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Costituzione della Repubblica Italiana
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti 
della Costituzione.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la 
propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale 
o spirituale della società.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio 
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, 
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione 
costituzionale.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere 
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi 
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico 
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le 
relative rappresentanze.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del 
diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità 
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle 
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo 
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma 
dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano 
ai delitti di genocidio.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione 
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per 
atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla 
legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla 
legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, 
che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, 
se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono 
revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a 
restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi 
e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della 
libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o 
a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni 
altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità 
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in 
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge 
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna 
restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di 
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e 
senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che 
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità 
pubblica.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza 
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche 
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità 
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente 
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva 
per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo 
intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può 
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, 
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se 
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro 
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i 
mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre 
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti 
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. 
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri 
diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e 
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori 
giudiziari. 
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale 
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore 
prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti 
dalla legge.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto 
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma 
dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano 
ai delitti di genocidio. 
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di 
guerra. 
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i 
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. 
E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed 
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i 
loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e 
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 
La Repubblica agevola con misure economiche e altre 
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, 
con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti 
necessari a tale scopo. 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 
dal rispetto della persona umana. 
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole 
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, 
senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che 
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un 
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di 
scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio 
professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di 
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 
gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i 
gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle 
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed 
applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e 
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e 
regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge 
nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata 
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare 
a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e 
non può rinunziarvi.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di 
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di 
lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e 
assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad 
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi 
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle 
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento 
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti 
o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione 
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un 
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati 
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi 
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie 
alle quali il contratto si riferisce.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno 
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività 
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 
sociali.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici 
appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i 
modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione 
sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo 
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e 
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e 
di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla 
proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni 
e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione 
del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la 
media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della 
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La 
legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, 
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le 
sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla 
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario 
nei grandi complessi produttivi del Paese.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno 
raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere 
civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei 
cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è 
istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono 
assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri 
determinati dalla legge. (*) 
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per 
effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati 
dalla legge.
NOTE:
(*) Interna | Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, 
disposto, in via transitoria, quanto segue: "1. In sede di prima applicazione 
della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 
della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione 
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le 
modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla 
variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio 
nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si 
applica la disciplina costituzionale anteriore."
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono 
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la 
Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e 
uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, 
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo 
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
NOTE:
L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine, 
un periodo al primo comma dell'art. 51.
Il testo originario del primo comma era il seguente:
"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici 
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i 
requisiti stabiliti dalla legge."
La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il 
suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né 
l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della 
Repubblica.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in 
ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla 
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, 
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli 
casi stabiliti dalla Costituzione.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e 
diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella 
circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione 
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi 
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli 
abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della 
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla 
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più 
alti resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 
9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di 
un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno 
compiuto i venticinque anni di età».
In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha 
modificato l'art. 56. Il testo dell'articolo 56, come sostituito dalla legge 
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente:
"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione 
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero 
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale 
della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla 
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più 
alti resti."
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, 
disposto, in via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi 
del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che 
stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione 
Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle 
Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle 
circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la 
disciplina costituzionale anteriore."
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi 
i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti 
nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne 
ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi 
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione 
delle disposizioni del precedente comma, si 
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale 
risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei 
più alti resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 
9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge 
costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 
2 dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente: "Il Senato 
della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un 
senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle 
d'Aosta ha un solo senatore."
Il testo dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963 
così disponeva: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle 
d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni 
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, 
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e 
dei più alti resti."
Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è 
provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino 
Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.
L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 
1. Il testo dell'art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 
1963, n. 3, era il seguente: "Il Senato della Repubblica è eletto a base 
regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne 
ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni 
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, 
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e 
dei più alti resti."
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, 
disposto, in via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi 
del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che 
stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione 
Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle 
Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle 
circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la 
disciplina costituzionale anteriore."
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto 
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è 
stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che 
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, 
artistico e letterario.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono 
eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e 
soltanto in caso di guerra. (*)
NOTE:
(*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 
febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per 
sei. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e 
soltanto in caso di guerra.»
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta 
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il 
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle 
precedenti .
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non 
festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo 
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche 
l'altra.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente 
e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di 
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a 
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è 
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a 
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza 
speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se 
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta 
che lo richiedono.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro 
funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del 
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può 
essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in 
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, 
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto 
l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad 
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a 
sequestro di corrispondenza. (*)
NOTE:
(*) L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 
ottobre 1993, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse 
e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del 
Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, 
o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione 
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto 
per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in 
detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche 
irrevocabile.»
