LEGGE 8 novembre 1991 , n. 381 
 
  Disciplina delle cooperative sociali.

 

 Vigente al: 27-04-2011


 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Definizione
  1.  Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale  della  comunita'  alla  promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso:
    a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
    b)  lo  svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali,
commerciali  o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.
  2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con
la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative
stesse operano.
  3.  La  denominazione  sociale,  comunque  formata,  deve contenere
l'indicazione di "cooperativa sociale".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
	        
	      
                               Art. 2.
                           Soci volontari
  1.  Oltre  ai  soci  previsti  dalla normativa vigente, gli statuti
delle  cooperative  sociali  possono  prevedere  la  presenza di soci
volontari che prestino la loro attivita' gratuitamente.
  2.  I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro
dei  soci.  Il  loro  numero  non  puo'  superare la meta' del numero
complessivo dei soci.
  3.  Ai  soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le
norme  di  legge  in  materia  di  lavoro subordinato ed autonomo, ad
eccezione   delle  norme  in  materia  di  assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e  le malattie professionali. Il Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale, con proprio decreto, determina
l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi
e delle prestazioni relative.
  4.  Ai  soci volontari puo' essere corrisposto soltanto il rimborso
delle  spese  effettivamente  sostenute  e documentate, sulla base di
parametri  stabiliti  dalla  cooperativa sociale per la totalita' dei
soci.
  5.  Nella  gestione  dei  servizi  di  cui all'articolo 1, comma 1,
lettera  a),  da  effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati
con  amministrazioni  pubbliche,  le  prestazioni  dei soci volontari
possono  essere  utilizzate in misura complementare e non sostitutiva
rispetto  ai parametri di impiego di operatori professionali previsti
dalle  disposizioni  vigenti.  Le  prestazioni dei soci volontari non
concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione
per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.
 
	        
	      
                               Art. 3.
                         Obblighi e divieti
  1.  Alle  cooperative  sociali si applicano le clausole relative ai
requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
del   Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,
ratificato,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e
successive modificazioni.
  2.  Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere
di  cooperativa  sociale  comporta  la  cancellazione  dalla "sezione
cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del
citato  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 14
dicembre  1947,  n.  1577,  come modificato dall'articolo 6, comma 1,
lettera  c), della presente legge, nonche' la cancellazione dall'albo
regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
  3.  Per  le  cooperative  sociali  le  ispezioni ordinarie previste
dall'articolo  2  del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una
volta all'anno.
 
	        
	      
                             Art. 4. (4)
                        Persone svantaggiate
 1.  Nelle  cooperative che svolgono le attivita' di cui all'articolo
1,  comma  1,  lettera b), (( si considerano persone svantaggiate gli
invalidi  fisici,  psichici  e sensoriali, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici,   anche   giudiziari,   i   soggetti   in   trattamento
psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli alcolisti, i minori in eta'
lavorativa   in  situazioni  di  difficolta'  familiare,  le  persone
detenute  o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno  ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354,  e successive modificazioni.". )) Si considerano inoltre persone
svantaggiate  i  soggetti  indicati  con  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il
Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  per gli affari sociali,
sentita   la   commissione  centrale  per  le  cooperative  istituita
dall'articolo  18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
  2.  Le  persone  svantaggiate  di  cui al comma 1 devono costituire
almeno  il  trenta  per  cento  dei  lavoratori  della cooperativa e,
compatibilmente  con  il  loro  stato  soggettivo, essere socie della
cooperativa  stessa.  La  condizione  di  persona  svantaggiata  deve
risultare    da    documentazione    proveniente    dalla    pubblica
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
  ((   3.   Le   aliquote   complessive   della   contribuzione   per
l'assicurazione  obbligatoria  providenziale  ed assistenziale dovute
dalle    cooperative   sociali,   relativamente   alla   retribuzione
corrisposta  alle  persone  svantaggiate di cui al presente articolo,
con  l'eccezione  delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a
zero.
  3-bis.  Le  aliquote  di  cui  al comma 3, dovute dalle cooperative
sociali  relativamente  alle  retribuzioni  corrisposte  alle persone
detenute  o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di
ospedali   psichiatrici   giudiziari  e  alle  persone  condannate  e
internate  ammesse  al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della
legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive modificazioni, sono
ridotte  nella  misura  percentuale  individuata  ogni  due  anni con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica. Gli sgravi
contributivi  di  cui al presente comma si applicano per un ulteriore
periodo  di  sei  mesi  successivo  alla  cessazione  dello  stato di
detenzione. ))
 
