Capo I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 1.
(Ambito di intervento)
1. La presente legge costituisce attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l’istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l’utilizzazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione degli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i princìpi generali per l’attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.
Art. 2.
(Oggetto e finalità)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.
2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di 
tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione europea e dai 
trattati internazionali;
c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario 
nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli 
adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza 
nell’amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto 
dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di 
contrasto all’evasione e all’elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere 
premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle 
città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, 
secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di 
solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di 
cui all’articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e 
dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al 
gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare 
integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale 
costo e fabbisogno che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce 
l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica; 
definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni 
regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli 
essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 
117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, 
città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti 
dall’applicazione del patto di stabilità e crescita;
h) individuazione dei princìpi fondamentali dell’armonizzazione dei 
bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, 
province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e 
uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza 
unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello 
Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello 
Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni 
deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri 
rilevanti per l’osservanza del patto di stabilità e crescita; al fine di dare 
attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale 
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi 
e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell’articolo 
17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; 
individuazione dei princìpi fondamentali per la redazione, entro un determinato 
termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale 
da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione 
di sanzioni ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera e), a carico 
dell’ente in caso di mancato rispetto di tale termine;
i) previsione dell’obbligo di pubblicazione in siti internet 
dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei 
comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro 
capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;
l) salvaguardia dell’obiettivo di non alterare il criterio della 
progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità 
contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;
m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del 
criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali 
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, 
e delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, 
salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;
p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso 
alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza 
tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità 
nell’imposizione di tributi propri;
q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti 
non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell’esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;
s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali 
compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei 
tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi 
siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti 
i tributi degli enti locali e quelli di cui all’articolo 7, comma 1, lettera 
b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni 
amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure 
per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di 
altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella 
Conferenza di cui all’articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da 
una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi 
sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura 
corrispondente alla riduzione delle funzioni;
u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di 
riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di 
riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione 
che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel 
bilancio dello Stato;
v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare 
del tributo l’accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle 
attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a 
tutela della riservatezza dei dati personali;
z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio 
della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione 
di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri 
economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di 
cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o 
l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, 
lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità 
attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l’ente locale non 
assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione, o l’esercizio delle funzioni 
fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della 
Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui 
all’articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e 
sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 
lettera e), che sono commisurate all’entità di tali scostamenti e 
possono comportare l’applicazione di misure automatiche per l’incremento delle 
entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il 
potere sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, 
secondo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e 
secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;
aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico 
degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei 
criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera
h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del 
coordinamento della finanza pubblica;
bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità 
fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da 
attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia 
rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, 
per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, 
derivante da tali tributi;
cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più 
tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente 
uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti 
locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando 
le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli 
essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, 
rivolte a garantire l’effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza 
ed economicità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);
ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura 
corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali 
calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse 
statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle 
previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a 
regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi 
perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all’articolo 119, quinto 
comma, della Costituzione;
ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da 
consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione 
degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla 
formazione della famiglia e all’adempimento dei relativi compiti;
hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al 
territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 119 della Costituzione;
ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di 
gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore 
pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di 
governo nella gestione della contrattazione collettiva;
ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di 
finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;
mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme 
di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove 
attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all’articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta.
4. Decorso il termine per l’espressione dei pareri di cui al comma 3, i 
decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda 
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue 
osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a 
ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i 
decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il 
Governo, qualora, anche a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari, non 
intenda conformarsi all’intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle 
Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono 
indicate le specifiche motivazioni di difformità dall’intesa.
5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al 
comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è 
adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge 
e reca i princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici 
di cui al comma 2, lettera h). Un altro decreto legislativo, da 
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, contiene la 
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei 
livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell’articolo 20. 
Contestualmente all’adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo 
trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il 
quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di 
definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti 
finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le 
province autonome e gli enti locali, con l’indicazione delle possibili 
distribuzioni delle risorse.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei 
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti 
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei 
princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di 
cui ai commi 3 e 4.
Art. 3.
(Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale)
1. È istituita la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d’intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l’elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l’ufficio di presidenza.
2. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un 
regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei 
propri lavori.
