Legge 15 maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo 
snellimento dell’attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione 
e controllo
(Le modifiche introdotte 
dalla legge 191/98 -Bassanini ter- sono evidenziate in neretto. N.d.r.)
Articolo 1
Semplificazione delle norme 
sulla documentazione amministrativa
	 
	
	- Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
	con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 
	della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti 
	Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione 
	delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono 
	entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il 
	decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta 
	giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
	 
	
	- Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al 
	comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse 
	incompatibili.
 
	 
	
	- Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti 
	nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e 
	principi direttivi:
 
	 
	
	- eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni 
	richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti 
	amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre 
	utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici 
	servizi;
 
	 
	
	- ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali 
	comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di 
	certificazioni;
 
	 
	
	- modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui 
	procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a 
	e b, al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o 
	ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
 
	 
	
	- indicazione esplicita delle norme abrogate.
 
 
Articolo 2
Disposizioni in materia di 
stato civile e di certificazione anagrafica
	 
	
	- L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal 
	seguente: "Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente 
	da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla 
	ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando 
	l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. 2. La dichiarazione 
	può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è 
	avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria 
	dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale 
	ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato 
	civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso 
	l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici. 3. I genitori , o 
	uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la 
	nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non 
	risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la 
	dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali 
	casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi 
	l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta 
	dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di 
	nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 
	dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15, e del relativo regolamento 
	di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 
	gennaio 1994, n. 130. 4. Alla dichiarazione di nascita non si applica 
	l'articolo 41."
 
	 
	
	- L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito 
	dal seguente: "Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile 
	sono validi in tutto il territorio della Repubblica.".
 
	 
	
	- I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti 
	stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità 
	illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data 
	di rilascio salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una 
	validità superiore.
 
	 
	
	- I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli 
	estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle 
	pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi 
	anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in 
	fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non 
	hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il 
	quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una 
	volta acquisita la dichiarazione dell’interessato. Resta ferma la 
	facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni 
	prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui 
	all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
 
	 
	
	- I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione 
	di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le 
	altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici 
	servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La 
	trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e 
	telematici.
 
	 
	
	- Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto legge 28 dicembre 
	1989, n. 415, convertito, con modificazione, dalla legge 28 febbraio 1990, 
	n. 38, è inserito il seguente: "1-bis. La certificazione redatta con le 
	modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma 
	telematica anche al di fuori del territorio del comune competente.".
 
	 
	
	- Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono 
	legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se 
	presentate personalmente.
 
	 
	
	- Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a 
	più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche 
	disgiuntamente, purché nei termini.
 
	 
	
	- Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o 
	l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
 
	
	 
	
	- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
	del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione 
	pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio 
	della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di 
	supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di 
	riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e 
	possono contenere anche l’indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle 
	opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il 
	supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di 
	razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e la erogazione dei 
	servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e 
	successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le 
	informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica 
	amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, 
	occorrenti per la firma digitale ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della 
	legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; 
	analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della 
	dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche 
	per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e 
	pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell’interno, sentite 
	l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza 
	Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di 
	sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la 
	produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui 
	al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno 
	biennale in relazione alle esigenze dettate dall’evoluzione delle conoscenze 
	scientifiche e tecnologiche. La carta d’identità può essere rinnovata a 
	decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo 
	pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo 
	mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche 
	tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale 
	fissata dai decreti di cui al presente comma e nell’ambito dei rispettivi 
	ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di 
	utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l’erogazione di 
	ulteriori servizi o utilità.
 
	 
	
	- È abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, 
	n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.
 
	
	11 bis. Il terzo comma dell’articolo 17 della legge 21 
	novembre 1967, n. 1185, è abrogato. 
	11 ter. Nell’articolo 3 del testo unico delle leggi di 
	pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 
	successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "A 
	decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d’identità deve essere indicata la 
	data di scadenza".
	
	 
	
	- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 
	regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
	agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni 
	parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione 
	dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, 
	n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
 
	 
	
	- riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
 
	 
	
	- eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra 
	uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
 
	 
	
	- eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al 
	cittadino in materia di stato civile;
 
	 
	
	- revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della 
	giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
 
	 
	
	- riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
 
	 
	
	- regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono 
	presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima 
	amministrazione;
 
	 
	
	- riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei 
	procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in 
	una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità 
	normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che 
	richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in 
	essere le procedure stesse.
 
	 
	
	- Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni 
	parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. 
	Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed 
	entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta 
	Ufficiale.
 
	 
	
	- Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al 
	comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse 
	incompatibili.
 
	 
	
	- I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di 
	cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e 
	successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di 
	segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi 
	previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 
	8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché 
	del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono 
	inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi 
	previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti 
	amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a 
	vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata 
	esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
 
 
 
Articolo 3
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di 
semplificazione 
delle domande di ammissione agli impieghi
 
	 
	
	- I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, 
	stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso 
	di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti 
	certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o 
	esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione 
	dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, 
	di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento 
	di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni 
	pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di 
	verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel 
	documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di 
	riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e 
	ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma si 
	applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.
 
	 
	
	- L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è 
	sostituito dal seguente: "I regolamenti delle amministrazioni di cui 
	all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, 
	stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli 
	indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta 
	documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. 
	In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita 
	dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il 
	provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la 
	documentazione nel termine di trenta giorni, o nel più ampio termine 
	concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso".
 
	 
	
	- L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 
	gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente: "1. Le dichiarazioni 
	sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate 
	anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in 
	presenza del dipendente addetto".
 
	 
	
	- Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in 
	luogo della produzione di certificati possa essere presentata una 
	dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce 
	violazione dei doveri di ufficio.
 
	 
	
	- È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
	comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere 
	l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a 
	selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi 
	titolo nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o 
	titoli culturali.
 
	 
	
	- La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è 
	soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole 
	amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità 
	dell'amministrazione.
 
	 
	
	- Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le 
	altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per 
	l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a 
	conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di 
	esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
 
	 
	
	- Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 
	1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di 
	concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di 
	laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una 
	percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a 
	personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e 
	attuariali".
 
	 
	
	- All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,è aggiunto, in fine, il 
	seguente comma: "Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
	è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è 
	autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal 
	funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
 
	 
	
	- Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente 
	della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 
	della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in 
	contrasto con il divieto di cui al comma 5.
 
