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CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Tra le Amministrazioni Comunali di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza rappresentati come segue:

 

Premesso che i  Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio Con Colzano, Verano Brianza intendono costituire un’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE (seguito per brevità denominata anche Azienda) con il fine di provvedere all’esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e, più in generale, alla gestione integrata dei servizi alla persona; 

Considerato che prevedono che tale AZIENDA proceda a regolare i rapporti con i singoli Comuni partecipanti all’Azienda medesima mediante apposito contratto di servizio; 

Valutato che detti Comuni auspicano che l’AZIENDA provveda a regolare i rapporti dell’Ambito Distrettuale con l’A.S.L. e l’Azienda Ospedaliera mediante atti di intesa per l’integrazione sanitario/sociale; 

Assunto che la volontà di costituire la suddetta Azienda costituisce la prosecuzione della scelta di gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari che ormai dall’anno 2001 caratterizza l’azione dei su indicati Comuni; 

Atteso che l’iniziativa di costituire l’Azienda per i servizi sociali si colloca nel più ampio contesto della riforma e della trasformazione degli strumenti d’azione dell’ente Locale, per come essi sono definiti dal  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (d’ora in avanti indicato come T.U.E.L.); 

Posto che l’Azienda è percepita quale strumento di ottimizzazione dell’efficienza nella produzione dei servizi e, dunque, quale idoneo mezzo attraverso cui sviluppare e potenziare il “Welfare Locale” ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti e all’articolazione delle domande che la società esprime; 

Rimarcato che la prolungata esperienza di gestione associata, tramite lo strumento della Convenzione Intercomunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. ha consentito lo sviluppo di una rete integrata di servizi sul territorio a livello intercomunale; 

Verificato che anche la legge di riforma dei servizi sociali  (Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” d’ora in avanti indicata come “Legge quadro dei servizi sociali”) prevede ed auspica, all’art. 8, comma 3 lettera a) che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, definiti di concerto con la Regione; 

Verificato che anche la Legge della Regione Lombardia 3 del 2008 individua, all’art. 11, comma 2, nella gestione associata la forma idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei comuni; 

Considerato che le forme di gestione associata sono disciplinate dagli art. 31 e 144 del TUEL; 

Alla luce delle profonde e veloci modificazioni sociali in atto, caratterizzate:

 

Considerata quindi l’esigenza di procedere ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi alla persona dell’ambito territoriale degli Enti Consorziati, puntando al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi stessi; 

Avvertita e condivisa l’esigenza di procedere celermente ad una ricollocazione istituzionale dei servizi socio-assistenziali, che veda i Comuni più direttamente impegnati in un ruolo di:

 

Considerato che le parti in atto individuano nell’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE lo strumento ideale per l’esercizio comune delle funzioni indicate sopra nell’ambito territoriale degli Enti Consorziati e di competenza istituzionale degli Enti stessi; 

Valutato che i Comuni firmatari ritengono infatti che, in base alla normativa vigente, sia questo lo strumento più diretto ed efficace che, mantenendo l’esperienza positiva fin qui realizzata di integrazione territoriale intercomunale, consenta una riorganizzazione dei servizi alla persona finalizzata ai seguenti obiettivi:

 

tutto ciò  premesso tra 

I Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio , Renate , Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro , Comune di Veduggio con Colzano, Verano Brianza, enti locali come sopra rappresentati 

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Costituzione 

Con la presente convenzione si costituisce, in virtù dell’art. 31 e dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000, fra i Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, una Azienda Speciale consortile denominata Valore Sociale” - AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA (a seguito per brevità denominata anche Azienda) per l’esercizio di attività e funzioni socio-assistenziali , socio-sanitarie integrate e, più in generale,  per la gestione integrata dei servizi alla persona. 

L’adesione comporta l’affidamento all’Azienda consortile della gestione dei servizi distrettuali di cui all’allegato A, che forma parte integrante della presente convenzione, fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente locale in merito al conferimento di ulteriori servizi alla persona da attuarsi al momento della stipula del contratto di servizio tra Comune e Azienda. 

Possono essere ammessi a far parte dell’Azienda altri Enti Locali ed Enti Pubblici che risultino avere interesse, in comune con quelli consorziati, al conferimento dei servizi di cui al successivo articolo 2. 

L’adesione deve essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni Consorziati su proposta deliberativa dell’Assemblea Consortile. 

L’Azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e del proprio Statuto approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti che sotto la lettera Allegato B forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Art. 2 – Sede 

L’Azienda consortile ha sede in Carate Brianza. 

L’ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all’AZIENDA può essere dislocata in sedi diverse con delibera dell’Assemblea Consortile in relazione ad esigenze funzionali, di gestione e di distribuzione dell’offerta di servizi sul territorio dei comuni proprietari.  

Art 3 - Finalità  e scopo 

Scopo dell’AZIENDA è l’esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio sanitarie integrate e – più in generale – la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell’azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio.  

L’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi :  

  1. definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socio-assistenziale previste da normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatori previsti e definiti dalla legge 328/2000 – Piani di Zona;
  2. rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica, gestionale, e imprenditoriale ancorché collocato in posizione servente rispetto agli Enti Locali consorziati;
  3. strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;
  4. sviluppo di un approccio orientato all’ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;
  5. accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
  6. sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;
  7. creazione di un ambito di produzione spiccatamente orientato all’ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell’ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;
  8. determinazione di meccanismi di funzionamento “orientati al soddisfacimento dei bisogni”, che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
  9. approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
  10. mantenimento e qualificazione dell’integrazione socio-sanitaria in un’ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
  11. consolidamento dell’integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;
  12. sviluppo dell’informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
  13. attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;
  14. sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato secondo il principio della sussidiarietà.
 