3. Gli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento della Commissione e 
del Comitato di cui al comma 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno 
del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della 
Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del 
Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali 
rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di 
bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai 
componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso.
4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città 
metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti 
delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle 
regioni e degli enti locali nell’ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, 
che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del 
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici 
membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza 
delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, 
ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del 
Comitato e ne acquisisce il parere.
5. La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo 2;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente 
legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase 
transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine può ottenere tutte le 
informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione 
del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 o dalla Conferenza permanente per 
il coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5;
c) sulla base dell’attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e 
fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei 
decreti legislativi di cui all’articolo 2.
6. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame della Commissione. Con la proroga del termine per l’espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l’esercizio della delega. Qualora il termine per l’espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l’esercizio della delega, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.
7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21.
Art. 4.
(Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale)
1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all’articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trenta componenti e composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all’articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d’intesa tra di loro nell’ambito della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, 
economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle 
attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni 
informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell’ordinamento 
finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni 
finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali 
e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, 
economici e tributari.
3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici 
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la 
tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.
4. La Commissione opera nell’ambito della Conferenza unificata e svolge le 
funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all’articolo 5 a 
decorrere dall’istituzione di quest’ultima. Trasmette informazioni e dati alle 
Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle 
province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.
Art. 5.
(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 prevedono l’istituzione, nell’ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l’attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all’articolo 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull’applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;
b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi 
perequativi secondo princìpi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne 
verifica l’applicazione;
c) la Conferenza verifica l’utilizzo dei fondi per gli interventi di 
cui all’articolo 16;
d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del 
nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e 
regioni, ivi compresa la congruità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera 
d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli 
diversi di governo e l’adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello 
di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o 
adeguamenti del sistema;
e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi 
informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni 
territoriali;
f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, 
della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province 
autonome tutti gli elementi informativi raccolti;
g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all’articolo 4 
quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di 
supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente 
indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per 
definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio 
nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;
h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso 
di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi 
di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di 
governo interessati all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto 
di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.
2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.
Art. 6.
(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria)
1. All’articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili».
Capo II
RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI
Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;
b) per tributi delle regioni si intendono:
1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;
2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai 
presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;
c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;
d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all’articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:
1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;
2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;
3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;
4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle 
persone fisiche;
e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.
Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)
1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall’articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all’articolo 2 sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza 
legislativa di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione 
nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in 
relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese 
sono:
1) spese riconducibili al vincolo dell’articolo 117, secondo comma, lettera 
m), della Costituzione;
2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);
3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell’Unione 
europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all’articolo 16;
b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;
c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto 
pubblico locale, nella determinazione dell’ammontare del finanziamento, si tiene 
conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio 
nazionale nonché dei costi standard;
d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera 
a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base 
imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all’articolo 7, comma 1, 
lettera b), numero 1), dell’addizionale regionale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all’IVA nonché 
con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle 
predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via 
transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il 
gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino alla data 
della sua sostituzione con altri tributi;
e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera 
a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui 
all’articolo 7, comma 1, lettera b), e con quote del fondo perequativo 
di cui all’articolo 9;
f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento 
delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei 
contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti 
dalle regioni;
g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle 
compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera 
a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad 
assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli 
essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera 
b), in una sola regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al 
finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il 
gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di 
cui all’articolo 9;
h) definizione delle modalità per cui l’importo complessivo dei 
trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera
a), numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo 
perequativo di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 
549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell’IRAP, è sostituito dal 
gettito derivante dall’aliquota media di equilibrio dell’addizionale regionale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell’aliquota 
deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle 
regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l’importo 
complessivo dei trasferimenti soppressi;
i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni 
amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione 
dell’articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di 
copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge e secondo le 
modalità di cui all’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive 
modificazioni.
2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all’intesa Stato-regioni sull’istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).
3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l’assistenza e, per quanto riguarda l’istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.
Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell’entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, in relazione alla determinazione dell’entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell’IVA assegnata per le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h), per le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;
b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle 
capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i 
territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l’ordine e 
senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all’evoluzione del quadro 
economico-territoriale;
c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono 
finanziare:
1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l’esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria nonché dall’emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell’attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l’integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;
2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo;
d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l’integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;
e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo 
tra i dati previsionali e l’effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito 
derivante dalla lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale, alla regione con 
riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle 
aliquote dei tributi ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere d) e
g), tali da assicurare l’integrale finanziamento delle spese per i 
livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l’effettivo gettito dei 
tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è 
acquisito al bilancio dello Stato;
f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo 
per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate 
in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse 
capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto 
del fabbisogno standard di cui è assicurata l’integrale copertura;
g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui 
all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo 
perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:
1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;
2) le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il 
gettito per abitante del tributo regionale di cui all’articolo 8, comma 1, 
lettera h), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, 
partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del 
gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all’obiettivo di ridurre le 
differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo 
rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con 
popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi 
di cui all’articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione 
inversa alla dimensione demografica stessa;
h) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo 
risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente 
indicate nelle assegnazioni annuali. L’indicazione non comporta vincoli di 
destinazione.
Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;
b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:
1) per le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);
2) per le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 4;
c) aumento dell’aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell’IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all’articolo 8, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.
Capo III
FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, 
province e città metropolitane, in:
1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 117, 
secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla 
legislazione statale;
2) spese relative alle altre funzioni;
3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell’Unione 
europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all’articolo 16;
b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;
c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera
a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con 
compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla 
capacità fiscale per abitante;
d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di 
ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi 
dell’articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all’articolo 7 
della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli 
enti, l’integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto 
contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;
e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al 
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad 
eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi 
dell’articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di 
ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;
f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è 
senza vincolo di destinazione;
g) valutazione dell’adeguatezza delle dimensioni demografiche e 
territoriali degli enti locali per l’ottimale svolgimento delle rispettive 
funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare 
riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano 
una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti 
legislativi di cui all’articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.
Art. 12.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l’attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;
b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni 
relative alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 11, comma 1, lettera 
a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti 
fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all’IVA, dal gettito 
derivante da una compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione 
patrimoniale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di 
entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli 
immobili, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province 
relative alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 11, comma 1, lettera 
a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da 
tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla 
compartecipazione ad un tributo erariale;
d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando 
l’autonomia tributaria, attribuisca all’ente la facoltà di stabilirli e 
applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere 
pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il 
finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici 
e mobilità urbana;
e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando 
l’autonomia tributaria, attribuisca all’ente la facoltà di stabilirli e 
applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;
f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra 
comuni, anche attraverso l’incremento dell’autonomia impositiva o maggiori 
aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;
g) previsione che le regioni, nell’ambito dei propri poteri legislativi 
in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle 
province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli 
ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;
h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, 
possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro 
attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;
i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di 
settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena 
autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche 
su richiesta di singoli cittadini;
l) previsione che la legge statale, nell’ambito della premialità ai 
comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei princìpi di 
coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di 
stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli 
enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli 
importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell’ente locale o da 
altri enti locali della medesima regione.
Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti l’entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento all’entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l’altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all’esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell’articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all’articolo 16, tenendo conto dei princìpi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;
b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente 
aggiornata l’entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite 
le relative fonti di finanziamento;
c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la 
parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 11, comma 1, 
lettera a), numero 1), avviene in base a:
1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;
2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell’entità dei finanziamenti dell’Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;
d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;
e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini 
della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli 
enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;
f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative 
all’esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo 
perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono 
diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli 
enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti 
legislativi di cui all’articolo 2, del fattore della dimensione demografica in 
relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione 
a forme associative;
g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri 
stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa 
con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse 
assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e 
alle città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie 
valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui 
alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime 
autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette 
risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui 
alla presente lettera;
h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i 
comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti 
dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. 
Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della 
spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle 
quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le 
modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di 
riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all’articolo 2 della 
presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle 
entrate standardizzate non può comportare ritardi nell’assegnazione delle 
risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi 
alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere 
sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base 
alle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 14.
(Attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all’assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all’articolo 119 della Costituzione e ai princìpi della presente legge.
Capo IV
FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE
Art. 15.
(Finanziamento delle città metropolitane)
1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all’articolo 2 e in coerenza con i princìpi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l’attribuzione ad esse dell’autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l’attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all’esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera d).
