LEGGE 11 agosto 1991 , n. 266 
 
  Legge-quadro sul volontariato.

 

 Vigente al: 27-04-2011


 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Finalita' e oggetto della legge
  1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attivita' di volontariato come  espressione  di  partecipazione,
solidarieta'  e  pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per  il  conseguimento
delle  finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate
dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano e dagli enti locali.
  2.  La  presente  legge  stabilisce  i principi cui le regioni e le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato  nonche'  i
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti.
 
	        
	      
                               Art. 2.
                      Attivita' di volontariato
  1.  Ai fini della presente legge per attivita' di volontariato deve
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo  e  gratuito,
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'.
  2.  L'attivita'  del volontario non puo' essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere  soltanto
rimborsate    dall'organizzazione    di    appartenenza    le   spese
effettivamente  sostenute  per  l'attivita'  prestata,  entro  limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
  3.  La  qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  con  ogni  altro
rapporto  di  contenuto  patrimoniale  con l'organizzazione di cui fa
parte.
 
	        
	      
                               Art. 3.
                   Organizzazioni di volontariato
  1.  E'  considerato  organizzazione  di volontariato ogni organismo
liberamente  costituito  al  fine  di  svolgere  l'attivita'  di  cui
all'articolo  2,  che  si  avvalga  in modo determinante e prevalente
delle  prestazioni  personali,  volontarie  e  gratuite  dei   propri
aderenti.
  2.  Le  organizzazioni  di  volontariato  possono assumere la forma
giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei loro fini,
salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico.
  3. Negli accordi degli  aderenti,  nell'atto  costitutivo  o  nello
statuto,  oltre  a  quanto  disposto dal codice civile per le diverse
forme  giuridiche  che   l'organizzazione   assume,   devono   essere
espressamente  previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticita'
della struttura, l'elettivita' e la gratuita' delle cariche  associa-
tive nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti, i
criteri  di  ammissione  e  di  esclusione  di  questi ultimi, i loro
obblighi e diritti. Devono essere  altresi'  stabiliti  l'obbligo  di
formazione  del  bilancio,  dal  quale  devono  risultare  i  beni, i
contributi o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di approvazione
dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
  4. Le organizzazioni di volontariato  possono  assumere  lavoratori
dipendenti   o   avvalersi   di   prestazioni   di   lavoro  autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al  loro  regolare  funzionamento
oppure  occorrenti  a qualificare o specializzare l'attivita' da esse
svolta.
  5. Le organizzazioni svolgono le attivita' di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei  modi  previsti  dalla  legge,
nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
 
	        
	      
                               Art. 4.
                    Assicurazione degli aderenti
                  ad organizzazioni di volontariato
  1.  Le  organizzazioni  di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti,  che  prestano  attivita'  di  volontariato,   contro   gli
infortuni  e  le  malattie  connessi  allo svolgimento dell'attivita'
stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati,  con  polizze  anche  numeriche  o  collettive,  e sono
disciplinati i relativi controlli.
 
	        
	      
                               Art. 5.
                         Risorse economiche
  1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche
per  il  loro  funzionamento  e  per  lo  svolgimento  della  propria
attivita' da:
    a) contributi degli aderenti;
    b) contributi di privati;
    c) contributi dello Stato, di enti  o  di  istituzioni  pubbliche
finalizzati  esclusivamente  al  sostegno di specifiche e documentate
attivita' o progetti;
    d) contributi di organismi internazionali;
    e) donazioni e lasciti testamentari;
    f) rimborsi derivanti da convenzioni;
    g)  entrate  derivanti  da  attivita'  commerciali  e  produttive
marginali.
  2.   Le  organizzazioni  di  volontariato,  prive  di  personalita'
giuridica, iscritte nei  registri  di  cui  all'articolo  6,  possono
acquistare  beni  mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo
svolgimento della propria attivita'. Possono inoltre, in deroga  agli
articoli  600  e  786  del  codice civile, accettare donazioni e, con
beneficio  d'inventario,  lasciti  testamentari,  destinando  i  beni
ricevuti  e  le  loro  rendite  esclusivamente al conseguimento delle
finalita' previste  dagli  accordi,  dall'atto  costitutivo  e  dallo
statuto.
  3.  I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai
fini della  trascrizione  dei  relativi  acquisti  si  applicano  gli
articoli 2659 e 2660 del codice civile.
  4.  In  caso  di  scioglimento,  cessazione ovvero estinzione delle
organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma
giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione
sono devoluti ad altre organizzazioni  di  volontariato  operanti  in
identico  o  analogo  settore, secondo le indicazioni contenute nello
statuto o negli accordi degli aderenti, o, in  mancanza,  secondo  le
disposizioni del codice civile.
 