	 
	
	- La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della 
	amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è 
	soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente 
	addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, 
	ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La 
	copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L’istanza e la 
	copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via 
	telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta 
	facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui 
	all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
 
 
Articolo 4
Giuramento del sindaco e del 
presidente della provincia. Distintivo del sindaco
	 
	
	- Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è 
	sostituito dal seguente: "6. Il sindaco e il presidente della provincia 
	prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento 
	di osservare lealmente la Costituzione italiana".
 
	 
	
	- Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è 
	sostituito dal seguente: "7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore 
	con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a 
	tracolla della spalla destra".
 
 
 
Articolo 5
Disposizioni in materia di 
funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali
	 
	
	- Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e 
	successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2-bis). Le dimissioni 
	dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono 
	essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale 
	di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e 
	sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, 
	deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate 
	deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale 
	risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i 
	presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma 
	dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge".
 
	 
	
	- Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 
	2) della lettera b) è sostituito dal seguente: "2) cessazione dalla carica 
	per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché 
	contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno 
	dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente 
	della provincia;".
 
	 
	
	- Al comma 1, lettera b, dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 
	142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: "2-bis) riduzione dell'organo 
	assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del 
	consiglio".
 
	 
	
	- All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto in fine, 
	il seguente comma: "2-bis). È, altresì, di competenza della giunta 
	l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel 
	rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".
 
	 
	
	- Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 
	142, dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici," sono aggiunte le 
	seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di recupero,".
 
	 
	
	- La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 
	142, è abrogata.
 
	 
	
	- Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 
	febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 
	1995, n. 43, le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo, 
	assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi 
	i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito 
	provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi 
	del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità 
	inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da 
	riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al 
	numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 
	per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così 
	integrata.
 
 
 
Articolo 6
Disposizioni in materia di 
personale
	 
	
	- Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è 
	sostituito dal seguente: "1. I comuni e le province disciplinano con 
	appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale 
	degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed 
	economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e 
	responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi 
	dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, 
	la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della 
	contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne 
	disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate 
	alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 
	1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai 
	regolamenti di cui al presente comma".
 
	 
	
	- Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 
	1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "Sono ad essi attribuiti tutti i 
	compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti 
	di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, 
	secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
 
	 
	
	- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 
	 
	
	- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 
	 
	
	- la stipulazione dei contratti;
 
	 
	
	- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni 
	di spesa;
 
	 
	
	- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 
	 
	
	- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui 
	rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura 
	discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai 
	regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e 
	le concessioni edilizie;
 
	
	f bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, 
	abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri 
	di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative 
	previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di 
	prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e 
	paesaggistico-ambientale;
	
	 
	
	- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, 
	autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione 
	di giudizio e di conoscenza;
 
	 
	
	- gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a 
	questi, delegati dal sindaco".
 
	 
	
	- Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, 
	sono inseriti i seguenti: "3-bis. Nei comuni privi di personale di 
	qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva 
	l’applicazione del comma 68, lettera c), dell’articolo 17 della legge 15 
	maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento 
	motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, 
	indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni 
	diversa disposizione - 3-ter. In attesa di apposita definizione 
	contrattuale, nei comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili di uffici e 
	servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente 
	determinate, nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei 
	comuni medesimi - 3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per 
	l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento associato dei 
	servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro 
	funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione 
	contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle 
	normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri 
	enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione".
 
	 
	
	- Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è 
	aggiunto il seguente: "5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e 
	dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, 
	i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della 
	dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte 
	specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da 
	ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non 
	superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza 
	e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti 
	locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
	stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere 
	stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di 
	professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo 
	determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area 
	direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da 
	ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non 
	superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità 
	negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti 
	di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato 
	elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il 
	trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti 
	collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può 
	essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità 
	ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e 
	culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle 
	condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il 
	trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in 
	stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo 
	contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di 
	diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a 
	trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 
	del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive 
	modificazioni.".
 
	 
	
	- Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è 
	risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto 
	stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, 
	subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la 
	vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne 
	faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del 
	rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del 
	posto in organico.
 
	 
	
	- Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in 
	deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, 
	i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di 
	situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della 
	Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. Nel periodo 
	intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in 
	servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di 
	legge in aspettativa senza assegni. La domanda deve essere presentata 
	entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
	 
	
	- Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è 
	sostituito dal seguente: "6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a 
	tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal 
	regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di 
	competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma 
	amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati 
	in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della 
	provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di 
	mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli 
	obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto 
	dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e 
	successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o 
	reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto 
	legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. 
	L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione 
	di funzioni di direzione a seguito di concorsi".
 
	 
	
	- Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è 
	aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento sull'ordinamento 
	degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici 
	posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, 
	della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo 
	e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti 
	dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non 
	versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 
	del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive 
	modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, 
	i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in 
	aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro 
	subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale 
	di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della 
	giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico 
	accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un 
	unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per 
	la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale".
 
	
	 
	
	- All'art.41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono 
	aggiunti infine, i seguenti commi: "3-bis.Il regolamento sull'ordinamento 
	degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni 
	organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e 
	le modalità concorsuali, nel rispoetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 
	dell'art. 36. 3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici 
	stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni 
	anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di 
	adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il 
	regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione 
	del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, 
	secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di 
	discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di 
	nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo 
	indeterminato".
 
	 
	
	- Dopo l’art.51 della legge 8 giugno 1990, n° 142, è inserito il seguente: 
	"Art. 51-bis. (Direttore generale). – 1. Il sindaco nei comuni con 
	popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, 
	previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare 
	un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto 
	a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di 
	organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli 
	indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, 
	secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, 
	e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di 
	efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la 
	predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) 
	del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 
	77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 
	11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al 
	direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, 
	i dirigenti dell'ente , ad eccezione del segretario del comune e della 
	provincia. 2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente 
	della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. 
	La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o 
	del presidente della provincia. 3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 
	15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale 
	previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate 
	raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà 
	provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i 
	comuni interessati. 4. Quando non risultino stipulate le convenzioni 
	previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non 
	sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal 
	sindaco o dal presidente della provincia al segretario".
 
	 
	
	- All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è 
	sostituito dal seguente: "5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi 
	che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio 
	finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità 
	contabile attestante la copertura finanziaria".
 
	 
	
	- Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente 
	deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
	n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente 
	riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o 
	figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita 
	esclusivamente all'interno dell'ente. La stessa disposizione si applica 
	altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle 
	aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere.
 