Capo V
INTERVENTI SPECIALI
Art. 16.
(Interventi di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento all’attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell’Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell’Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;
b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, 
mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata 
attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;
c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare 
riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai 
diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro 
prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai 
territori montani e alle isole minori, all’esigenza di tutela del patrimonio 
storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;
d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo 
economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà 
sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l’effettivo 
esercizio dei diritti della persona; l’azione per la rimozione degli squilibri 
strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate 
si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati 
con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;
e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di 
utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo 
sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i 
provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L’entità delle 
risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.
Capo VI
COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO
Art. 17.
(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell’ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell’evoluzione del quadro economico territoriale;
b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di 
competenza sia di cassa, per il concorso all’osservanza del patto di stabilità e 
crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei 
parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, 
delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai 
meccanismi premiali o sanzionatori dell’autonomia finanziaria;
c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte 
delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali 
ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal 
legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi 
finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni 
finanziarie esistenti nelle diverse regioni;
d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a 
garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed 
enti locali;
e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che 
assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale 
inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di 
servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto 
previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante 
l’assunzione di oneri e di impegni nell’interesse della collettività nazionale, 
ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano 
l’occupazione e l’imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli 
enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema 
sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, 
fra i quali anche l’alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel 
patrimonio disponibile dell’ente nonché l’attivazione nella misura massima 
dell’autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il 
divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante 
organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte 
salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell’ente locale per 
l’attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici 
sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato 
rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla 
regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei 
confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia 
stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all’articolo 244 del 
citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre 
che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da 
enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all’articolo 126, 
primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un 
grave dissesto nelle finanze regionali.
Art. 18.
(Patto di convergenza)
1. Nell’ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l’obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell’autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.
Capo VII
PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI
Art. 19.
(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo all’attuazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princìpi generali per l’attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell’ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;
b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di 
territorialità;
c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini 
dell’attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;
d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che 
non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio 
culturale nazionale.
Capo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 20.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all’articolo 9 si applicano a regime dopo l’esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9;
b) l’utilizzo dei criteri definiti dall’articolo 9 avviene a partire 
dall’effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali 
delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al 
fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;
c) per le materie diverse da quelle di cui all’articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve 
divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle 
capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di 
attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di 
significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può 
attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi 
correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui 
alla presente lettera;
d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono 
attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell’ente, 
coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di 
cui all’articolo 18;
e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni 
di cui alle lettere b) e c);
f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della 
copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e 
l’effettivo gettito dei tributi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera g);
g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, 
del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e 
l’effettivo gettito dei tributi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera g);
h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di 
cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il 
complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore 
degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 
10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, dell’adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle 
funzioni già trasferite.
2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.
Art. 21.
(Norme transitorie per gli enti locali)
1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all’articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nel processo di attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall’eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge;
b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e 
province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il 
complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui 
all’articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di 
congruità in sede di Conferenza unificata;
c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno 
standard, dell’esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti 
locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa 
vigente rispetto a quelli sovradotati;
d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura 
uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti 
statali soppressi ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), 
destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i 
contributi di cui all’articolo 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di 
tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell’articolo 12, 
tenendo conto dei princìpi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera m), 
numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;
e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in 
modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo 
di cinque anni, per le spese riconducibili all’esercizio delle funzioni 
fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle 
disposizioni concernenti l’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti 
locali:
1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l’80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;
2) per comuni e province l’80 per cento delle spese di cui al numero 1) è 
finanziato dalle entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, comprese le 
compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento 
delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti 
dall’autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi 
regionali, e dal fondo perequativo;
3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l’ultimo bilancio certificato a 
rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di 
cui all’articolo 2;
f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque 
anni di cui alla lettera e).
2. Ai soli fini dell’attuazione della presente legge, e in particolare della 
determinazione dell’entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali 
in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli 
articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui 
all’articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, 
ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, 
le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla 
base dell’articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli 
asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia 
scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, 
fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.
4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini 
del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, 
nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate 
dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della 
presente legge;
b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia 
scolastica;
c) funzioni nel campo dei trasporti;
d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del 
mercato del lavoro.
5. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 disciplinano la possibilità che l’elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.
Art. 22.
(Perequazione infrastrutturale)
1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a 
quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun 
territorio;
g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi 
alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico 
derivante dall’insularità, anche con riguardo all’entità delle risorse per gli 
interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell’adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Art. 23.
(Norme transitorie per le città metropolitane)
1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.
2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell’ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei 
comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune 
capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;
c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni 
della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della 
popolazione.
3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene:
a) la perimetrazione della città metropolitana, che, secondo il 
principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni 
proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una 
provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;
b) l’articolazione del territorio della città metropolitana al suo 
interno in comuni;
c) una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana, che 
definisce le forme di coordinamento dell’azione complessiva di governo 
all’interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l’elezione 
o l’individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6, 
lettera b).
4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto.
5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i 
Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la 
semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il 
procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui al 
comma 4, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in 
quanto compatibili.
6. Al fine dell’istituzione di ciascuna città 
metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro 
dell’interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per 
la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di 
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, 
dell’economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più 
decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione della città metropolitana in conformità con la proposta approvata nel referendum di cui al comma 4;
b) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di 
insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al 
comma 1, di un’assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio 
della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte 
della città metropolitana e dal presidente della provincia;
c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o 
altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città 
metropolitana in ragione di tale incarico;
d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi 
così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli 
enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia 
di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni 
da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti 
previsti a legislazione vigente;
e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese 
e l’attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con 
riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni 
fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni 
fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento 
dei suoi organi definitivi;
f) previsione che, per le finalità di cui alla lettera e), 
siano altresì considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con 
riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:
1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime.
8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i 
relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città 
metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a 
disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali 
e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove 
perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo 
della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla 
data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1.
9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l’esercizio 
dell’iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella 
perimetrazione dell’area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte 
di ciascuno di tali comuni circa l’inclusione nel territorio della città 
metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della 
continuità territoriale.
Art. 24.
(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione)
1. In sede di prima applicazione, fino all’attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli 
del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa 
e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L’ordinamento di Roma 
capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è 
chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle 
rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la 
Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le 
istituzioni internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a 
Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare 
riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare 
riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio 
dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai 
sensi dell’articolo 118, secondo comma, della Costituzione.
4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L’Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell’articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell’Assemblea capitolina.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all’attuazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi generali per l’attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. A seguito dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane e a 
decorrere dall’istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le 
disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città 
metropolitana di Roma capitale.
10. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l’articolo 23 ad 
eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma 6, lettera
d). La città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della 
città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente 
articolo.
Art. 25.
(Princìpi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell’economia e delle finanze e con l’Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;
b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell’economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell’evasione.
Art. 26.
(Contrasto dell’evasione fiscale)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell’evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell’accertamento dei predetti tributi;
b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale.
Capo IX
OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 27.
(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione 
della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza 
pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei 
relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, 
ove ricorrano, dei costi dell’insularità e dei livelli di reddito pro capite 
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli 
corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal 
complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le 
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di 
attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo 
Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e 
di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito 
pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la 
copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui 
all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), 
della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle 
norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle 
stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante 
l’assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni 
statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da 
altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello 
Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli 
statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria 
competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema 
tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi 
statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di 
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell’articolo 
2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all’articolo 16, 
comma 1, lettera d).
4. A fronte dell’assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all’articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l’esame degli schemi 
concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a 
partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e 
delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all’articolo 4 svolge anche attività meramente 
ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l’ordinamento finanziario 
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano e della relativa applicazione. Nell’esercizio di tale funzione la 
Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o 
provincia interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente 
legge e dei princìpi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di 
ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è 
istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del 
principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e 
ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito 
dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, 
per la semplificazione normativa, dell’economia e delle finanze e per le 
politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle 
province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per 
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province 
autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la 
congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente 
all’entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i princìpi di 
cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata 
l’organizzazione del tavolo.
Capo X
SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI
Art. 28.
(Salvaguardia finanziaria)
1. L’attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.
2. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:
a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;
b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l’obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria.
3. All’istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.
4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 e all’articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 29.
(Abrogazioni)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l’abrogazione.