	        
	      
                               Art. 5. (1) (3)
                             Convenzioni
((  1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le societa' di
capitali  a  partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina
in  materia  di  contratti  della  pubblica  amministrazione, possono
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attivita' di
cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  ovvero  con  analoghi
organismi  aventi  sede  negli  altri  Stati  membri  della Comunita'
europea,  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi  diversi da quelli
socio-sanitari  ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA
sia  inferiore  agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in
materia   di   appalti   pubblici,  purche'  tali  convenzioni  siano
finalizzate   a   creare   opportunita'  di  lavoro  per  le  persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
   2.  Per  la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooper-
ative  sociali  debbono  risultare iscritte all'albo regionale di cui
all'articolo  9,  comma  1.  Gli analoghi organismi aventi sede negli
altri Stati membri della Comunita' europea debbono essere in possesso
di  requisiti  equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale
albo  e  risultare  iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3,
ovvero  dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei
requisiti stessi.
   3.   Le   regioni   rendono   noti   annualmente,   attraverso  la
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee, i
requisiti  e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni
ai  sensi del comma 1, nonche' le liste regionali degli organismi che
ne   abbiano   dimostrato   il  possesso  alle  competenti  autorita'
regionali.
   4.  Per  le  forniture  di beni o servizi diversi da quelli socio-
sanitari  ed  educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia
pari  o  superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie
in  materia  di  appalti  pubblici, gli enti pubblici compresi quelli
economici, nonche' le societa' di capitali a partecipazione pubblica,
nei  bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inser-
ire,  fra  le  condizioni  di  esecuzione,  l'obbligo  di eseguire il
contratto   con   l'impiego   delle   persone   svantaggiate  di  cui
all'articolo  4,  comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di
recupero  e  inserimento  lavorativo.  La verifica della capacita' di
adempiere  agli  obblighi suddetti, da condursi in base alla presente
legge,  non  puo'  intervenire  nel  corso  delle procedure di gara e
comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto. )) (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  537/1993 "ha fatta salva la normativa prevista dal presente
articolo".
 
	        
	      
                               Art. 6.
        Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio
                dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
  1.  Al  citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 10, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale
deve  essere  trasmessa,  a  cura  del  Ministero  del lavoro e della
previdenza  sociale,  entro  quaranta  giorni  dalla data del verbale
stesso,  alla  regione  nel  cui  territorio  la  cooperativa ha sede
legale";
    b) all'articolo 11, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma
sono  disposti  previo  parere  dell'organo  competente in materia di
cooperazione  della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede
legale";
    c)  al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le
parole: "Sezione cooperazione sociale";
    d) all'articolo 13, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le coop-
erative   sociali   sono  iscritte  nella  sezione  cui  direttamente
afferisce l'attivita' da esse svolta".
 
	        
	      
                               Art. 7.
                          Regime tributario
  1.  Ai  trasferimenti  di beni per successione o donazione a favore
delle  cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo
3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
637.
  2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle
imposte  catastali  ed  ipotecarie, dovute a seguito della stipula di
contratti  di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili
destinati all'esercizio dell'attivita' sociale.
  3.  Alla  tabella  A,  parte  II,  del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, e'
aggiunto il seguente numero:
   "41-  bis)  prestazioni  di carattere socio-sanitario ed educativo
rese da cooperative sociali".
 