Art. 4 - Gestione dei servizi 

L’AZIENDA esercita la gestione dei servizi di cui all’articolo precedente in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni o tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.  

L’AZIENDA può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.  

L’AZIENDA è abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni consorziati. 

l servizi conferiti facenti capo all’AZIENDA sono diffusi nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti conferenti e vengono esercitati nelle seguenti distinte aree:

 

I servizi facenti capo all’AZIENDA, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, devono assicurare le medesime garanzie agli interessi di tutti gli Enti partecipanti. 

L’AZIENDA può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione con Enti pubblici o privati che operano in campo socio – assistenziale e socio - sanitario, nonché a richiesta degli Enti interessati, attivare servizi socio-assistenziali o socio – sanitari aggiuntivi mediante stipulazione di specifici accordi, determinanti anche il corrispettivo delle prestazioni concordate. 

Per il migliore svolgimento di ulteriori attività e funzioni, l’AZIENDA provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite divisioni, costituite sulla base del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte. 

Al momento dell’attivazione di ciascuna delle divisioni di cui al presente articolo, con atto successivo l’Assemblea determina le finalità e gli obiettivi specifici di ciascuna di esse e le particolari modalità di gestione e finanziamento delle attività.

Art. 5 – Durata

 

L’AZIENDA ha la durata di anni 40 (quaranta), a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della presente Convenzione.  

Al termine finale, l’AZIENDA è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dallo Statuto.  

E’ facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.  

La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.  

Art. 6 – Scioglimento 

L’AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell’Assemblea Consortile.

Forme e modalità  relative allo scioglimento e alla relativa liquidazione del patrimonio sono previsti nello  Statuto dell’AZIENDA. 

Art. 7 - Recesso 

E’ consentito il recesso dei Comuni Consorziati, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.  

Il recesso non può  essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall’ingresso dell’Ente nell’AZIENDA.  

Nei confronti dell’ente recedente si applicano i criteri dettati all’art. 16 dello Statuto. 

Art. 8 - Organi Consortili 

Gli Organi dell’ AZIENDA Consortile sono:

  1. l’Assemblea Consortile;
  2. il Presidente dell’Assemblea;
  3. il Consiglio di Amministrazione;
  4. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  5. il Direttore;
  6. l’organo di revisione.
 

La  nomina, la composizione e il funzionamento degli organi nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto dell’AZIENDA consortile. 

Art. 9 - Capitale di dotazione al momento della costituzione 

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni consorziati provvedono al conferimento delle quote di loro competenza in base alla popolazione residente alla data del 31.12.2007, per un ammontare complessivo di euro 100.000,00, secondo le misure stabilite nella “tabella di riparto del capitale di dotazione” che qui si allega sotto la lettera C a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Art. 10 - Partecipazione degli enti consorziati e quote di partecipazione al voto assembleare 

Ciascun ente consorziato partecipa all’assemblea con un proprio rappresentante.  

Gli enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell’AZIENDA e alla nomina e revoca degli organismi della medesima. 

Gli Enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull’operato dell’Azienda e a verificare la rispondenza dell’azione alle finalità per cui essa è costituita.  

Gli Enti consorziati devono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell’Azienda erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri previsti dall'allegato statuto. 

Gli Enti consorziati possono, infine, – anche su base libera e volontaria – partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.  

Ogni Ente è rappresentato nell’Assemblea consortile dal proprio Sindaco o da persona da questi delegata preferibilmente in via permanente.  

Ogni rappresentante è  portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000 fatto salvo quanto previsto dal  successivo art. 11. 

  I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti consorziati sulla base di due criteri, da cui discendono le due distinte quote di seguito illustrate:  

  1. quota relativa ai conferimenti di capitale e agli investimenti = 400 voti
 
  1. quota relativa al conferimento di servizi = 600 voti
 

Allo scopo di incrementare il peso degli enti più piccoli, per l’attribuzione dei voti assembleari si stabilisce che la popolazione dei comuni che assommino meno di 5.000 abitanti sia arrotondata a tale misura. 

Fino alla seduta successiva al primo conferimento di servizi, i voti a disposizione di ciascun Comune Consorziato sono calcolati sulla base del conferimento di cui all’articolo 9 dello statuto e della relativa tabella di riparto allegata sotto la lettera C alla presente convenzione con la correzione di cui al comma precedente. 

Per il primo anno di gestione, in assenza del conto economico d’esercizio, viene preso a base il bilancio preventivo.  
 

Eventuali modifiche ai criteri di determinazione delle quote di ciascun Ente, dato che comportano modifiche sostanziali alla presente Convenzione, devono essere preventivamente approvate da ciascun Ente Consorziato, sulla base di apposita proposta dell’Assemblea Consortile. 

Le quote di partecipazione vengono ricalcolate annualmente sulla base dei criteri e delle modalità, previsti dallo Statuto. 

Art. 11 – Deroghe e astensione obbligatoria dal voto assembleare  

In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo, per le tematiche di cui al successivo comma 2 , i voti vengono così attribuiti: 

 

La modalità di voto di cui al comma 1 si applica alle seguenti tematiche: 

  1. Approvazione e modifica dello Statuto;
  2. Elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea Consortile;
  3. Nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto;
  4. Nomina dell’organo di revisione dei conti;
  5. Determinazione degli indirizzi strategici dell’Azienda;
  6. Scioglimento dell’azienda;
  7. Accoglimento richiesta di adesione di altri enti locali;
  8. Approvazione e modifica dei criteri di partecipazione alla spesa;
  9. Approvazione e modifica del Piano di Zona triennale.
 

Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.  

Pertanto, la quota degli Enti tenuti all’astensione obbligatoria viene dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della decisione.  

Art. 12 Atti soggetti all’approvazione degli Enti Consorziati 

Le proposte di deliberazione inerenti gli argomenti sotto indicati devono essere preventivamente sottoposte all’approvazione dei singoli Enti aderenti: 

a) approvazione e successive modifiche dello Statuto e della presente convezione, fatto salvo quanto previsto per quest’ultima dall’art. 13 comma 3 dello  Statuto;

b) scioglimento dell’azienda. 

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere assunte con atto dei rispettivi Consigli Comunali entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione. 

Art. 13 - Atti fondamentali dell’Azienda consortile 

Entro 15 giorni dall’assunzione, i seguenti atti fondamentali devono essere comunicati agli enti consorziati: 

  1. Piano programma annuale;
  2. Schema tipo dei contratti di servizio;
  3. Bilancio di Previsione annuale e pluriennale;
  4. Conto consuntivo;
  5. Bilancio d'esercizio;
  6. Piano di Zona;
  7. Disciplina tariffe poste a carico dell’utenza;
  8. Revisione quote di partecipazione;
  9. Criteri di partecipazione alla spesa.
 

Art. 14 - I mezzi finanziari e la gestione 

Le entrate dell’Azienda sono costituite da: 

  1. conferimenti finanziari da parte degli enti consorziati;
  2. contributi degli Enti Consorziati;
  3. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
  4. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all’utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti indicati al comma 5 dell’art. 3 del presente Statuto;
  5. prestiti o accensione di mutui.
 

Gli Enti consorziati provvedono a corrispondere le proprie spettanze, nella misura stabilita dalle Assemblee distrettuali nei Contratti di Servizio. 

Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, all’Azienda Consortile si applicano le norme dettate per le Aziende Speciali. 

Art. 15 - Il personale 

L’AZIENDA Consortile può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli Enti consorziati o da altri Enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali. 

Il Consiglio di Amministrazione approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell’AZIENDA Consortile, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro. 

Art. 16 - Il patrimonio 

Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall’ente, nonchè da beni mobili ed immobili oggetto di donazione  

L’Azienda inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso. 

L’Azienda ha l’obbligo di tenere l’inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio. 

Art. 17 - Controversie tra gli enti consorziati 

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l’Azienda Consortile, derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione della presente Convenzione o dello  Statuto, viene demandata alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, foro di Monza.  

Art. 18 - Disposizioni transitorie 

A seguito della costituzione dell’Azienda, l’Assemblea Consortile stabilisce le date per il trasferimento graduale alla stessa dei servizi di cui all’allegato A.

A tal fine l’Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in corso ed in tutti gli obblighi e diritti assunti e vantati dai Comuni aderenti riguardanti i servizi conferiti fatti salvi i debiti ed i crediti di gestione, alla data del trasferimento.  

A partire dalla data di stipula della presente convenzione i debiti ed i crediti vantati dal Comune Capofila dei Piani di Zona sono trasferiti all’Azienda. 

Il Comune di Besana in Brianza, in qualità di attuale Comune capofila dei Piani di Zona, si impegna a corrispondere all’Azienda gli eventuali avanzi di gestione.  

La decisione sull’utilizzo degli eventuali avanzi di gestione viene assunta dall’Assemblea Consortile. 

Gli Organi dell’Azienda, dal momento in cui sono costituiti, esercitano le funzioni proprie anche in carenza del bilancio di esercizio. 

Art. 19 - Entrata in vigore 

La presente Convenzione con l’allegato Statuto, approvati dai competenti Organi degli Enti contraenti, entrano in vigore con la firma della presente convenzione da parte dei rappresentanti degli Enti medesimi. 
 

Firmato 

Il Sindaco di Albiate   ____________________________________

Il Sindaco di Besana in Brianza   _____________________________________

Il Sindaco di Biassono  _____________________________________

Il Sindaco di Briosco   ____________________________________

Il Sindaco di Carate in Brianza  _____________________________________

Il Sindaco di Lissone   _____________________________________

Il Sindaco di Macherio  ____________________________________

Il Sindaco di Renate   _____________________________________

Il Sindaco di Sovico   _____________________________________

Il Sindaco di Triuggio   ____________________________________

Il Sindaco di Vedano al Lambro  _____________________________________

Il Sindaco di Verano Brianza  _____________________________________

Il Sindaco di Veduggio con Colzano ____________________________________ 

 

 

Allegato A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI DA TRASFERIRSI ALL’AZIENDA

 

Servizi, interventi e competenze da trasferirsi all’Azienda 

  1. Ufficio di Piano
  2. Etim
  3. Teepe
  4. Cesis
  5. Ancora Genitori
  6. Un Nuovo Giardino
  7. Sportello badanti
  8. Riconoscere le differenze per arricchirsi
  9. Cic
  10. Subway
  11. Noi genitori
  12. Un passo dopo l’altro
  13. Consulenza legale tutela minori
  14. Camelot
  15. Progetti 162
  16. Buoni badanti
  17. Gestione e riparto FSR
  18. Gestione e riparto Fondo per le non autosufficienze
  19. Gestione e riparto FNPS
 
 

 

 
 
 
 
 

Allegato B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTO DELL’ AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Costituita TRA I COMUNI DI ALBIATE, BESANA IN BRIANZA, BIASSONO, BRIOSCO, CARATE BRIANZA, LISSONE, MACHERIO, RENATE, SOVICO, TRIUGGIO, VEDANO AL LAMBRO, VEDUGGIO CON COLZANO, VERANO BRIANZA 
 