	 
	
	- Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è 
	sostituito dai seguenti: "1. L'1 per cento del costo preventivato di 
	un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale 
	relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva 
	sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il 
	personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o 
	titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto 
	direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 
	7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori. 1-bis. Il fondo 
	di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di 
	pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione 
	aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, nel quale vengono 
	indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità 
	professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli 
	incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d’opera."
 
	 
	
	- Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è 
	sostituito dal seguente: "11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 
	gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non 
	versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 
	del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive 
	modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per 
	gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino 
	nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce 
	presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni 
	organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della 
	giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, 
	tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di 
	assistenza e beneficenza".
 
	 
	
	- L'articolo 16-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, 
	con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal 
	seguente: "Art. 16-bis. (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità 
	negli enti locali.) - 1. Le procedure di mobilità del personale degli enti 
	locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di 
	rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente 
	nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente 
	interessato. 2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del 
	personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si 
	trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei 
	posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del 
	Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro 
	quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il 
	Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco 
	nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità 
	d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente 
	locale può avviare le procedure di assunzione".
 
	 
	
	- Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 
	dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino 
	nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del 
	decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
 
	 
	
	- Entro il 30 settembre 1998 gli enti locali sono tenuti ad 
	annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo 
	difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 
	giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire 
	contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per 
	effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi 
	disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei 
	provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni 
	corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo 
	il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti 
	per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per 
	titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i 
	dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano 
	svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, 
	nonché i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo 
	di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla 
	qualifica corrispondente.
 
	 
	
	- All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le 
	seguenti modifiche:
 
	 
	
	- al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono sostituite 
	dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le parole: "indette entro 
	il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il 31 
	dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
	della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 
	1997";
 
	 
	
	- al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: 
	"ventiquattro mesi";
 
	 
	
	- al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle 
	seguenti: "31 dicembre 1997".
 
	 
	
	- In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un 
	ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può 
	essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle 
	disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli 
	enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui 
	all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e 
	successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
 
	 
	
	- Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto legge 27 
	ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 
	1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della data 
	del 31 agosto 1993".
 
	 
	
	- Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 
	22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali 
	rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione 
	per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere 
	successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti 
	o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La 
	disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 
	dicembre 1996.
 
 
Articolo 7
Modifiche alla legge 15 marzo 
1997, n. 59
	 
	
	- Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
 
	 
	
	- all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di 
	entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: 
	"entro il 31 marzo 1998";
 
	 
	
	- all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e 
	amministrazione";
 
	 
	
	- all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha 
	sede presso la Camera dei deputati";
 
	 
	
	- all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data di 
	entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: 
	"entro il 31 luglio 1998";
 
	 
	
	- all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono 
	sostituite dalle seguenti: "recanti principi e criteri direttivi per"; la 
	parola: "emanati" è sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
 
	 
	
	- all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite 
	dalle seguenti: "31 marzo 1998";
 
	 
	
	- all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti 
	salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il 
	bando di concorso";
 
	 
	
	- all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: 
	"dell'articolo 38";
 
	 
	
	- all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento 
	autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende, anche";
 
l) all'articolo 12, 
		comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente: "t) prevedere che i 
		processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano 
		accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino 
		l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e 
		l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e 
		delle altre scuole delle amministrazioni centrali";
		m) la lettera h) del 
		comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f), al termine del 
		comma 1 dell'articolo 17;
		n) all'articolo 22, 
		comma 1, sono soppresse le parole: "Di conseguenza";
		o) all'articolo 22, 
		comma 1, le parole: "e alle province autonome" sono sostituite dalle 
		seguenti: ", alle province autonome e ai comuni";
		p) all'articolo 22, 
		comma 2, dopo le parole: "o la provincia autonoma" sono aggiunte le 
		seguenti: "o i comuni";
		q) all'articolo 22, 
		comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì" 
		sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni 
		interessati, i quali possono altresì";
		r) all'articolo 22, 
		comma 4, le parole: "territorialmente interessate" sono sostituite dalle 
		seguenti: "o i comuni territorialmente interessati";
		s) alle leggi 
		richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: "legge 17 
		gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
		
		 
		
	
Articolo 8
Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
	 
	
All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come 
	modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n.470, sono apportate 
	le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole: "previo 
	parere delle provincie e dei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "previa 
	intesa con le provincie e con i comuni e previo parere degli organismi 
	rappresentativi degli altri enti del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo 
	e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e 
	delle provincie è espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei 
	comuni italiani e dall'Unione delle provincie d'Italia". 
	 
	
	L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 51 del decreto legislativo 3 
	febbraio 1993, n.29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 
	1993, n.470, è sostituito dal seguente: "Per quanto attiene ai contratti 
	collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e 
	degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni 
	regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti 
	delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dall'unione 
	delle provincie d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani". 
	 
	
	Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
	n.29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n.470, è 
	sostituito dal seguente: "2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per 
	gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa 
	con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa 
	rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle 
	provincie autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle provincie 
	d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce 
	all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando, 
	in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i 
	criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni 
	altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti". 
	 
	
	In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva 
	di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e 
	dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubblice amministrazioni 
	(ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 
	27 marzo 1995, n.89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.186, può 
	essere concessa sino al 31 marzo 1998. 
 
Articolo 9
Disposizioni in materia di 
equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali
	 
	
	- Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
	legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad 
	integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 
	77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della 
	dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo 
	decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il 
	rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta 
	gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
 
	 
	
	- sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da 
	parte dei collegi dei revisori;
 
	 
	
	- le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti 
	di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta 
	conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto 
	procedimento;
 
	 
	
	- procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei 
	debiti conseguenti al dissesto finanziario;
 
	 
	
	- disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura 
	finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per 
	contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
 
	 
	
	- Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni 
	dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni 
	parlamentari, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
	Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della 
	Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel 
	termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto 
	legislativo.
 
	 
	
	- Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c) , si applicano anche 
	ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto 
	legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.
 
	
	3 bis. All’articolo 105, comma 1, lettera b), del decreto 
	legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dall’articolo 17 del 
	decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è 
	sostituito dal seguente: "Nei pareri è espresso un motivato giudizio di 
	congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di 
	bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi 
	dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 3, delle 
	variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di 
	deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile."
	
	 
	
	- L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è 
	sostituito dal seguente: "Art. 108. (Adeguamento dei regolamenti). - 1. I 
	regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto 
	delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come 
	principi generali con valore di limite inderogabile:
 
	 
	
	- articoli da 1 a 18 ;
 
	 
	
	- articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1 ;
 
	 
	
	- articoli da 31 a 34 ;
 
	 
	
	- articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39 ;
 
	 
	
	- articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
 
	 
	
	- articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64 ;
 
	 
	
	- articoli da 67 a 99;
 
	 
	
	- articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116.
 