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun 
membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge 
costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di 
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo 
le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera 
stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei 
quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni 
di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da 
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al 
momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla 
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della 
Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che 
sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il 
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è 
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e 
per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati 
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica 
entro un mese dall'approvazione .
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne 
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi 
stesse stabiliscano un termine diverso.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la 
legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
E' indetto referendum popolare per deliberare 
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di 
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli 
regionali. (*)
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e 
di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno 
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la 
Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione 
la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti 
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. (*)
NOTE:
(*) Con la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, è stata disposta 
l'indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato 
costituente al Parlamento europeo da svolgersi in occasione delle elezioni del 
1989 per il rinnovo del Parlamento europeo.
(*) Con la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme integrative della 
Costituzione concernenti la Corte costituzionale", è stato attribuito alla Corte 
costituzionale il giudizio sull'ammissibilità dei quesiti referendari.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare 
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto 
la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il 
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, 
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge 
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia 
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non 
convertiti.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a 
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo 
articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro 
applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi 
successivamente alla presentazione del disegno di legge. (*)
NOTE:
(*) L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 
1992, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge 
di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi 
successivamente alla proposta di delegazione.»
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto 
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e 
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi 
e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per 
farvi fronte.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di 
pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da 
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi 
poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in 
seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio 
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle 
d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo 
per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo 
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni 
cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e 
politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra 
carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati 
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il 
nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la 
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel 
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso 
che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente 
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del 
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior 
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro 
cessazione.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e 
rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del 
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati 
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa 
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle 
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro 
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che 
essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. 
(*)
NOTE:
(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge 
costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
Il testo originario del comma era il seguente:
«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.»
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non 
è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono 
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli 
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento 
o per attentato alla Costituzione. (*)
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a 
maggioranza assoluta dei suoi membri.
NOTE:
(*) La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme integrative della 
Costituzione concernenti la Corte costituzionale", ha attribuito alla Corte 
costituzionale il potere di determinare le sanzioni in caso di condanna del 
Presidente della Repubblica a seguito della messa in stato d'accusa da parte del 
Parlamento in seduta comune.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata 
per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per 
ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non 
importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti 
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua 
presentazione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica 
generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo 
politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei 
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il 
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (*)
NOTE:
(*) L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 
gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato 
d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle 
loro funzioni.»
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di 
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità 
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le 
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo 
i casi stabiliti dalla legge.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della 
Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per 
anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti 
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i 
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari 
all'estero.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è 
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle 
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e 
qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le 
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della 
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti 
dalla legge.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza 
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti 
del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. 
Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla 
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. 
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di 
fronte al Governo.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati 
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono 
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate 
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei 
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo 
all'amministrazione della giustizia.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia 
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica 
Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate 
dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e 
nelle altre specificate dalla legge.
I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla 
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari 
commessi da appartenenti alle Forze armate.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e 
indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della 
Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della 
Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari 
tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in 
seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed 
avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal 
Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono 
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, 
né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, 
di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere 
chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, 
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 
quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le 
giurisdizioni superiori.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere 
dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non 
in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o 
per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario 
o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle 
norme sull'ordinamento giudiziario.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo 
regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, 
in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne 
assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, 
nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei 
motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni 
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di 
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo 
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa 
nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di 
prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla 
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella 
formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata 
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre 
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo 
difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in 
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di 
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati 
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in 
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le 
sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in 
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. (*)
NOTE:
(*) I primi cinque commi dell’art. 111 sono stati introdotti dalla legge 
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Si riporta di seguito l’art. 2 della 
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2: «1. La legge regola l'applicazione 
dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti 
penali in corso alla data della sua entrata in vigore.» (*) I primi cinque commi 
dell’art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, 
n. 2.
Si riporta di seguito l’art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 
2:
«1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge 
costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in 
vigore.»
Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre 
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi 
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari 
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti 
della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge 
stessa.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, 
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi 
con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla 
Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo 
ordinamento. (*)
NOTE:
(*) L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.»
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il 
seguente:
«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni 
secondo i principî fissati nella Costituzione.»
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il 
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di 
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti 
speciali adottati con legge costituzionale. (**) 
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di 
Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di 
cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del 
medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della 
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con 
legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti 
locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata 
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo 
Stato e la Regione interessata.