 

STATUTO DELL’ AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Costituita TRA I COMUNI DI ALBIATE, BESANA IN BRIANZA, BIASSONO, BRIOSCO, CARATE BRIANZA, LISSONE, MACHERIO, RENATE, SOVICO, TRIUGGIO, VEDANO AL LAMBRO, VEDUGGIO CON COLZANO, VERANO BRIANZA 
 

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE  

Art. 1 Costituzione  

1. Fra i Comuni di: Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio Con Colzano, Verano Brianza, ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e sulla base della Convenzione approvata dai comuni aderenti, è costituita, un’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE denominata “Valore sociale” – AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA (a seguito per brevità denominata anche AZIENDA) per l’esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli enti locali, come definiti dal successivo art. 3.  

2. L’Azienda è ente strumentale dei Comuni aderenti indicati al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale.  

3. Il funzionamento dell’Azienda è regolamentato dal presente Statuto.  

Art. 2 Sede dell’AZIENDA  

1. La sede legale dell’Azienda è in Carate Brianza  

2. Con deliberazione dell’Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.  

3. L’ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all’Azienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali, di gestione e di distribuzione dell’offerta di servizi sul territorio dei comuni proprietari.  

Art. 3 Scopo e finalità  

1. Scopo dell’Azienda è l’esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio sanitarie integrate e – più in generale – la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell’Azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio.  

2. I servizi istituzionali facenti capo all’Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:  

  1. anziani
  2. adulti in difficoltà – nuove povertà
  3. disabili
  4. minori-famiglia
 

3. Il suddetto elenco è puramente indicativo, in quanto gli organi dell’Azienda hanno facoltà di articolare l’organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d’offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d’utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico. 

4. Con deliberazione dell’’Assemblea Consortile sono dettagliatamente determinate, all’interno delle su indicate aree, le funzioni socio-assistenziali, i servizi e le attività conferite.  

5. L’AZIENDA, previa comunicazione all’Assemblea consortile, può inoltre svolgere, in misura non prevalente e nel rispetto del vincolo funzionale che la lega ai Comuni ad essa aderenti, la propria attività a favore di altri enti locali 

6. L’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi :  

  1. definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socio-assistenziale previste da normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatori previsti e definiti dalla legge 328/2000 – Piani di Zona;
  2. rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica, gestionale, e imprenditoriale ancorché collocato in posizione servente rispetto agli Enti Locali consorziati;
  3. strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;
  4. sviluppo di un approccio orientato all’ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;
  5. accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
  6. sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;
  7. creazione di un ambito di produzione spiccatamente orientato all’ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell’ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;
  8. determinazione di meccanismi di funzionamento “orientati al soddisfacimento dei bisogni”, che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
  9. approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
  10. mantenimento e qualificazione dell’integrazione socio-sanitaria in un’ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
  11. consolidamento dell’integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;
  12. sviluppo dell’informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
  13. attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;
  14. sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato secondo il principio della sussidiarietà;
 

7. Gli enti aderenti possono conferire ulteriori funzioni e servizi di propria competenza, integrando eventualmente il presente statuto, qualora ritengano opportuno gestire tali funzioni e servizi a livello sovra comunale.  

8. Per il migliore svolgimento di ulteriori attività e funzioni, l’Azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite divisioni, costituite sulla base del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.  

9. Al momento dell’attivazione di ciascuna delle divisioni di cui al presente articolo, con atto successivo, l’Assemblea Consortile determina le finalità e gli obiettivi specifici di ciascuna di esse e le particolari modalità di gestione e finanziamento delle attività.  

Art. 4 Gestione dei servizi  

1. L’Azienda esercita la gestione dei servizi di cui all’articolo precedente in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni o tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.  

2. L’Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.  

3. L’Azienda è abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni consorziati. 

Art. 5 Durata

 

1. L’Azienda ha la durata di 40 (quaranta) anni, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.  

2. Al termine finale, l’Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.  

3. E’ facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.  

4. La proroga è  efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.  

Art.  6 Modalità  di partecipazione  

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l’Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l’intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici e all’azione operativa flessibilità e dinamismo.  

2. La partecipazione all'Azienda deriva da: 

  1. conferimento del capitale di dotazione ed investimenti effettuati dall’Azienda nel corso degli esercizi finanziari;
 
  1. conferimento di servizi attinenti lo scopo e le finalità
 

3. Possono essere ammessi a far parte dell’Azienda esclusivamente Enti locali, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.  

Art. 7 Diritti dei partecipanti  

1. Ciascun Ente Conferente ha diritto a partecipare alla vita Aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:  

  1. la partecipazione all’Assemblea Consortile, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate ai successivi artt. 10 e 11.
  2. il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio.
  3. la partecipazione al riparto liquidatorio, all’atto dell’estinzione dell’Azienda, proporzionato ai voti assembleari totali, ricalcolati allo scopo di sterilizzare l’effetto determinato dalla clausola di cui al comma 4 dell’articolo 10.

 

Art. 8 Partecipazione alla vita sociale  

1. Ciascun Ente Consorziato partecipa all’Assemblea Consortile con un proprio rappresentante.  

2. Gli Enti Consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita Aziendale e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell’Azienda e alla nomina e revoca degli organismi della medesima. 

3. Gli Enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull’operato dell’Azienda e a verificare la rispondenza dell’azione alle finalità per cui essa è costituita.  

4. Gli Enti consorziati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell’Azienda erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo art.15.  

5. Gli Enti consorziati possono, infine, – anche su base libera e volontaria – partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.  

