Ritorna a RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI


D.P.C.M.15 dicembre 2000- Atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art.28 legge 8 novembre 2000, n.328 (1)


"Riparto tra le regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora


(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 2001, n.69, S.O.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 


Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che individua come finalità la promozione di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, la prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
Visto in particolare l’articolo 28 della citata legge 8 novembre 2000, n. 328, che prevede l’emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri di riparto alle regioni dei finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche sociali destinati al potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, i termini delle richieste di finanziamento, i requisiti per l’accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità di monitoraggio dei progetti, nonché le priorità da assicurare ai comuni delle grandi aree urbane;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione, ed in particolare l’articolo 8;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare l’articolo 131, che conferisce alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato;
Considerata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2000, che a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2000, pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 gennaio 2001, nel territorio dei comuni capoluogo delle aree metropolitane individuate ai sensi dell’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, derivante dalla grave situazione riguardante le persone che versano in stato di povertà estrema e che si trovano senza dimora, ha autorizzato la spesa di lire 30 miliardi per l’anno 2000 da destinarsi ad interventi di carattere straordinario aggiuntivi rispetto a quelli effettuati ai sensi della legislazione vigente;
Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella seduta del 6 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale;

DECRETA


Art. 1
(Termine per la presentazione dei progetti)

 

1.      Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato, gli organismi non lucrativi di utilità sociale e le IPAB possono presentare alle regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i progetti concernenti la realizzazione, l’ampliamento o l’innovazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l’accompagnamento e il reinserimento sociale delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e delle persone senza fissa dimora.

 

Art. 2
(Requisiti)

 

1.      Sono ammessi ai finanziamenti regionali i progetti di cui all’articolo 1 che presentino i seguenti requisiti:

a.      individuazione di un’area territoriale determinata, anche a livello subcomunale o intercomunale, sulla base di indicatori che documentino la presenza abituale di persone senza fissa dimora che frequentino detta area come territorio nel cui ambito organizzano la propria sopravvivenza, o la presenza di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario;

  1. presenza nell’area di cui alla lettera a) di servizi e opportunità in misura minima sufficiente per avviare un processo di accompagnamento delle persone senza fissa dimora o di soggetti in condizione di povertà estrema;

c) individuazione delle attività e servizi proposti nel progetto, dei loro obiettivi e dell’indicazione dettagliata delle relative spese per la realizzazione;

d) individuazione dell’insieme dei soggetti pubblici e privati che partecipano all’attuazione del progetto, unitamente alla documentazione che attesta la loro esperienza nel settore;

e)collegamento con altre iniziative eventualmente presenti nel territorio, concernenti la riqualificazione delle aree urbane, l’assistenza economica, ed altri interventi e servizi idonei a realizzare le finalità dei servizi di cui all’articolo 1.

2. Nella valutazione dei progetti sono considerati preferenziali, secondo una graduatoria determinata dalla regione e differenziata a seconda del contesto territoriale, i seguenti criteri:

a.      l’attività di rete tra organizzazioni del terzo settore e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione del progetto;

  1. l’integrazione tra diverse aree di intervento e servizi, quali quello sanitario, assistenziale, formativo, nell’attuazione del progetto;
  2. la previsione, nell’ambito del progetto, di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale, che colleghino il superamento dell’emergenza con l’avvio di processi di reinserimento e recupero di capacità delle persone interessate;
  3. l’integrazione con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, che pur non riguardando specificamente le persone senza fissa dimora e in stato di povertà estrema, possono utilmente raccordarsi ai progetti a loro favore e agevolare il loro reinserimento sociale;

e) l’indicazione da parte dei soggetti proponenti di strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti nell’ambito dei progetti.

Art. 3
(Ripartizione delle risorse)

1.      Le risorse finanziarie di cui all’articolo 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:

a.      il 75 % delle risorse è riservato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali è compreso almeno un comune capoluogo di area metropolitana, come individuata ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

  1. la quota indicata alla lettera a) è ripartita tra le regioni e le province autonome ivi individuate in base alla popolazione residente nella regione;
  2. la quota residua del 25% delle risorse è ripartita tra le altre regioni e province autonome in base alla popolazione residente.

1.      Le risorse di cui al comma 1, lett. a), sono destinate dalle regioni con priorità ai comuni capoluogo di aerea metropolitana come individuata dall’articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; le risorse di cui al comma 1, lett. c), sono destinate dalle regioni con priorità alle grandi aeree urbane.

 

Art. 4
(Monitoraggio e verifica dei risultati degli interventi)

1.      I soggetti di cui all’articolo 1, destinatari delle risorse, trasmettono ogni sei mesi alla regione un rapporto analitico sullo stato di attuazione degli interventi posti in essere. Il rapporto deve indicare:

a.      il numero delle persone assistite in un arco di tempo definito, distinte per sesso ed età, almeno indicativa, e la documentazione che attesta la realizzazione degli interventi;

  1. la descrizione dei servizi offerti , degli eventuali percorsi suggeriti o promossi, del numero di persone inserite nei vari percorsi di reinserimento;
  2. la descrizione analitica, in termini finanziari e di risorse umane, delle risorse impiegate.

2.      Le regioni possono attuare ulteriori forme di monitoraggio e valutazione dell’efficacia degli interventi.

 

Art. 5
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1.      Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione degli obiettivi del presente atto nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.)