	 
	
	- Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il 
	regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina".
 
	 
	
	- Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e 
	di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114 comma 1, 
	lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive 
	modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.
 
	 
	
	- Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 
	febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente 
	della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente 
	l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del 
	servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto 
	legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono 
	soppresse le parole: "all'articolo 53, comma 1, ed". All'articolo 31, comma 
	2, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive 
	modificazioni, le parole: "in sede di assestamento" sono sostituite dalle 
	parole: "una tantum".
 
	 
	
	- In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di 
	contabilità di comuni e province ai principi del decreto legislativo 25 
	febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 
	1997.
 
7 bis. Disposizioni 
	integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 
	1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri 
	direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in 
	vigore dello stesso. 
	 
Articolo 10
Disposizioni in materia di 
giudizio di conto
	 
	
	- Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è 
	aggiunto il seguente: "2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo 
	che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della 
	documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 
	del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti 
	del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
 
	 
	
	- Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le 
	seguenti modificazioni:
 
	 
	
	- i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
 
	 
	
	- al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo 
	deposita" fino alla fine del comma.
 
 
Articolo 11
Soppressione della 
commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto legge 15 marzo 
1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. 
Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici
	 
	
	- Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il 
	parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto 
	legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
	maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è 
	soppressa.
 
	 
	
	- All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal 
	decreto legge 3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni dalla 
	legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: 
	"5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 
	45 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il 
	procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l’amministrazione 
	motiva autonomamente l’atto amministrativo da emanare".
 
 
Articolo 12
Disposizioni in materia di 
alienazione degli immobili di proprietà pubblica
	 
	
	- Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è 
	inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni della presente legge non si 
	applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non 
	abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani 
	pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 
	1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia 
	residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 
	27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".
 
	 
	
	- I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio 
	patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 
	dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento 
	approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive 
	modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti 
	locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento 
	giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e 
	adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte 
	di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato. 
 
I commi 3 e 4 sono abrogati
	 
	
	- Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1° giugno 1939, 
	n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata 
	sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine 
	di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente 
	soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola 
	volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi 
	integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, 
	dandone comunicazione al richiedente.
 
	 
	
	- Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel 
	successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di 
	autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei 
	responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante 
	contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.
 
6 bis. I termini di cui 
	al comma 1, al comma 2, lettera a), e al comma 3 dell’articolo 1 della legge 
	8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi
	 
Articolo 13
Abrogazione delle 
disposizioni che prevedono autorizzazioni 
ad accettare lasciti e 
donazioni e ad acquistare beni stabili
	 
	
	- L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono 
	abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono 
	autorizzazioni per l'acquisto e l’alienazione di immobili o per 
	accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, 
	associazioni e fondazioni.
 
	 
	
	- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni 
	deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore 
	della presente legge.
 
 
 
Articolo 14
Disposizioni in materia di 
pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali
	 
	
	- All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 
	settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le 
	seguenti modifiche:
 
	 
	
	- il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'Amministrazione per i beni 
	culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle 
	caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, 
	per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad 
	acquisirli";
 
	 
	
	- il quinto comma è abrogato.
 
	 
	
	- All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta 
	sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 
	1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
 
	 
	
	- il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Amministrazione per i beni 
	culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle 
	caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e 
	dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato 
	ad acquisirli";
 
	 
	
	- il comma 5 è abrogato.
 
 
Articolo 15
Disposizioni in materia di 
pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di 
bollo
	 
	
	- Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici 
	diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono 
	apportate le seguenti modifiche:
 
	 
	
	- la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente: 
	"Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo";
 
	 
	
	- l'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Art. 25 - Passaporto. La tassa 
	da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale. Altre 
	tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a 
	quelle stabilite nel territorio nazionale";
 
	 
	
	- dopo l'articolo 25 è inserito il seguente: "Art. 25-bis. - Imposta di 
	bollo. L'imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio 
	nazionale".
 
	 
	
	- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 
	regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
	agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle 
	modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle 
	regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da 
	parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici 
	diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.
 
 
Articolo 16
Difensori civici delle 
regioni e delle province autonome
	 
	
	- A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e 
	province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto 
	stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i 
	difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione 
	di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all’istituzione del 
	difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni 
	periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di 
	rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori 
	della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime 
	funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che 
	i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle 
	strutture regionali e provinciali.
 
	 
	
	- I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e 
	della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività 
	svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
 
 
Articolo 17
Ulteriori disposizioni in 
materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei 
procedimenti di decisione e di controllo
	 
	
	- Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
	introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 è sostituito 
	dal seguente: "2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le 
	amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è 
	possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine 
	l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4."
 
	 
	
	- Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è 
	inserito il seguente: "3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia 
	espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, 
	l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione 
	positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio 
	dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una 
	amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al 
	presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei 
	ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della 
	regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli 
	comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono 
	disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale 
	termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In 
	caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una 
	nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del 
	Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è 
	sciolta."
 
	 
	
	- Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è 
	sostituito dal seguente: "4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione 
	del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela 
	ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o 
	alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può 
	richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto 
	ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del 
	Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella 
	Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di 
	conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, 
	previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
 
	 
	
	- Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è 
	aggiunto il seguente: "4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata 
	anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti 
	amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o 
	risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, 
	previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse 
	pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il 
	procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. 
	L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra 
	amministrazione coinvolta".
 
	 
	
	- Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il 
	seguente: "Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è 
	obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, 
	localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi 
	operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi 
	richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso 
	intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora 
	si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La 
	conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al 
	coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da 
	qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.
 
	 
	
	- Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera 
	adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di 
	servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente 
	interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di 
	comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo 
	censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle 
	collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e 
	comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità 
	montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle 
	province".
 
	 
	
	- Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal 
	comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: "Art 14-ter. - 1. La 
	conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della 
	Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso 
	dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. 
	Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i 
	progetti entro trenta giorni dalla convocazione. 2. La conferenza di cui al 
	comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore alle 
	opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete 
	l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della 
	Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il 
	territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai 
	competenti organi del ministero dei Lavori pubblici".
 