Art. 9 Capitale di dotazione dell’AZIENDA 
 

1. All'atto della costituzione i Comuni Consorziati provvedono al conferimento delle quote finanziarie di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2007, per un ammontare complessivo di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), come indicato nella tabella di riparto allegata sotto la lettera C alla convenzione costitutiva. 

Art. 10 Criteri di partecipazione al voto assembleare 

1. Ogni Ente è  rappresentato nell’Assemblea consortile dal proprio Sindaco o da persona da questi delegata preferibilmente in via permanente.  

2. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000 fatto salvo quanto previsto dal successivo art.11. 

3. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti consorziati sulla base di due criteri, da cui discendono le due distinte quote di seguito illustrate:  

  1. quota relativa ai conferimenti di capitale e agli investimenti = 400 voti
 
  1. quota relativa al conferimento di servizi = 600 voti
 
 

4. Allo scopo di incrementare il peso degli enti più piccoli per l’attribuzione dei voti assembleari, si stabilisce che la popolazione dei comuni che assommino meno di 5.000 abitanti sia arrotondata a tale misura 
 

5. Fino alla seduta successiva al primo conferimento di servizi, i voti a disposizione di ciascun Comune Consorziato sono calcolati sulla base del conferimento di cui al precedente articolo 9, tenuto conto del precedente comma 4, secondo quanto previsto dalla tabella di riparto allegata sotto la lettera C all’Atto Costitutivo. 

6. Per il primo anno di gestione, in assenza del conto economico d’esercizio, viene preso a base il bilancio preventivo.  

Art. 11 Deroghe ai criteri di partecipazione al voto assembleare 

1. In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo, per le tematiche di cui al successivo comma 2 , i voti vengono così attribuiti: 

 

2. La modalità di voto di cui al comma 1 si applica alle seguenti tematiche: 

  1. Approvazione e modifica dello Statuto;
  2. Elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea Consortile;
  3. Nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto;
  4. Nomina dell’organo di revisione dei conti;
  5. Determinazione degli indirizzi strategici dell’Azienda;
  6. Scioglimento dell’Azienda;
  7. Accoglimento richiesta di adesione di altri enti locali;
  8. Approvazione e modifica dei criteri di partecipazione alla spesa;
  9. Approvazione e modifica del Piano di Zona triennale
 

Art. 12 Astensione obbligatoria dal voto assembleare 

1. Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.  

2. Pertanto, la quota degli Enti tenuti all’astensione obbligatoria viene dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della decisione.  

Art. 13 Ricalcolo periodico dei Voti Assembleari  

1. L’Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (conferimento servizi, conferimento capitale, popolazione, spesa sostenuta per i servizi).  

2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:  

  1. recessi
  2. nuove ammissioni
 

3. Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente Consorziato, con l’approvazione di specifica tabella di riferimento, intendendosi di conseguenza modificata la tabella allegata all’Atto Costitutivo. 
 

Art. 14 Modalità  di accoglimento di nuovi enti  

1. Nel caso di specie, l’Assemblea Consortile delibera apposita proposta in merito all’accoglimento o meno della richiesta di adesione.  

2. L’ammissione di nuovi soci comporta la ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal presente Statuto, aumentando la quota capitarla.  

Art. 15 Criteri di partecipazione alla spesa  

1. I Comuni Consorziati provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dall'attività  corrente dell'Azienda erogando trasferimenti e/o contributi in conto esercizio determinati in base a criteri definiti dall'Assemblea. 

2. Tali criteri tengono conto  del peso demografico di ciascun Comune, oppure del livello di fruizione dei servizi che ciascun Comune realizza, oppure di una combinazione di tali due precedenti elementi così come meglio specificato nel relativo contratto di servizio. 
 

Art. 16 Recesso  

1. E’ consentito il recesso dei Comuni Consorziati, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.  

2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall’ingresso dell’Ente nell’Azienda.  

3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell’Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all’espletamento della relativa procedura.  

4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall’Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d’atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.  

5. La liquidazione della quota di capitale di pertinenza dell’ente che recede è determinata sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal Comune recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte al bilancio al momento del recesso. 

Art. 17 Scioglimento  

1. L’Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell’Assemblea Consortile.  

2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell’Azienda, viene ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicato all’art. 7 comma 1 lettera c) e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione. 

3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

 

 

TITOLO II GLI ORGANI E L’ORGANIZZAZIONE 

Art.18 L’Assemblea Consortile  

1. L’Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti Soci. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o da loro delegati.  

2. A ciascun rappresentante degli Enti Soci è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nei precedenti artt. 10 e 11 o in eventuali successivi atti d’aggiornamento.

 

3. Gli Enti comunicano immediatamente, all’atto della Costituzione dell’Azienda, il loro rappresentante in seno all’Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonchè le successive eventuali variazioni.  

4. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto e a tempo indeterminato ed ha efficacia fino ad espressa revoca.  

5. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all’Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.  

