge, senza ingerenze illegali.
Se un fanciullo è illegalmente privato
degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono
concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il
più rapidamente possibile.
Articolo 9
Gli Stati parti vigilano affinché il
fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le
autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente
con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse
preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni
casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo
oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di
residenza del fanciullo.
In tutti i casi previsti al paragrafo 1
del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di
partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
Gli Stati parti rispettano il diritto del
fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente
rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non
sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
Se la separazione è il risultato di
provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento,
l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa,
sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del
fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se
del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il
luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali
informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti
vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé
conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Articolo 10
In conformità con l'obbligo che incombe
agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un
fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai
fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con
umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale
domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro
familiari.
- Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha
diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi
genitori, salvo circostanze eccezionali.
A tal fine, e in conformità con l'obbligo
incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti
rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese,
compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese
può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie
ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o
della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli
altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
Gli Stati parti adottano provvedimenti
per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
- A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di
accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.
Articolo 12
Gli Stati parti garantiscono al fanciullo
capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni
questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in
considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
A tal fine, si darà in particolare al
fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o
amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un
organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione
nazionale.
Articolo 13
Il fanciullo ha diritto alla libertà di
espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare
informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale,
scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
L'esercizio di questo diritto può essere
regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine
pubblico, della salute o della moralità pubbliche.
Articolo 14
- Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla
libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Gli Stati parti rispettano il diritto e
il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo
nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle
sue capacità.
La libertà di manifestare la propria
religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla
legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico,
della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali
dell'uomo.
Articolo 15
- Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla
libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
L'esercizio di tali diritti può essere
oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società
democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine
pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le
libertà altrui.
Articolo 16
Nessun fanciullo sarà oggetto di
interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo
domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla
sua reputazione.
- Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro
tali interferenze o tali affronti.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l'importanza
della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere
a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie,
soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale
nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a) Incoraggiano i mass media a divulgare
informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e
corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
b) Incoraggiano la cooperazione
internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali
di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per
l'infanzia;
d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar
modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo
minoritario;
e) favoriscono l'elaborazione di principi
direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai
materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli
articoli 13 e 18.
Articolo 18
Gli Stati parti faranno del loro meglio
per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno
una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere
al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo
sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i
quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
Al fine di garantire e di promuovere i
diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti
appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che
incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti
e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
Gli Stati parti adottano ogni appropriato
provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di
beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi
abbiano i requisiti necessari.
Articolo 19
Gli Stati parti adottano ogni misura
legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni
forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di
negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto
il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore
legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
Le suddette misure di protezione
comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi
sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli
è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del
rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi
di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se
necessario, procedure di intervento giudiziario.
Articolo 20
Ogni fanciullo il quale è
temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può
essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e
ad aiuti speciali dello Stato.
- Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una
protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
Tale protezione sostitutiva può in
particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della Kafalah di diritto
islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per
l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente
conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché
della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione,
si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in
materia, e:
a) Vigilano affinché l'adozione di un
fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in
conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni
affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in
considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e
tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro
consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) Riconoscono che l'adozione all'estero
può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie
al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o
adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
c) Vigilano, in caso di adozione
all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e norme equivalenti a
quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d) Adottano ogni adeguata misura per
vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non
diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) perseguono le finalità del presente
articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilateralerali a seconda dei casi, e
si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli
all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22
Gli Stati parti adottano misure adeguate
affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è
considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto
internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da
ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria
necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla
presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo
o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
A tal fine, gli Stati parti collaborano,
nelle forme giudicate neccesarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle
Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti
che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i
fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari
di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per
ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono
irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente
Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure
temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.
Articolo 23
Gli Stati parti riconoscono che i
fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente,
in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino
una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
Gli Stati parti riconoscono il diritto
dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono,
in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai
fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la
custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi
genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
In considerazione delle particolari
esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del
presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle
risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale
aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso
alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla
preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi
in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo
personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
In uno spirito di cooperazione
internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel
settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale
dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i
metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali
dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e
competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà
conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
Gli Stati parti riconoscono il diritto
del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi
medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato
del diritto di avere accesso a tali servizi.
- Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione
integrale del summenzionato diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento
per:
a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i
fanciulli;
b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza
medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle
cure sanitarie primarie;
c) Lottare contro la malattia e la
malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante
l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e
di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente
naturale;
d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e
postnatali;
e) Fare in modo che tutti i gruppi della
società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla
nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla
salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che
consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
f) Sviluppare le cure sanitarie preventive,
i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
Gli Stati parti adottano ogni misura
efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei
minori.
Gli Stati parti si impegnano a favorire e
incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa
attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in
particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo
che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione
oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia
e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo 26
Gli Stati parti riconoscono a ogni
fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza
sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo
diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
Le prestazioni, se necessarie, dovranno
essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle
persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione
relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
Gli Stati parti riconoscono il diritto di
ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale.
Spetta ai genitori o ad altre persone che
hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i
limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita
necessarie allo sviluppo del fanciullo.
Gli Stati parti adottano adeguati
provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro
mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare
questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in
particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
Gli Stati parti adottano ogni adeguato
provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi
genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul
loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona
che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato
diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi
internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra
intesa appropriata.