	 
	
	- Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal 
	comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente: "Art. 14-quater. - 1. 
	Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la 
	valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 
	1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3 
	e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela 
	della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, 
	comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. 
	Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del 
	Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto 
	ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
	ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non 
	appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 
	8 luglio 1986, n. 349. 2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto 
	ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo 
	procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto 
	della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e 
	su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione 
	nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in 
	sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
 
	 
	
	- All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, è 
	inserito il seguente: "5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere 
	pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano 
	immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei 
	precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la 
	dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime 
	opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno 
	avuto inizio entro tre anni".
 
	 
	
	- Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le 
	parole: "consenso unanime delle" sono sostituite dalle seguenti: "consenso 
	unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei 
	sindaci e delle altre".
 
	 
	
	- Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 
	giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si 
	applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma e ai patti 
	territoriali di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, 
	convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, 
	agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e 
	nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 
	dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa 
	comunitaria.
 
	 
	
	- Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della 
	legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano 
	anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni 
	di legge.
 
	 
	
	- Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è 
	sostituito dal seguente: "5. La Commissione provvede all'autonoma gestione 
	delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti 
	previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello 
	Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo 
	della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle 
	spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello 
	Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da 
	emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
	400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con 
	il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione".
 
	 
	
	- Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il 
	primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle dipendenze della Commissione è 
	posto, altresì, un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto 
	unità, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in 
	posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con 
	decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il 
	Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e 
	il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di 
	queste ultime".
 
	 
	
	- Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano 
	l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di 
	personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di 
	appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di 
	comando entro quindici giorni dalla richiesta.
 
	 
	
	- All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni 
	concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
	decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: 
	"sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il 
	consiglio di amministrazione" sono soppresse.
 
	 
	
	- All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con 
	decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: 
	"sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il 
	consiglio di amministrazione" sono soppresse.
 
	 
	
	- All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del 
	Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente 
	comma: "In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere 
	concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione 
	dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando".
 
	 
	
	- Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, 
	il personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le 
	amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
	legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti degli enti locali a tempo 
	parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono 
	prestare attività lavorativa presso altri enti.
 
	 
	
	- Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è 
	istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e 
	funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità, per 
	l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica 
	amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla 
	data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, 
	comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, 
	l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si 
	avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo 
	determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima 
	applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per 
	l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in 
	vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei 
	compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la 
	Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di 
	gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle 
	disponibilità già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale 
	"Rete unitaria della pubblica amministrazione" di cui all'articolo 2 del 
	decreto legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, 
	n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta 
	congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in 
	relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
 
	 
	
	- Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio 
	decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del 
	regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti 
	del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 
	novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli 
	inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, 
	anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende 
	ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso 
	tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni 
	stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
 
	 
	
	- I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti 
	inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove 
	possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il 
	procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 
	827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le 
	apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a 
	istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini 
	di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto 
	della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
 
	 
	
	- Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 
	441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale o equiparato di 
	cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
	n.29, e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle 
	amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, 
	amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 
	luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al 
	Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi 
	di governo.
 
	 
	
	- All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, 
	relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti 
	pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo è sostituito dai 
	seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e 
	individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei 
	lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della 
	programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; 
	definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione 
	interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie 
	funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche 
	dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del 
	decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per 
	acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi 
	e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di 
	carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via 
	definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani 
	pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e 
	disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di 
	amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro 
	del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. 
	I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente 
	dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza".
 
	 
	
	- I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
	sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli organi consultivi delle pubbliche 
	amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 
	febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi 
	obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento 
	della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti 
	a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine 
	entro il quale il parere sarà reso. 2. In caso di decorrenza del termine 
	senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia 
	rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione 
	richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. 
	Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che 
	debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela 
	ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel 
	caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il 
	termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il 
	parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla 
	ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni 
	interessate".
 
	 
	
	- Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
 
	 
	
	- per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli 
	ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
	nonché per l'emanazione di testi unici;
 
	 
	
	- per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della 
	Repubblica;
 
	 
	
	- sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni 
	predisposti da uno o più ministri.
 
	 
	
	- E’ abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del 
	Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto 
	dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
	dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, 
	approvato con Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
 
	 
	
	- Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del 
	Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal 
	ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può 
	procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per 
	esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al 
	presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il 
	parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento 
	degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
 
	 
	
	- E’ istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame 
	degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato 
	è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La 
	sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei 
	ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del 
	Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti 
	legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del 
	Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.
 
	 
	
	- All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione 
	delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e 
	sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con 
	decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è 
	aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Al fine di agevolare la 
	lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli 
	risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di 
	commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la 
	pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche 
	note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo 
	sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene 
	pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della 
	legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla 
	pubblicazione stessa".
 
	 
	
	- I disegni di legge di conversione dei decreti legge presentati al 
	Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente 
	modificate o abrogate.
 
	 
	
	- Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 
	febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 
	1993, n. 479, nonché gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 
	142.
 
	 
	
	- Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, 
	esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui 
	regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, 
	funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti 
	adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
	all'Unione europea.
 
	 
	
	- Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, 
	ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
	beneficenza (IPAB), si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, 
	sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti 
	all'autonomia organizzativa e contabile , sui bilanci annuali e pluriennali 
	e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le 
	disposizioni dei commi da 34 a 45 .
 
	 
	
	- Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le 
	deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al 
	comitato regionale di controllo.
 
	 
	
	- Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo 
	servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di 
	ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o 
	provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi 
	dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le 
	modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
 
	 
	
	- Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla 
	giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi 
	sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo 
	statuto o dal regolamento.
 
	 
	
	- La commissione statale di controllo e il comitato regionale di controllo 
	non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di 
	annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
 
	 
	
	- Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al 
	controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei 
	consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con 
	popolazione superiore a 15mila abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei 
	comuni con popolazione sino a 15mila abitanti ne facciano richiesta scritta 
	e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni 
	dall'affissione all'Albo pretorio, quando le deliberazioni stesse 
	riguardino:
 
	 
	
	- appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla 
	soglia di rilievo comunitario;
 
	 
	
	- assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
 
	 
	
	- Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di 
	rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il 
	difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà 
	comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita a 
	eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di 
	modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il 
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino 
	all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli 
	effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.
 
	 
	
	- La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa 
	esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, 
	che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno 
	successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia 
	adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso 
	termine di trenta giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano 
	esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di 
	controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
 
	 
	
	- Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità 
	dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente 
	indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la 
	competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa 
	valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio 
	preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità 
	comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati 
	contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti 
	giustificativi allegati alle stesse.
 
	 
	
	- Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione 
	degli atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione dei rappresentanti 
	dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di 
	giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del 
	controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione 
	dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.
 