6. I membri dell’Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.  

Art. 19 Durata  

1. L’Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche. 

Art. 20 Attribuzioni 

1. L'Assemblea Consortile è l’organo di indirizzo e controllo dell’Azienda ed ha le seguenti funzioni: 

  1. elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente dell'Assemblea ed il Vice Presidente;
  2. nomina il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione;
  3. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
  4. nomina l’organo di revisione dei conti;
  5. stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e dell’organo di revisione;
  6. determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con le modalità di cui al successivo Articolo 31;
  7. approva gli atti fondamentali di cui ai commi 6 e 8 - articolo 114 del Decreto Legislativo numero 267/2000, ed in particolare il Piano programma annuale, lo schema tipo dei contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo ed il Bilancio d'esercizio;
  8. approva il Piano di Zona triennale e le sue eventuali modifiche;
 
          1. Delibera inoltre sui seguenti oggetti:
 
  1. modifiche allo Statuto dell'Azienda;
  2. richieste di ammissione di altri Enti all'Azienda;
  3. scioglimento dell'Azienda;
  4. modifiche alla Convenzione;
  5. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente;
  6. riallineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Ente Consorziato;
  7. Bilancio Sociale;
  8. disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
  9. convenzioni, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
  10. sede dell'Azienda;
  11. revisioni delle quote di partecipazione;
  12. assunzione dei mutui, se non già previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
  13. approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatta eccezione per quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso;
  14. acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e le relative permute;
  15. approvazione e modifica dei criteri di partecipazione alla spesa;
  16. ogni altra competenza attribuita all’assemblea dal presente statuto;
 

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda. 

Art. 21 Comunicazione degli atti fondamentali agli enti consorziati 

  1. Entro 15 giorni dall’assunzione, i seguenti atti fondamentali devono essere comunicati agli enti consorziati:
 
  1. piano programma annuale;
  2. schema tipo dei contratti di servizio;
  3. bilancio di previsione annuale e pluriennale;
  4. conto consuntivo;
  5. bilancio d'esercizio;
  6. Piano di Zona;
  7. disciplina tariffe poste a carico dell’utenza;
  8. revisione quote di partecipazione;
  9. criteri di partecipazione alla spesa.
 

Art. 22 Atti soggetti all’approvazione degli enti aderenti 

1. Le proposte di deliberazione inerenti gli argomenti sotto indicati devono essere preventivamente sottoposte all’approvazione dei singoli Enti aderenti:

a) approvazione e successive modifiche dello Statuto e della convezione, fatto salvo quanto previsto per quest’ultima dall’art. 13 comma 3 del presente Statuto.

b) scioglimento dell’Azienda. 

2. Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere assunte con atto dei rispettivi Consigli Comunali entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione. 

Art. 23 Adunanze 

1. L’Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte all’anno, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Rendiconto della Gestione dell’ Azienda.  

2. L’Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.  

3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorchè le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del presidente dell’Assemblea, del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché dell’organo di revisione. 

4. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete  

5. Le sedute dell’Assemblea Consortile vengono pubblicizzate tramite pubblicazione di avviso sul Sito internet dell’Azienda, o, in mancanza, degli Enti Consorziati,.  

5. Alle sedute dell’Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l’addetto alla verbalizzazione.  

Art. 24 Convocazione  

1. L’Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso altre idonee forme approvate dall’Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all’art. 18, comma 6, con un preavviso di almeno otto giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l’adunanza  

2. Nei casi d’urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma o fax o attraverso altre idonee forme approvate dall’Assemblea  

3. L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni.  

4. In mancanza delle formalità suddette l’Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.  

5. La prima adunanza viene convocata dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.  

6. Nella prima adunanza l’Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d’atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell’attività dell’Azienda, di nomina del Presidente dell’Assemblea stessa e del Vice Presidente.  

7. La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni.  

Art. 25 Validità  delle sedute  

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) delle quote di partecipazione all'Azienda, purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Enti Consorziati. 

2. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il quorum richiesto, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima. 

3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché gli Enti presenti rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) delle quote. 

4. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che si astengono volontariamente, e rimangono nell’aula dell’adunanza. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti tenuti obbligatoriamente ad astenersi, per i quali sussiste l’obbligo di allontanamento dall’aula dell’adunanza, e coloro che escono dalla sala prima della votazione. 

5. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento. 

Art. 26 Validità  delle deliberazioni  

1. Ciascun componente dispone di un voto, il quale ha un valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall’Ente rappresentato, come fissato dall’art. 10 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d’aggiornamento, assunti dagli organi competenti, salva la deroga prevista dal precedente art.11. 

2. E’ valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti fatti salvi i casi previsti dall’art. 27, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.  

3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.  

4. Coloro che dichiarano volontariamente di astenersi sono comunque computati nel numero dei votanti. Analogamente, nelle votazioni a scrutinio segreto, si computano nel numero dei votanti le schede nulle e bianche. 

Art. 27 Maggioranza assoluta  

1. E’ necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell’Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:  

  1. nomina del Presidente dell’Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
  2. nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
  3. revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
  4. revoca del Presidente dell’Assemblea;
  5. nuove ammissioni di Enti all’Azienda;
  6. modifiche statutarie;
  7. scioglimento;
  8. determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;
  9. approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Bilancio consuntivo;
  10. contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell’Assemblea;
  11. modifica della quote di partecipazione, ad esclusione di quelle conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell’ art. 10;
  12. regolamento dell’Assemblea.
  13. approvazione modifica dei criteri di partecipazione alla spesa)
 

2. Per le nomine di cui alle lettere a) e b) del 1° comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.  

3. Al ballottaggio è  ammesso un numero di candidati possibilmente doppi dei membri da eleggere. 

Art. 28 Il Presidente dell’Assemblea Consortile  

1. Il Presidente dell’Assemblea Consortile, nominato tra i Sindaci dei Comuni consorziati secondo la procedura di voto di cui al precedente art. 27, dura in carica 5 anni, salvo cessazione dalla carica di Sindaco.  