NOTE:
(*) L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia e 
alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, 
secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.»
(**) Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente 
legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle 
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di 
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato 
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di 
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; 
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione 
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione 
del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici 
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa 
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia 
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, 
Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico 
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere 
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti 
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; 
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni 
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; 
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i 
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; 
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti 
di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, 
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e 
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di 
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di 
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione 
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la 
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello 
Stato. (**)
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non 
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro 
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti 
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi 
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di 
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di 
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione 
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle 
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane 
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e 
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli 
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la 
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il 
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi 
comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e 
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme 
disciplinati da leggi dello Stato.
NOTE:
(*) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei 
principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme 
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre 
Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare 
norme per la loro attuazione.» 
(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della 
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, 
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le 
questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma 
dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni 
sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai 
sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole 
condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la 
Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, 
sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo 
che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni 
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, 
secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle 
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e 
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela 
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (*)
NOTE:
(*) L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel 
precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che 
possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni 
o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni 
amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative 
delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei 
loro uffici.»
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni 
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse 
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la 
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del 
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi 
erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di 
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le 
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, 
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare 
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per 
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio 
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale 
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua 
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio 
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello 
Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di 
investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi 
contratti. (*) (**)
NOTE:
(*) L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: 
«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da 
leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle 
Provincie e dei Comuni. 
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in 
relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro 
funzioni normali. 
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il 
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi 
speciali. 
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con 
legge della Repubblica.» 
(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: 
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della 
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, 
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le 
questioni regionali. 
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma 
dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni 
sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai 
sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole 
condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la 
Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, 
sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
La Regione non può istituire dazi di importazione o 
esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino 
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le 
Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del 
territorio nazionale. 
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, 
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati 
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per 
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela 
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, 
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le 
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel 
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. 
(*)
NOTE:
(*) L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: 
«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra 
le Regioni. 
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera 
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. 
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del 
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.»
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la 
Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e 
le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare 
proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della 
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; 
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, 
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. (*)
NOTE:
(*) L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 
novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente: 
«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo 
presidente. 
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari 
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e 
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. 
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. 
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i 
regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato 
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.»
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale 
nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei 
limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che 
stabilisce anche la durata degli organi elettivi. (**) 
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta 
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra 
Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di 
presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni 
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga 
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto 
nomina e revoca i componenti della Giunta.
NOTE:
(*) L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 
novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente: 
«ll sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della 
Repubblica. 
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una 
delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. 
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i 
propri lavori. 
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni 
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i 
suoi componenti.» 
(**) Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della 
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1: 
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle 
nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della 
Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge 
costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale 
al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità 
previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione 
dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i 
capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta 
regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in 
ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio 
regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di 
Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi 
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. 
L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi 
eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista 
della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi 
prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 
febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 
febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la 
cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio 
unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora 
tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente 
intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede 
all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la 
determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste 
di maggioranza in seno al Consiglio regionale. 
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano 
le seguenti disposizioni: 
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale 
nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può 
successivamente revocarli; 
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una 
mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta 
regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in 
discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si 
procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della 
Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente 
della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte 
del Presidente.»
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la 
Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di 
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di 
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della 
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. 
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata 
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive 
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta 
l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della 
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli 
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla 
loro pubblicazione. 
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua 
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione 
o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a 
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti 
validi. 
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, 
quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. (*)
NOTE:
(*) L'art. 123 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge 
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il 
seguente: 
«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le 
leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna 
della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del 
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la 
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. 
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.» 
In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha 
aggiunto, in fine, un comma.
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il 
seguente: 
«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione sopraintende 
alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle 
esercitate dalla Regione.»
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. (*)
NOTE:
(*) Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, 
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario 
dell'articolo era il seguente: 
«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è 
esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti 
stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere 
il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, 
il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale. 
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, 
secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi 
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.»
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono 
disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente 
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi 
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere 
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una 
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei 
modi stabiliti con legge della Repubblica. (**)
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente 
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei 
suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei 
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni 
dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della 
Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, 
l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso 
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni 
caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza 
dei componenti il Consiglio.
NOTE:
(*) L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 
novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente: 
«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla 
Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del 
Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi 
atti o violazioni. 
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una 
maggioranza, non sia in grado di funzionare. 
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. 
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, 
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni 
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di 
scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio 
regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria 
amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da 
sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.» 