	 
	
	- Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da 
	apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad 
	adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
 
	 
	
	- Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui 
	al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione del 
	rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo 
	provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto 
	stesso.
 
	 
	
	- Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro 
	congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per 
	legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore 
	civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di 
	controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal 
	conferimento dell'incarico.
 
	 
	
	- Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, 
	individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, 
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come 
	modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, 
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei 
	casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare 
	davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, 
	delle province e dei comuni.
 
	 
	
	- All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le 
	seguenti modificazioni:
 
	 
	
	- al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto sanità", sono 
	inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli enti locali, 
	limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente 
	deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
	n. 504, e successive modificazioni";
 
	 
	
	- il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: "Il divieto 
	non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che 
	non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 
	45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive 
	modificazioni".
 
	 
	
	- All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo 
	periodo è sostituito dal seguente: "Le stesse disposizioni si applicano 
	altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi 
	da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o 
	trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli 
	articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive 
	modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi 
	dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per 
	la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, 
	di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del 
	decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla 
	legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni".
 
	 
	
	- Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, 
	l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le 
	disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si 
	applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 
	dicembre 1995, n. 549.
 
	 
	
	- I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la 
	localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione 
	in edifici pubblici anche non scolastici.
 
	 
	
	- I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto 
	unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi 
	dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in 
	società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo 
	comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale 
	di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in 
	misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante 
	dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non 
	inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società 
	medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a 
	riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni 
	previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti 
	i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto 
	in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
 
	 
	
	- La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti 
	in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, 
	ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e 
	quarto, e 2330-bis del codice civile.
 
	 
	
	- Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali 
	conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli 
	amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del 
	tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
	2343, primo comma, del Codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale 
	relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di 
	conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione 
	stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della 
	stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in 
	via definitiva le azioni dalle società sono inalienabili.
 
	 
	
	- Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini 
	dell'applicazione delle norme di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n. 
	332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
 
	 
	
	- Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere 
	alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 
	23 dicembre 1992, n. 498.
 
	 
	
	- Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle 
	aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni 
	fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
 
	 
	
	- La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione 
	dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di 
	un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto 
	compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del 
	presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del Codice 
	civile.
 
	 
	
	- All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera 
	e) è sostituita dalla seguente: "e) a mezzo di società per azioni o a 
	responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o 
	partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna 
	in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la 
	partecipazione di più soggetti pubblici o privati".
 
	
	58 bis. All’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 
	gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 29 marzo 
	1995, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi gli 
	effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno 
	posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle 
	imprese, di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
	
	 
	
	- Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della 
	provincia e della regione, possono costituire società per azioni per 
	progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione 
	degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in 
	ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano 
	scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione 
	urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate 
	dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle 
	stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso 
	alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate 
	dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del 
	consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a 
	dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da 
	opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate 
	dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di 
	concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per 
	azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione 
	contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
 
	 
	
	- Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, 
	convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è 
	abrogato.
 
	 
	
	- L'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.
 
	 
	
	- Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 
	1993, n. 507, è aggiunto il seguente: "4-bis. Le occupazioni non autorizzate 
	di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura 
	possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la 
	rimozione sono poste a carico del trasgressore".
 
	 
	
	- Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino alla completa 
	esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
	pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non 
	ricognitori.
 
	 
	
	- Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste 
	dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 
	1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non 
	versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 
	del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive 
	modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse 
	sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto legge 10 
	novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 
	1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
 
	 
	
	- Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della 
	legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i 
	rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
	Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono disciplinati i 
	casi e le modalità con le quali, con decreto del Presidente del Consiglio 
	dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della 
	difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle 
	regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in 
	catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino 
	inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di 
	dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 
	23 dicembre 1996, n. 662, né di beni che siano stati conferiti nei fondi 
	immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 
	1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 
	dicembre 1996, n. 662.
 
	 
	
	- I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei 
	venti anni successivi alla cessione.
 
	 
	
	- Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o 
	funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità 
	giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75.
 
	 
	
	- Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e 
	funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi 
	dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, 
	allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, 
	ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis 
	della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, 
	della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del 
	direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel 
	rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario 
	ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle 
	funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per 
	gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 
	1990, il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il 
	direttore generale. Il segretario inoltre:
 
	 
	
	- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle 
	riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 
	 
	
	- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare 
	scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 
	 
	
	- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai 
	regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
 
	 
	
	- Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis , della legge 8 
	giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente 
	legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e 
	sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
 
	 
	
	- Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che 
	dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli 
	iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71 , 
	la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del 
	presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua a 
	esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla 
	riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non 
	prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di 
	insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali 
	il segretario è confermato.
 
	 
	
	- Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco 
	o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per 
	violazione dei doveri d'ufficio.
 
	 
	
	- Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque 
	privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata 
	massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto 
	all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione 
	dell'albo per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di 
	consulenza, nonché per incarichi di cui al comma 78 presso altre 
	amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui 
	presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il 
	trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. 
	Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di 
	risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti 
	violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, 
	compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica 
	detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei 
	predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in 
	qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in 
	mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia 
	della posizione giuridica ed economica.
 
	 
	
	- Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di 
	mobilità a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul 
	trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla 
	dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da 
	attribuire all'Agenzia.
 
	 
	
	- Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è 
	disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 
	febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
 
	 
	
	- L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si 
	accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.
 
	 
	
	- È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari 
	comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e 
	sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei 
	decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei 
	Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'Agenzia è 
	gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del 
	Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati 
	dall'ANCI, da un presidente di provincia designato dall'UPI, da tre 
	segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo, e da due 
	esperti designati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il 
	consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la 
	stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di 
	amministrazione delle sezioni regionali.
 
	 
	
	- Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore 
	al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi 
	unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal 
	consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di 
	garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei 
	presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare 
	convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta 
	costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al 
	possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione 
	e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale 
	ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione 
	dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante 
	concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, 
	scienze politiche, economia e commercio.
 
	 
	
	- Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in 
	vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 
	23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le 
	organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo 
	quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il 
	funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione 
	dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, 
	l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità di 
	svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le 
	fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di 
	utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le 
	abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto 
	decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento 
	stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri 
	direttivi:
 
	 
	
	- individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo 
	costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali 
	dell'amministrazione civile dell'interno;
 
	 
	
	- reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo 
	delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche 
	in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale 
	dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del 
	comando o del fuori ruolo;
 
	 
	
	- previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato 
	ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione 
	e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale 
	ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione 
	dell'interno di cui al comma 79;
 
	 
	
	- disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle 
	disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando 
	l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al 
	controllo della Corte dei conti;
 
	 
	
	- utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire 
	sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza 
	e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla 
	qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri 
	retributivi a loro carico.
 