2. Il Presidente dell’Assemblea Consortile ha la rappresentanza istituzionale dell’Azienda ed esercita le seguenti funzioni:  

a) formula l’ordine del giorno delle adunanze dell’Assemblea Consortile;

b) convoca e presiede le stesse adunanze dell’Assemblea Consortile;

c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea;

d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell’Azienda, e in particolare gli atti di cui all’art. 21 del presente Statuto.

e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell’Assemblea;

f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell’Assemblea.  

3. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente dell’Assemblea Consortile, l’Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente dell’assemblea Consortile nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.  

4. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente dell’Assemblea Consortile e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal membro dell’Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.  

5. Il Presidente dell’Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede del Comune di appartenenza.  

Art. 29 Regolamento dell’Assemblea  

1. L’Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.  

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall’art.27.  

Art. 30 Commissioni tecniche  

1. Il modello gestionale adottato dall’Azienda Intercomunale, che risponde al principio della condivisione mirata delle risorse, prefigura un’attenzione ai bisogni e una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole amministrazioni.  

2. Per questo l’Azienda si avvale della consultazione di Commissioni Tecniche composte, per quanto di pertinenza, dai dirigenti o responsabili dei servizi sociali comunali e dagli operatori sociali dei comuni.  

3. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:  

a) fornire agli organi politici e tecnici dell’Azienda Intercomunale periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;

b) verificare l’efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall’Azienda;

c) contribuire all’elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate. 

4. L’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall’Assemblea consortile.  
 

Art. 31 Strumenti di indirizzo per le politiche sociali  

1. Al fine di orientare l’attività del Consiglio di Amministrazione e della Direzione tecnica Aziendale, l’Assemblea Consortile definisce periodicamente le Linee di indirizzo delle Politiche Sociali a cui l’Azienda deve attenersi nell’espletamento delle proprie attività gestionali.  

2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di Amministrazione debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

 

Art. 32 Il Consiglio di Amministrazione  

1. L’Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea Consortile.  

2. Il Consiglio d’Amministrazione é composto da tre membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende o altri enti pubblici o privati. I criteri indicati sono maggiormente dettagliati da specifico atto dell’assemblea.  

3. I membri del Consiglio d’Amministrazione durano in carica cinque esercizi, con possibilità di rinnovo per un ulteriore quinquennio, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione nominato all’atto di costituzione dell’Azienda che rimarrà in carica per un solo esercizio con possibilità di rinnovo.

 

4. L’atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum di ciascun amministratore, conservato agli atti dell’ Azienda.  

5. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un’unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.  

6. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo la seguente procedura:  

  1. Gli Enti aderenti presentano una rosa di candidati per la nomina a Presidente ed a membro del Consiglio di Amministrazione;
  2. la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell’Azienda ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall’Assemblea;
  3. la rosa dei candidati è sottoposta all’Assemblea Consortile per la votazione secondo la procedura stabilita dall’art.27.
 

7. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.  

Art.33  Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione  

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente e di un Consigliere contemporaneamente determinano la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione.  

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell’Assemblea Consortile convoca l’Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.  

3. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell’Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l’atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.  

4. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.  

5. La decadenza è  dichiarata dall’Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d’atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell’Assemblea Consortile.  

6 Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell’Assemblea Consortile, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dall’Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.  

7. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.  

8. L’eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art. 27 

9. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.  
 

Art. 34 Divieto di partecipazione alle sedute  

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.  

Art. 35 Competenze  

1. L’attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale  

2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.  

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.  

4. Il Consiglio d’Amministrazione:  

a) predispone le proposte di deliberazione dell’Assemblea Consortile;

b) sottopone all’Assemblea Consortile  i Piani e Programmi annuali;

c) delibera sull’acquisizione di beni mobili (materiali e finanziari) che non rientrino nelle competenze di altri organi;

d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali. 

5. Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione:  

  1. la nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
  2. la nomina del Direttore;
  3. l’approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l’approvazione del regolamento di organizzazione
  4. il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
  5. le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito nelle linee guida per agli acquisti;
  6. l’ apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo
  7. la predisposizione della bozza di bilancio di previsione annuale e pluriennale e la bozza del bilancio consuntivo
  8. ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione creda opportuno investirlo
  9. la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plans;
  10. la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l’acquisto di beni e servizi;
  11. la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;
  12. l’adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell’Azienda, che non siano riservati per Statuto all’Assemblea Consortile, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore
 

6. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all’Assemblea Consortile.  

Art. 36 Convocazione 

1. Di norma il Consiglio d’Amministrazione si riunisce nella sede dell’Azienda o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d’Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso CDA e approvato dall’Assemblea.  

Art. 37  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il compito di rappresentare il Consiglio di Amministrazione nel rapporto con gli enti locali e verso terzi.  

2. Spetta inoltre al Presidente:  

  1. promuovere l’attività dell’Azienda;
  2. convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute
  3. curare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l’amministrazione dell’ente
  4. decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione
  5. attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall’assemblea
  6. vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione
  7. vigilare sull’andamento gestionale dell’Azienda e sull’operato del Direttore
  8. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
  9. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione
 

3. Il Presidente può  affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell’Assemblea Consortile.  

Art. 38 Indennità, rimborsi spese e permessi  

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta un’indennità mensile di carica, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore. 

2. Le suddette indennità  di carica non sono cumulabili con altre indennità di carica percepite ai sensi delle disposizioni di legge nel tempo in vigore.  

3. I provvedimenti relativi all’attribuzione ed alla misura delle suddette indennità sono adottati dall’Assemblea Consortile.  

Art. 39 Il Direttore  

1. L’incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L’incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti aderenti. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.  