	        
	      
                               Art. 6.
            Registri delle organizzazioni di volontariato
          istituiti dalle regioni e dalle province autonome

  1.  Le  regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
  2.  L'iscrizione  ai registri e' condizione necessaria per accedere
ai  contributi  pubblici  nonche'  per stipulare le convenzioni e per
beneficiare  delle  agevolazioni  fiscali, secondo le disposizioni di
cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
  3.  Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni
di  volontariato  che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che
alleghino  alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto
o degli accordi degli aderenti.
  4.  Le  regioni e le province autonome determinano i criteri per la
revisione  periodica dei registri, al fine di verificare il permanere
dei   requisiti   e   l'effettivo   svolgimento   dell'attivita'   di
volontariato  da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le
province  autonome  dispongono  la  cancellazione  dal  registro  con
provvedimento motivato.
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
  6.  Le  regioni  e  le  province  autonome  inviano ogni anno copia
aggiornata   dei   registri   all'Osservatorio   nazionale   per   il
volontariato, previsto dall'articolo 12.
  7.  Le  organizzazioni  iscritte  nei  registri  sono  tenute  alla
conservazione  della  documentazione  relativa  alle  entrate  di cui
all'articolo  5,  comma  1, con l'indicazione nominativa dei soggetti
eroganti.
 
	        
	      
                               Art. 7.
                             Convenzioni
  1.  Lo  Stato,  le regioni, le province autonome, gli enti locali e
gli  altri  enti  pubblici  possono  stipulare  convenzioni  con   le
organizzazioni  di  volontariato  iscritte  da  almeno  sei  mesi nei
registri  di  cui  all'articolo  6  e  che  dimostrino  attitudine  e
capacita' operativa.
  2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le
attivita'  oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti
e della dignita' degli utenti.  Devono  inoltre  prevedere  forme  di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita' nonche'
le modalita' di rimborso delle spese.
  3.  La  copertura  assicurativa  di  cui all'articolo 4 e' elemento
essenziale della convenzione e  gli  oneri  relativi  sono  a  carico
dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
 
	        
	      
                               Art. 8. (1)
                        Agevolazioni fiscali
  1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', e
quelli  connessi  allo  svolgimento  delle loro attivita' sono esenti
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
  2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di
cui  all'articolo  3,   costituite   esclusivamente   per   fini   di
solidarieta',  non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di
servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni  e  le
attribuzioni  di  eredita'  o di legato sono esenti da ogni imposta a
carico delle organizzazioni  che  perseguono  esclusivamente  i  fini
suindicati.
  3.  All'articolo  17  della  legge  29  dicembre 1990, n. 408, come
modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il
comma 1- bis e' aggiunto il seguente:
  "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1,  e  secondo  i
medesimi  princi'pi  e  criteri  direttivi, saranno introdotte misure
volte a favorire le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  delle
organizzazioni  di  volontariato costituite esclusivamente ai fini di
solidarieta', purche' le attivita' siano  destinate  a  finalita'  di
volontariato,  riconosciute  idonee in base alla normativa vigente in
materia e che risultano iscritte senza  interruzione  da  almeno  due
anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione
di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1,  dovra' essere prevista la
deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli  10,
65  e  110  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive   modificazioni  e  integrazioni,  per  un  ammontare  non
superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del  reddito  di  impresa,
nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del
2  per  cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100
milioni".
  4. I proventi  derivanti  da  attivita'  commerciali  e  produttive
marginali  non  costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG)  e  dell'imposta  locale
sui  redditi  (ILOR),  qualora sia documentato il loro totale impiego
per i fini istituzionali dell'organizzazione di  volontariato.   (( I
criteri relativi al concetto di  marginalita'   di cui   al   periodo
precedente, sono fissati dal Ministro   delle    finanze  con proprio
decreto, di concerto con il Ministro degli affari sociali.))
 