78 bis. L’Agenzia, con 
	deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la 
	dotazione organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle 
	esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di 
	bilancio.
	 
	
	- L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la 
	formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei 
	dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa 
	convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore 
	dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento da emanarsi entro tre 
	mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le 
	organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono 
	disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile 
	delle scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni 
	per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, 
	società di formazione e ricerca.
 
	
	79 bis. Le somme dovute alla Scuola superiore 
	dell’amministrazione dell’interno in esecuzione delle convenzioni stipulate 
	ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o 
	privati, nonché le somme derivanti dall’erogazione di prestazioni o di 
	servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all’entrata del bilancio 
	dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del 
	bilancio e della programmazione economica, all’unità previsionale di base 
	dello stato di previsione del Ministero dell’interno relativa alle spese per 
	il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel 
	rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme 
	derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle 
	amministrazioni centrali.
	
	 
	
	- Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, 
	l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono 
	attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della 
	legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
 
	 
	
	- In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla 
	data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del 
	Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via 
	transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di 
	entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui 
	all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto 
	dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del 
	presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data 
	di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il 
	presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra 
	gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e 
	fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si 
	applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto 
	del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il 
	divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione 
	dei segretari comunali di qualifica iniziale.
 
	 
	
	- Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina 
	transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo 
	ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle 
	posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla 
	data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie 
	dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento 
	presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano 
	richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al 
	comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere 
	l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che 
	richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo 
	statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza 
	per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento 
	economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, 
	comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, 
	ed all'articolo 15 del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, 
	con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
 
	 
	
	- Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento 
	l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori 
	e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari 
	che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le 
	relative funzioni.
 
	 
	
	- Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di 
	Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente 
	articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione 
	Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma 
	l'applicazione del Titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
 
	 
	
	- All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono 
	soppresse le parole: "nonché del segretario comunale o provinciale sotto il 
	profilo di legittimità".
 
	 
	
	- L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, 
	n. 142, sono abrogati.
 
	 
	
	- Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi 
	dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 
	sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo 
	parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province 
	autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle associazioni nazionali delle 
	autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e 
	agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione 
	dei tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma 
	diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite 
	il sistema bancario e postale.
 
	 
	
	- Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì 
	stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati 
	di modica entità e dovuti all'ente interessato.
 
	 
	
	- Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono 
	abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di 
	sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi 
	dalla carta moneta.
 
	 
	
	- All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le 
	seguenti modificazioni:
 
	 
	
	- al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tali 
	parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche 
	nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in 
	contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della 
	superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici";
 
	 
	
	- al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono inserite le seguenti: 
	"salvo che si tratti di proprietà non condominiale".
 
	 
	
	- I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di 
	responsabile del procedimento, e di diritto di accesso ai documenti, ove non 
	già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
	della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di 
	controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto 
	disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 
	22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
	 
	
	- Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, 
	della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 
	241.
 
	 
	
	- Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 
	19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e 
	di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal 
	testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 
	luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e 
	dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 
	gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in 
	vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti 
	dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
	 
	
	- Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 
	della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui 
	alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 
	47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti 
	individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, 
	associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di 
	comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi 
	da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla 
	criminalità organizzata.
 
	 
	
	- L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea 
	e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 
	1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui 
	all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri 
	generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in 
	materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni 
	parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università 
	e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri ministri 
	interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali 
	il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della 
	presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente 
	articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
 
	 
	
	- la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi 
	qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai 
	settori scientifico-disciplinari;
 
	 
	
	- modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli 
	studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, 
	anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
 
	 
	
	- modalità di attivazione da parte di università italiane, in 
	collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al 
	presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle 
	disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente 
	della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
 
	 
	
	- Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
	tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle 
	procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al 
	comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:
 
	 
	
	- il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 
	697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi 
	titoli;
 
	 
	
	- il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della 
	legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi 
	rilasciati;
 
	 
	
	- il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui 
	all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 
	luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 
	dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente 
	della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al 
	relativo albo professionale;
 
	 
	
	- il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi 
	specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;
 
	 
	
	- i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del 
	Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite 
	disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei 
	predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di 
	rinnovabilità dei contratti.
 
	 
	
	- Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, 
	della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del 
	Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di 
	concerto con altri Ministri interessati.
 
	 
	
	- I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione 
	degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province 
	autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai 
	fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini 
	le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province 
	autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università 
	e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, 
	stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei 
	Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni 
	disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle 
	università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si 
	applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, 
	n. 341.
 
	 
	
	- Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con 
	uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
	tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo 
	criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al 
	successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito 
	dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la 
	pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti 
	concorsuali.
 
	 
	
	- Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 
	presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli 
	ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo 
	economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e 
	professionali.
 
	 
	
	- In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more 
	dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli 
	ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente 
	legge. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i 
	criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà 
	degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di 
	transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture 
	didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
 
	 
	
	- Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di 
	rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri 
	e proposte:
 
	 
	
	- sulla programmazione universitaria;
 
	 
	
	- sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo 
	per il finanziamento ordinario delle università;
 
	 
	
	- sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei 
	regolamenti didattici d'ateneo;
 
	 
	
	- sui settori scientifico-disciplinari;
 
	 
	
	- sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.
 
	 
	
	- Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro 
	dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN 
	su altre materie di interesse generale per l'università.
 
	 
	
	- Il CUN è composto da:
 
	 
	
	- tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree 
	omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non 
	superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della 
	ricerca scientifica e tecnologica;
 
	 
	
	- otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui 
	all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra 
	i componenti del medesimo;
 
	 
	
	- quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e 
	amministrativo delle università;
 
	 
	
	- tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle 
	università italiane (CRUI).
 
	 
	
	- La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non 
	inficia la valida costituzione dell'organo.
 
	 
	
	- Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con 
	decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 
	tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato 
	attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a, è 
	comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori 
	afferenti a ciascuna area.
 
	 
	
	- I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro 
	dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica 
	quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si 
	applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente 
	legge.
 
	 
	
	- In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei 
	decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta 
	giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per 
	il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del 
	decreto concernente le modalità di elezione.
 