Articolo 28
Gli Stati parti riconoscono il diritto
del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale
diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:
a) Rendono l'insegnamento primario
obbligatorio e gratuito per tutti;
b) Incoraggiano l'organizzazione di varie
forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e
accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità
dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) Garantiscono a tutti l'accesso
all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di
ognuno;
d) Fanno in modo che l'informazione e
l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
e) Adottano misure per promuovere la
regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della
scuola.
Gli Stati parti adottano ogni adeguato
provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera
compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la
presente Convenzione.
Gli Stati parti favoriscono e
incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista
soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e
facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento
moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di
sviluppo.
Articolo 29
- Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo
deve avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità
del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e
fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta
delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei
suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché
il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere
originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le
responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di
pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi
etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente
naturale.
Nessuna disposizione del presente
articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle
persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i
principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che
l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo
Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistono minoranze
etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo
autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di
avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di
far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo
il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative
proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
Gli Stati parti rispettano e favoriscono
il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e
incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di
divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Articolo 32
Gli Stati parti riconoscono il diritto
del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere
costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la
sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale o sociale.
Gli Stati parti adottano misure
legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del
presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli
altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di
ammissione all'impiego;
b) prevedono un'adeguata regolamentazione
degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni
appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata
misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i
fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come
definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati
fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere
il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal
fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o
costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini
di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai
fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
Articolo 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato
provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento,
la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Articolo 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra
forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
Articolo 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a
tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né
l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati
commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà
in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un
fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un
provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia
trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in
maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni
fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga
preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, e egli avrà diritto di
rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne
che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano
diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza
adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà
dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una
decisione sollecita sia adottata in materia.
Articolo 38
Gli Stati parti si impegnano a rispettare
e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in
caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
Gli Stati parti adottano ogni misura
possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di
quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
Gli Stati parti si astengono
dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di
quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto
anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
In conformità con l'obbligo che spetta
loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile
in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello
pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure
e di protezione.
Articolo 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato
provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di
ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti;
di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o
di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali
da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
Gli Stati parti riconoscono a ogni
fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto a un
trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che
rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga
conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella
società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
A tal fine, e tenendo conto delle
disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in
particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia
sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di
omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento
in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o
accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
i) di essere ritenuto innocente fino a
quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
ii) di essere informato il prima possibile
e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali,
delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni
altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
iii) che il suo caso sia giudicato senza
indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per
mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra
assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a
meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in
particolare della sua età o della sua situazione;
iv) di non essere costretto a rendere
testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a
carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a
condizioni di parità;
v) qualora venga riconosciuto che ha
commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa
di conseguenza dinanzi un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente,
indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
vi) di essere assistito gratuitamente da un
interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
vii) che la sua vita privata sia pienamente
rispettata in tutte le fasi della procedura.
Gli Stati parti si sforzano di promuovere
l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate
specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso
reato, e in particolar modo:
a) di stabilire un'età minima al di sotto
della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta
ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure
giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono
essere integralmente rispettate.
Sarà prevista tutta una gamma di
disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i
consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione
generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in
vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato
sia alla loro situazione che al reato.
Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della presente
Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo
che possono figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
SECONDA PARTE
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far
largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi
attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo 43
Al fine di esaminare i progressi compiuti
dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente
Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni
definite in appresso;
Il Comitato si compone di dieci esperti
di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della
presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e
partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e
in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
I membri del Comitato sono eletti a
scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte
può designare un candidato tra i suoi cittadini.
La prima elezione avrà luogo entro sei
mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della
data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due
mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal
modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà
tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
Le elezioni avranno luogo in occasione
delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale
sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono
quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli
Stati parti presenti e votanti.
- I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi
sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri
eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali
cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo
la prima elezione.
In caso di decesso o di dimissioni di un
membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter
più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato
la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio
resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva
dell'approvazione del Comitato.
- Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
- Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due
anni.
Le riunioni del Comitato si svolgono
normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro
luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno.
La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione
degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione
dell'Assemblea Generale.
Il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e
le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni
in base alla presente Convenzione.
I membri del Comitato istituito in base
alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti
prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo
le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.
Articolo 44
Gli Stati parti si impegnano a sottoporre
al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,
rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti
riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di
tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in
vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
I rapporti compilati in applicazione del
presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono
agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi
debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione
dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.
Gli Stati parti che hanno presentato al
Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che
sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del
presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.
- Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione
complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
- Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale,
tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
- Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano
una vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo 45
Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della
Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della
Convenzione:
a) Le Istituzioni specializzate, il Fondo
delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di
farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente
Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le
Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro
organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione
della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può
invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri
organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in
settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.
b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene
necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e
agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta
di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso,
accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta
o indicazione;
c) Il Comitato può raccomandare
all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del
Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) Il Comitato può fare suggerimenti e
raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli
44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono
trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme a
eventuali osservazioni degli Stati parti.
TERZA PARTE
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli
Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a
ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà aperta
all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il
Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà in
vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di
adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che
ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno
successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di
adesione.
Articolo 50
Ogni Stato parte può proporre un
emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli
Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli
Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro
mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si
pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto
gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una
maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per
approvazione all'Assemblea Generale.
Ogni emendamento adottato in conformità
con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere
stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza
di due terzi degli Stati parti.
Quando un emendamento entra in vigore
esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati
parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli
emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il
testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o
dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve
incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in
ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle
Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto
alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo 52
Ogni Stato parte può denunciare la
presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di
ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 53
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
L'originale della presente Convenzione, i
cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente
fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
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