(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: 
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della 
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, 
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le 
questioni regionali. 
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma 
dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni 
sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai 
sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole 
condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la 
Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, 
sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda 
la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua 
pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello 
Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la 
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di 
legge. (**)
NOTE:
(*) L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: 
«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, 
salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di 
trenta giorni dalla comunicazione. 
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in 
vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è 
dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo 
consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini 
indicati. 
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal 
Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli 
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio 
regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. 
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla 
comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte 
costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle 
Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.» 
(**) Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate dalla 
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il 
seguente: 
«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da 
leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.»
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il 
seguente: 
«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e 
regionale. 
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con 
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.»
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il 
seguente: 
«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della 
Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità 
sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. 
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, 
nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro 
deliberazione.»
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise; (**)
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
NOTE:
(*) L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, 
n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a se stante.
(**) L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, 
n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a se stante.
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli 
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove 
Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta 
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni 
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle 
popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o 
delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa 
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, 
consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da 
una Regione e aggregati ad un'altra. (*)
NOTE:
(*) L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, primo comma, della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il 
seguente: 
«Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la 
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un 
milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che 
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia 
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. 
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli 
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano 
staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.»
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; (*) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. (*)
NOTE:
(*) Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate dalla 
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. 
(*) L'ultimo capoverso è stato cosí modificato dall'art. 2 della legge 
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente: 
«sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a 
norma della Costituzione».
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici 
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal 
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria 
ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i 
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed 
amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli 
avvocati dopo venti anni di esercizio. I Giudici della Corte costituzionale sono 
nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del 
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e 
dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le 
norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un 
triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall' 
ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello 
di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della 
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. (*)
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i 
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di 
cittadini aventi i requisiti per l 'eleggibilità a senatore, che il Parlamento 
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la 
nomina dei giudici ordinari.
NOTE:
(*) L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 
novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall'art. 2 
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:
«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo 
dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e 
per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa. I giudici 
della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle 
giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di 
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. La 
Corte elegge il presidente tra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le 
norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del 
Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di 
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri 
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri eletti, all'inizio 
di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i 
requisiti per l'eleggibilità a senatore.»
Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22 
novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo vigente, all'ultimo 
comma così disponeva:
«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri 
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da 
un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il 
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità 
stabilite per la nomina dei giudici ordinari.» 
(*) La legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ha disciplinato i casi di 
incompatibilità relativi ai giudici costituzionali ed ai giudici aggregati, 
nonchè le forme di immunità a garanzia dell'attività della Corte.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di 
una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere 
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli 
regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle 
forme costituzionali.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le 
forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e 
le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. (*)
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione 
e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale 
non è ammessa alcuna impugnazione.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi 
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni 
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta 
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. (*)
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi 
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera 
o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a 
referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti 
validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda 
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi 
componenti.
NOTE:
(*) Con la legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1, che ha istituito la 
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, è stato previsto, 
unicamente per i progetti di legge della XI legislatura un diverso procedimento 
di revisione costituzionale che comporta, fra l'altro, la obbligatoria 
sottoposizione a referendum dei progetti approvati dalla Commissione.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono 
nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati 
dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere 
senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 
novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a 
condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i 
membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del 
decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche 
implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione 
si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente 
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti 
e dei Tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del 
Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
Fino a quando non sia emanata la nuova legge 
sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad 
osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle 
controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle 
norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. (*)
NOTE:
(*) L'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato 
l'ultimo comma della disposizione che così recitava: «I giudici della Corte 
costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono 
soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.»
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi 
delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in 
vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il 
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia 
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative 
fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che 
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e 
dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso 
necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni, 
devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello 
dello Stato e degli enti locali.
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. (*)
NOTE:
(*) Il termine di cui alla XI Disposizione è stato prorogato al 31 dicembre 1963 
dalla legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.
E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del 
disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un 
quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee 
al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime 
fascista.
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e 
non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono 
vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle 
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.
I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano 
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 ha stabilito che i commi primo 
e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione 
esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della 
stessa legge costituzionale (10 novembre 2002).
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte 
del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi 
stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente 
per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato 
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può 
essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite 
alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e 
secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle 
legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con 
eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di 
risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente 
articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di 
almeno duecento deputati.
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio 
dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea 
Costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è 
depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi 
esposto, durante tutto l'anno 1948, affinchè ogni cittadino possa prenderne 
cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta 
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della 
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.