	 
	
	- Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di 
	una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, 
	le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 
	5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per 
	quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri 
	ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto 
	stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento 
	di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
 
	 
	
	- Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra 
	dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche 
	fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata 
	non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 
	8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, 
	e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come 
	sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; 
	la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e 
	da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. 
	In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore 
	amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge 
	per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.
 
	 
	
	- Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, 
	in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto 
	legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le 
	modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e 
	successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le 
	professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai dottorati di ricerca 
	e dai diplomi delle scuole di specializzazione.
 
	 
	
	- Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei 
	professori universitari e del della ricerca scientifica e tecnologica, con 
	proprio relativo reclutamento, il Ministro dell’università e decreto, 
	definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di 
	eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in 
	università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti 
	scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del 
	Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di 
	emanazione del predetto decreto.
 
	 
	
	- Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata 
	in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le 
	competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del 
	concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti 
	principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento 
	del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al 
	concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente 
	presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle 
	facoltà di giurisprudenza.
 
	 
	
	- Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle 
	professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al 
	comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del 
	Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro 
	dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile 
	ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del 
	Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di 
	concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini 
	professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione 
	delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo 
	l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a 
	magistrati, notai ed avvocati.
 
	 
	
	- Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
	presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti 
	Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla 
	trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), 
	sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
 
	 
	
	- possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in 
	scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando 
	i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;
 
	 
	
	- determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in 
	modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, 
	delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle 
	disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
 
	 
	
	- possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni 
	con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, 
	nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori 
	degli ISEF predetti;
 
	 
	
	- trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario 
	autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente 
	subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al 
	medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e 
	nelle qualifiche universitarie;
 
	 
	
	- mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e 
	del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non 
	universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge 
	presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività 
	di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un 
	triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di 
	ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri 
	aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
 
	 
	
	- mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi 
	diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del 
	trattamento economico complessivo in godimento per il personale 
	tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della 
	presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il 
	bilancio dello Stato;
 
	 
	
	- valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla 
	data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle 
	modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti 
	legislativi di cui al presente comma;
 
	 
	
	- previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al 
	presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico 
	nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca 
	scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per 
	l'uso di strutture e attrezzature.
 
	 
	
	- All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le 
	parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: 
	"universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro 
	preveda".
 
	 
	
	- Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di 
	musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di 
	educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni 
	costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione 
	di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per 
	gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui 
	gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione 
	delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare 
	apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in 
	particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.
 
	 
	
	- Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è 
	sostituito dal seguente: "2. I cittadini italiani che hanno conseguito un 
	titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi 
	banditi da amministrazioni pubbliche nonché agli esami di Stato e ai 
	tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi 
	professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1".
 
	 
	
	- Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del 
	presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il 
	comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad 
	eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, 
	nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
	luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere 
	a) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo 
	giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
	 
	
	- In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 
	1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita 
	l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente 
	della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle 
	d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le 
	predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi 
	valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell’università e della 
	ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la 
	provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. 
	Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione 
	del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, 
	strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del 
	personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con 
	modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli 
	ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i 
	corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della 
	regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione 
	alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con 
	decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 
	tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di 
	Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito 
	dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non 
	statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università 
	e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, 
	relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle 
	concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal 
	Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa 
	intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione 
	autonoma della Valle d'Aosta.
 
	 
	
	- Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali 
	concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con 
	decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita 
	alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative 
	in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia 
	universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche 
	mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione 
	delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni 
	amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della 
	Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente 
	comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al 
	comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto 
	speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 
	febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.
 
	 
	
	- L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 
	promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e 
	con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati 
	membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che 
	dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere 
	l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, 
	sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime 
	università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei 
	piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni 
	universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei 
	corsi integrati.
 
	 
	
	- Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad 
	oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di 
	ricerca, sono comunicati al Ministro dell’università e della ricerca 
	scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove 
	il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi 
	predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali 
	dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 
	95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
 
	 
	
	- Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio 
	della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 
	e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con 
	Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed 
	integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici 
	rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è 
	direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi 
	di note in vigore tra la Repubblica Italiana e ciascuno Stato membro 
	dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le 
	corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, 
	per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, 
	l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con 
	Regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso 
	l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno 
	riferimento ai medesimi titoli e gradi.
 
	 
	
	- I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono 
	disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di 
	ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso 
	università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste 
	dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per 
	l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni 
	organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di 
	cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente 
	del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel 
	territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito 
	nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere 
	ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell’università e della 
	ricerca scientifica e tecnologica.
 
	 
	
	- L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 
	possono istituire la facoltà di scienza della formazione primaria. 
	L'attivazione del corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione 
	dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della 
	scuola magistrale e degli istituti magistrali.
 
	 
	
	- In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, 
	lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di 
	collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al 
	conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi 
	dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui 
	al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. 
	In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui 
	all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
	n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da 
	cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un 
	professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono 
	appartenere alla predetta università.
 
	 
	
	- La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai 
	sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali 
	concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con 
	decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la 
	concessione di contributi a favore dell'università degli studi di Trento per 
	lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici 
	programmi e progetti formativi.
 
	 
	
	- Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la 
	parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
 
	 
	
	- L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 
	1997, n. 2, è sostituito dai seguenti: "Il collegio dei revisori è composto 
	da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti 
	delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli 
	iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del 
	collegio non è rinnovabile".
 
	 
	
	- Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 
	1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può 
	prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, 
	alle province o ai comuni.
 
	 
	
	- I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di 
	prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti 
	comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree 
	oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e 
	l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei 
	comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le 
	azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati 
	pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
 
	 
	
	- Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale 
	ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle 
	forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e 
	successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le 
	stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di 
	prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie 
	riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera 
	c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
	133 bis. Con regolamento 
	da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
	n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere 
	della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 
	agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione 
	alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi 
	di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai 
	fini dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di 
	limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative 
	sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità 
	perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le 
	categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a 
	mezzo degli impianti.
	 
	
	- Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: 
	"portano" è sostituita dalle seguenti: "possono, previa deliberazione in tal 
	senso del consiglio comunale, portare".
 
	 
	
	- Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 
	dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede 
	il rappresentante del Governo competente per territorio.
 
	 
	
	- In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti 
	locali e degli istituti di partecipazione popolare, è consentito il 
	contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i 
	referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 
	1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme 
	relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che 
	verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 
	23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso 
	decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti 
	interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun 
	ente.
 
	 
	
	- Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto 
	speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel 
	rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
 
	 
	
	- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
	sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
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