	        
	      
                               Art. 9.
                     Valutazione dell'imponibile
  1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo  6  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.  598,  come  sostituito  dall'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
 
	        
	      
                              Art. 10.
              Norme regionali e delle province autonome
  1.   Le   leggi   regionali   e  provinciali  devono  salvaguardare
l'autonomia di organizzazione e  di  iniziativa  del  volontariato  e
favorirne lo sviluppo.
  2. In particolare, disciplinano:
    a)  le  modalita' cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo
svolgimento delle prestazioni che formano oggetto  dell'attivita'  di
volontariato,  all'interno  delle  strutture pubbliche e di strutture
convenzionate con le regioni e le province autonome;
    b) le forme di  partecipazione  consultiva  delle  organizzazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli
interventi nei settori in cui esse operano;
    c)  i  requisiti ed i criteri che danno titolo di priorita' nella
scelta delle organizzazioni per la  stipulazione  delle  convenzioni,
anche in relazione ai diversi settori di intervento;
    d)  gli  organi  e le forme di controllo, secondo quanto previsto
dall'articolo 6;
    e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno  delle
attivita' di volontariato;
    f)  la  partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi  di  formazione,
qualificazione  e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle
regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei  settori  di
diretto intervento delle organizzazioni stesse.
 
	        
	      
                              Art. 11.
                      Diritto all'informazione
               ed accesso ai documenti amministrativi
  1.  Alle  organizzazioni  di volontariato, iscritte nei registri di
cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di  cui  al  capo  V
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2.   Ai  fini  di  cui  al  comma  1  sono  considerate  situazioni
giuridicamente rilevanti  quelle  attinenti  al  perseguimento  degli
scopi statutari delle organizzazioni.
 
	        
	      
                              Art. 12.  (2)
             Osservatorio nazionale per il volontariato
  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  per  gli  affari   sociali,   e'   istituito
l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro
per  gli  affari  sociali  o  da  un suo delegato e composto da dieci
rappresentanti  delle   organizzazioni   e   delle   federazioni   di
volontariato  operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre
rappresentanti   delle    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative.  L'Osservatorio,  che  si  avvale del personale, dei
mezzi e dei servizi messi a disposizione  dal  Segretariato  generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
    a)  provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato
ed alla diffusione della conoscenza delle attivita' da esse svolte;
    b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
    c) fornire ogni utile elemento per la promozione  e  lo  sviluppo
del volontariato;
    d)   approvare   progetti   sperimentali   elaborati,   anche  in
collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri  di  cui  all'articolo  6  per  far  fronte  ad
emergenze  sociali  e  per  favorire l'applicazione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate;
    e)   offrire   sostegno   e   consulenza    per    progetti    di
informatizzazione  e  di  banche-dati nei settori di competenza della
presente legge;
    f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno  e
sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
    g)   sostenere,   anche  con  la  collaborazione  delle  regioni,
iniziative di formazione ed  aggiornamento  per  la  prestazione  dei
servizi;
    h)   pubblicare   un   bollettino  periodico  di  informazione  e
promuovere  altre  iniziative  finalizzate  alla  circolazione  delle
notizie attinenti l'attivita' di volontariato;
    i)  promuovere,  con  cadenza triennale, una Conferenza nazionale
del  volontariato,  alla   quale   partecipano   tutti   i   soggetti
istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.  ((2))
  2.  E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo  per  il  volontariato,
finalizzato  a  sostenere  finanziariamente  i  progetti  di cui alla
lettera d) del comma 1.  ((2))
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AGGIORNAMENTO  (2)
   Il  d.l.  27 maggio  1994,  n. 318   (in G.U.  28/5/1994,  n. 123)
convertito  con  legge  27  luglio  1994,  n. 465 (in G.U. 27/7/1994,
n. 174) ha  disposto  che " per  il  funzionamento  dell'Osservatorio
nazionale di cui al comma 1 del suddetto art. e' autorizzata la spesa
di lire 800  milioni annui a decorrere dall'anno 1994, ed ha altresi'
disposto  che  per  la  dotazione   del  Fondo  di  cui al comma 2 e'
autorizzata  la  spesa  di lire 1200  milioni per ciascuno degli anni
1994, 1995 e 1996 ".
 