	        
	      
                               Art. 8.
                           C o n s o r z i
  1.  Le  disposizioni  di  cui  alle  presente legge si applicano ai
consorzi  costituiti come societa' cooperative aventi la base sociale
formata  in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative
sociali.
 
	        
	      
                               Art. 9.
                         Normativa regionale
  1.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  le  regioni  emanano  le  norme  di  attuazione.  A  tal fine
istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano
le  modalita' di raccordo con l'attivita' dei servizi socio-sanitari,
nonche'  con  le  attivita' di formazione professionale e di sviluppo
della occupazione.
  2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le coop-
erative   sociali   e   le   amministrazioni  pubbliche  che  operano
nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di
professionalita'   degli   operatori  e  l'applicazione  delle  norme
contrattuali vigenti.
  3.  Le  regioni  emanano  altresi'  norme volte alla promozione, al
sostegno  e  allo  sviluppo  della  cooperazione  sociale.  Gli oneri
derivanti  dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti
a carico delle ordinarie disponibilita' delle regioni medesime.
 
	        
	      
                              Art. 10.
        Partecipazione alle cooperative sociali delle persone
          esercenti attivita' di assistenza e di consulenza
  1.  Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si
applicano  le  disposizioni  di  cui  alla legge 23 novembre 1939, n.
1815.
 
	        
	      
                              Art. 11.
               Partecipazione delle persone giuridiche
  1.  Possono  essere  ammesse  come  soci  delle  coperative sociali
persone  giuridiche  pubbliche o private nei cui statuti sia previsto
il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' di tali cooperative.
 
	        
	      
                              Art. 12.
                       Disciplina transitoria
  1.  Le  cooperative sociali gia' costituite alla data di entrata in
vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale
data alle disposizioni in essa previste.
  2.  Le  deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi
alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni
di  cui  agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile,
essere  adottate  con  le  modalita'  e la maggioranza dell'assemblea
ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 8 novembre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
  Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 173):
             Presentato dal sen. SALVI ed altri il 9 luglio 1987.
             Assegnato   alla   11a  commissione  (Lavoro),  in  sede
          referente,   il   23   settembre  1987,  con  pareri  delle
          commissioni 1a, 5a, 6a e 12a.
             Esaminato  dalla  11a commissione, in sede referente, il
          13, 20 gennaio 1988.
             Assegnato  nuovamente  alla  11a  commissione,  in  sede
          deliberante, il 12 marzo 1988.
             Esaminato dalla 11a commissione, in sede deliberante, il
          27 ottobre 1988; 9 novembre 1988 e approvato il 10 novembre
          1988,  in  un  testo  unificato  con atto n. 438 (VECCHI ed
          altri).
          Camera dei deputati (atto n. 3391):
             Assegnato   alla   XI   commissione  (Lavoro),  in  sede
          legislativa,   il   14  dicembre  1988,  con  pareri  delle
          commissioni I, II, V, VI e XII.
             Esaminato  dalla  XI  commissione  il 9 febbraio 1989; 6
          aprile 1989; 13 marzo 1991; 22 maggio 1991; 3 luglio 1991 e
          approvato  il 4 luglio 1991, in un testo unificato con atti
          numeri  669  (CRISTOFORI  ed  altri),  1645  (GARAVAGLIA ed
          altri), 2617 (BORGOGLIO ed altri), 2964 (GRILLI ed altri) e
          5507 (PIRO ed altri).
          Senato della Repubblica (atto n. 173-438/ B):
             Assegnato   alla   11a  commissione  (Lavoro),  in  sede
          deliberante,   il   26   luglio   1991,  con  pareri  delle
          commissioni  1a, 2a, 5a, 6a, 12a e della commissione per le
          questioni regionali.
             Esaminato  dalla  11a commissione il 18 settembre 1991 e
          approvato il 23 ottobre 1991.