2. Il trattamento economico del Direttore è stabilito in conformità a quanto previsto dal contratto relativo alla dirigenza degli enti locali  

3. L’incarico di Direttore é conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.  

4. La scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e diventa esecutiva previa delibera del Consiglio di Amministrazione. 

5. La revoca del direttore può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal contratto della dirigenza degli enti locali.  

Art. 40 Attribuzioni del Direttore 

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio sovrintende alla organizzazione e gestione dell’Azienda.  

2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell’Azienda, l’attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell’Ente nell’ambito dell’incarico dirigenziale ricevuto.  

3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono descritti e specificati nell’apposito provvedimento di nomina.  

4. In particolare, il direttore:  

  1. coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all’art. 31;
  2. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
  3. recluta e gestisce le risorse umane dell’Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione;
  4. partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
  5. conclude contratti, dispone spese, assume impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
  6. emette mandati, assegni, bonifici e li sottoscrive, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificamente delegati dal Direttore stesso;
  7. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione.
  8. sorveglia il buon andamento degli uffici e dei servizi di esattoria e di cassa, sulla regolare tenuta della contabilità Aziendale ed in genere di tutta l’amministrazione dell’Azienda;
 

5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d’Amministrazione.  

Art. 41 Il Regolamento di organizzazione  

  1. L’organizzazione dell’Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all’operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell’amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d’organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione.

 

  1. Tale regolamento disciplina, altresì, la procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d’assunzione agli impieghi presso l’Azienda.
 

Art. 42 Il personale  

1. L’Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.  

2. Il Consiglio d’Amministrazione, approva il piano di organizzazione e la dotazione organica dell’Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonchè delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

 

 

TITOLO III PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITà, CONTRATTI 

Art. 43 Contabilità  e bilancio  

1. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, all’Azienda si applicano le norme dettate per le Aziende Speciali 

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:  

a) il Piano Programma

b) il Bilancio preventivo pluriennale ed annuale

c) il conto consuntivo

d) il bilancio di esercizio  

  1. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall’Assemblea, come previsto all’art. 21, del presente statuto e vengono trasmessi ad ogni singolo ente aderente in quanto atti fondamentali.
 
  1. Il Regolamento di contabilità  disciplina le procedure e l’attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell’Azienda.
 

Art. 44 Finanza  

  1. Le entrate dell’Azienda sono costituite da:
 
  1. conferimenti finanziari da parte degli enti consorziati;
  2. contributi degli Enti Consorziati;
  3. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
  4. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all’utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti indicati al comma 5 dell’art. 3 del presente Statuto;
  5. prestiti o accensione di mutui.
 

Art. 45 Patrimonio  

1. Il patrimonio Aziendale è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall’ente, nonchè da beni mobili ed immobili oggetto di donazioni e lasciti.  

2. E’ d’obbligo la tenuta dell’inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell’Azienda. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d’esercizio.  

Art. 46 Disciplina generale dei contratti  

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere l’Azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto delle Linee Guida in materia stabilite dal Consiglio di Amministrazione. 

Art. 47 Spese in economia 

1. Il Consiglio di Amministrazione determina i livelli di responsabilità e i relativi margini di autonomia del Direttore e dei Responsabili di Struttura e Servizio in ordine alla gestione delle spese in economia.  

Art. 48 Collegio dei Revisori dei conti  

1. E’ nominato ai sensi di legge il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell’ Azienda.  

2. Ai Revisori spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina.  

3. I Revisori durano in carica tre anni e non sono revocabili, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità;  

4. I Revisori sono rieleggibili per una sola volta e decadono dall’ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.  

 

TITOLO IV

NORME GENERALI E TRANSITORIE 

Art. 49 Controversie 

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l’Azienda, derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione dello Statuto, viene demandata alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, foro di Monza.

 

Art. 50 Inizio attività  dell’AZIENDA

 

  1. L’attività dell’Azienda, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stato costituita, ha inizio dalla data di stipula della convenzione costitutiva.
 

Gli Organi di indirizzo e di amministrazione entrano in funzione immediatamente per l’adozione di tutti gli atti necessari all’avvio  

Allegato C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA DI RIPARTO DEL CAPITALE DI DOTAZIONE E DEI PUNTI VOTO FASE DI AVVIO

 

tabella di riparto del capitale di dotazione e dei punti voto ai sensi dell’art. 10 dello Statuto 

comune popolazione al 31/12/2007 % popolazione quota capitaria popolazione convenzionale % popolazione convenzionale punti voto ai sensi dell'art. 10
Albiate 6.027 4,16 € 4.164,51 6.027 4,12 41,21
Besana in Brianza 15.110 10,44 € 10.440,63 15.110 10,33 103,30
Biassono 11.551 7,98 € 7.981,45 11.551 7,90 78,97
Briosco 5.774 3,99 € 3.989,69 5.774 3,95 39,48
Carate Brianza 17.846 12,33 € 12.331,15 17.846 12,20 122,01
Lissone 40.142 27,74 € 27.737,13 40.142 27,44 274,44
Macherio 7.012 4,85 € 4.845,12 7.012 4,79 47,94
Renate 4.021 2,78 € 2.778,41 5.000 3,42 34,18
Sovico 7.776 5,37 € 5.373,02 7.776 5,32 53,16
Triuggio 8.202 5,67 € 5.667,38 8.202 5,61 56,08
Vedano al Lambro 7.758 5,36 € 5.360,59 7.758 5,30 53,04
Veduggio con Colzano 4.434 3,06 € 3.063,78 5.000 3,42 34,18
Verano Brianza 9.070 6,27 € 6.267,14 9.070 6,20 62,01
TOTALE 144.723 100 € 100.000,00 146.268 100 1000