	        
	      
                              Art. 13.
                      Limiti di applicabilita'
  1.  E'  fatta  salva  la  normativa  vigente  per  le  attivita' di
volontariato non contemplate nella presente  legge,  con  particolare
riferimento   alle  attivita'  di  cooperazione  internazionale  allo
sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse  con  il  servizio
civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
 
	        
	      
                              Art. 14.
           Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
  1.   Per   il  funzionamento  dell'Osservatorio  nazionale  per  il
volontariato,  per  la  dotazione  del  Fondo  di  cui  al  comma   2
dell'articolo  12  e  per l'organizzazione della Conferenza nazionale
del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo
12, e' autorizzata una spesa di due miliardi  di  lire  per  ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993.
  2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del   tesoro   per  l'anno  finanziario  1991,  all'uopo  utilizzando
parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni  di
volontariato".
  3.  Le  minori  entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte
mediante utilizzazione  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1991-1993,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1991,
all'uopo  utilizzando  parzialmente  l'accantonamento:  "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
 
	        
	      
                              Art. 15.
                  Fondi speciali presso le regioni
  1.   Gli  enti  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del  decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356,  devono  prevedere  nei  propri
statuti  che  una  quota  non inferiore ad un quindicesimo dei propri
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento
di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso  articolo  12,  venga
destinata  alla  costituzione  di fondi speciali presso le regioni al
fine di istituire, per  il  tramite  degli  enti  locali,  centri  di
servizio  a  disposizione  delle organizzazioni di volontariato, e da
queste  gestiti,  con  la  funzione  di  sostenerne  e   qualificarne
l'attivita'.
  2.  Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle
operazioni di ristrutturazione  di  cui  all'articolo  1  del  citato
decreto  legislativo  n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime
finalita' di cui al comma 1 del presente articolo una quota  pari  ad
un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica
utilita' ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25
aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
  3.  Le  modalita'  di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2,
saranno stabilite con decreto del Ministro del  tesoro,  di  concerto
con  il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
 
	        
	      
                              Art. 16.
                     Norme transitorie e finali
  1.  Fatte  salve  le  competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono
ad emanare  o  adeguare  le  norme  per  l'attuazione  dei  princi'pi
contenuti  nella  presente  legge  entro un anno dalla data della sua
entrata in vigore.
 
	        
	      
                              Art. 17.
                 Flessibilita' nell'orario di lavoro
  1.  I  lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6,  per  poter  espletare  attivita'  di
volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita'
di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli
accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
  2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
  "Gli  accordi  sindacali  disciplinano  i criteri per consentire ai
lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la
loro opera volontaria e  gratuita  in  favore  di  organizzazioni  di
volontariato  riconosciute  idonee  dalla  normativa  in  materia, di
usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari di lavoro
o    di    turnazioni,    compatibilmente    con     l'organizzazione
dell'amministrazione di appartenenza".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Istrana, addi' 11 agosto 1991
                               COSSIGA
                                            ANDREOTTI, Presidente del
                                               Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
                              ------------------
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 296):
             Presentato dal sen. LIPARI ed altri il 24 luglio 1987.
             Assegnato  alla  1a commissione (Affari costituzionali),
          in sede referente, il 17 novembre 1987,  con  pareri  delle
          commissioni 2a, 5a, 6a, 11a, 13a e della commissione per le
          questioni regionali.
             Esaminato  dalla  1a  commissione il 15 febbraio 1989; 4
          aprile 1989; 13 settembre 1989; 27 settembre 1990;  3,  11,
          17 ottobre 1990; 14, 21 novembre 1990.
             Relazione  scritta  annunciata il 19 febbraio 1991 (atto
          n. 296/ A relatore sen. ELIA).
             Esaminato in aula il 26, 28 febbraio 1991; 28, 29 maggio
          1991 e approvato il 30 maggio 1991, in un  testo  unificato
          con  atti n. 648 (TARAMELLI ed altri), n. 784 (GUALTIERI ed
          altri), n. 1582 (ONORATO), n. 1682 (FILETTI ed altri) e  n.
          2085 (ACQUAVIVA ed altri).
          Camera dei deputati (atto n. 5733):
             Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in
          sede  referente,  il  12  giugno  1991,  con  pareri  delle
          commissioni II, IV, V, VI, XI e XII.
             Esaminato dalla I commissione il 3, 10,  17,  26  luglio
          1991.
             Esaminato  in  aula il 29, 30 luglio 1991 e approvato il
          31 luglio 1991.